Tale relazione, anche con riferimento alle missioni concluse ((nell'anno precedente)) , precisa l'andamento di ciascuna missione e i risultati conseguiti, anche con riferimento esplicito alla partecipazione delle donne e all'adozione dell'approccio di genere nelle diverse iniziative per attuare la risoluzione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite n. 1325 del 31 ottobre 2000 e le risoluzioni successive, nonche' i Piani d'azione nazionali previsti per l'attuazione delle stesse. La relazione analitica sulle missioni, verificata ai sensi dell' articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 , deve essere accompagnata da un documento di sintesi operativa che riporti espressamente per ciascuna missione i seguenti dati: mandato internazionale, durata, sede, personale nazionale e internazionale impiegato e scadenza, nonche' i dettagli attualizzati della missione. La relazione e' integrata dai pertinenti elementi di valutazione fatti pervenire dai comandi internazionali competenti con particolare riferimento ai risultati raggiunti, nell'ambito di ciascuna missione, dai contingenti italiani. Con la medesima relazione, il Governo riferisce sullo stato degli interventi di cooperazione allo sviluppo a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione. ((La relazione analitica riferisce altresi' in ordine all'andamento, alla durata, al personale impiegato e ai risultati raggiunti dalle forze ad alta e altissima prontezza operativa effettivamente impiegate ai sensi dell'articolo 2, comma 2.1. Le modifiche occorrenti per recepire le indicazioni delle Camere sono adottate con deliberazione del Consiglio dei ministri)) .
1-bis. Ai fini della prosecuzione delle ((missioni per l'anno in corso)) , la relazione di cui al comma 1 e' corredata della relazione tecnica sulla quantificazione dei relativi oneri, verificata ai sensi dell' articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 .
2. Sono abrogati:
a) l' articolo 14 della legge 11 agosto 2003, n. 231 ;
b) l' articolo 9, comma 2, del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107 , convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130 ;
c) l' articolo 10-bis del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 215 , convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 13 ;
d) l' articolo 1-bis del decreto-legge 10 ottobre 2013, n. 114 , convertito, con modificazioni, dalla legge 9 dicembre 2013, n. 135 ;
e) l' articolo 3-bis del decreto-legge 16 gennaio 2014, n. 2 , convertito, con modificazioni, dalla legge 14 marzo 2014, n. 28 .