CASS
Sentenza 21 gennaio 2021
Sentenza 21 gennaio 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 21/01/2021, n. 2477 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2477 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2021 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile DI DU EP nato a [...] il [...] nel procedimento a carico di: RA ZO nato a [...] il [...] DO FR EP nato a [...] il [...] DO CC nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 09/10/2019 della CORTE APPELLO di MILANO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere EDUARDO DE GREGORIO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LUCIA ODELLO che ha concluso chiedendo Il Proc. Gen. conclude per l'annullamento con rinvio al giudice civile per valore in grado di appello. udito il difensore L'avvocato Capuana insiste per l'accoglimento del ricorso presentato nell'interesse della parte civile che rappresenta, deposita conclusioni e nota spese. L'avvocato De Luca chiede che la Corte dichiari l'inammissibilità del ricorso presentato dalla parte civile. Penale Sent. Sez. 5 Num. 2477 Anno 2021 Presidente: SABEONE GERARDO Relatore: DE GREGORIO EDUARDO Data Udienza: 03/11/2020 L'avvocato Colombo chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile. 2 RITENUTO IN FATTO Con la sentenza impugnata la Corte d'Appello di Milano ha riformato la sentenza in primo grado nei confronti dei tre imputati di condanna alla pena di giustizia, oltre che al risarcimento del danno liquidato in 18mila euro, per il delitto di lesioni ai danni della persona offesa, assolvendoli ai sensi degli artt 530/1 e 3 cpp per la presenza del dubbio sulla causa di giustificazione della legittima difesa. 1. Avverso la sentenza ha presentato ricorso la parte civile tramite il difensore di fiducia procuratore speciale che, col primo motivo, ha lamentato il vizio di motivazione illogica quanto alla sconfessione del giudizio di inattendibilità su alcuni testi espresso dal Tribunale, essendo gli stessi legati da vincoli di parentela e di vicinato con gli imputati. Per altro verso la Corte d'appello aveva giudicato irrilevante la testimonianza di LA, unico testimone neutrale, che aveva parlato di un pestaggio violento dei tre imputati ai danni della persona offesa. 2.Nel secondo e quarto motivo - strettamente collegati - è stata criticata per motivazione illogica la sentenza impugnata per la sottovalutazione della perizia medico-legale che il Tribunale aveva ritenuta necessaria, correttamente ancorando l'affermazione di responsabilità al suo esito, attestante la pluralità di colpi ricevuti dalla persona offesa ad opera di più soggetti ed in un unico contesto temporale, come confermato anche dalla prova testimoniale di LA;
questi che aveva definito l'aggressione un massacro mentre tutti i testimoni avevano concordemente riferito della presenza sul luogo della stessa aggressione dei tre imputati;
ha aggiunto il ricorrente che anche dalla prova documentale fotografica, acquisita al processo, emergeva la pluralità di colpi ricevuti dalla persona offesa. 3.Tramite il terzo motivo è stata lamentata la contraddittorietà di motivazione, nella parte in cui si era dato atto che l'imputato IE presentava un trauma al primo raggio della mano sinistra, compatibile col pugno che questi aveva sferrato alla persona offesa ma nello stesso tempo aveva trascurato il dato, non rilevando la ben più grave portata dei danni fisici subiti dalla persona offesa definiti in 41 giorni di incapacità ad attendere alle ordinarie occupazioni a fronte dei 30 giorni riscontrati per l'imputato. 4.Col quinto motivo è stata dedotta la violazione di legge in relazione all'art 52 cp, per la ritenuta sussistenza della causa di giustificazione della legittima difesa. Sul punto i Giudici di appello avevano opinato che l'intervento dei due imputati NG fosse teso a dividere i due litiganti ed in ogni caso solo successivo all'azione lesiva realizzata da IE. Neppure gli appellanti avevano sostenuto la tesi della legittima difesa, attribuendo le lesioni patite dalla persona offesa ad una caduta accidentale mentre tutti i testi ed in particolare LA, unico neutrale, avevano riferito che i NG erano stati parte attiva nella lite. D'altra parte errata sarebbe la sentenza nella parte in cui non aveva considerato che IE agevolmente avrebbe potuto praticare un commodus discessus, abitando vicinissimo al luogo dell'aggressione, come aveva fatto rilevare il PM nel corso dell'esame dell'imputato. 5.Col sesto motivo ci si è doluti della mancata spiegazione del giudizio di inattendibilità del teste LA, unico estraneo alle parti in causa mentre le sue dichiarazioni erano conciliabili con i / 1 risultati della perizia medico-legale disposta ex officio dal Tribunale. D'altra parte illogica sarebbe la motivazione che aveva ritenuto le testimonianze della difesa concordanti nella ricostruzione degli elementi essenziali del fatto;
sarebbe bastato leggere le trascrizioni degli esami testimoniali per rilevare molte contraddizioni ed incongruità nella descrizione della vicenda, con particolare riferimento alle dichiarazioni di SI IE e degli anziani coniugi AN e RR per le ragioni indicate nell'atto di impugnazione. All'odierna udienza il Pg, drssa Odello, ha concluso per l'annullamento con rinvio al Giudice civile competente per valore in grado di appello;
l'avvocato Capuana per la parte civile ha insistito per l'accoglimento del ricorso, depositando conclusioni e nota spese;
i difensori degli imputati, avvocato Colombo per gli imputati NG ed avvocato De Luca per IE, hanno chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è fondato per le ragioni di seguito esposte. 1.Le doglianze della difesa, pur essendo mosse da angoli visuali diversi, sono concentrate in sostanza sulla deduzione della grave carenza motivazionale della sentenza impugnata,ritenuta inidonea a dare giustificazione delle ragioni del ribaltamento in senso liberatorio della decisione di condanna resa in primo grado. 1.1 In proposito va ricordata la lezione proveniente dal massimo consesso di questa Corte, che ha sancito il principio per il quale il giudice d'appello che riformi in senso assolutorio la sentenza di condanna di primo grado non ha l'obbligo di rinnovare l'istruzione dibattimentale mediante l'esame dei soggetti che hanno reso dichiarazioni ritenute decisive, ma deve offrire una motivazione puntuale e adeguata, che fornisca una razionale giustificazione della difforme conclusione adottata, anche riassumendo, se necessario, la prova dichiarativa decisiva. Sez. U, Sentenza n. 14800 del 21/12/2017 Ud. (dep. 03/04/2018) Rv. 272430. In coerenza col predetto indirizzo si è affermato che la motivazione definita rafforzata, richiesta nel caso di riforma anche della sentenza di condanna di primo grado, consiste nella compiuta indicazione delle ragioni per cui una determinata prova assume una valenza dimostrativa completamente diversa rispetto a quella ritenuta dal giudice di primo grado, nonché in un apparato giustificativo che dia conto degli specifici passaggi logici relativi alla disamina degli istituti di diritto sostanziale o processuale, in modo da conferire alla decisione una forza persuasiva superiore. Sez. 6, Sentenza n. 51898 del 11/07/2019 Ud. (dep. 23/12/2019) Rv. 278056. Applicando tali chiari principi - ai quali il Collegio intende dar seguito, condividendoli - alla sentenza in esame va osservato che i Giudici di appello sono incorsi negli errori puntualmente segnalati dalla ricorrente parte civile. 2.La Corte territoriale, infatti, ha osservato che non erano state considerate dal Tribunale le testimonianze addotte dalla difesa, che sarebbero state giudicate aprioristicamente inattendibili in quanto provenienti da persone legate all'imputato, quali i vicini di casa ed i parenti;
ha ritenuto che tali prove confermassero che la persona offesa aveva aggredito per primo 2 l'imputato, come sarebbe riscontrato dalla ferita alla bocca subita da quest'ultimo, e che l'intervento dei due imputati GA fosse stato successivo all'evento lesivo provocato alla persona offesa, ed in ogni caso teso a dividere i contendenti. Alla luce di tale quadro ricostruttivo, del tutto difforme da quello descritto dal Tribunale, la Corte di appello ha opinato che fosse presente perlomeno un dubbio sulla sussistenza della legittima difesa ravvisabile in favore dei giudicabili, prosciogliendoli ai sensi dell'art 530 commi 1 e 3 cpp. 2.1 In tal modo, tuttavia, la Corte milanese è incorsa un errore di metodo, poiché, pur avendo legittimamente preso in considerazione le prove a discarico, che il Tribunale avrebbe scarsamente considerato in quanto valutate poco attendibili a causa della provenienza delle dichiarazioni da persone verosimilmente vicine all'imputato, non ha completato il proprio scrutinio, omettendo di ponderare le dichiarazioni dei suddetti testi a difesa in relazione al portato delle prove valorizzate dal Tribunale, tra esse le testimonianze della persona offesa Di BU, del teste LA e i soprattutto, il risultato della perizia medica d'Ufficio. In sostanza il Giudice di appello ha fondato il proprio diverso convincimento esclusivamente sulla versione dei fatti provenienti dai testi della difesa, senza fornire adeguata spiegazione delle ragioni per le quali le prove predette erano giudicate maggiormente convincenti rispetto al costrutto probatorio di segno opposto ricavato dal Tribunale dalla valutazione dei mezzi istruttori valorizzati nel primo giudizio. 2.2 E, pertanto, utile dar conto in estrema sintesi dei risultati acquisiti nel corso del processo di primo grado e valutati affidabili ai fini della pronunzia di condanna.) teste Di BU, persona offesa poi costituitosi parte civile, ha riferito di essere stato aggredito almeno da due persone, cioè IE ed uno dei GA, precisando di essere stato picchiato anche quando era a terra;
il teste LA ha parlato di un pestaggio ai danni del collega, come riportato anche nella sentenza impugnata, cioè di un'azione coordinata ad opera di più persone;
inoltre, quel che più conta nell'impianto argomentativo costruito in primo grado, il perito d'ufficio ha definito le lesioni subite da Di BU compatibili con pugni e calci, come enunciato da quest'ultimo, escludendo che potessero essere state causate da una caduta a terra, così smentendo la tesi sostenuta dal giudicabile nel corso del processo e dalla difesa nell'atto di impugnazione. 3.Tanto premesso e passando in rassegna i motivi del ricorso, va osservato che è accoglibile la doglianza espressa col primo di essi relativa alla mancanza di logica giustificazione circa la valutazione di inattendibilità resa dal Tribunale sui testi difensivi, che la Corte ha ritenuto di superare rilevando che le dichiarazioni degli stessi fossero concordanti sugli elementi essenziali dello svolgimento dei fatti . Tale giustificazione invero, non incide sul giudizio di inattendibilità formulato in primo grado/ incentrato razionalmente ed in base a comune esperienza delle cose, oltre che su evidenziate caratteristiche di vaghezza ed inverosimiglianza, anche sugli stretti legami familiari intercorrenti tra le testi IE SI e RI e gli imputati, nonché sulla consuetudine di rapporti tra gli anziani coniugi vicini di casa dei IE e sulla volontà di mantenere buoni rapporti di vicinato, che li avrebbe indotti perlomeno a non rendere dichiarazioni nocive per i IE, senza dimenticare che - a quanto emerge dalla sentenza 3 impugnata, alla pagina 2 - l'intervento aggressivo degli imputati ai danni della persona offesa sarebbe scaturito dopo che quest'ultimo e LA avevano bussato alla porta degli stessi coniugi. 3.1 Insufficientemente argomentata è pure la valutazione della prova dichiarativa del teste LA, unico realmente neutrale rispetto all'episodio - per le ragioni chiaramente esposte nell'atto di ricorso, anche con deduzioni rappresentate nel sesto motivo - che ha riferito di un pestaggio, evento che la Corte non ha in alcun modo messo in dubbio, limitandosi ad evidenziare che il testimone non avrebbe visto l'inizio della vicenda, omettendo di considerare che la sua ricostruzione dell'evento collimava con quella della persona offesa e con le conclusioni del perito d'Ufficio, e non occupandosi di confutare con puntuali argomenti il valore probante di tale coincidenza, che ha semplicemente eliminato dal contesto probatorio di rfierimento. 4. Colgono nel segno anche le censure - svolte nel secondo e quarto motivo - di illogicità di motivazione quanto alla ponderazione della perizia d'Ufficio operata dalla Corte d'Appello, che pure ha sottolineato come tale prova, insieme alla certificazione medica in atti, fosse stata giudicata dirimente dal Tribunale ai fini della pronunzia di condanna degli imputati. Sul punto va rilevato che la sentenza impugnata ha sbrigativamente eluso gli esiti della perizia medica, valorizzando solo uno parte dei risultati cui l'accertamento medico-legale è pervenuto;
infatti, il perito non solo ha attestato la compatibilità delle lesioni subite da Di BU con il pugno sferrato da IE - come evidenziato dalla Corte territoriale - ma ha, altresì, affermato che il Li primo era stato raggiunto da una pluralità di colpi ricevuti da più soggetti, secondo 1 l'impostazione accusatoria accolta dal Tribunale ed in concordanza con quanto emerso dalle prove dichiarative Di BU e LA. 5. La critica che fondatamente centra il nucleo essenziale della giustificazione in esame è proposta col sesto motivo di ricorso riguardante la ritenuta legittima difesa. In proposito non è superfluo riportare in estrema sintesi i principi elaborati da questa Corte regolatrice sul tema, secondo i quali l'accertamento relativo alla scriminante della legittima difesa reale o putativa e dell'eccesso colposo deve essere effettuato con un giudizio "ex ante" calato all'interno delle specifiche e peculiari circostanze concrete che connotano la fattispecie da esaminare, tramite una valutazione di carattere relativo e non assoluto ed astratto, rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito, cui spetta esaminare, oltre che le modalità del singolo episodio in sé considerato, tutti gli elementi fattuali antecedenti all'azione, anche in relazione a quelli che possano aver avuto concreta incidenza sull'insorgere dell'erroneo convincimento di dover difendere sé o altri da un'ingiusta aggressione. Sez. 4, Sentenza n. 24084 del 28/02/2018 Ud. (dep. 29/05/2018 ) Rv. 273401; In senso conforme : Sez. 1, Sentenza n. 3148 del 19/02/2013 Ud. (dep. 23/01/2014) Rv. 258408; Sez. 1, Sentenza n. 13370 del 05/03/2013 Ud. (dep. 21/03/2013) Rv. 255268, che ha puntualizzato come nella ponderazione degli elementi a disposizione del Giudice non possano avere ingresso gli stati d'animo e i timori personali del soggetto che invoca la scriminante. 4 5.1 Nel caso in esame i Giudici di secondo grado, con una valutazione che ha trascurato e/o immotivatamente disatteso una parte consistente dei risultati probatori emersi in primo grado, hanno giudicato legittimo il dubbio sulla presenza della causa di giustificazione, accreditando senza adeguata e logica giustificazione una ricostruzione del fatto secondo la quale l'intervento degli imputati GA sarebbe stato successivo all'evento lesivo cagionato alla parte civile e la loro condotta orientata unicamente a dividere i due contendenti originari, IE e Di BU. Tale risultato confligge - come si è già più volte annotato - in parte con gli esiti delle prove dichiarative della persona offesa e del teste LA e soprattutto con le valutazioni conclusive del perito medico d'Ufficio, secondo il quale più soggetti avevano colpito la persona offesa con una pluralità di colpi, senza offrire una congrua e puntuale giustificazione delle ragioni per le quali tali prove, ineccepibilmente ponderate sul piano logico dal primo Giudice, siano state disattese e sia stata privilegiata la ricostruzione alternativa ricavabile - secondo il convincimento dei Giudici di Appello - dalle prove a discarico. 5.2 D'altra parte non può farsi a meno di sottolineare come la tenuta logico-argomentativa della pronunzia di condanna sia saldamente innervata dalla razionale constatazione dell'entità delle lesioni subite da Di DU, sebbene questi sia apparso al Tribunale di corporatura ben più massiccia rispetto a IE;
il Giudice di primo grado ha plausibilmente osservato che la persona offesa non avrebbe avuto conseguenze lesive così gravi se i due GA non avessero contribuito, contestualmente con IE, all'azione aggressiva nei suoi confronti. 5.3 In proposito deve osservarsi che il dubbio sulla presenza della causa di giustificazione coltivato dalla Corte di merito appare irragionevole, anche a voler considerare positivamente la versione del fatto per come ricostruita nella stessa pronunzia impugnata, poiché il subitaneo intervento dei GA, per quanto teso a dividere i litiganti - secondo la prospettazione dei Giudici di Appello - non può non incidere, elidendolo, sul requisito dell'attualità del pericolo, che costituisce uno dei presupposti ineliminabili dell'istituto in parola. Così:sez. 1, Sentenza n. 51262 del 13/06/2017 Ud. (dep. 09/11/2017 ) Rv. 272080 per la quale è configurabile l'esimente della legittima difesa solo qualora l'autore del fatto versi in una situazione di pericolo attuale per la propria incolumità fisica, tale da rendere necessitata e priva di alternative la sua reazione all'offesa mediante aggressione. In senso conforme: Sez. 5 , Sentenza n. 19065 del 12/12/2019 Ud. (dep. 23/06/2020) Rv. 279344. Anche per questo profilo è erronea la sentenza in esame, che non si è occupata di conciliare, sul piano della ricostruzione fattuale, l'ipotizzato intervento dei coimputati con la conseguente logica eliminazione, sul piano giuridico, dell'attualità del presunto pericolo, neppure in astratto ipotizzabile in simile situazione di disparità di forze. 5.4 Infine, come evidenziato dal ricorrente, va segnalato che neppure la difesa aveva sostenuto la tesi della presenza della causa di giustificazione, avendo, invece, prospettato la versione della ascrivibilità delle lesioni subite dalla persona offesa ad una caduta accidentale, ricostruzione esclusa anche dalla Corte territoriale, che sul punto ha, invero, accolto il risultato della perizia medica, nel complesso, invece,disattesa. 5 6. Le precedenti argomentazioni danno conto altresì, della illogicità della motivazione - dedotta col terzo motivo di ricorso - nella parte in cui, per sostenere la tesi della legittima difesa, si è valorizzata la presenza anche in capo all'imputato di lesioni guarite in 31 giorni, interpretazione illogica, poichè implica necessariamente l'esclusione dal numero degli aggressori degli imputati GA. Risulta chiaro, infatti, che solo nel caso di un contrasto fisico tra due singoli contendenti l'uno contro l'altro è ipotizzabile la sussistenza della causa di giustificazione di cui si discute, essendo ovviamente inconcepibile ravvisarla in presenza di un'aggressione portata da più persone ai danni di una sola, come aveva ritenuto il Tribunale, ed essendo questo lo snodo fondante del giudizio di responsabilità degli imputati, che la pronunzia liberatoria del Giudice di appello non ha affrontato e risolto adeguatamente. Alla luce dei principi e delle considerazioni che precedono la sentenza impugnata appare manchevole della indispensabile maggior forza persuasiva rispetto alla sentenza riformata, necessaria a rendere ragione della opposta decisione adottata, e deve essere annullata con rinvio per nuovo esame, ex art 622 cpp, al giudice civile competente per valore in grado di appello. Il Giudice del rinvio provvederà all'esito del giudizio anche in relazione alla richiesta di liquidazione delle spese presentata dall'odierno ricorrente.
PQM
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo esame al giudice civile competente per valore in grado di appello. Spese al definitivo. Deciso il 3.11.2020
udita la relazione svolta dal Consigliere EDUARDO DE GREGORIO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LUCIA ODELLO che ha concluso chiedendo Il Proc. Gen. conclude per l'annullamento con rinvio al giudice civile per valore in grado di appello. udito il difensore L'avvocato Capuana insiste per l'accoglimento del ricorso presentato nell'interesse della parte civile che rappresenta, deposita conclusioni e nota spese. L'avvocato De Luca chiede che la Corte dichiari l'inammissibilità del ricorso presentato dalla parte civile. Penale Sent. Sez. 5 Num. 2477 Anno 2021 Presidente: SABEONE GERARDO Relatore: DE GREGORIO EDUARDO Data Udienza: 03/11/2020 L'avvocato Colombo chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile. 2 RITENUTO IN FATTO Con la sentenza impugnata la Corte d'Appello di Milano ha riformato la sentenza in primo grado nei confronti dei tre imputati di condanna alla pena di giustizia, oltre che al risarcimento del danno liquidato in 18mila euro, per il delitto di lesioni ai danni della persona offesa, assolvendoli ai sensi degli artt 530/1 e 3 cpp per la presenza del dubbio sulla causa di giustificazione della legittima difesa. 1. Avverso la sentenza ha presentato ricorso la parte civile tramite il difensore di fiducia procuratore speciale che, col primo motivo, ha lamentato il vizio di motivazione illogica quanto alla sconfessione del giudizio di inattendibilità su alcuni testi espresso dal Tribunale, essendo gli stessi legati da vincoli di parentela e di vicinato con gli imputati. Per altro verso la Corte d'appello aveva giudicato irrilevante la testimonianza di LA, unico testimone neutrale, che aveva parlato di un pestaggio violento dei tre imputati ai danni della persona offesa. 2.Nel secondo e quarto motivo - strettamente collegati - è stata criticata per motivazione illogica la sentenza impugnata per la sottovalutazione della perizia medico-legale che il Tribunale aveva ritenuta necessaria, correttamente ancorando l'affermazione di responsabilità al suo esito, attestante la pluralità di colpi ricevuti dalla persona offesa ad opera di più soggetti ed in un unico contesto temporale, come confermato anche dalla prova testimoniale di LA;
questi che aveva definito l'aggressione un massacro mentre tutti i testimoni avevano concordemente riferito della presenza sul luogo della stessa aggressione dei tre imputati;
ha aggiunto il ricorrente che anche dalla prova documentale fotografica, acquisita al processo, emergeva la pluralità di colpi ricevuti dalla persona offesa. 3.Tramite il terzo motivo è stata lamentata la contraddittorietà di motivazione, nella parte in cui si era dato atto che l'imputato IE presentava un trauma al primo raggio della mano sinistra, compatibile col pugno che questi aveva sferrato alla persona offesa ma nello stesso tempo aveva trascurato il dato, non rilevando la ben più grave portata dei danni fisici subiti dalla persona offesa definiti in 41 giorni di incapacità ad attendere alle ordinarie occupazioni a fronte dei 30 giorni riscontrati per l'imputato. 4.Col quinto motivo è stata dedotta la violazione di legge in relazione all'art 52 cp, per la ritenuta sussistenza della causa di giustificazione della legittima difesa. Sul punto i Giudici di appello avevano opinato che l'intervento dei due imputati NG fosse teso a dividere i due litiganti ed in ogni caso solo successivo all'azione lesiva realizzata da IE. Neppure gli appellanti avevano sostenuto la tesi della legittima difesa, attribuendo le lesioni patite dalla persona offesa ad una caduta accidentale mentre tutti i testi ed in particolare LA, unico neutrale, avevano riferito che i NG erano stati parte attiva nella lite. D'altra parte errata sarebbe la sentenza nella parte in cui non aveva considerato che IE agevolmente avrebbe potuto praticare un commodus discessus, abitando vicinissimo al luogo dell'aggressione, come aveva fatto rilevare il PM nel corso dell'esame dell'imputato. 5.Col sesto motivo ci si è doluti della mancata spiegazione del giudizio di inattendibilità del teste LA, unico estraneo alle parti in causa mentre le sue dichiarazioni erano conciliabili con i / 1 risultati della perizia medico-legale disposta ex officio dal Tribunale. D'altra parte illogica sarebbe la motivazione che aveva ritenuto le testimonianze della difesa concordanti nella ricostruzione degli elementi essenziali del fatto;
sarebbe bastato leggere le trascrizioni degli esami testimoniali per rilevare molte contraddizioni ed incongruità nella descrizione della vicenda, con particolare riferimento alle dichiarazioni di SI IE e degli anziani coniugi AN e RR per le ragioni indicate nell'atto di impugnazione. All'odierna udienza il Pg, drssa Odello, ha concluso per l'annullamento con rinvio al Giudice civile competente per valore in grado di appello;
l'avvocato Capuana per la parte civile ha insistito per l'accoglimento del ricorso, depositando conclusioni e nota spese;
i difensori degli imputati, avvocato Colombo per gli imputati NG ed avvocato De Luca per IE, hanno chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è fondato per le ragioni di seguito esposte. 1.Le doglianze della difesa, pur essendo mosse da angoli visuali diversi, sono concentrate in sostanza sulla deduzione della grave carenza motivazionale della sentenza impugnata,ritenuta inidonea a dare giustificazione delle ragioni del ribaltamento in senso liberatorio della decisione di condanna resa in primo grado. 1.1 In proposito va ricordata la lezione proveniente dal massimo consesso di questa Corte, che ha sancito il principio per il quale il giudice d'appello che riformi in senso assolutorio la sentenza di condanna di primo grado non ha l'obbligo di rinnovare l'istruzione dibattimentale mediante l'esame dei soggetti che hanno reso dichiarazioni ritenute decisive, ma deve offrire una motivazione puntuale e adeguata, che fornisca una razionale giustificazione della difforme conclusione adottata, anche riassumendo, se necessario, la prova dichiarativa decisiva. Sez. U, Sentenza n. 14800 del 21/12/2017 Ud. (dep. 03/04/2018) Rv. 272430. In coerenza col predetto indirizzo si è affermato che la motivazione definita rafforzata, richiesta nel caso di riforma anche della sentenza di condanna di primo grado, consiste nella compiuta indicazione delle ragioni per cui una determinata prova assume una valenza dimostrativa completamente diversa rispetto a quella ritenuta dal giudice di primo grado, nonché in un apparato giustificativo che dia conto degli specifici passaggi logici relativi alla disamina degli istituti di diritto sostanziale o processuale, in modo da conferire alla decisione una forza persuasiva superiore. Sez. 6, Sentenza n. 51898 del 11/07/2019 Ud. (dep. 23/12/2019) Rv. 278056. Applicando tali chiari principi - ai quali il Collegio intende dar seguito, condividendoli - alla sentenza in esame va osservato che i Giudici di appello sono incorsi negli errori puntualmente segnalati dalla ricorrente parte civile. 2.La Corte territoriale, infatti, ha osservato che non erano state considerate dal Tribunale le testimonianze addotte dalla difesa, che sarebbero state giudicate aprioristicamente inattendibili in quanto provenienti da persone legate all'imputato, quali i vicini di casa ed i parenti;
ha ritenuto che tali prove confermassero che la persona offesa aveva aggredito per primo 2 l'imputato, come sarebbe riscontrato dalla ferita alla bocca subita da quest'ultimo, e che l'intervento dei due imputati GA fosse stato successivo all'evento lesivo provocato alla persona offesa, ed in ogni caso teso a dividere i contendenti. Alla luce di tale quadro ricostruttivo, del tutto difforme da quello descritto dal Tribunale, la Corte di appello ha opinato che fosse presente perlomeno un dubbio sulla sussistenza della legittima difesa ravvisabile in favore dei giudicabili, prosciogliendoli ai sensi dell'art 530 commi 1 e 3 cpp. 2.1 In tal modo, tuttavia, la Corte milanese è incorsa un errore di metodo, poiché, pur avendo legittimamente preso in considerazione le prove a discarico, che il Tribunale avrebbe scarsamente considerato in quanto valutate poco attendibili a causa della provenienza delle dichiarazioni da persone verosimilmente vicine all'imputato, non ha completato il proprio scrutinio, omettendo di ponderare le dichiarazioni dei suddetti testi a difesa in relazione al portato delle prove valorizzate dal Tribunale, tra esse le testimonianze della persona offesa Di BU, del teste LA e i soprattutto, il risultato della perizia medica d'Ufficio. In sostanza il Giudice di appello ha fondato il proprio diverso convincimento esclusivamente sulla versione dei fatti provenienti dai testi della difesa, senza fornire adeguata spiegazione delle ragioni per le quali le prove predette erano giudicate maggiormente convincenti rispetto al costrutto probatorio di segno opposto ricavato dal Tribunale dalla valutazione dei mezzi istruttori valorizzati nel primo giudizio. 2.2 E, pertanto, utile dar conto in estrema sintesi dei risultati acquisiti nel corso del processo di primo grado e valutati affidabili ai fini della pronunzia di condanna.) teste Di BU, persona offesa poi costituitosi parte civile, ha riferito di essere stato aggredito almeno da due persone, cioè IE ed uno dei GA, precisando di essere stato picchiato anche quando era a terra;
il teste LA ha parlato di un pestaggio ai danni del collega, come riportato anche nella sentenza impugnata, cioè di un'azione coordinata ad opera di più persone;
inoltre, quel che più conta nell'impianto argomentativo costruito in primo grado, il perito d'ufficio ha definito le lesioni subite da Di BU compatibili con pugni e calci, come enunciato da quest'ultimo, escludendo che potessero essere state causate da una caduta a terra, così smentendo la tesi sostenuta dal giudicabile nel corso del processo e dalla difesa nell'atto di impugnazione. 3.Tanto premesso e passando in rassegna i motivi del ricorso, va osservato che è accoglibile la doglianza espressa col primo di essi relativa alla mancanza di logica giustificazione circa la valutazione di inattendibilità resa dal Tribunale sui testi difensivi, che la Corte ha ritenuto di superare rilevando che le dichiarazioni degli stessi fossero concordanti sugli elementi essenziali dello svolgimento dei fatti . Tale giustificazione invero, non incide sul giudizio di inattendibilità formulato in primo grado/ incentrato razionalmente ed in base a comune esperienza delle cose, oltre che su evidenziate caratteristiche di vaghezza ed inverosimiglianza, anche sugli stretti legami familiari intercorrenti tra le testi IE SI e RI e gli imputati, nonché sulla consuetudine di rapporti tra gli anziani coniugi vicini di casa dei IE e sulla volontà di mantenere buoni rapporti di vicinato, che li avrebbe indotti perlomeno a non rendere dichiarazioni nocive per i IE, senza dimenticare che - a quanto emerge dalla sentenza 3 impugnata, alla pagina 2 - l'intervento aggressivo degli imputati ai danni della persona offesa sarebbe scaturito dopo che quest'ultimo e LA avevano bussato alla porta degli stessi coniugi. 3.1 Insufficientemente argomentata è pure la valutazione della prova dichiarativa del teste LA, unico realmente neutrale rispetto all'episodio - per le ragioni chiaramente esposte nell'atto di ricorso, anche con deduzioni rappresentate nel sesto motivo - che ha riferito di un pestaggio, evento che la Corte non ha in alcun modo messo in dubbio, limitandosi ad evidenziare che il testimone non avrebbe visto l'inizio della vicenda, omettendo di considerare che la sua ricostruzione dell'evento collimava con quella della persona offesa e con le conclusioni del perito d'Ufficio, e non occupandosi di confutare con puntuali argomenti il valore probante di tale coincidenza, che ha semplicemente eliminato dal contesto probatorio di rfierimento. 4. Colgono nel segno anche le censure - svolte nel secondo e quarto motivo - di illogicità di motivazione quanto alla ponderazione della perizia d'Ufficio operata dalla Corte d'Appello, che pure ha sottolineato come tale prova, insieme alla certificazione medica in atti, fosse stata giudicata dirimente dal Tribunale ai fini della pronunzia di condanna degli imputati. Sul punto va rilevato che la sentenza impugnata ha sbrigativamente eluso gli esiti della perizia medica, valorizzando solo uno parte dei risultati cui l'accertamento medico-legale è pervenuto;
infatti, il perito non solo ha attestato la compatibilità delle lesioni subite da Di BU con il pugno sferrato da IE - come evidenziato dalla Corte territoriale - ma ha, altresì, affermato che il Li primo era stato raggiunto da una pluralità di colpi ricevuti da più soggetti, secondo 1 l'impostazione accusatoria accolta dal Tribunale ed in concordanza con quanto emerso dalle prove dichiarative Di BU e LA. 5. La critica che fondatamente centra il nucleo essenziale della giustificazione in esame è proposta col sesto motivo di ricorso riguardante la ritenuta legittima difesa. In proposito non è superfluo riportare in estrema sintesi i principi elaborati da questa Corte regolatrice sul tema, secondo i quali l'accertamento relativo alla scriminante della legittima difesa reale o putativa e dell'eccesso colposo deve essere effettuato con un giudizio "ex ante" calato all'interno delle specifiche e peculiari circostanze concrete che connotano la fattispecie da esaminare, tramite una valutazione di carattere relativo e non assoluto ed astratto, rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito, cui spetta esaminare, oltre che le modalità del singolo episodio in sé considerato, tutti gli elementi fattuali antecedenti all'azione, anche in relazione a quelli che possano aver avuto concreta incidenza sull'insorgere dell'erroneo convincimento di dover difendere sé o altri da un'ingiusta aggressione. Sez. 4, Sentenza n. 24084 del 28/02/2018 Ud. (dep. 29/05/2018 ) Rv. 273401; In senso conforme : Sez. 1, Sentenza n. 3148 del 19/02/2013 Ud. (dep. 23/01/2014) Rv. 258408; Sez. 1, Sentenza n. 13370 del 05/03/2013 Ud. (dep. 21/03/2013) Rv. 255268, che ha puntualizzato come nella ponderazione degli elementi a disposizione del Giudice non possano avere ingresso gli stati d'animo e i timori personali del soggetto che invoca la scriminante. 4 5.1 Nel caso in esame i Giudici di secondo grado, con una valutazione che ha trascurato e/o immotivatamente disatteso una parte consistente dei risultati probatori emersi in primo grado, hanno giudicato legittimo il dubbio sulla presenza della causa di giustificazione, accreditando senza adeguata e logica giustificazione una ricostruzione del fatto secondo la quale l'intervento degli imputati GA sarebbe stato successivo all'evento lesivo cagionato alla parte civile e la loro condotta orientata unicamente a dividere i due contendenti originari, IE e Di BU. Tale risultato confligge - come si è già più volte annotato - in parte con gli esiti delle prove dichiarative della persona offesa e del teste LA e soprattutto con le valutazioni conclusive del perito medico d'Ufficio, secondo il quale più soggetti avevano colpito la persona offesa con una pluralità di colpi, senza offrire una congrua e puntuale giustificazione delle ragioni per le quali tali prove, ineccepibilmente ponderate sul piano logico dal primo Giudice, siano state disattese e sia stata privilegiata la ricostruzione alternativa ricavabile - secondo il convincimento dei Giudici di Appello - dalle prove a discarico. 5.2 D'altra parte non può farsi a meno di sottolineare come la tenuta logico-argomentativa della pronunzia di condanna sia saldamente innervata dalla razionale constatazione dell'entità delle lesioni subite da Di DU, sebbene questi sia apparso al Tribunale di corporatura ben più massiccia rispetto a IE;
il Giudice di primo grado ha plausibilmente osservato che la persona offesa non avrebbe avuto conseguenze lesive così gravi se i due GA non avessero contribuito, contestualmente con IE, all'azione aggressiva nei suoi confronti. 5.3 In proposito deve osservarsi che il dubbio sulla presenza della causa di giustificazione coltivato dalla Corte di merito appare irragionevole, anche a voler considerare positivamente la versione del fatto per come ricostruita nella stessa pronunzia impugnata, poiché il subitaneo intervento dei GA, per quanto teso a dividere i litiganti - secondo la prospettazione dei Giudici di Appello - non può non incidere, elidendolo, sul requisito dell'attualità del pericolo, che costituisce uno dei presupposti ineliminabili dell'istituto in parola. Così:sez. 1, Sentenza n. 51262 del 13/06/2017 Ud. (dep. 09/11/2017 ) Rv. 272080 per la quale è configurabile l'esimente della legittima difesa solo qualora l'autore del fatto versi in una situazione di pericolo attuale per la propria incolumità fisica, tale da rendere necessitata e priva di alternative la sua reazione all'offesa mediante aggressione. In senso conforme: Sez. 5 , Sentenza n. 19065 del 12/12/2019 Ud. (dep. 23/06/2020) Rv. 279344. Anche per questo profilo è erronea la sentenza in esame, che non si è occupata di conciliare, sul piano della ricostruzione fattuale, l'ipotizzato intervento dei coimputati con la conseguente logica eliminazione, sul piano giuridico, dell'attualità del presunto pericolo, neppure in astratto ipotizzabile in simile situazione di disparità di forze. 5.4 Infine, come evidenziato dal ricorrente, va segnalato che neppure la difesa aveva sostenuto la tesi della presenza della causa di giustificazione, avendo, invece, prospettato la versione della ascrivibilità delle lesioni subite dalla persona offesa ad una caduta accidentale, ricostruzione esclusa anche dalla Corte territoriale, che sul punto ha, invero, accolto il risultato della perizia medica, nel complesso, invece,disattesa. 5 6. Le precedenti argomentazioni danno conto altresì, della illogicità della motivazione - dedotta col terzo motivo di ricorso - nella parte in cui, per sostenere la tesi della legittima difesa, si è valorizzata la presenza anche in capo all'imputato di lesioni guarite in 31 giorni, interpretazione illogica, poichè implica necessariamente l'esclusione dal numero degli aggressori degli imputati GA. Risulta chiaro, infatti, che solo nel caso di un contrasto fisico tra due singoli contendenti l'uno contro l'altro è ipotizzabile la sussistenza della causa di giustificazione di cui si discute, essendo ovviamente inconcepibile ravvisarla in presenza di un'aggressione portata da più persone ai danni di una sola, come aveva ritenuto il Tribunale, ed essendo questo lo snodo fondante del giudizio di responsabilità degli imputati, che la pronunzia liberatoria del Giudice di appello non ha affrontato e risolto adeguatamente. Alla luce dei principi e delle considerazioni che precedono la sentenza impugnata appare manchevole della indispensabile maggior forza persuasiva rispetto alla sentenza riformata, necessaria a rendere ragione della opposta decisione adottata, e deve essere annullata con rinvio per nuovo esame, ex art 622 cpp, al giudice civile competente per valore in grado di appello. Il Giudice del rinvio provvederà all'esito del giudizio anche in relazione alla richiesta di liquidazione delle spese presentata dall'odierno ricorrente.
PQM
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo esame al giudice civile competente per valore in grado di appello. Spese al definitivo. Deciso il 3.11.2020