Articolo 6 della Legge 11 dicembre 1980, n. 826
Articolo 5Articolo 7
Versione
13 dicembre 1980
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Versione
28 marzo 1987
Art. 6.
Il primo comma dell'articolo 7-bis del decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334 , aggiunto con la legge di conversione 13 febbraio 1952, n. 50, e modificato con l' articolo 3 della legge 15 maggio 1954, n. 234 , e' sostituito dal seguente:
"Alle piccole e medie imprese, individuali o sociali, ed agli artigiani il cui danno accertato non superi l'importo di lire 4 milioni, puo' essere concesso un contributo a fondo perduto entro il limite del 90 per cento del danno accertato e non superiore comunque a L. 800.000". ((3)) ----------- AGGIORNAMENTO (3) Il D.L. 26 gennaio 1987, n.8 convertito con modificazioni dalla L. 27 marzo 1987, n.120 ha disposto (con l'art.12 comma 4) che:" Il contributo a fondo perduto di cui all' articolo 6 della legge 11 dicembre 1980, n. 826 , nella misura del 90% del danno accertato, non puo' essere comunque superiore a lire 10 milioni nei casi in cui il danno accertato non superi i 30 milioni."
Entrata in vigore il 28 marzo 1987