Cass. pen., sez. VI, sentenza 17/12/2020, n. 12609
CASS
Sentenza 17 dicembre 2020

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In tema di misure cautelari, il mancato rispetto del termine di venti giorni, previsto dall'art. 27 cod. proc. pen., entro il quale va disposta la rinnovazione dell'ordinanza cautelare disposta dal giudice incompetente, determina la perdita di efficacia di tale misura, ma non preclude la possibilità, per il giudice competente, di adottare una nuova misura cautelare, sia pur di identico contenuto e basata sui medesimi presupposti. (In motivazione la Corte ha precisato che il provvedimento adottato dal giudice competente - nella specie un decreto di sequestro preventivo - ha una sua autonomia strutturale rispetto al precedente, ad effetti interinali, sicché solo impropriamente può considerarsi confermativo o reiterativo di esso).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 17/12/2020, n. 12609
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 12609
    Data del deposito : 17 dicembre 2020

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