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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, sentenza 20/03/2025, n. 184 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | 184 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CROTONE
Il Tribunale di Crotone, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Alessia
Vilei, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato con motivazione ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 447/2024 RG promossa da:
, rappresentato e difeso, con mandato in atti, dall' avv. MANICA Parte_1
FRANCESCO
Ricorrente
C O N T R O
, in persona del l.r.p.t, rappresentato e difeso, con mandato in atti, dall'avv. CP_1
Fabrizio Allegrini;
Resistente
FATTO E DIRITTO
In premessa si rappresenta che la presente decisione viene assunta a seguito del deposito di note ex art. 127 ter c.p.c, con scadenza prevista al giorno 19.3.2025.
Con ricorso depositato in data 21.2.2024 la ricorrente indicata in epigrafe esponeva di lavorare, in qualità di funzionario, alle dipendenze dell'Agenzia delle Entrate di Catanzaro,
Direzione Regionale delle Entrate per la Calabria, sede di Crotone;
di aver svolto la sua attività lavorativa in presenza nei giorni del 10 e dell'11 maggio 2021; che in data 13 maggio
2021 veniva stata disposta la sanificazione dell'ufficio essendo stato accertato un caso di
Covid a carico di una guardia giurata;
di essere risultata positiva all'infezione da Covid per la quale veniva ricoverata presso l'Ospedale di Crotone dal 18 al 25 maggio 2021 con la diagnosi di “polmonite da sars cov 2 – infezione conclamata da sars cov 2 ; che la guarigione dall'infezione le aveva fatto residuare vari disturbi quali dolore muscolo scheletrico, stanchezza cronica, alterazioni della sfera cognitiva, ansia e depressione ( cd. Longcovid); che la domanda presentata in sede amministrativa (n. 514936211 del 17.05.2021) era stata respinta dall' CP_1 con provvedimento del 22.10.2021 in quanto “NON è STATA RISCONTRATA
MENOMAZIONE DELL'INTEGRITÀ PSICO-FISICA. PER IL PERIODO DI
ASTENSIONE AL LAVORO NON VIENE CORRISPOSTA ALCUNA INDENNITÀ
IN QUANTO LEI è DIPENDENTE DI UNA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE.”; che a seguito di opposizione in via amministrativa ed espletata in data 16/12/2021 una collegiale medica, l' quantificava i postumi a suo carico nella complessiva misura del 19%, CP_1 comprensiva delle preesistenze lavorative ( cfr. all. 6 e 7 fascicolo ricorrente); di aver richiesto il riconoscimento dell'intervenuto aggravamento delle proprie condizioni con attribuzione della superiore percentuale di danno in misura del 25%; che l' , con provvedimento CP_1 del 27/01/2023 rideterminava, invece, il grado di menomazione a suo carico nella misura del
10%, cessando l'erogazione della rendita con decorrenza dall'1.11.2022; che la menomazione dell'integrità psicofisica a suo carico dovrebbe essere valutata in misura del 25%; di aver infruttuosamente espletato il preventivo procedimento amministrativo. Tanto premesso, così concludeva “Accertare e dichiarare che la Sig.ra nata a [...] (88900 KR) il 15 ottobre Parte_1
1964 ed ivi residente a[...] - C.F. , a seguito degli CodiceFiscale_1 eventi descritti in ricorso, ha diritto al riconoscimento dell'infortunio sul lavoro;
Accertare e dichiarare che la ricorrente ha diritto alla rendita e/o all'indennizzo da parte dell' per i danni subiti dalla data della CP_1 domanda amministrativa e/o dalla diversa data risultante di giustizia, in misura non inferiore al 25% o in quelle che verrà stabilita all'esito del presente giudizio;
Condannare l'
[...]
, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, con sede Controparte_2 in Roma alla via IV Novembre, 144 al riconoscimento in favore dell'istante dei benefici economici dipendenti
e/o connessi al riconoscimento dell'infortunio sul lavoro ed alla rendita e/o all'indennizzo per il danno biologico subito, a norma di legge, oltre interessi e rivalutazione dalla maturazione al saldo nonché al pagamento della rendita vitalizia dalla data della domanda amministrativa e/o dalla diversa data risultante di giustizia Con vittoria di spese e competenze di lite da determinarsi ex D.M. n. 147 del 13/08/2022 pubblicato sulla G.U. n. 236 del 08/10/2022 e in vigore dal 23 ottobre 2022 e da distrarsi ex art. 93
c.p.c. in favore del sottoscritto procuratore che ne fan formale richiesta”.
Instaurato il contradditorio, l' contestava la fondatezza della domanda e ne chiedeva CP_1 il rigetto.
Disposta consulenza tecnica medico-legale, all'esito dell'odierna udienza di trattazione la causa è così decisa. * * *
Il ricorso è fondato.
L'art. 13 del d. lgs. n. 38/2000 ha previsto l'erogazione da parte dell' di un CP_1 indennizzo in capitale per le menomazioni di grado pari o superiore al sei per cento ed inferiore al sedici per cento, ed in rendita per le menomazioni di grado superiore al sedici per cento.
Nel caso di specie, essendo pacifica la natura professionale delle patologie in oggetto, la presente controversia concerne esclusivamente l'individuazione della effettiva gravità dei relativi postumi invalidanti, ad avviso della parte ricorrente sottovalutata da parte dell' CP_1 in sede di revisione attiva.
Le risultanze della consulenza tecnica, disposta per risolvere il contrasto che tra le parti è insorto sul piano squisitamente sanitario della verifica del grado di inabilità che affligge la ricorrente, danno conto del danno denunciato dall'assicurata, accertando che la medesima ha riportato le seguenti lesioni ascrivibili a malattia professionale: “ESITI DI POLMONITE
BILATERALE IN ASSENZA DI DEFICIT RESPIRATORIO;
DISTURBO POST-
TRAUMATICO DA STRESS IN TRATTAMENTO FARMACOLOGICO;
DISTURBI
DEL RITMO CARDIACO IN TRATTAMENTO FARMACOLOGICO ESITI DI
LESIONE DEL P.A.A. CON RESIDUA INSTABILITÀ E SFUMATA CP_3
RIPERCUSSIONE FUNZIONALE;
LIMITAZIONE DEI MOVIMENTI DELLA TPA
PER CIRCA 1/3 CON ZOPPIA DI FUGA”, quantificando il danno biologico complessivo nella misura del 19%, ossia nella percentuale già riconosciuta dall' prima della visita CP_1 della revisione ( a mezzo della quale il DB è stato diminuito alla percentuale del 10%) ( cfr. relazione tecnica depositata in data 2.1.2025 qui da intendersi integralmente richiamata).
Le conclusioni rassegnate dal consulente risultano frutto di ineccepibili accertamenti diagnostici, sorrette da congrua motivazione ed immuni da vizi logici, sicché possono essere senz'altro condivise.
Il ricorso, pertanto, merita accoglimento.
Segue la condanna dell' ad erogare all'assicurato la rendita nell'importo che le spetta in CP_1 base alla percentuale di danno accertata, con decorrenza dalla data della domanda amministrativa, oltre interessi come per legge, detratto quanto già erogato a titolo di indennizzo in capitale. Le spese di lite, distratte ex art. 93 c.p.c. a favore del richiedente procuratore attoreo, e quelle di consulenza seguono la soccombenza.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso iscritto al n. 447/2024, così decide:
-accoglie il ricorso per quanto di ragione e, per l'effetto, condanna l' a corrispondere alla CP_1 ricorrente la rendita da malattia professionale nella misura del 19% a decorrere dalla domanda amministrativa, con i ratei arretrati aumentati di interessi legali dalle singole scadenze al soddisfo, detratto quanto già liquidato a titolo di indennizzo in capitale;
-condanna l' a rifondere le spese di lite che, distratte a favore del richiedente procuratore CP_1 attoreo, liquida in € 2.500,00 oltre spese generali 15%, CU, IVA e CPA come per legge;
-pone a carico dell' le spese della consulenza tecnica d'ufficio espletata, liquidate con CP_1 separato decreto.
Crotone, 20.3.2025