Art. 1. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 1 dicembre 1962, n. 1819 , relativo alla ripartizione dei nuovi posti di professore universitario di ruolo istituiti con l' art. 50 della legge 24 luglio 1962, n. 1073 , per l'anno accademico 1963-64;
Considerato che alla Facolta' di lettere e filosofia dell'Universita' di Bari e' stato assegnato un posto di professore di ruolo per il raddoppiamento della cattedra di "Lingua e letteratura italiana" anziche' per l'insegnamento di "Letteratura italiana", come previsto dal vigente ordinamento didattico per le Facolta' di lettere e filosofia;
Decreta:
Il precitato decreto del Presidente della Repubblica 1 dicembre 1962, n. 1819 , e' parzialmente rettificato nel senso che alla Facolta' di lettere e filosofia dell'Universita' di Bari viene assegnato un posto per il raddoppiamento della cattedra di "Letteratura italiana" anziche' di "Lingua e letteratura italiana".
Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 1 dicembre 1962, n. 1819 , relativo alla ripartizione dei nuovi posti di professore universitario di ruolo istituiti con l' art. 50 della legge 24 luglio 1962, n. 1073 , per l'anno accademico 1963-64;
Considerato che alla Facolta' di lettere e filosofia dell'Universita' di Bari e' stato assegnato un posto di professore di ruolo per il raddoppiamento della cattedra di "Lingua e letteratura italiana" anziche' per l'insegnamento di "Letteratura italiana", come previsto dal vigente ordinamento didattico per le Facolta' di lettere e filosofia;
Decreta:
Il precitato decreto del Presidente della Repubblica 1 dicembre 1962, n. 1819 , e' parzialmente rettificato nel senso che alla Facolta' di lettere e filosofia dell'Universita' di Bari viene assegnato un posto per il raddoppiamento della cattedra di "Letteratura italiana" anziche' di "Lingua e letteratura italiana".