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Sentenza 26 settembre 2024
Sentenza 26 settembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 26/09/2024, n. 1549 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 1549 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice Dott. Pietro Paolo Arena, all'udienza del 26/09/2024, ha pronunciato, ex art. 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 3304 /2023 R.G., promossa da:
, nato a [...] il [...] Parte_1
cf: , rappresentato e difeso dall'avv. NOTARO TERESA , giusta procura C.F._1
in atti;
- ricorrente -
contro in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentato e difeso dall'Avv. MONORITI ANTONELLO , elettivamente domiciliato presso il proprio Ufficio Legale in Messina, via Vittorio Emanuele 100;
- resistente -
OGGETTO: pagamento ratei di pensione sociale.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 24/10/2023 , adiva Parte_1
questo Tribunale per sentire condannare l' al pagamento, dei ratei della pensione sociale con CP_1
decorrenza dalla data di cessazione della erogazione (01.01.2023), della provvidenza già riconosciuta,
o comunque da epoca successiva, e sino all'effettivo ripristino, oltre interessi legali dal dovuto al soddisfo.
Lamentava che l' , senza notificare alcun provvedimento, aveva inopinatamente sospeso CP_1
l'erogazione della pensione sociale, in cui si era trasformata, a partire dal sessantacinquesimo anno di età, la sua pensione di inabilità civile dapprima in godimento.
Rilevava che inutile era stato il successivo ricorso amministrativo.
Rappresentava di non aver avuto redditi superiori al limite di legge e incompatibili con la prestazione revocata.
Chiedeva, pertanto, la condanna dell' al ripristino della prestazione ed al pagamento dei CP_1
relativi ratei, con vittoria di spese e compensi da distrarre in favore del procuratore antistatario. L' resisteva in giudizio contestando nel merito la fondatezza della domanda, della quale CP_1
chiedeva il rigetto con vittoria di spese e compensi.
La causa veniva istruita documentalmente.
All'udienza odierna, la causa veniva discussa e decisa con la presente sentenza.
chiede accertarsi il proprio diritto a percepire la Parte_1
pensione sociale, prestazione di cui era titolare giusta conversione della propria precedente pensione di inabilità civile al sessantacinquesimo anno, pensione che l' avrebbe sospeso senza motivo CP_1
apparente.
L' , nel costituirsi in giudizio, ha dato atto di aver sospeso l'erogazione della pensione CP_1
sociale in capo alla ricorrente, a decorrere dalla mensilità di gennaio 2023, a causa dell'avvenuto superamento del limite reddituale massimo, da parte della pensionata, per l'annualità di riferimento.
A sostegno della propria difesa allega CU e domanda di ricostituzione per motivi reddituali.
La ricorrente, dal canto suo, sostiene di non aver superato la predetta soglia reddituale ed insiste nella condanna dell'Ente all'adempimento della propria obbligazione pecuniaria.
In realtà, la documentazione agli atti induce il decidente a propendere per la ricostruzione offerta dall' . CP_1
Infatti, risulta documentalmente che, per l'anno 2023 con le sole pensioni di reversibilità e l'assegno Ordinario d'Invalidità, la abbia percepito un reddito di euro 17.294,81 che, Pt_1
sommato agli altri redditi €.587,00 terreni e fabbricati e, non considerando gli euro 201,00 della casa di abitazione e gli euro 166,00 di altri redditi non assoggettabili ad Irpef, non supera il limite reddituale previsto per il godimento dell'Assegno Sociale, fissato per il 2023 in euro 17.920,00, sommando infatti la minor cifra di euro 17.881,81. CP_ Con il Messaggio Hermes numero 1688 del 19 aprile 2022 l' ha chiarito che nella determinazione del reddito rilevante sono computati “tutti i redditi di qualsiasi natura, calcolati ai fini
IRPEF”, sicché deve ritenersi irrilevante, ai fini del calcolo del reddito rilevante nel caso di specie, la somma di euro 166,00 dichiarata dalla Corona come “altri redditi NON assoggettabili ad Irpef”.
Anche la certificazione reddituale, peraltro prodotta tardivamente dalla ricorrente ma la cui ammissibilità deve essere positivamente vagliata perché resasi necessaria sulla base del tenore delle difese dell' , smentisce l'assunto di parte resistente, e conferma quello della ricorrente, giacché CP_1
in essa figura un reddito complessivo di euro 18.083,00, da cui si può sottrarre il reddito della casa di abitazione, indicato dalla ricorrente in euro 201,00 (v. domanda di ricostituzione, in atti).
Tanto basta per affermare la fondatezza della domanda, che va pertanto accolta con condanna dell' al pagamento dei ratei della pensione sociale illegittimamente sospesa, oltre interessi legali CP_1
a decorrere dalla data della sospensione fino al soddisfo. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo ex D.M. n.
55/2014, esclusa la fase istruttoria, in ragione del valore della domanda e dell'entità delle questioni trattate.
P.Q.M.
il Giudice del Lavoro, udite le conclusioni delle parti, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , contro l' con ricorso Parte_1 CP_1
depositato il 24/10/2023 , disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
- Condanna l' al ripristino della pensione sociale in favore di CP_1 Parte_1
ed al pagamento dei ratei della detta pensione sociale illegittimamente sospesa, oltre
[...]
interessi legali a decorrere dalla data della sospensione fino al soddisfo;
- Condanna l' al pagamento, in favore della parte ricorrente, delle spese del giudizio che CP_1
liquida in euro 1.865,00 oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Così deciso in Patti, 26/09/2024 .
Il Giudice
Pietro Paolo Arena