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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 28/03/2025, n. 4754 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 4754 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI ROMA
SEZIONE TREDICESIMA
In persona del Giudice, dott. Guido Marcelli ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 34659 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024, promossa nel giudizio di rinvio proveniente dalla Corte di SAzione da
Parte_1
elettivamente domiciliato in Roma (RM), alla Via della Pineta Sacchetti n. 201, presso lo studio dell'Avv. Gianluca Fontanella, in virtù di procura allegata con separato atto giusta procura allegata all'atto di citazione in riassunzione
APPELLANTE
CONTRO
, in persona del l.r.p.t., con sede in Roma, Via G. Grezar n. 14 Controparte_1
APPELLATA CONTUMACE
OGGETTO: Giudizio di rinvio – Annullamento e rideterminazione del capo della sentenza inerente alla liquidazione delle spese di lite - Appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma, in funzione di giudice dell'appello, n. 3562/2020, RG 36075/2019 depositata il 07.02.2020.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato alla convenuta, , per mezzo del suo Parte_1
procuratore costituito, all'esito del grado di legittimità, riassumeva il giudizio promosso nei confronti di e volto ad ottenerne la condanna al pagamento delle spese del Controparte_1
1 secondo grado, del grado di legittimità e del presente grado di rinvio, in misura pari alla nota spese depositata nel corso del presente grado di giudizio, in sede di note di trattazione scritta e precisazione delle conclusioni per l'udienza del 24.02.2025 e, in ogni caso, in misura conforme al D.M. n. 55/2014 e successive modifiche, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Deduceva l'attore che, con atto di citazione in opposizione all'esecuzione ritualmente notificato, aveva proposto opposizione, innanzi al Giudice di Pace di Roma, avverso plurime cartelle di pagamento e ruoli esattoriali riferiti a sanzioni amministrative emesse per conto di plurimi Enti creditori, così come risultanti dagli estratti di ruolo, di cui era venuto casualmente a conoscenza in occasione di un accesso presso gli sportelli del , convenendo in giudizio sia gli Enti CP_2
creditori che il . CP_2
All'esito del giudizio di primo grado, il Giudice di pace pronunciava sentenza di accoglimento integrale dell'opposizione e condannava il Concessionario al pagamento delle spese di lite, liquidate in Euro
500,00, oltre oneri e con compensazione delle spese nel rapporto processuale tra originario opponente ed Enti creditori.
Avverso tale decisione, con atto di citazione in appello notificato alla sola Controparte_1
, l'odierno attore in riassunzione proponeva appello innanzi al Tribunale di Roma,
[...]
censurando la stessa nella parte in cui aveva liquidato le spese di lite, in danno dell
[...]
, in misura inferiore sia dei parametri medi, sia dei parametri minimi previsti dal Controparte_1
D.M. n. 55/14 e ss.mm., da ritenersi, per espressa previsione normativa, inderogabili.
All'esito del giudizio di appello, il Tribunale di Roma accoglieva l'appello e condannava la parte appellata al pagamento delle spese di giudizio di primo grado, che rideterminava in Euro 1.827,00 per onorari, oltre oneri ed al pagamento delle spese del secondo grado di giudizio, liquidate in Euro 221,00 per onorari, oltre accessori di legge, rimborso forfettario spese ed Euro 64,50 per esborsi da porsi a carico della parte appellata.
L'odierno attore ricorreva in SAzione anche avverso tale sentenza, censurandone la parte motiva in cui il Tribunale aveva erroneamente liquidato le spese di giudizio del secondo grado, in danno della parte soccombente, in misura inferiore ai parametri vigenti.
Con sentenza n. 20375/2024 (RG 12484/2020), depositata in data 23.07.2024, la Suprema Corte di
SAzione accoglieva il ricorso del Sig. e, conseguentemente, cassava la sentenza Pt_1
impugnata, con rinvio al Tribunale di Roma, in composizione monocratica ed in persona di altro magistrato, affinché, oltre ad attenersi ai su richiamati principi di diritto circa la necessaria distinzione tra le fasi corrispondenti alle singole attività difensive esercitate ed il rispetto dei minimi tariffari
“ratione temporis” applicabili con riguardo alla liquidazione delle spese del giudizio di appello, in
2 correlazione con la fascia tabellare di riferimento in ordine al valore della causa, rideterminasse i compensi del giudizio di appello e provvedesse altresì a regolare le spese del giudizio di legittimità.
, sebbene ritualmente citata, non si costituiva in giudizio, Controparte_1
rimanendo contumace.
-----------------
L'appello è fondato e va, pertanto, accolto nei limiti di cui in motivazione.
Oggetto della controversia, in questa fase di rinvio, è la misura delle spese di lite relative al grado di appello, occorrendo poi liquidare anche quelle del giudizio in SAzione e della presente fase.
Va al riguardo osservato che la Suprema Corte ha annullato la sentenza del Tribunale di Roma n.
3562/2020, ritenendo che il giudice non avesse determinato l'ammontare dei compensi liquidandoli separatamente e fosse comunque incorso nella violazione del principio di inderogabilità dei valori minimi di cui all'art. 4 DM n. 55/2014, in relazione alla fascia tabellare compresa tra euro 1100,00 ed euro 5200,00, non avendo motivato in merito alla ragioni per le quali aveva deciso di discostarsi dal range compreso tra i parametri minimi e massimi.
Conseguentemente, occorre procedere a un nuovo calcolo delle spese di lite del grado di appello, in conformità ai principi regolatori espressi dalla Suprema Corte, e a liquidare quelle del grado di legittimità e del presente giudizio di rinvio.
Orbene, con riferimento al valore della controversia del giudizio di appello, deve anzitutto precisarsi che occorre tener conto non già di quello dell'originaria opposizione (euro 28.538,00), bensì delle spese di primo grado riconosciute dal Tribunale (euro 1827,00 oltre accessori di legge), poiché
l'impugnazione spiegata ha riguardato solo la misura delle spese processuali e non anche alcuna contestazione relativa al merito dell'originaria opposizione principale.
Pertanto, tenuto conto del valore della causa (da Euro 1.100,00 a Euro 5.200,00), come d'altra parte indicato dalla SAzione, in conformità ai parametri medi di cui al D.M. n. 55/2014 e ss.mm., per i giudizi di cognizione dinanzi al tribunale vigenti all'epoca del giudizio, considerato altresì l'esito complessivo del giudizio, in cui peraltro la convenuta non si è costituita, valutato l'impegno richiesto per la prestazione professionale (in difetto di questioni giuridiche di particolare difficoltà, che giustificano l'applicazione della riduzione di cui all'art. 4 del succitato decreto ministeriale), appare corretto liquidare gli onorari come segue:
- secondo grado: Complessivi euro 1.701,00 per compensi professionali (così determinati:
Euro 405,00 per la fase di studio, Euro 405,00 per la fase introduttiva, Euro 810,00 per la fase di
3 trattazione – conformemente a quanto statuito da Cass. Civ. 30219/2023 – ed Euro 810,00 per la fase decisionale, così per un totale di Euro 2.430,00, ridotti di Euro 729,00 ex art. 4, co. 4
D.M. 55/2014), oltre ad euro 64,50 per esborsi, contributo unificato, nonché spese generali
(15%), IVA e SA (da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario).
Quanto poi alla liquidazione delle spese delle fasi successive (sempre considerando che il valore della controversia riguarda il solo capo di sentenza relativo alle spese processuali):
- giudizio avanti alla Suprema Corte: Complessivi euro 1.312,50 per compensi professionali
(così determinati: Euro 709,00 per la fase di studio, Euro 777,00 per la fase introduttiva ed Euro
389,00 per la fase decisionale, così per un totale di Euro 1.875,00, ridotti di Euro 562,50 ex art. 4, co. 4 D.M. 55/2014), oltre euro 196,00 per spese di contributo unificato, nonché spese generali (15%), IVA e SA (da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario);
- giudizio di rinvio: Complessivi euro 1.701,00 per compensi professionali (così determinati:
Euro 405,00 per la fase di studio, Euro 405,00 per la fase introduttiva, Euro 810,00 per la fase di trattazione – conformemente a quanto statuito da Cass. Civ. 30219/2023 – ed Euro 810,00 per la fase decisionale, così per un totale di Euro 2.430,00, ridotti di Euro 729,00 ex art. 4, co. 4
D.M. 55/2014), oltre al rimborso del contributo unificato ove versato, nonché spese generali
(15%), IVA e SA (da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario);
In tutti i casi si è tenuto conto del fatto che la controversia era di minima complessità in relazione ai principi applicati dai precedenti giudicanti per sancire l'accoglimento della domanda dell'odierno appellante, nonché dell'assenza, di fatto, di fase istruttoria e della minima presenza di fase decisoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando quale giudice di rinvio seguente alla pronuncia della Suprema Corte che ha cassato la sentenza n. 3562/2020, resa dal Tribunale di Roma, ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattese, così provvede:
- accoglie l'appello e per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata:
- condanna a rifondere all'appellante le spese del grado di appello, Controparte_1
della fase di legittimità e del presente giudizio di rinvio che liquida come segue:
4 ➢ giudizio di appello: Euro 1.701,00 per compensi professionali, oltre euro 64,50 per contributo unificato, nonché spese generali (15%), IVA e SA (da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario);
➢ giudizio avanti alla Suprema Corte: Euro 1.312,50 per compensi professionali, oltre euro
196,00 per spese di contributo unificato, nonché spese generali (15%), IVA e SA (da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario);
➢ giudizio di rinvio: 1.701,00 per compensi professionali, oltre contributo unificato se versato, nonché spese generali (15%), IVA e SA (da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario).
Così deciso in Roma, il 27.03.2025
Il Giudice
Dott. Guido Marcelli
Sentenza redatta Sentenza redatta con la collaborazione del tirocinante G.O.P. Avv. Livia Masini
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI ROMA
SEZIONE TREDICESIMA
In persona del Giudice, dott. Guido Marcelli ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 34659 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024, promossa nel giudizio di rinvio proveniente dalla Corte di SAzione da
Parte_1
elettivamente domiciliato in Roma (RM), alla Via della Pineta Sacchetti n. 201, presso lo studio dell'Avv. Gianluca Fontanella, in virtù di procura allegata con separato atto giusta procura allegata all'atto di citazione in riassunzione
APPELLANTE
CONTRO
, in persona del l.r.p.t., con sede in Roma, Via G. Grezar n. 14 Controparte_1
APPELLATA CONTUMACE
OGGETTO: Giudizio di rinvio – Annullamento e rideterminazione del capo della sentenza inerente alla liquidazione delle spese di lite - Appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma, in funzione di giudice dell'appello, n. 3562/2020, RG 36075/2019 depositata il 07.02.2020.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato alla convenuta, , per mezzo del suo Parte_1
procuratore costituito, all'esito del grado di legittimità, riassumeva il giudizio promosso nei confronti di e volto ad ottenerne la condanna al pagamento delle spese del Controparte_1
1 secondo grado, del grado di legittimità e del presente grado di rinvio, in misura pari alla nota spese depositata nel corso del presente grado di giudizio, in sede di note di trattazione scritta e precisazione delle conclusioni per l'udienza del 24.02.2025 e, in ogni caso, in misura conforme al D.M. n. 55/2014 e successive modifiche, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Deduceva l'attore che, con atto di citazione in opposizione all'esecuzione ritualmente notificato, aveva proposto opposizione, innanzi al Giudice di Pace di Roma, avverso plurime cartelle di pagamento e ruoli esattoriali riferiti a sanzioni amministrative emesse per conto di plurimi Enti creditori, così come risultanti dagli estratti di ruolo, di cui era venuto casualmente a conoscenza in occasione di un accesso presso gli sportelli del , convenendo in giudizio sia gli Enti CP_2
creditori che il . CP_2
All'esito del giudizio di primo grado, il Giudice di pace pronunciava sentenza di accoglimento integrale dell'opposizione e condannava il Concessionario al pagamento delle spese di lite, liquidate in Euro
500,00, oltre oneri e con compensazione delle spese nel rapporto processuale tra originario opponente ed Enti creditori.
Avverso tale decisione, con atto di citazione in appello notificato alla sola Controparte_1
, l'odierno attore in riassunzione proponeva appello innanzi al Tribunale di Roma,
[...]
censurando la stessa nella parte in cui aveva liquidato le spese di lite, in danno dell
[...]
, in misura inferiore sia dei parametri medi, sia dei parametri minimi previsti dal Controparte_1
D.M. n. 55/14 e ss.mm., da ritenersi, per espressa previsione normativa, inderogabili.
All'esito del giudizio di appello, il Tribunale di Roma accoglieva l'appello e condannava la parte appellata al pagamento delle spese di giudizio di primo grado, che rideterminava in Euro 1.827,00 per onorari, oltre oneri ed al pagamento delle spese del secondo grado di giudizio, liquidate in Euro 221,00 per onorari, oltre accessori di legge, rimborso forfettario spese ed Euro 64,50 per esborsi da porsi a carico della parte appellata.
L'odierno attore ricorreva in SAzione anche avverso tale sentenza, censurandone la parte motiva in cui il Tribunale aveva erroneamente liquidato le spese di giudizio del secondo grado, in danno della parte soccombente, in misura inferiore ai parametri vigenti.
Con sentenza n. 20375/2024 (RG 12484/2020), depositata in data 23.07.2024, la Suprema Corte di
SAzione accoglieva il ricorso del Sig. e, conseguentemente, cassava la sentenza Pt_1
impugnata, con rinvio al Tribunale di Roma, in composizione monocratica ed in persona di altro magistrato, affinché, oltre ad attenersi ai su richiamati principi di diritto circa la necessaria distinzione tra le fasi corrispondenti alle singole attività difensive esercitate ed il rispetto dei minimi tariffari
“ratione temporis” applicabili con riguardo alla liquidazione delle spese del giudizio di appello, in
2 correlazione con la fascia tabellare di riferimento in ordine al valore della causa, rideterminasse i compensi del giudizio di appello e provvedesse altresì a regolare le spese del giudizio di legittimità.
, sebbene ritualmente citata, non si costituiva in giudizio, Controparte_1
rimanendo contumace.
-----------------
L'appello è fondato e va, pertanto, accolto nei limiti di cui in motivazione.
Oggetto della controversia, in questa fase di rinvio, è la misura delle spese di lite relative al grado di appello, occorrendo poi liquidare anche quelle del giudizio in SAzione e della presente fase.
Va al riguardo osservato che la Suprema Corte ha annullato la sentenza del Tribunale di Roma n.
3562/2020, ritenendo che il giudice non avesse determinato l'ammontare dei compensi liquidandoli separatamente e fosse comunque incorso nella violazione del principio di inderogabilità dei valori minimi di cui all'art. 4 DM n. 55/2014, in relazione alla fascia tabellare compresa tra euro 1100,00 ed euro 5200,00, non avendo motivato in merito alla ragioni per le quali aveva deciso di discostarsi dal range compreso tra i parametri minimi e massimi.
Conseguentemente, occorre procedere a un nuovo calcolo delle spese di lite del grado di appello, in conformità ai principi regolatori espressi dalla Suprema Corte, e a liquidare quelle del grado di legittimità e del presente giudizio di rinvio.
Orbene, con riferimento al valore della controversia del giudizio di appello, deve anzitutto precisarsi che occorre tener conto non già di quello dell'originaria opposizione (euro 28.538,00), bensì delle spese di primo grado riconosciute dal Tribunale (euro 1827,00 oltre accessori di legge), poiché
l'impugnazione spiegata ha riguardato solo la misura delle spese processuali e non anche alcuna contestazione relativa al merito dell'originaria opposizione principale.
Pertanto, tenuto conto del valore della causa (da Euro 1.100,00 a Euro 5.200,00), come d'altra parte indicato dalla SAzione, in conformità ai parametri medi di cui al D.M. n. 55/2014 e ss.mm., per i giudizi di cognizione dinanzi al tribunale vigenti all'epoca del giudizio, considerato altresì l'esito complessivo del giudizio, in cui peraltro la convenuta non si è costituita, valutato l'impegno richiesto per la prestazione professionale (in difetto di questioni giuridiche di particolare difficoltà, che giustificano l'applicazione della riduzione di cui all'art. 4 del succitato decreto ministeriale), appare corretto liquidare gli onorari come segue:
- secondo grado: Complessivi euro 1.701,00 per compensi professionali (così determinati:
Euro 405,00 per la fase di studio, Euro 405,00 per la fase introduttiva, Euro 810,00 per la fase di
3 trattazione – conformemente a quanto statuito da Cass. Civ. 30219/2023 – ed Euro 810,00 per la fase decisionale, così per un totale di Euro 2.430,00, ridotti di Euro 729,00 ex art. 4, co. 4
D.M. 55/2014), oltre ad euro 64,50 per esborsi, contributo unificato, nonché spese generali
(15%), IVA e SA (da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario).
Quanto poi alla liquidazione delle spese delle fasi successive (sempre considerando che il valore della controversia riguarda il solo capo di sentenza relativo alle spese processuali):
- giudizio avanti alla Suprema Corte: Complessivi euro 1.312,50 per compensi professionali
(così determinati: Euro 709,00 per la fase di studio, Euro 777,00 per la fase introduttiva ed Euro
389,00 per la fase decisionale, così per un totale di Euro 1.875,00, ridotti di Euro 562,50 ex art. 4, co. 4 D.M. 55/2014), oltre euro 196,00 per spese di contributo unificato, nonché spese generali (15%), IVA e SA (da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario);
- giudizio di rinvio: Complessivi euro 1.701,00 per compensi professionali (così determinati:
Euro 405,00 per la fase di studio, Euro 405,00 per la fase introduttiva, Euro 810,00 per la fase di trattazione – conformemente a quanto statuito da Cass. Civ. 30219/2023 – ed Euro 810,00 per la fase decisionale, così per un totale di Euro 2.430,00, ridotti di Euro 729,00 ex art. 4, co. 4
D.M. 55/2014), oltre al rimborso del contributo unificato ove versato, nonché spese generali
(15%), IVA e SA (da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario);
In tutti i casi si è tenuto conto del fatto che la controversia era di minima complessità in relazione ai principi applicati dai precedenti giudicanti per sancire l'accoglimento della domanda dell'odierno appellante, nonché dell'assenza, di fatto, di fase istruttoria e della minima presenza di fase decisoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando quale giudice di rinvio seguente alla pronuncia della Suprema Corte che ha cassato la sentenza n. 3562/2020, resa dal Tribunale di Roma, ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattese, così provvede:
- accoglie l'appello e per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata:
- condanna a rifondere all'appellante le spese del grado di appello, Controparte_1
della fase di legittimità e del presente giudizio di rinvio che liquida come segue:
4 ➢ giudizio di appello: Euro 1.701,00 per compensi professionali, oltre euro 64,50 per contributo unificato, nonché spese generali (15%), IVA e SA (da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario);
➢ giudizio avanti alla Suprema Corte: Euro 1.312,50 per compensi professionali, oltre euro
196,00 per spese di contributo unificato, nonché spese generali (15%), IVA e SA (da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario);
➢ giudizio di rinvio: 1.701,00 per compensi professionali, oltre contributo unificato se versato, nonché spese generali (15%), IVA e SA (da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario).
Così deciso in Roma, il 27.03.2025
Il Giudice
Dott. Guido Marcelli
Sentenza redatta Sentenza redatta con la collaborazione del tirocinante G.O.P. Avv. Livia Masini
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