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Sentenza 24 settembre 2025
Sentenza 24 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 24/09/2025, n. 1595 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 1595 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
I Sezione Civile
R.G. 466/2024
La Corte D'Appello di Bologna, Prima Sezione Civile, in persona dei magistrati:
Giuseppe De Rosa Presidente
Antonella Allegra Consigliere
Annarita Donofrio Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
(C.F. ), assistito e difeso Parte_1 C.F._1
dall'Avv. MANCINI MASSIMO e dall'avv. con domicilio eletto in
CIRCONVALLAZIONE OCC.LE 39 47900 RIMINI appellante e
(C.F. ), assistito e difeso Controparte_1 C.F._2
dall'Avv. e dall'avv. PIERI CLAUDIO ( ) VIALE C.F._3
OBERDAN N. 674 47521 CESENA;
Parte_2 ( ) VIALE GUGLIELMO OBERDAN 674 47521 C.F._4
CESENA; con domicilio eletto in
Appellato
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Con atto di citazione ritualmente notificato in data 31.8.2020 CP_1
conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Forlì
[...] Parte_1
deducendo che, nel corso della convivenza con la convenuta, a seguito di problemi economici derivanti dall'attività imprenditoriale della stessa, le aveva elargito a titolo di prestito la somma complessiva € 40.000,00, somma che la avrebbe dovuto restituirgli appena possibile e Pt_1
comunque non oltre il 30.9.2019; che la convenuta aveva provveduto solo parzialmente alla restituzione, effettuando versamenti per complessivi €
15.261,00, residuando un importo a debito pari ad € 24.739,00, a nulla essendo valsi i formali solleciti di pagamento inviati anche per il tramite di un legale. Ciò premesso, il chiedeva la condanna della convenuta CP_1
al pagamento del complessivo importo di € 24.739,00, oltre interessi ex art. 1284 co. 4 c.c. dalla domanda al saldo.
Si costituiva in giudizio la deducendo che durante la convivenza Pt_1
con il (dal 2011 a marzo 2019) aveva provveduto in via esclusiva CP_1
al pagamento delle rate di mutuo acceso per l'acquisto della casa in cui la coppia conviveva;
che in data 23.10.2017 aveva ricevuto dal la CP_1
somma di € 15.000,00, per la quale aveva restituito € 5.000,00 con assegno bancario;
che in 27.04.2018 il aveva incassato, in quanto titolare CP_1
della polizza, un rimborso da Allianz Ass.ni per € 5.261,50 per un furto con pag. 2/8 scasso subito il 2.11.2017, trattenendo la somma come parziale rimborso del prestito concesso;
che in data 16.5.2018 l'attore le aveva prestato ulteriori € 10.000,00 - ricevendo poi in restituzione € 5.000,00 il 29.6.2018
- e in data 28.11.2018 ulteriori € 15.000,00.
Rilevava inoltre che per le tre elargizioni le parti non avevano mai pattuito il termine per la restituzione né alcun tipo di interesse;
che i conviventi avevano stabilito che sarebbe stato il a sostenere in modo CP_1
prevalente i costi del menage quotidiano così da alleggerire l'impegno del mutuo a carico della ma che di fatto tale contributo non c'era Pt_1
stato, ragion per cui, quando la si ritrovò con inaspettati problemi Pt_1
finanziari, si rivolse in aiuto al compagno. Riteneva quindi le somme elargite di € 30.000,00 costituissero adempimento di doveri morali scaturenti dalla loro prolungata convivenza, essendo l'attribuzione patrimoniale eseguita dall'attore adeguata alle circostanze di fatto e proporzionata all'entità del patrimonio e alle condizioni sociali del solvens.
In via riconvenzionale chiedeva la restituzione di una somma di denaro a titolo di ingiustificato arricchimento per aver la controparte usufruito dell'abitazione e del sostentamento economico della compagna quantificandola nell'importo di € 42.000,00.
In ultimo, chiedeva la restituzione dell'importo di € 5.261,50 liquidato da in quanto illegittimamente e arbitrariamente trattenuto e CP_2
imputato dal a parziale restituzione del suo prestito;
in via CP_1
subordinata, in caso di accoglimento della domanda attorea, chiedeva che tale importo fosse posto in compensazione con quello eventualmente dovuto.
pag. 3/8 Con sentenza n. 105/2024, pubblicata il 12.02.2024, il Tribunale di Forlì accoglieva la domanda di , condannando al Controparte_1 Parte_1
pagamento in favore dell'attore dell'importo complessivo di € 24.739,00, oltre interessi ex art. 1284 co. 4 c.c. dalla domanda al saldo;
rigettava la domanda riconvenzionale della convenuta;
compensava le spese di lite fra le parti per la metà, ponendo la residua parte a carico della Pt_1
2.- Avverso detta sentenza ha proposto appello, chiedendo il Parte_1
rigetto delle domande avversarie svolte in primo grado nei suoi confronti in quanto infondate in fatto e in diritto, con vittoria di spese per entrambi i gradi di giudizio o, in subordine, compensazione.
Con il primo motivo, la impugna il capo della sentenza che ha Pt_1
escluso la qualificazione in termini di obbligazione naturale dei versamenti effettuati dal in suo favore durante la convivenza dal 2012 al 2019 CP_1
a fronte delle sue difficoltà economiche. Precisa altresì che il versamento di
€ 40.000,00 risulta adeguato e proporzionale all'entità del patrimonio dell'appellato, imprenditore, con una capacità reddituale mensile di circa €
4.500,00, oltre che esclusivo proprietario di due appartamenti in Cesena, di cui uno in locazione, di tre motociclette e di un autocarro.
Con il secondo motivo censura la sentenza nella parte in cui ha applicato all'importo di condanna gli interessi previsti dall'art. 1284, co. 4, c.c. dalla data della domanda, rilevando che lo stesso ha indicato come CP_1
causale dei bonifici la dicitura “prestito infruttifero”.
Non ha riproposto la domanda riconvenzionale svolta in primo grado.
3. Si è costituito in giudizio il chiedendo il rigetto dell'appello in CP_1
quanto infondato, con vittoria delle spese di lite.
pag. 4/8 Quanto al primo motivo d'appello rileva che gli esborsi sostenuti in favore della non costituivano un contributo al ménage familiare, ma erano Pt_1
stati compiuti nel suo esclusivo e personale interesse, non confluendo in alcun progetto di vita comune, ragion per cui esulavano dalla categoria delle obbligazioni naturali, difettando, in ogni caso, i requisiti della proporzionalità e dell'adeguatezza. Osservava che, sul punto, l'onere della prova ricadeva sull'appellante e che egli aveva positivamente dimostrato l'inadeguatezza e la sproporzione dell'elargizione rispetto alla propria capacità economica;
rilevava ancora che gli oneri supportati dalla Pt_1
per i bisogni della coppia costituivano adempimento di obbligazioni naturali;
evidenziava inoltre che la causa di prestito risultava, oltre che dalla dicitura dei bonifici, anche dalle matrici compilate dall'appellante “a penna” e non disconosciuti e dall'impegno della alla restituzione Pt_1
espresso a mezzo mail.
Quanto al secondo motivo ne deduceva l'inammissibilità, trattandosi di doglianza nuova, sollevata per la prima volta in appello, rilevando che gli interessi erano stati richiesti sin dalla citazione e che mai la controparte aveva rilevato alcunché al riguardo;
rilevava comunque che gli interessi di cui all'art. 1284, co. 4, c.c. possono essere richiesti dal creditore per il ritardo nel pagamento di un'obbligazione pecuniaria di qualsiasi natura dall'inizio del contenzioso giudiziario e ciò anche se non produttivi di interessi nel periodo antecedente.
4.- L'appello va rigettato.
L'appellante con il primo motivo insiste sulla qualifica delle elargizioni oggetto di causa da parte dell'allora convivente in termini di adempimento di obbligazione naturale.
pag. 5/8 In linea generale, per consolidata giurisprudenza, le unioni di fatto sono un diffuso fenomeno sociale che trova tutela nell'art. 2 Cost. e sono caratterizzate da doveri di natura morale e sociale di ciascun convivente nei confronti dell'altro, che possono concretizzarsi in attività di assistenza materiale e di contribuzione economica, prestata non solo nel corso del rapporto di convivenza, ma anche nel periodo successivo alla sua cessazione e che possono configurarsi, avuto riguardo alla specificità del caso concreto, come adempimento di un'obbligazione naturale ai sensi dell'art. 2034 c.c., ove siano ricorrenti pure gli ulteriori requisiti della proporzionalità, spontaneità ed adeguatezza;
del resto, il vincolo solidaristico e affettivo che trae origine dalla pregressa unione di fatto trova rispondenza nel mutato contesto valoriale di riferimento e si pone in lineare rapporto con la valutazione corrente nella società, fondata sull'affermazione progressivamente sempre più estesa di una concezione pluralistica della famiglia (Cassazione civile sez. I, 02/01/2025, n.28)
Tuttavia, un'attribuzione patrimoniale a favore del convivente more uxorio può configurarsi come adempimento di un'obbligazione naturale allorchè la prestazione risulti adeguata alle circostanze e proporzionata all'entità del patrimonio e alle condizioni sociali del solvens (Cass. n. 3713 del
13/03/2003; Cass. n. 14732 del 07/06/2018; Cass. n. 11303 del
12/06/2020).
Sulla base di questi criteri, il primo motivo di appello risulta infondato, giacchè la ricostruzione operata dal primo giudice appare corretta e viene pienamente condivisa da questa Corte, lì dove è incontestato che l'importo di € 40.000,00 sia stato erogato per far fronte a difficoltà economiche della che esulano chiaramente dall'adempimento di obbligazioni Pt_1
pag. 6/8 naturali connesse all'ordinario menage familiare (come invece sicuramente può ritenersi per le spese di vitto e alloggio).
Detto importo, elargito nell'arco di un anno, appare sicuramente sproporzionato rispetto ai redditi del solvens, giacchè anche maggiore dei suoi redditi lordi.
Passando al secondo motivo di impugnazione, questa Corte ritiene che il
Giudice abbia correttamente applicato gli interessi legali dalla domanda al saldo, trattandosi di un debito di valuta, lì dove il fatto che la dazione sia stata qualificata dal solvens come “prestito infruttifero” può valere solo per il periodo antecedente alla proposizione della domanda.
Per tali motivi l'appello va rigettato, con condanna dell'appellante alle spese del grado liquidate come in dispositivo per la soccombenza con valori minimi per la bassa complessità della fattispecie.
Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del DPR 115/2002, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per l'appello, a norma dell'art. 13, comma 1 bis del DPR suddetto (Cass. SS UU 23535/2019; Cass. SS UU 4315/2020)
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di costituito, Parte_1 Controparte_1
avverso la sentenza del Tribunale di Forlì n. 105/2024, ogni altra istanza, domanda ed eccezione respinta, disattesa ed assorbita, ferme le statuizioni della sentenza impugnata non oggetto di modifica, così provvede: rigetta l'appello;
pag. 7/8 condanna l'appellante alle spese del grado che liquida in € 3.473,00 per compensi oltre 15 % per spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge;
Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per l'appello, a norma dell'art. 13, comma 1 bis del DPR 115/2002.
Così deciso nella camera di consiglio della Prima sezione Civile della Corte
d'Appello di Bologna il 23.9.2025
Il Consigliere relatore Il Presidente
Annarita Donofrio Giuseppe De Rosa
pag. 8/8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
I Sezione Civile
R.G. 466/2024
La Corte D'Appello di Bologna, Prima Sezione Civile, in persona dei magistrati:
Giuseppe De Rosa Presidente
Antonella Allegra Consigliere
Annarita Donofrio Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
(C.F. ), assistito e difeso Parte_1 C.F._1
dall'Avv. MANCINI MASSIMO e dall'avv. con domicilio eletto in
CIRCONVALLAZIONE OCC.LE 39 47900 RIMINI appellante e
(C.F. ), assistito e difeso Controparte_1 C.F._2
dall'Avv. e dall'avv. PIERI CLAUDIO ( ) VIALE C.F._3
OBERDAN N. 674 47521 CESENA;
Parte_2 ( ) VIALE GUGLIELMO OBERDAN 674 47521 C.F._4
CESENA; con domicilio eletto in
Appellato
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Con atto di citazione ritualmente notificato in data 31.8.2020 CP_1
conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Forlì
[...] Parte_1
deducendo che, nel corso della convivenza con la convenuta, a seguito di problemi economici derivanti dall'attività imprenditoriale della stessa, le aveva elargito a titolo di prestito la somma complessiva € 40.000,00, somma che la avrebbe dovuto restituirgli appena possibile e Pt_1
comunque non oltre il 30.9.2019; che la convenuta aveva provveduto solo parzialmente alla restituzione, effettuando versamenti per complessivi €
15.261,00, residuando un importo a debito pari ad € 24.739,00, a nulla essendo valsi i formali solleciti di pagamento inviati anche per il tramite di un legale. Ciò premesso, il chiedeva la condanna della convenuta CP_1
al pagamento del complessivo importo di € 24.739,00, oltre interessi ex art. 1284 co. 4 c.c. dalla domanda al saldo.
Si costituiva in giudizio la deducendo che durante la convivenza Pt_1
con il (dal 2011 a marzo 2019) aveva provveduto in via esclusiva CP_1
al pagamento delle rate di mutuo acceso per l'acquisto della casa in cui la coppia conviveva;
che in data 23.10.2017 aveva ricevuto dal la CP_1
somma di € 15.000,00, per la quale aveva restituito € 5.000,00 con assegno bancario;
che in 27.04.2018 il aveva incassato, in quanto titolare CP_1
della polizza, un rimborso da Allianz Ass.ni per € 5.261,50 per un furto con pag. 2/8 scasso subito il 2.11.2017, trattenendo la somma come parziale rimborso del prestito concesso;
che in data 16.5.2018 l'attore le aveva prestato ulteriori € 10.000,00 - ricevendo poi in restituzione € 5.000,00 il 29.6.2018
- e in data 28.11.2018 ulteriori € 15.000,00.
Rilevava inoltre che per le tre elargizioni le parti non avevano mai pattuito il termine per la restituzione né alcun tipo di interesse;
che i conviventi avevano stabilito che sarebbe stato il a sostenere in modo CP_1
prevalente i costi del menage quotidiano così da alleggerire l'impegno del mutuo a carico della ma che di fatto tale contributo non c'era Pt_1
stato, ragion per cui, quando la si ritrovò con inaspettati problemi Pt_1
finanziari, si rivolse in aiuto al compagno. Riteneva quindi le somme elargite di € 30.000,00 costituissero adempimento di doveri morali scaturenti dalla loro prolungata convivenza, essendo l'attribuzione patrimoniale eseguita dall'attore adeguata alle circostanze di fatto e proporzionata all'entità del patrimonio e alle condizioni sociali del solvens.
In via riconvenzionale chiedeva la restituzione di una somma di denaro a titolo di ingiustificato arricchimento per aver la controparte usufruito dell'abitazione e del sostentamento economico della compagna quantificandola nell'importo di € 42.000,00.
In ultimo, chiedeva la restituzione dell'importo di € 5.261,50 liquidato da in quanto illegittimamente e arbitrariamente trattenuto e CP_2
imputato dal a parziale restituzione del suo prestito;
in via CP_1
subordinata, in caso di accoglimento della domanda attorea, chiedeva che tale importo fosse posto in compensazione con quello eventualmente dovuto.
pag. 3/8 Con sentenza n. 105/2024, pubblicata il 12.02.2024, il Tribunale di Forlì accoglieva la domanda di , condannando al Controparte_1 Parte_1
pagamento in favore dell'attore dell'importo complessivo di € 24.739,00, oltre interessi ex art. 1284 co. 4 c.c. dalla domanda al saldo;
rigettava la domanda riconvenzionale della convenuta;
compensava le spese di lite fra le parti per la metà, ponendo la residua parte a carico della Pt_1
2.- Avverso detta sentenza ha proposto appello, chiedendo il Parte_1
rigetto delle domande avversarie svolte in primo grado nei suoi confronti in quanto infondate in fatto e in diritto, con vittoria di spese per entrambi i gradi di giudizio o, in subordine, compensazione.
Con il primo motivo, la impugna il capo della sentenza che ha Pt_1
escluso la qualificazione in termini di obbligazione naturale dei versamenti effettuati dal in suo favore durante la convivenza dal 2012 al 2019 CP_1
a fronte delle sue difficoltà economiche. Precisa altresì che il versamento di
€ 40.000,00 risulta adeguato e proporzionale all'entità del patrimonio dell'appellato, imprenditore, con una capacità reddituale mensile di circa €
4.500,00, oltre che esclusivo proprietario di due appartamenti in Cesena, di cui uno in locazione, di tre motociclette e di un autocarro.
Con il secondo motivo censura la sentenza nella parte in cui ha applicato all'importo di condanna gli interessi previsti dall'art. 1284, co. 4, c.c. dalla data della domanda, rilevando che lo stesso ha indicato come CP_1
causale dei bonifici la dicitura “prestito infruttifero”.
Non ha riproposto la domanda riconvenzionale svolta in primo grado.
3. Si è costituito in giudizio il chiedendo il rigetto dell'appello in CP_1
quanto infondato, con vittoria delle spese di lite.
pag. 4/8 Quanto al primo motivo d'appello rileva che gli esborsi sostenuti in favore della non costituivano un contributo al ménage familiare, ma erano Pt_1
stati compiuti nel suo esclusivo e personale interesse, non confluendo in alcun progetto di vita comune, ragion per cui esulavano dalla categoria delle obbligazioni naturali, difettando, in ogni caso, i requisiti della proporzionalità e dell'adeguatezza. Osservava che, sul punto, l'onere della prova ricadeva sull'appellante e che egli aveva positivamente dimostrato l'inadeguatezza e la sproporzione dell'elargizione rispetto alla propria capacità economica;
rilevava ancora che gli oneri supportati dalla Pt_1
per i bisogni della coppia costituivano adempimento di obbligazioni naturali;
evidenziava inoltre che la causa di prestito risultava, oltre che dalla dicitura dei bonifici, anche dalle matrici compilate dall'appellante “a penna” e non disconosciuti e dall'impegno della alla restituzione Pt_1
espresso a mezzo mail.
Quanto al secondo motivo ne deduceva l'inammissibilità, trattandosi di doglianza nuova, sollevata per la prima volta in appello, rilevando che gli interessi erano stati richiesti sin dalla citazione e che mai la controparte aveva rilevato alcunché al riguardo;
rilevava comunque che gli interessi di cui all'art. 1284, co. 4, c.c. possono essere richiesti dal creditore per il ritardo nel pagamento di un'obbligazione pecuniaria di qualsiasi natura dall'inizio del contenzioso giudiziario e ciò anche se non produttivi di interessi nel periodo antecedente.
4.- L'appello va rigettato.
L'appellante con il primo motivo insiste sulla qualifica delle elargizioni oggetto di causa da parte dell'allora convivente in termini di adempimento di obbligazione naturale.
pag. 5/8 In linea generale, per consolidata giurisprudenza, le unioni di fatto sono un diffuso fenomeno sociale che trova tutela nell'art. 2 Cost. e sono caratterizzate da doveri di natura morale e sociale di ciascun convivente nei confronti dell'altro, che possono concretizzarsi in attività di assistenza materiale e di contribuzione economica, prestata non solo nel corso del rapporto di convivenza, ma anche nel periodo successivo alla sua cessazione e che possono configurarsi, avuto riguardo alla specificità del caso concreto, come adempimento di un'obbligazione naturale ai sensi dell'art. 2034 c.c., ove siano ricorrenti pure gli ulteriori requisiti della proporzionalità, spontaneità ed adeguatezza;
del resto, il vincolo solidaristico e affettivo che trae origine dalla pregressa unione di fatto trova rispondenza nel mutato contesto valoriale di riferimento e si pone in lineare rapporto con la valutazione corrente nella società, fondata sull'affermazione progressivamente sempre più estesa di una concezione pluralistica della famiglia (Cassazione civile sez. I, 02/01/2025, n.28)
Tuttavia, un'attribuzione patrimoniale a favore del convivente more uxorio può configurarsi come adempimento di un'obbligazione naturale allorchè la prestazione risulti adeguata alle circostanze e proporzionata all'entità del patrimonio e alle condizioni sociali del solvens (Cass. n. 3713 del
13/03/2003; Cass. n. 14732 del 07/06/2018; Cass. n. 11303 del
12/06/2020).
Sulla base di questi criteri, il primo motivo di appello risulta infondato, giacchè la ricostruzione operata dal primo giudice appare corretta e viene pienamente condivisa da questa Corte, lì dove è incontestato che l'importo di € 40.000,00 sia stato erogato per far fronte a difficoltà economiche della che esulano chiaramente dall'adempimento di obbligazioni Pt_1
pag. 6/8 naturali connesse all'ordinario menage familiare (come invece sicuramente può ritenersi per le spese di vitto e alloggio).
Detto importo, elargito nell'arco di un anno, appare sicuramente sproporzionato rispetto ai redditi del solvens, giacchè anche maggiore dei suoi redditi lordi.
Passando al secondo motivo di impugnazione, questa Corte ritiene che il
Giudice abbia correttamente applicato gli interessi legali dalla domanda al saldo, trattandosi di un debito di valuta, lì dove il fatto che la dazione sia stata qualificata dal solvens come “prestito infruttifero” può valere solo per il periodo antecedente alla proposizione della domanda.
Per tali motivi l'appello va rigettato, con condanna dell'appellante alle spese del grado liquidate come in dispositivo per la soccombenza con valori minimi per la bassa complessità della fattispecie.
Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del DPR 115/2002, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per l'appello, a norma dell'art. 13, comma 1 bis del DPR suddetto (Cass. SS UU 23535/2019; Cass. SS UU 4315/2020)
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di costituito, Parte_1 Controparte_1
avverso la sentenza del Tribunale di Forlì n. 105/2024, ogni altra istanza, domanda ed eccezione respinta, disattesa ed assorbita, ferme le statuizioni della sentenza impugnata non oggetto di modifica, così provvede: rigetta l'appello;
pag. 7/8 condanna l'appellante alle spese del grado che liquida in € 3.473,00 per compensi oltre 15 % per spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge;
Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per l'appello, a norma dell'art. 13, comma 1 bis del DPR 115/2002.
Così deciso nella camera di consiglio della Prima sezione Civile della Corte
d'Appello di Bologna il 23.9.2025
Il Consigliere relatore Il Presidente
Annarita Donofrio Giuseppe De Rosa
pag. 8/8