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Sentenza 7 maggio 2025
Sentenza 7 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 07/05/2025, n. 2007 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2007 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. 15150/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona del Dott. Giannicola Paladino ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 6.5.2025 in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 15150/2024 R.G.
TRA
, rapp. e dif. come in atti dall'avv. Ciro Torella Parte_1
RICORRENTE
E
, in persona del Presidente legale Controparte_1
rappresentante p.t., rapp. e dif. come in atti dall'Avvocatura dell'Istituto
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione ad ordinanza-ingiunzione
1
Con ricorso depositato in data 29.11.2024, ha proposto impugnativa Parte_1
avverso l'ordinanza-ingiunzione n. OI-001763914, emessa in data 30.10.2024, avente ad oggetto l'importo di euro 5.556,00 dovuto per omesso versamento dei contributi previdenziali anno 2017, come risultante dal verbale di accertamento n. CP_1
.2001.05/08/08/2019.0115832. CP_1
Egli ha dedotto: l'assenza della notifica del suddetto accertamento;
l'estinzione dell'obbligazione ai sensi dell'art. 14 legge n. 689-1981; la prescrizione del credito vantato dall' . CP_1
Per tali ragioni ha adito codesto Tribunale e ha concluso come di seguito:
“a) accertare l'illegittimità dell'ordinanza ingiunzione n. OI-001763914 notificata in data
30.10.2024 dall' , con conseguente caducazione Controparte_2
della sanzione pecuniaria in essa irrogata al ricorrente;
b) per l'effetto dichiarare non dovuta da parte del ricorrente all'avverso istituto previdenziale la richiesta somma di € 5.556,00;
c) in subordine, nella denegata e non temuta ipotesi in cui l'adito Giudice ritenesse fondata la contestazione mossa al ricorrente, riformare la detta ordinanza ingiunzione con applicazione del minimo edittale e riduzione della sanzione pecuniaria al detto minimo;
d) condannare l' , in persona del suo legale Controparte_2
rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese e competenze professionali, per il presente procedimento, con attribuzione diretta al sottoscritto procuratore che se ne dichiara anticipatario”.
L' si è costituito in giudizio e ha concluso per il rigetto del ricorso. CP_1
2 All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., verificata la rituale comunicazione del decreto per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato per i motivi di seguito esposti.
In via preliminare, deve essere dichiarata l'ammissibilità della presente opposizione in quanto tempestivamente proposta nel rispetto del termine di trenta giorni dalla notificazione del provvedimento per come previsto dall'art. 6, comma 6 del D.Lgs. n. 150/2011. Invero, il ricorso in opposizione è stato depositato innanzi all'intestato Tribunale in data 29.11.2024 e, pertanto, entro 30 giorni dalla notifica dell'ordinanza-ingiunzione avvenuta in data
30.10.2024.
A questo punto, occorre rilevare che l'atto impugnato risulta emesso ai sensi dell'art. 2, co.
1-bis del D.L. 12.9.1983 n. 463 (conv., con modifiche, in legge 11 novembre 1983 n. 638), con il quale è stato previsto che: “L'omesso versamento delle ritenute di cui al comma 1….
… …., per un importo superiore a euro 10.000 annui, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 1.032. Se l'importo omesso non è superiore a euro 10.000 annui, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000. Il datore di lavoro non è punibile, né assoggettabile alla sanzione amministrativa, quando provvede al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione”.
Tale comma risulta così formulato a seguito dell'intervento di modifica avvenuto in forza dell'articolo 3, comma 6, del D.Lgs. 15 gennaio 2016, n. 8, nell'ambito della riforma di depenalizzazione operata a norma dell'articolo 2, comma 2, della legge 28 aprile 2014, n.
67.
L'art. 6 del D.lgs. n. 8 cit. prevede che “Nel procedimento per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal presente decreto si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni delle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689”.
La materia è, dunque, regolata dalle disposizioni che vanno dall'art. 1 all'art. 31 della l.
689/1981, “in quanto applicabili”.
3 L'applicabilità dell'art. 14 l. 689/1981 è, inoltre, riconosciuta anche dalla Circolare CP_1 numero 32 del 25.2.2022 secondo cui “In particolare, il provvedimento di archiviazione può essere adottato in presenza delle seguenti circostanze:
- omissis;
- omissione della contestazione o della notificazione delle violazioni a uno o più soggetti responsabili entro i termini indicati dall'articolo 14 della legge n. 689/1981;
- decorso del termine di prescrizione di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione (cfr. l'articolo 28 della legge n. 689/1981)”.
Da ultimo, a far data dal 5 maggio 2023, l'art. 23, comma 1, del D.L. 4 maggio 2023, n. 48
(Misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro), convertito, con modificazioni, nella legge 3 luglio 2023, n. 85, ha ulteriormente modificato la normativa in esame disponendo che, all'art. 2, co.
1-bis del D.L. 12.9.1983 n. 463, le parole: «da euro
10.000 a euro 50.000» siano sostituite dalle parole: «da una volta e mezza a quattro volte l'importo omesso».
Con riferimento alla natura delle ordinanze-ingiunzione in esame, la Corte Costituzionale, investita in materia, con la sentenza n. 199/2023 ha ribadito che “la sanzione pecuniaria amministrativa per le violazioni sotto la soglia dei 10.000 euro, prevista dal comma 1-bis dell'art. 2 del d.l. n. 463 del 1983, come convertito e successivamente modificato, condividendo la medesima portata afflittiva della sanzione penale pur all'esito della depenalizzazione, mantiene natura sostanzialmente penale ed è pertanto soggetta ai
«principi enucleati dalla Corte di Strasburgo a proposito della “materia penale” – ivi compreso, dunque, il principio di retroattività della lex mitior» (sentenza n. 63 del 2019; nello stesso senso, sentenza n. 68 del 2021 e, in senso contrario, sentenza n. 193 del 2016)”.
L'art. 14 l. 689/1981 prevede che: “La violazione, quando è possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa.
Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento.
4 Quando gli atti relativi alla violazione sono trasmessi all'autorità competente con provvedimento dell'autorità giudiziaria, i termini di cui al comma precedente decorrono dalla data della ricezione.
Per la forma della contestazione immediata o della notificazione si applicano le disposizioni previste dalle leggi vigenti. In ogni caso la notificazione può essere effettuata, con le modalità previste dal codice di procedura civile, anche da un funzionario dell'amministrazione che ha accertato la violazione. Quando la notificazione non può essere eseguita in mani proprie del destinatario, si osservano le modalità previste dall' articolo 137 terzo comma, del medesimo codice.
Per i residenti all'estero, qualora la residenza, la dimora o il domicilio non siano noti, la notifica non è obbligatoria e resta salva la facoltà del pagamento in misura ridotta sino alla scadenza del termine previsto nel secondo comma dell'articolo 22 per il giudizio di opposizione.
L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto”.
Tanto premesso, nella fattispecie in esame l' ha fornito la prova della notifica dell'atto CP_1
di accertamento n. .2001.05/08/08/2019.0115832 in data 21.8.2019. Pertanto, le CP_1
violazioni sono state contestate dall' prima dell'invio dell'ordinanza-ingiunzione per CP_1
cui è causa. Tale atto prodromico non risulta essere stato impugnato dal ricorrente.
A quanto precede consegue che il termine di prescrizione non è spirato.
Com'è noto, infatti, l'art. 3 comma 9, n. 335/95 ha sostituito la previgente disciplina disponendo che i contributi di previdenza ed assistenza sociale si prescrivono nei seguenti termini: “a) dieci anni per le contribuzioni di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie, compreso il contributo di solidarietà previsto dall'articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° giugno 1991, n. 166, ed esclusa ogni aliquota di contribuzione non devoluta alle gestioni pensionistiche. A decorrere dal 1° gennaio 1996 tale termine è ridotto a cinque anni salvi i casi di denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti;
5 b) cinque anni per tutte “le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria”.
Il successivo comma 10 del medesimo art. 3 stabilisce che i predetti termini prescrizionali si applicano anche alle contribuzioni relative a periodi precedenti alla data di entrata in vigore della l. n. 335/95, fatta eccezione per i casi di atti interruttivi già compiuti o di procedure iniziate nel rispetto della normativa preesistente.
In applicazione della suddetta disciplina, quindi, si evince che i crediti oggetto del presente giudizio soggiacciono al termine di prescrizione quinquennale.
Ebbene, l'atto di accertamento è stato notificato in data 21.8.2019 e l'ordinanza ingiunzione in data 30.10.2024. La prescrizione quinquennale, dunque, non è decorsa in quanto deve essere considerato il periodo di prescrizione c.d. Covid, così come eccepito dall' . Per i CP_1
crediti di natura contributiva, infatti, trova applicazione la sospensione dei termini di prescrizione prevista dalle norme speciali dell'articolo 37, comma 2, del D.L.17 marzo
2020, n. 18 (convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27), e dell'articolo
11, comma 9, del D.L. 31 dicembre 2020, n. 183 (convertito, con modificazioni, dalla legge
26 febbraio 2021, n. 21), le quali rispettivamente recitano: “I termini di prescrizione di cui all'articolo 3, comma 9,della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal
23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso e' differito alla fine del periodo”; “ I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono sospesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 30 giugno 2021 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso e' differito alla fine del periodo”. Di conseguenza, nel caso di specie devono essere considerati i periodi di sospensione dal 3.02.2020 al 30.06.2020 e dal 31.12.2020 al 30.06.2021.
Da ultimo, con riferimento alla contestazione della sanzione applicata, non risultano allegate le ragioni in base alle quali gli importi indicati dall' sono errati. CP_1
6 Secondo la costante giurisprudenza di legittimità (Cass. 23057/2017) “invero, in base ai consolidati principi valevoli in materia di ripartizione degli oneri di allegazione e prova del rapporto obbligatorio (Sez. U, Sentenza n. 13533 del 30/10/2001; Sez. 3, Sentenza n. 3373 del 12/02/2010; Sez. 3, Sentenza n. 826 del 20/01/2015), il creditore che agisce in giudizio per l'inadempimento deve provare la fonte negoziale o legale del suo diritto, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento;
che pure nel caso in cui deduca non l'inadempimento dell'obbligazione ma un inesatto adempimento (ovvero un parziale inadempimento), anche sotto il profilo della misura della prestazione, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento;
che l'allegazione dell'inesattezza dell'adempimento sotto il profilo quantitativo postula l'indicazione del dovuto, talchè
l'avente diritto ha l'onere di allegare - anche per dimostrare l'interesse ad agire - di aver maturato il diritto ad una determinata differenza quantitativa in base alla fonte dell'obbligazione che rappresenta il fatto costitutivo del credito azionato;
mentre tocca al debitore allegare e dimostrare di aver pagato o meno la differenza dovuta”.
In conclusione, per tutto quanto esposto in narrativa, la domanda del ricorrente non merita accoglimento.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo tenendo conto dell'assenza di attività istruttoria e del valore della causa.
P.Q.M.
Il Giudice di Napoli Nord, Dott. Giannicola Paladino, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza od eccezione:
7 a) Rigetta il ricorso;
b) Condanna parte ricorrente al pagamento in favore dell' delle spese di lite che si CP_1
liquidano in euro 1.865,00, oltre accessori come per legge se dovuti.
Aversa, 7.5.2025
Il Giudice
Dott. Giannicola Paladino
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