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Sentenza 11 febbraio 2026
Sentenza 11 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Basilicata, sez. II, sentenza 11/02/2026, n. 22 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Basilicata |
| Numero : | 22 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 22/2026
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della BASILICATA Sezione 2, riunita in udienza il
21/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
MATERI PASQUALE, Presidente
DI NI GIUSEPPE, Relatore
PADULA DOMENICO PIO, Giudice
in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 166/2025 depositato il 30/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Potenza - Via Dei Mille 85100 Potenza PZ
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 455/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado POTENZA sez.
2 e pubblicata il 08/11/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TC301T200933 2023 IVA-ALTRO 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 11/2026 depositato il 21/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: come in atti
Resistente/Appellato: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Appella la contribuente sig.ra Ricorrente_1, come in atti, in esito alla sentenza di primo grado sfavorevole della Corte di Potenza n. 455 del 2024 in materia di Iva et altro 2017, per vendita di merce senza scontrini e fatture nei negozi di abbigliamento siti in Potenza.
La stessa insiste nelle proprie determinazioni difensive sul piano motivazionale e degli errori, richiede
CTU, deposita perizia di parte, contesta la firma digitale e le notifiche come avvenute e sottolinea l'impossibilità oggettiva di recuperare idonea documentazione giustificativa per la posizione giudiziaria del proprio consulente.
L'ufficio controdeduce, ritiene corretta la sentenza come resa e motivata, regolari le due notifiche, evidenti i comportamenti evasivi, e ribadisce la correttezza dell'iter procedimentale dell'avviso di accertamento emesso sul piano induttivo puro e del c.d. spesometro ex lege.
Vi è, poi, rigetto della richiesta di sospensiva con ordinanza interlocutoria in atti n. 59 del 2025.
All'udienza del 21.1.2026, presenti le parti che ben discutono la causa come da verbale in atti, la stessa è assunta in decisione previo dispositivo ex lege
MOTIVI DELLA DECISIONE
Orbene, l'appello della contribuente, come in atti, disattesa ogni eccezione e la stessa istanza sospensiva con ordinanza interlocutoria n. 59 del 2025, non supportata nei suoi presupposti essenziali del fumus e del periculum, non merita in questa sede accoglimento per i motivi che seguono.
Sia la sentenza come resa, sufficientemente motivata, favorevole in toto all'ufficio, sia l'avviso di accertamento sono pienamente conformi a legge, risultano totalmente immuni da errori e da vizi formali, anche di notifica, e sostanziali per questo collegio, dopo attenta valutazione ed esame della documentazione prodotta in atti, ed affrontano in maniera precisa e puntuale i punti nodali sulle contestazioni di parte sul piano dell'accertamento induttivo puro legato allo spesometro, posto in essere correttamente dall'ufficio procedente per cristallizzare, senza indugio ed anche senza alcuna collaborazione iniziale della contribuente che non ha risposto al fondamentale questionario, i comportamenti evasivi e la vendita di merce senza scontrini e fatture nelle attività commerciali indicate in atti.
Di nessun pregio è, poi, la richiesta di ctu e la stessa perizia di parte firmata del 26.1.2024, in atti, allegato
14, è incompleta fino al 31.1.2024 (lo ammette la stessa commercialista su richiesta della contribuente), tardiva e disallineata, sul piano temporale (2017-2024), così come non confacente nella fotografia e nella descrizione della merce allocata nei locali commerciali.
Le spese del grado di appello, tuttavia, possono essere oggetto di compensazione stante la peculiarità della questione trattata
P.Q.M.
Rigetta l'appello. Spese compensate.
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della BASILICATA Sezione 2, riunita in udienza il
21/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
MATERI PASQUALE, Presidente
DI NI GIUSEPPE, Relatore
PADULA DOMENICO PIO, Giudice
in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 166/2025 depositato il 30/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Potenza - Via Dei Mille 85100 Potenza PZ
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 455/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado POTENZA sez.
2 e pubblicata il 08/11/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TC301T200933 2023 IVA-ALTRO 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 11/2026 depositato il 21/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: come in atti
Resistente/Appellato: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Appella la contribuente sig.ra Ricorrente_1, come in atti, in esito alla sentenza di primo grado sfavorevole della Corte di Potenza n. 455 del 2024 in materia di Iva et altro 2017, per vendita di merce senza scontrini e fatture nei negozi di abbigliamento siti in Potenza.
La stessa insiste nelle proprie determinazioni difensive sul piano motivazionale e degli errori, richiede
CTU, deposita perizia di parte, contesta la firma digitale e le notifiche come avvenute e sottolinea l'impossibilità oggettiva di recuperare idonea documentazione giustificativa per la posizione giudiziaria del proprio consulente.
L'ufficio controdeduce, ritiene corretta la sentenza come resa e motivata, regolari le due notifiche, evidenti i comportamenti evasivi, e ribadisce la correttezza dell'iter procedimentale dell'avviso di accertamento emesso sul piano induttivo puro e del c.d. spesometro ex lege.
Vi è, poi, rigetto della richiesta di sospensiva con ordinanza interlocutoria in atti n. 59 del 2025.
All'udienza del 21.1.2026, presenti le parti che ben discutono la causa come da verbale in atti, la stessa è assunta in decisione previo dispositivo ex lege
MOTIVI DELLA DECISIONE
Orbene, l'appello della contribuente, come in atti, disattesa ogni eccezione e la stessa istanza sospensiva con ordinanza interlocutoria n. 59 del 2025, non supportata nei suoi presupposti essenziali del fumus e del periculum, non merita in questa sede accoglimento per i motivi che seguono.
Sia la sentenza come resa, sufficientemente motivata, favorevole in toto all'ufficio, sia l'avviso di accertamento sono pienamente conformi a legge, risultano totalmente immuni da errori e da vizi formali, anche di notifica, e sostanziali per questo collegio, dopo attenta valutazione ed esame della documentazione prodotta in atti, ed affrontano in maniera precisa e puntuale i punti nodali sulle contestazioni di parte sul piano dell'accertamento induttivo puro legato allo spesometro, posto in essere correttamente dall'ufficio procedente per cristallizzare, senza indugio ed anche senza alcuna collaborazione iniziale della contribuente che non ha risposto al fondamentale questionario, i comportamenti evasivi e la vendita di merce senza scontrini e fatture nelle attività commerciali indicate in atti.
Di nessun pregio è, poi, la richiesta di ctu e la stessa perizia di parte firmata del 26.1.2024, in atti, allegato
14, è incompleta fino al 31.1.2024 (lo ammette la stessa commercialista su richiesta della contribuente), tardiva e disallineata, sul piano temporale (2017-2024), così come non confacente nella fotografia e nella descrizione della merce allocata nei locali commerciali.
Le spese del grado di appello, tuttavia, possono essere oggetto di compensazione stante la peculiarità della questione trattata
P.Q.M.
Rigetta l'appello. Spese compensate.