Sentenza 26 giugno 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 26/06/2003, n. 10206 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10206 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2003 |
Testo completo
63515 ee T REPUBBLICA ITALIANA N 9 9861/7/ IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TRIBUTARIA Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente R.G.N.1036/99 .1 0206/ 3 Dott. Giovanni Dott. Enrico Consigli .22678 Cron. Consigliere Dott. Stefano BIELLI Consigliere Rep. Dott. Eugenia MARIGLIANO Cons. Rel. Ud. 07/02/03 Dott. Raffaele BOTTA ha pronunciato la seguente: Sa 47 SEN TENZA sul ricorso proposto da: Sirmione Sud s.r.l. in liquidazione, in persona del li- quidatore Sig. PH NA, elettivamente do- miciliato in Roma, via G. Nicotera 31, presso il prof. avv. Giulio Tremonti, che unitamente all'avv. Giuseppe Russo Corvace lo rappresenta e difende giusta delega in atti;
ricorrente
contro
Ministero delle Finanze, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, via dei Portoghesi 12, presso l'Avvocatura Generale dello Sta- to, che lo rappresenta e difende per legge;
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE CAMPIONE CIVILE 369 1 N. 63515 controricorrente avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regio- nale di Milano, Sez. 47, n. 98/47/97 del 5 novembre 1997, depositata il 3 dicembre 1997, non notificata. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 7 febbraio 2003 dal Relatore Cons. Raffaele Botta;
Udito l'avv. Giuseppe Russo Corvace per la società ri- corrente, il quale preliminarmente dichiara che il prof. Avv. Giulio Tremonti ha rinunciato al mandato;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Ge- nerale Dott. Marco Pivetti, che ha concluso per l'ac- coglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso presentato 1'11 ottobre 1994, la società Sirmione Sud s.r.l. impugnava di fronte alla Commissio- RB ne Tributaria di I Grado di Milano l'avviso di liquida- zione notificatole il 14 settembre 1994, con il quale l'Ufficio del Registro di Milano procedeva alla ripresa a tassazione di un finanziamento infruttifero eseguito da parte di un socio a favore della società e alla ir- rogazione della sanzione pecuniaria nel doppio dell'im- posta liquidata: la società ricorrente contestava la legittimità dell'avviso sotto il profilo della carenza di motivazione e della infondatezza della pretesa tri- 2 butaria nel merito, nonché l'irrogazione della pena nel doppio dell'imposta per carenza dei presupposti. La Commissione adita accoglieva parzialmente il ricorso nella parte relativa all'impugnazione della pena pecu- niaria che riduceva alla metà. L'appello proposto dalla società veniva dichiarato inammissibile, con la sentenza in epigrafe, dalla Com- missione Tributaria Regionale di Milano in quanto pro- posto oltre il termine di sessanta giorni dal 1 aprile 1996. Avverso tale sentenza la società Sirmione Sud s.r..1. con atto notificato il 14 gennaio 1999 propone ricorso per cassazione con cinque motivi. Resiste il Ministero delle Finanze con controricorso notificato il 23 feb- braio 1999. RS MOTIVI DELLA DECISIONE Vanno esaminati in un contesto unitario i primi due mo- tivi di ricorso, con i quali la società ricorrente de- duce violazione e falsa applicazione dell'art. 34, com- ma 1, D. Lgs. n. 546/1992 per la mancata ammissione del difensore della ricorrente alla discussione in pubblica udienza (primo motivo), nonché violazione e falsa ap- plicazione dell'art. 72, comma 2, secondo periodo D.Lgs. n. 546/1992, per la ingiusta dichiarazione di inammissibilità dell'appello della contribuente sul 3 presupposto (erroneo) che la data del 30 maggio 1996, fosse il termine ultimo per la proposizione del grava- me, stante l'avvenuta comunicazione all'appellante, prima dell'entrata in vigore della nuova legge sul con- tenzioso tributario, del dispositivo della sentenza di primo grado (secondo motivo). I motivi di ricorso sono fondati. Il sistema delle di- sposizioni di cui agli artt. 33 e 341 D.Lgs. n. 546/1992 testimonia una precisa volontà del legislatore di valorizzare la difesa tecnica nel processo tributa- rio, assegnando «alla parte il diritto di scegliere la discussione orale, senza lasciare al giudice, in pre- senza di una valida istanza (presentata nel caso di specie), alcun potere di concedere o di negare la pub- blica udienza>>>: la violazione di queste disposizioni RB realizzata nella fattispecie con la mancata ammissione del difensore del contribuente alla discussione in pub- blica udienza nonostante la presentazione di una istan- za in proposito - non dà luogo ad una mera irregolarità ma ad «una vera e propria violazione del diritto di di- fesa, previsto e tutelato dall'art. 24 Cost.» e compor- ta la nullità dell'atto compiuto e di quelli conseguen- ti proprio «perché il mancato rispetto della scelta fatta dalla parte (con la presentazione dell'istanza per la discussione in pubblica udienza) costituisce una forma di limitazione non tollerabile del diritto di difesa» (Cass. n. 5986/2001). Quanto poi all'art. 72, comma 2, D.Lgs. n. 546/1992, questa Suprema Corte ha già avuto modo di affermare che la proroga disposta da questa disposizione non aveva ad oggetto i termini d'impugnazione contemplati dal D.P.R. n. 636/1972, pendenti alla data di insediamento delle nuove commissioni: nella norma di cui all'art. 72, com- ma 2, D.Lgs. n. 546/1992, la pendenza dei termini per impugnare, previsti dalla normativa precedente, costi- tuisce solo il presupposto per la proroga, la quale ha ad oggetto non già i termini pendenti, bensì i termini previsti dal nuovo testo normativo e cioè quelli pre- visti dagli artt. 51 e 38 D.Lgs. n. 546/1992 (Cass. n. RB 4333/2002; cfr, anche Cass. n. 13217/2001). Orbene in base alle nuove disposizioni il termine breve decorre non già per effetto della comunicazione del dispositivo della sentenza da parte della Segreteria della Commis- sione, bensì soltanto della notifica della sentenza a richiesta della parte interessata: poiché è pacifico che nella fattispecie tale notifica non vi sia stata, il termine applicabile per l'appello non poteva essere che quello stabilito dall'art. 327, comma 1, c.p.c., n. 546/1992, richiamato dall'art. 38, comma 3, D.Lgs. rispettato dalla società contribuente. 5 ---- - Devono quindi essere accolti i primi due motivi di ri- corso, restando assorbiti gli altri, e la sentenza im- pugnata deve essere cassata con rinvio della causa ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia perché affronti il merito dell'appello proposto dalla società contribuente, decidendo anche sulle spese della presente fase del giudizio.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Accoglie i primi due motivi di ricorso, assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 7 febbraio 2003. Il Consigliere estensore Il Presidente Dott. Giovanni Paolini Dott. Raffaele Botta RWBM Стабоний BTEUPRE MCELLIERE cok uigristano E O N I ZIO Z A S S DEPOSITATA IN CANCELLERIA 26 610. 2003 11 FILIERE 6