TRIB
Sentenza 8 novembre 2024
Sentenza 8 novembre 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 08/11/2024, n. 2490 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 2490 |
| Data del deposito : | 8 novembre 2024 |
Testo completo
R.g. n. 624 /2024
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE I Sezione civile
Il Tribunale di Nocera Inferiore, I sezione civile, riunito in Camera di
Consiglio e composto dai Sigg.ri magistrati:
Dott.ssa Aurelia Cuomo - Presidente
Dott. Simone Iannone - Giudice relatore ed estensore
Dott.ssa Jone Galasso - Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 624/2024 R.G.AC, riservato per la decisione all'udienza del 04.07.2024 e vertente
TRA
(c.f. , nata a [...] il Parte_1 C.F._1
12/03/2003, rapp.ta e difesa dall'Avv. CORAGGIO MIGUEL ed elettivamente domiciliata presso il suo studio come da procura in calce al ricorso.
RICORRENTE
E
presso il Tribunale di Nocera Inferiore Controparte_1
INTERVENTORE EX LEGE
PREMESSO
Con ricorso depositato in data 15/02/2024 esponeva Parte_1 che:
a) che in data 29.01.2024 le veniva diagnosticata “Disforia di genere negli adolescenti e negli adulti”, come da certificazione ASL (doc. in atti);
b) che, a far data dal 12.03.2024, si era sottoposta a terapia ormonale;
1 c) che si era, altresì, sottoposta a numerosi colloqui e visite psicologiche a far data dall'anno 2023, momento a partire dal quale si è rivolta al Consultorio per avviare la procedura per la transizione dal genere femminile a quello maschile;
d) che la propria decisione è definitiva e ponderata e si è irreversibilmente determinata verso il riconoscimento dell'identità di genere maschile, sorreggendo, a tal fine, oltre che il percorso personale e terapeutico intrapreso, anche la pervicace volontà di di farsi chiamare con il nome Per_1
“ . Per_2
Ai sensi dell'art. 3 della L. 14 aprile 1982 n. 164 (nella formulazione successiva alla modifica introdotta con DPR 396/2000) il Tribunale, quando risulta necessario un adeguamento dei caratteri sessuali da realizzare mediante trattamento medico-chirurgico, lo autorizza con sentenza.
Nel caso di specie, dalla documentazione versata in atti emerge non solo che parte ricorrente ha intrapreso un serio e motivato percorso terapeutico individuale verso il riconoscimento nell'identità di genere maschile, ma anche, a tal fine, intrapreso cura ormonale al fine di adeguare i propri caratteri sessuali secondari alla propria identità maschile.
Risulta, inoltre, a suggellamento del percorso individuale di , anche Pt_1 depositata in atti anche relazione dell'A.S.L di appartenenza, concludendo, pertanto, per la disforia di genere.
Inoltre, sentita la ricorrente all'udienza del 04.09.2024, quest'ultima ha confermato la serietà e ponderazione della propria scelta, all'uopo, peraltro, avanzando una richiesta di rettifica del nome che vorrebbe sostituire a quello posseduto, ovvero da “ ” a “ Pt_1 Per_2
Da quanto precede emerge, dunque, non solo che l'attrice presenta un disturbo di identità di genere da donna a uomo e che si trova attualmente in avanzato stadio di transizione in senso maschile, ma altresì che la stessa non presenta disturbi psicopatologici, che da molto tempo conduce una vita al maschile e che la sua decisione di cambiare genere e sesso è seria e, del tutto verosimilmente (anche per quanto potuto appurare dal confronto con la parte), definitiva.
2 In tale contesto gli interventi chirurgici di modificazione dei caratteri sessuali primari appaiono coerenti con il percorso di adeguamento del corpo di a quello del sesso maschile nel quale si identifica, in Parte_2 quanto consentirebbero all'attrice di completare tale percorso, risolvendo le discrepanze somatiche tutt'ora presenti.
Il Collegio ritiene che le suesposte conclusioni risultano provate all'esito di indagini approfondite e rese con argomentazioni immuni da vizi logici.
Visto l'art. 3 della l. 14.4.1982 n. 164, la domanda di autorizzazione a sottoporsi all'adeguamento dei propri caratteri sessuali deve essere accolta.
D'altronde, nulla osta la possibilità di autorizzare, contestualmente all'autorizzazione all'adeguamento dei propri caratteri sessuali, anche (ed a prescindere) la rettificazione del genere e del pronome dell'attrice, da a nato a [...] il [...] e Parte_1 Persona_3 residente in [...], di sesso maschile.
Lo scrivente Collegio, infatti, aderisce all'ormai prevalente orientamento giurisprudenziale che consente tale rettifica, anche alla luce delle acquisizioni della Corte Costituzionale, la quale, con sentenza n.221/2015 ha ritenuto non fondata, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, della legge 14 aprile 1982, n. 164, nella parte in cui stabilisce che la rettificazione dell'attribuzione anagrafica di sesso sia realizzata in forza di sentenza del tribunale passata in giudicato che attribuisca ad una persona sesso diverso da quello enunciato nell'atto di nascita, a seguito di intervenute modificazioni dei suoi caratteri sessuali, in quanto un'interpretazione costituzionalmente orientata della disposizione, alla luce del rispetto dei diritti fondamentali della persona, non imporrebbe il trattamento chirurgico, per effettuare
l'adeguamento dei caratteri sessuali.
“Tale esclusione appare, peraltro, il corollario di un'impostazione che, in coerenza con i supremi valori costituzionali, rimette al singolo la scelta delle modalità attraverso le quali realizzare, con l'assistenza del medico e di altri specialisti, il proprio percorso di transizione, che deve comunque riguardare gli aspetti psicologici, comportamentali e fisici che concorrono a comporre
l'identità di genere.
3 Rimane così ineludibile un rigoroso accertamento giudiziale delle modalità attraverso le quali il cambiamento è avvenuto e del suo carattere definitivo.
Rispetto ad esso il trattamento chirurgico costituisce uno strumento eventuale, di ausilio al fine di garantire, attraverso una tendenziale corrispondenza dei tratti somatici con quelli del sesso di appartenenza, il conseguimento di un pieno benessere psichico e fisico della persona.
Il ricorso alla modificazione chirurgica risulta, quindi, autorizzabile in funzione di garanzia del diritto alla salute, laddove lo stesso sia volto a consentire alla persona di raggiungere uno stabile equilibrio psicofisico, in quei particolari casi nei quali la divergenza tra il sesso anatomico e la psicosessualità sia tale da determinare un atteggiamento conflittuale e di rifiuto della propria morfologia anatomica. In tal senso, quindi, il trattamento chirurgico non si configura come prerequisito necessario per accedere al procedimento di rettificazione, bensì come un possibile mezzo, funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico. (Corte. Cost. cit.).
Nel caso di specie pur essendo autorizzato il trattamento medico-chirurgico per l'adeguamento dei caratteri sessuali da femminili a maschili appare accertato alla luce dei contenuti della relazione medica/ASL che sia contestualmente necessario autorizzare la rettificazione dei dati anagrafici al fine di assicurare la piena tutela della salute e del benessere psico-fisico della ricorrente nelle more dell'intervento, ciò, pertanto, in attuazione del principio costituzionale di cui all'art. 32.
Sulla base di quanto precede, non ravvisandosi ragioni ostative, la domanda va senz'altro accolta.
La natura del giudizio, anche per effetto dell'assenza di soccombenza, legittima l'integrale irripetibilità delle spese di causa anticipate dalla parte ricorrente, pur dando atto, tuttavia, dell'ammissione al gratuito patrocinio delle spese, a carico dello Stato, per la ricorrente, con documentata delibera del 26.02.2024.
4
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da così provvede: Parte_1
1) accoglie il ricorso e, per l'effetto,
2) autorizza la ricorrente a sottoporsi ad intervento chirurgico presso qualsiasi struttura sanitaria, per l'attribuzione dei caratteri sessuali primari da femminili a maschili;
3) ordina, a prescindere dall'adeguamento medico chirurgico dei caratteri sessuali primari, con riguardo alla persona di Pt_1
(c.f. , nata a [...] il
[...] C.F._1
12/03/2003 e residente a [...], di sesso femminile, la rettifica degli atti di stato civile in riferimento al sesso (da
“ ” a “MASCHILE”) e al nome (da “ ” a Parte_3 Pt_1
“ ), con tutti gli adempimenti susseguenti ai sensi della L. Per_2
164 del 1982.
4) Nulla per le spese.
Così deciso in Nocera Inferiore nella camera di consiglio del 04.07.2024
Il Giudice relatore ed estensore
Dott. Simone Iannone La Presidente
Dott.ssa Aurelia Cuomo
5
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE I Sezione civile
Il Tribunale di Nocera Inferiore, I sezione civile, riunito in Camera di
Consiglio e composto dai Sigg.ri magistrati:
Dott.ssa Aurelia Cuomo - Presidente
Dott. Simone Iannone - Giudice relatore ed estensore
Dott.ssa Jone Galasso - Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 624/2024 R.G.AC, riservato per la decisione all'udienza del 04.07.2024 e vertente
TRA
(c.f. , nata a [...] il Parte_1 C.F._1
12/03/2003, rapp.ta e difesa dall'Avv. CORAGGIO MIGUEL ed elettivamente domiciliata presso il suo studio come da procura in calce al ricorso.
RICORRENTE
E
presso il Tribunale di Nocera Inferiore Controparte_1
INTERVENTORE EX LEGE
PREMESSO
Con ricorso depositato in data 15/02/2024 esponeva Parte_1 che:
a) che in data 29.01.2024 le veniva diagnosticata “Disforia di genere negli adolescenti e negli adulti”, come da certificazione ASL (doc. in atti);
b) che, a far data dal 12.03.2024, si era sottoposta a terapia ormonale;
1 c) che si era, altresì, sottoposta a numerosi colloqui e visite psicologiche a far data dall'anno 2023, momento a partire dal quale si è rivolta al Consultorio per avviare la procedura per la transizione dal genere femminile a quello maschile;
d) che la propria decisione è definitiva e ponderata e si è irreversibilmente determinata verso il riconoscimento dell'identità di genere maschile, sorreggendo, a tal fine, oltre che il percorso personale e terapeutico intrapreso, anche la pervicace volontà di di farsi chiamare con il nome Per_1
“ . Per_2
Ai sensi dell'art. 3 della L. 14 aprile 1982 n. 164 (nella formulazione successiva alla modifica introdotta con DPR 396/2000) il Tribunale, quando risulta necessario un adeguamento dei caratteri sessuali da realizzare mediante trattamento medico-chirurgico, lo autorizza con sentenza.
Nel caso di specie, dalla documentazione versata in atti emerge non solo che parte ricorrente ha intrapreso un serio e motivato percorso terapeutico individuale verso il riconoscimento nell'identità di genere maschile, ma anche, a tal fine, intrapreso cura ormonale al fine di adeguare i propri caratteri sessuali secondari alla propria identità maschile.
Risulta, inoltre, a suggellamento del percorso individuale di , anche Pt_1 depositata in atti anche relazione dell'A.S.L di appartenenza, concludendo, pertanto, per la disforia di genere.
Inoltre, sentita la ricorrente all'udienza del 04.09.2024, quest'ultima ha confermato la serietà e ponderazione della propria scelta, all'uopo, peraltro, avanzando una richiesta di rettifica del nome che vorrebbe sostituire a quello posseduto, ovvero da “ ” a “ Pt_1 Per_2
Da quanto precede emerge, dunque, non solo che l'attrice presenta un disturbo di identità di genere da donna a uomo e che si trova attualmente in avanzato stadio di transizione in senso maschile, ma altresì che la stessa non presenta disturbi psicopatologici, che da molto tempo conduce una vita al maschile e che la sua decisione di cambiare genere e sesso è seria e, del tutto verosimilmente (anche per quanto potuto appurare dal confronto con la parte), definitiva.
2 In tale contesto gli interventi chirurgici di modificazione dei caratteri sessuali primari appaiono coerenti con il percorso di adeguamento del corpo di a quello del sesso maschile nel quale si identifica, in Parte_2 quanto consentirebbero all'attrice di completare tale percorso, risolvendo le discrepanze somatiche tutt'ora presenti.
Il Collegio ritiene che le suesposte conclusioni risultano provate all'esito di indagini approfondite e rese con argomentazioni immuni da vizi logici.
Visto l'art. 3 della l. 14.4.1982 n. 164, la domanda di autorizzazione a sottoporsi all'adeguamento dei propri caratteri sessuali deve essere accolta.
D'altronde, nulla osta la possibilità di autorizzare, contestualmente all'autorizzazione all'adeguamento dei propri caratteri sessuali, anche (ed a prescindere) la rettificazione del genere e del pronome dell'attrice, da a nato a [...] il [...] e Parte_1 Persona_3 residente in [...], di sesso maschile.
Lo scrivente Collegio, infatti, aderisce all'ormai prevalente orientamento giurisprudenziale che consente tale rettifica, anche alla luce delle acquisizioni della Corte Costituzionale, la quale, con sentenza n.221/2015 ha ritenuto non fondata, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, della legge 14 aprile 1982, n. 164, nella parte in cui stabilisce che la rettificazione dell'attribuzione anagrafica di sesso sia realizzata in forza di sentenza del tribunale passata in giudicato che attribuisca ad una persona sesso diverso da quello enunciato nell'atto di nascita, a seguito di intervenute modificazioni dei suoi caratteri sessuali, in quanto un'interpretazione costituzionalmente orientata della disposizione, alla luce del rispetto dei diritti fondamentali della persona, non imporrebbe il trattamento chirurgico, per effettuare
l'adeguamento dei caratteri sessuali.
“Tale esclusione appare, peraltro, il corollario di un'impostazione che, in coerenza con i supremi valori costituzionali, rimette al singolo la scelta delle modalità attraverso le quali realizzare, con l'assistenza del medico e di altri specialisti, il proprio percorso di transizione, che deve comunque riguardare gli aspetti psicologici, comportamentali e fisici che concorrono a comporre
l'identità di genere.
3 Rimane così ineludibile un rigoroso accertamento giudiziale delle modalità attraverso le quali il cambiamento è avvenuto e del suo carattere definitivo.
Rispetto ad esso il trattamento chirurgico costituisce uno strumento eventuale, di ausilio al fine di garantire, attraverso una tendenziale corrispondenza dei tratti somatici con quelli del sesso di appartenenza, il conseguimento di un pieno benessere psichico e fisico della persona.
Il ricorso alla modificazione chirurgica risulta, quindi, autorizzabile in funzione di garanzia del diritto alla salute, laddove lo stesso sia volto a consentire alla persona di raggiungere uno stabile equilibrio psicofisico, in quei particolari casi nei quali la divergenza tra il sesso anatomico e la psicosessualità sia tale da determinare un atteggiamento conflittuale e di rifiuto della propria morfologia anatomica. In tal senso, quindi, il trattamento chirurgico non si configura come prerequisito necessario per accedere al procedimento di rettificazione, bensì come un possibile mezzo, funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico. (Corte. Cost. cit.).
Nel caso di specie pur essendo autorizzato il trattamento medico-chirurgico per l'adeguamento dei caratteri sessuali da femminili a maschili appare accertato alla luce dei contenuti della relazione medica/ASL che sia contestualmente necessario autorizzare la rettificazione dei dati anagrafici al fine di assicurare la piena tutela della salute e del benessere psico-fisico della ricorrente nelle more dell'intervento, ciò, pertanto, in attuazione del principio costituzionale di cui all'art. 32.
Sulla base di quanto precede, non ravvisandosi ragioni ostative, la domanda va senz'altro accolta.
La natura del giudizio, anche per effetto dell'assenza di soccombenza, legittima l'integrale irripetibilità delle spese di causa anticipate dalla parte ricorrente, pur dando atto, tuttavia, dell'ammissione al gratuito patrocinio delle spese, a carico dello Stato, per la ricorrente, con documentata delibera del 26.02.2024.
4
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da così provvede: Parte_1
1) accoglie il ricorso e, per l'effetto,
2) autorizza la ricorrente a sottoporsi ad intervento chirurgico presso qualsiasi struttura sanitaria, per l'attribuzione dei caratteri sessuali primari da femminili a maschili;
3) ordina, a prescindere dall'adeguamento medico chirurgico dei caratteri sessuali primari, con riguardo alla persona di Pt_1
(c.f. , nata a [...] il
[...] C.F._1
12/03/2003 e residente a [...], di sesso femminile, la rettifica degli atti di stato civile in riferimento al sesso (da
“ ” a “MASCHILE”) e al nome (da “ ” a Parte_3 Pt_1
“ ), con tutti gli adempimenti susseguenti ai sensi della L. Per_2
164 del 1982.
4) Nulla per le spese.
Così deciso in Nocera Inferiore nella camera di consiglio del 04.07.2024
Il Giudice relatore ed estensore
Dott. Simone Iannone La Presidente
Dott.ssa Aurelia Cuomo
5