Sentenza 18 giugno 1993
Massime • 1
Il termine di venti giorni, posto dall'art. 27 cod. proc. pen., costituisce il limite temporale dell'efficacia della misura cautelare disposta dal giudice incompetente, ma il suo decorso non comporta alcuna preclusione all'esercizio del potere-dovere del giudice competente ad emettere successivamente il provvedimento applicativo di detta misura, ancorché sulla base degli stessi presupposti e delle stesse esigenze cautelari, ove sussistenti. (La Cassazione ha evidenziato che il provvedimento cautelare emesso dal giudice competente si caratterizza per la completa "autonomia" rispetto al precedente ad effetti interinali e, quindi, non può essere definito di "conferma" o di "reiterazione" di quello precedente, in quanto appunto emesso da altro giudice sulla base di un'autonoma valutazione delle stesse condizioni legittimanti, ancorché desunte dagli stessi fatti).
Commentario • 1
- 1. Un particolare caso in cui sussiste l'interesse del pubblico ministero ad impugnare il provvedimento emesso dal tribunale del riesame: vediamo qualeDi Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 30 luglio 2020
(Ricorso dichiarato inammissibile) Il fatto Con ordinanza il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Trapani applicava a carico di un indagato la misura cautelare della custodia cautelare in carcere, ritenendo sussistenti a suo carico gravi indizi di colpevolezza in ordine al delitto di corruzione propria nonchè le esigenze cautelari di cui alle lett. a) e c) dell'art. 274 cod. proc. pen.. Sebbene il provvedimento genetico avesse in realtà contenuto assai più articolato, riguardando la posizione anche di altri soggetti in riferimento ad ulteriori reati, avendo constatato l'eterogeneità del luogo di consumazione dei diversi illeciti oggetto della richiesta cautelare, il …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., SS.UU., sentenza 18/06/1993, n. 15 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15 |
| Data del deposito : | 18 giugno 1993 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: SENTENZA
Dott. Ecc. ANTONIO BRANCACCIO Presidente N. 15
1) Dot. GAETANO LO COCO Consigliere
2) " GUIDO GUASCO Consigliere REGISTRO GENERALE
3) " PIERO CALLÀ Consigliere N. 11615/93
4) " ARNALDO VALENTE Consigliere
5) " GIOVANNI CAVALLARI Consigliere
6) " GIORGIO BUOGO Consigliere
7) " GIUSEPPE CONSOLI Consigliere
8) " ADALBERTO ALBAMONTE Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da IL IU n. Palmi 24.6.1929, e da RB RA n. Rizziconi 17.10.1970;
avverso l'ordinanza del Tribunale di Reggio Calabria del 1.3.93;
Visti gli atti, l'ordinanza impugnata ed i ricorsi;
Udita la relazione fatta dal Consigliere Adalberto Albamonte;
Udito il Pubblico Ministero in persona dell'Avvocato Generale dott. G. Gazzara che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
Udito il difensore Avv. A. Managò;
OSSERVA IN FATTO E DIRITTO
1. Con ordinanza del 12.2.93, il Tribunale di Palmi disponeva la misura cautelare in carcere nei confronti di RB RA e IL IU, quali indagati di partecipazione ad associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti - il IL con ruolo di promotore -, nonché di condetenzione di Kg. 4,159 di eroina ed altre sostanze. Avverso il predetto provvedimento veniva proposta richiesta di riesame, assumendo che l'ordinanza cautelare era stata emessa dopo la scadenza del termine di venti giorni dalla trasmissione degli atti da parte del giudice incompetente, in violazione del disposto dell'art. 27 c.p.p.. Il Tribunale di Reggio Calabria, in sede di riesame - premesso che con ordinanza del 2.2.93 era stata dichiarata, da quel tribunale, cessata l'efficacia del provvedimento di custodia cautelare emesso nei confronti dei su nominati dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Reggio Calabria incompetente per territorio;
che il fascicolo processuale era pervenuto presso la cancelleria del Tribunale di Palmi, dichiarato competente, dopo la scadenza del termine di giorni venti di cui all'art. 27 c.p.p.;
che il predetto Tribunale di Palmi, in data 12.2.93, aveva applicato la misura cautelare della custodia in carcere ritenendo sussistenti i gravi indizi di colpevolezza desumibili dalle intercettazioni telefoniche, che avevano condotto al sequestro del corpo del reato e di cose pertinenti ai reati ipotizzati, nonché ricorrendo l'ipotesi di cui all'art. 275, comma 3 mod. c.p.p. per l'adozione della misura cautelare in carcere -, rigettava l'impugnazione proposta. Il tribunale suddetto assumeva nell'ordinanza citata l'infondatezza del motivo dell'impugnazione, ritenendo che l'emissione di autonomo provvedimento di custodia cautelare, dopo la scadenza del termine di venti giorni di cui all'art. 27 c.p.p., comportante la caducazione degli effetti della misura custodiale emessa da giudice incompetente, fosse legittima, ancorché l'ordinanza fosse stata adottata sulla base di quegli indizi e di quelle esigenze cautelari assunte nel provvedimento caducato.
Avverso la suddetta ordinanza hanno proposto ricorso per cassazione RB RA e IL IU, deducendo nei motivi:
violazione della legge processuale, poiché, verificatasi la perdita di efficacia della misura cautelare per scadenza del termine di cui all'art. 27 cit., era illegittima da parte del giudice, dichiarato competente, l'ordinanza applicativa della stessa misura, fondata sugli "identici presupposti" di quella caducata;
nonché mancanza di motivazione in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza.
2. Con l'ordinanza di rimessione, datata 5.5.1993, della sezione 6 di questa Corte, veniva rilevato il contrasto giurisprudenziale che aveva ad oggetto la questione di diritto del primo motivo dei ricorsi, relativa alla "reiterabilità" della misura cautelare, disposta dal giudice incompetente, ove il giudice competente avesse lasciato trascorrere inutilmente il termine di venti giorni stabilito dall'art. 27 c.p.p.. Il contrasto ha ad oggetto la seguente questione: se la cessazione degli effetti interinali delle misure cautelari applicate dal giudice dichiarato incompetente faccia venir meno il potere - dovere del giudice competente, al quale siano stati trasmessi gli atti, ad emettere un "autonomo" provvedimento, sulla base dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari già assunti ai fini dell'adozione del primo provvedimento, quando tali presupposti e condizioni siano ritenuti da tale ultimo giudice ancora sussistenti. La suddetta questione, come rilevato nell'ordinanza citata, ha dato luogo ad un contrasto, essendo stato affermato che l'inefficacia della misura coercitiva disposta dal giudice dichiarato incompetente costituisce la sola conseguenza che la legge processuale fa discendere dall'inutile decorso del termine di venti giorni di cui all'art. 27 c.p.p., non impedendo tale inefficacia al giudice competente di provvedere successivamente, in modo autonomo, all'applicazione della misura coercitiva sulla base degli stessi elementi (sez. 2, 20 maggio 1992, n. 1291 Iannelli, C.E.D. Cass.190369; sez. 1, 2 aprile 1991, n. 3468, Buonfiglio ed altri, C.E.D.
Cass. 187743). Di contro è stato affermato (sez. 6, 13 dicembre 1991, n. 3311 P.m. in proc. Bougnah, C.E.D. Cass. 188718) che, in tema di misure cautelari disposte dal giudice incompetente, il provvedimento del giudice competente, diretto a "confermare" la misura cautelare applicata dal giudice incompetente, deve intervenire nel termine perentorio di venti giorni indicato nell'art. 27 cit., la cui norma ricollega all'inutile scadere di detto termine la perdita di efficacia della misura. Tale effetto - secondo la sentenza in esame - si atteggia come sanzione per il tardivo attivarsi dell'organo giudiziario competente, cui non è possibile porre rimedio con una nuova ordinanza applicativa della stessa misura, fondata sugli identici presupposti di esercizio del potere cautelare, la quale costituirebbe solo un modo illegittimo per "raggirare" la norma sanzionatoria. D'altra parte - viene sostenuto ancora nella sentenza in esame - nel vigente codice di rito alla perdita di efficacia di una misura cautelare, per effetto della revoca ai sensi dell'art. 299, o della caducazione di diritto ai sensi dell'art. 302, o per la scadenza del termine massimo di cui agli art. 303 ss., consegue di regola l'illegittimità di privare nuovamente l'indagato o l'imputato della libertà personale, salva l'ipotesi della sopravvenienza di nuovi fatti od elementi.
3. L'approfondito esame della questione, quale risulta dai contrapposti orientamenti giurisprudenziali sopra richiamati, conduce questo collegio a ritenere che il termine di venti giorni, posto dall'art. 27 cod. proc. pen., costituisce il limite temporale dell'efficacia della misura cautelare disposta dal giudice incompetente, ma il suo decorso non comporta alcuna preclusione all'esercizio del potere - dovere del giudice competente ad emettere successivamente il provvedimento applicativo di detta misura, ancorché sulla base degli stessi presupposti e delle stesse esigenze cautelari, ove sussistenti.
Preliminarmente, va osservato che l'inutile decorso del termine di venti giorni non può essere assunto come sanzione processuale per l'inerzia dell'organo giudiziario competente, comportando la perdita del potere da parte di questo di emettere l'ordinanza cautelare, in forza di una specie di decadenza che si verificherebbe per l'inosservanza di un termine perentorio.
Invero, dalle ipotesi di decadenza espressamente previste dal codice si rileva che tale "sanzione processuale" si riferisce esclusivamente alle attività di parte. Difatti, la norma dell'art.175 c.p.p. prevede che solo le parti possano chiedere la restituzione nei termini stabiliti a pena di decadenza, mentre il potere del giudice può incorrere solo negli effetti derivanti dalle preclusioni, come evidenzia, ad esempio, la norma dell'art. 491, comma 1, c.p.p. in materia di questioni preliminari. Tale
impostazione giuridica è di ausilio per la soluzione della questione, la cui ratio non può essere rinvenuta in termini di sanzione processuale che colpirebbe la sfera dei poteri del giudice rimasto inerte, e la cui conseguenza non può consistere nell'illegittimità dell'ordinanza applicativa della misura in quanto "raggirerebbe" la norma sanzionatoria. Secondo dottrina autorevole la preclusione, comportante la perdita di un potere processuale, deriva o dall'aver già esercitato il potere (c. d.
consumazione, ad esempio nel caso del ne bis in idem), o dall'aver compiuto attività incompatibili, o dall'inosservanza dell'ordine assegnato dalla legge all'esercizio del potere stesso, per evitare contraddizioni nel processo o per garantire principi fondamentali della giurisdizione.
Orbene, nella questione di diritto in esame, in virtù del principio di conservazione degli effetti degli atti compiuti dal giudice incompetente, è stato previsto che tale giudice abbia il potere di disporre misure cautelari, ma che tali misure abbiano un'efficacia limitata nel tempo (venti giorni) in attesa che il giudice competente sia posto in condizioni di determinarsi "autonomamente", dopo l'esame degli atti che gli devono essere trasmessi. Trattasi di un termine che attiene all'esecutività della misura adottata, e che decorre dall'ordinanza di trasmissione degli atti, ma che non concerne il potere - dovere del giudice competente di emettere l'ordinanza cautelare, come si rileva dalla legge processuale che non prevede alcuna preclusione per l'esercizio del potere suddetto. La preoccupazione del legislatore - sottesa alla norma in esame - è stata da un lato quella di non pregiudicare le ragioni cautelari che esigevano l'adozione di misure de libertate nella situazione limbica nella quale il giudice competente non avesse ancora la disponibilità degli atti, e dall'altro quello di conferire certezza alla misura cautelare provvisoriamente adottata in termini di garanzia della libertà personale dell'indagato o dell'imputato, ponendo il limite temporale in esame. D'altra parte, non potrebbe neppure ipotizzarsi che l'esercizio del potere cautelare da parte del giudice incompetente - di portata provvisoria e previsto nell'interesse superiore della giustizia - si traduca - in certe condizioni - nella consumazione del potere - dovere di cui è titolare il giudice competente, il quale - per ragioni meramente temporali, ovvero per pretese inerzie talvolta a lui non imputabili, come nella specie - si vedrebbe privato del potere di adottare il provvedimento cautelare, nonostante che ricorrano i presupposti e le condizioni legittimanti. Ciò non potrebbe non essere considerata che un'aporia rispetto a quell'interesse di giustizia posto a base del principio di conservazione degli atti svolti dal giudice incompetente, cioè dal giudice che non può "disporre" del processo, mediante il quale si è voluto evitare che il procedimento subisse pause od interruzioni non fisiologiche.
Come è stato esattamente rilevato dalla citata giurisprudenza, alla quale aderisce questo Collegio, il giudice competente, a seguito dell'ordinanza di trasmissione degli atti, ha facoltà di emettere il provvedimento cautelare, il quale si caratterizza per la completa "autonomia" rispetto al precedente ad effetti interinali (fra le altre: sez. 1, 13 febbraio 1992, n. 4830 Tranchina, C.E.D. Cass.189111), e che quindi non può essere definito di "conferma" o di
"reiterazione" di quello precedente, in quanto viene emesso da altro giudice sulla base di un'autonoma valutazione delle condizioni legittimanti, ancorché desunte dagli stessi fatti. L'autonoma valutazione critica degli elementi e delle condizioni legittimanti l'esercizio del potere, trasfusa nell'ordinanza cautelare, definisce in termini originali i parametri di esercizio del potere relativo, suscettibili di verifica in sede di impugnazione a garanzia dei diritti dell'indagato e dell'imputato.
In linea con la presente pronuncia è la sentenza di queste Sezioni Unite n. 11 del 1992, ritenuta a torto non conferente dall'ordinanza di rimessione e dallo stesso ricorrente. Va osservato, contrariamente a quanto sostenuto nel ricorso - cioè che la situazione considerata dalla citata sentenza si differenzia da quella oggetto del presente giudizio poiché l'art. 302 (coordinato con l'art. 309, comma 9) c.p.p. non prevede un termine per la "reiterazione" del provvedimento caducato -, che il termine indicato nell'art. 27 non attiene all'esercizio del potere cautelare da parte del giudice competente, ma è stato stabilito per definire secondo provvisorietà l'efficacia e quindi l'esecutività dell'ordinanza del giudice incompetente a garanzia del diritto dell'indagato o dell'imputato. Sicché, va osservato che l'unica ipotesi, fra quelle peraltro non omogenee di divieto di "reiterazione" di provvedimento cautelare, indicate nella sentenza n. 3311 del 1992 - all'origine del contrasto in esame -, quella desunta dall'art. 302 c.p.p., maggiormente assimilabile a quella oggetto del presente giudizio, ha trovato nella sentenza n. 11 del 1992 una impostazione del tutto opposta a quella argomentata per confermare il presunto principio di non reiterazione, salva la sopravvenienza di nuovi fatti. Nella citata sentenza n. 11 del 1992 è stato peraltro ribadito che la disciplina in materia cautelare risulta impostata, pur nella eccezionalità delle disposizioni in cui si articola la materia trattata, su criteri di funzionale latitudine che di per sé non ammettono al di là dei limiti espressamente fissati dalla legge impliciti divieti o sottintese preclusioni, che comprimano il potere - dovere del giudice di provvedere ricorrendo certi presupposti. D'altra parte, ove si andasse di contrario avviso si inciderebbe sul significato innovatore e sulla stessa applicazione, nella specie, della norma di cui all'art. 275, comma 3, c.p.p., come modificato dall'art. 1 D.l. 9 settembre 1991 n. 292, convertito in l. 8 novembre 1991 n. 356, il quale, salvi i gravi indizi di colpevolezza, ha introdotto con riguardo alle esigenze cautelari una presunzione di pericolosità nei confronti di alcuni soggetti indagati per i delitti indicati nella norma citata, con conseguente obbligo di applicazione in ogni tempo, salvo specifica prova contraria, della custodia cautelare in carcere.
4. In ordine, infine, al secondo motivo del ricorso, non solo tale doglianza non è stata dedotta in sede di giudizio di riesame, come risulta dalla generica richiesta e dal verbale di udienza, ma la censura stessa è del tutto priva di specificità.
5. I ricorsi vanno pertanto rigettati, con la condanna in solido dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna in solido i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Camera di consiglio il 18 giugno 1993.