CA
Sentenza 16 ottobre 2025
Sentenza 16 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 16/10/2025, n. 1002 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 1002 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima Civile, riunita in
Camera di Consiglio, nelle persone dei Sigg.:
MAGNOLI Dott. Giuseppe Presidente
MASSETTI Dott. Cesare Consigliere est.
MANCINI Dott.ssa Maura Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 599/2021 del Ruolo Generale promossa con atto di citazione ritualmente notificato e posta in decisione all'udienza del 18
giugno 2025
d a
nonchè Controparte_1 [...]
, in persona del Ministri Controparte_2
pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello
Stato di Brescia, difensore ex lege
APPELLANTI
c o n t r o
, in persona del pro tempore, Controparte_3 CP_4
rappresentato e difeso dall'Avv.to Rosina Maffei del Foro di Napoli,
procuratore anche domiciliatario, giusta procura speciale alla lite allegata alla comparsa di costituzione e di risposta nonchè giusta autorizzazione a stare in giudizio della Giunta Municipale
APPELLATO - 2 -
In punto: appello avverso sentenza del Tribunale di Brescia n.
1029/2021 pronunciata il 13 aprile 2021 e pubblicata il 15 aprile 2021.
CONCLUSIONI
Degli appellanti
Voglia la Corte, in totale riforma della sentenza impugnata,
respingere, per prescrizione o in subordine per infondatezza, la domanda del . Controparte_3
Voglia altresì, in accoglimento della domanda riconvenzionale, condannare tale Ente al pagamento della somma di €
43.167,68, oltre ad interessi legali dal dovuto al saldo. Vittoria di spese.
Dell'appellata
- 1) preliminarmente dichiarare l'appello proposto dal e dal Controparte_2 Controparte_1
avverso la sentenza n. 1029/2021 del Tribunale di Brescia, RG n.
5144/2019, resa in data 13 aprile 2021 e pubblicata il 15/4/2021, in persona della dott.ssa inammissibile, Controparte_5
improcedibile, improponibile, anche ai sensi ex artt. 342 e 348 bis c.p.c.
e comunque rigettarlo perché destituito di fondamento giuridico e fattuale e conseguentemente confermare integralmente la sentenza di primo grado n. 1029/2021 del Tribunale di Brescia, RG n. 5144/2019,
resa in data 13 aprile 2021 e pubblicata il 15/4/2021;
- 2) con condanna della parte appellante al pagamento di spese e compensi del doppio grado di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il conveniva in giudizio avanti il Controparte_3 - 3 -
Tribunale di Brescia il nonchè il Controparte_1 [...]
, chiedendo di accertare che, in base Controparte_2
all'art. 64 della l. 388/2000, i minori introiti da compensare con il trasferimento erariale dovevano essere calcolati in relazione al complesso degli immobili di categoria D passati ad autodeterminazione della rendita catastale, e che il debito dei convenuti CP_6
ammontava, per gli anni dal 2001 al 2009 (Spettanze 2002-2010), ad
Euro 169.024,89, come da dichiarazioni presentate dal CP_3
, nelle forme previste dal DM 197/2002, con conseguente
[...]
condanna al pagamento delle somme.
Il nonchè il CP_2 CP_1 Controparte_2
resistevano, chiedendo al Tribunale di respingere le
[...]
domande del per prescrizione ed infondatezza, e di accertare CP_3
in via riconvenzionale che, per contro, tale Ente era debitore verso l'erario di € 43.167,68.
Il Tribunale di Brescia, con la sentenza impugnata, così
decideva:
- condanna il e il Controparte_1 Controparte_2
, in solido fra loro, al pagamento in favore del
[...] CP_3
di € 125.461,38 oltre interessi dal 30/01/2016 sino al saldo;
[...]
- condanna il e il Controparte_1 [...]
, in solido fra loro, alla rifusione in Controparte_2
favore del delle spese processuali, che si Controparte_3
liquidano in € 786,00 per anticipazioni ed € 13.430,00 per compensi,
oltre a spese generali (15%), I.V.A. e C.P.A. - 4 -
Riteneva il primo giudice:
- sull'eccezione di prescrizione, che il aveva proposto CP_3
una duplice domanda: di adempimento (quanto ai contributi dovuti e mai erogati) e di ripetizione dell'indebito (quanto ai contributi versati e poi recuperati); che, rispetto alla prima domanda, la prescrizione era decennale (non trattandosi di un unico credito periodico, ma di una pluralità di diritti distinti ed autonomi, ciascuno dei quali sorge al verificarsi dei presupposti previsti dagli artt. 64 l. 388/2000 e 2 d.m.
197/2002), iniziava a decorrere a far tempo dal 2009 (dato che, fino al
2009, i avevano riconosciuto la debenza dei contributi in CP_6
conformità alle certificazioni presentate dal Comune, e dato che,
pertanto, i Comuni avevano riposto affidamento sul fatto che i contributi venissero poi effettivamente erogati) ed era stata interrotta mediante la lettera di diffida del 30/01/2016; che, rispetto alla seconda domanda, la prescrizione era decennale, iniziava a decorre dal 2019
(anno in cui erano avvenuti i recuperi) ed era stata interrotta mediante la lettera di diffida del 30/01/2016;
- sull'interpretazione dell'art. 64 l. 388/2000, che i minori introiti relativi all'ICI conseguiti dai Comuni per effetto dei minori imponibili menzionati all'art. 64 l. 388/2000 dovevano essere determinati, secondo quanto correttamente previsto dal d.m. 197/2012,
con riferimento all'intera perdita di gettito subita dall'ente in ciascun esercizio finanziario;
perdita che consisteva nella differenza fra gli introiti che il Comune conseguirebbe se la base imponibile dell'ICI
fosse individuata nel valore contabile dei fabbricati di categoria D e - 5 -
quelli che ha invece effettivamente conseguito a seguito del passaggio all'autodeterminazione provvisoria della rendita catastale di detti fabbricati, senza distinzioni in base all'anno in cui il passaggio ad autodeterminazione è avvenuto;
- sull'entità del credito, che la somma corrisposta per le annualità 2002 – 2009 era pari a € 172.670,72= (€ 21.583,84= per ogni anno); che la somma dovuta era pari a € 298.132,10= (esclusa l'annualità 2001, rispetto alla quale la prestazione era stata adempiuta;
incluse le annualità 2007 e 2008, rispetto alle quali il Comune non aveva presentato alcuna dichiarazione, non essendo la dichiarazione necessaria alla luce del consolidamento del contributo statale); che la differenza per cui andava pronunciata condanna era, quindi, pari ad €
125.461,38=;
- che, atteso l'accoglimento della domanda principale del
Comune, nei termini di cui sopra, la domanda riconvenzionale dei andava conseguentemente respinta. CP_6
Il nonchè il Controparte_1 Controparte_2
interponevano appello avverso la suddetta decisione per
[...]
i seguenti motivi:
- A) Questioni relative alla prescrizione:
- 1) Decorrenza del termine di prescrizione. Violazione dell'art. 2935 cc e dei principi in materia;
- 2) Novità della questione. Nullità della sentenza ex art. 101/2
cpc.;
- 3) Termine di prescrizione applicabile. Violazione dell'art. - 6 -
2948 n. 4 cc.;
- B) Erroneo rigetto della domanda riconvenzionale. Violazione
dell'art. 2/4 DM 197/2002, dell'art. 1/712 della L. 296/06, dell'art. 2
quater/7 del D.L. 154/2008. Necessità di presentazione delle dichiarazioni;
- C) Sull'errore nell'individuazione dei pagamenti effettuati dal
Violazione degli artt. 101/2, 112, 116 cpc;
CP_7
- D) Sul merito della domanda dell'attore. Violazione dell'art. 64 comma 1 della L. 388/200 e dell'art. 2 del DM 197/2002.
Resisteva il . Controparte_3
Precisate le conclusioni come in epigrafe riportate, all'udienza del 18 giugno 2025 la causa passava in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di appello (A) Questioni relative alla prescrizione: 1) Decorrenza del termine di prescrizione. Violazione
dell'art. 2935 cc e dei principi in materia;
2) Novità della questione.
Nullità della sentenza ex art. 101/2 cpc.; 3) Termine di prescrizione applicabile. Violazione dell'art. 2948 n. 4 cc.) i osservano CP_6
che:
- 1) anche laddove fosse applicabile il termine di prescrizione decennale, sarebbero risultate prescritte le maggiori somme relative agli anni 2002/2005; l'eccezione di prescrizione deve, quindi, essere accolta per la differenza di € 45.782,91 (€ 132.118,27=, somma richiesta dal - € 86.335,36, somma pagata CP_3
dall'Amministrazione per dette annualità); in ogni caso, non viene in - 7 -
alcun modo indicato come e quando il avrebbe provveduto CP_2
agli ipotizzati riconoscimenti, mentre lo schema dell'affidamento ai fini della decorrenza del termine di prescrizione non di un risarcimento del danno, ma di un diritto di credito (che, in tesi, sarebbe direttamente fondato sulla legge), è privo di qualsiasi idonea base giuridica;
si tratta,
infatti, di un caso in cui il diritto, in tesi, è noto e conosciuto ab origine;
e su tale base si ritiene che la decorrenza della prescrizione verrebbe ad operare soltanto dal momento in cui la sussistenza di tale diritto venga posta in discussione;
- 2) sulla prescrizione il sosteneva una tesi diversa da CP_3
quella accolta dal Tribunale;
infatti, il faceva riferimento al CP_3
momento (anni 2009/2010) dell'adozione da parte del Ministero degli atti di recupero delle somme, mentre il Tribunale ha fatto riferimento al momento (anno 2009) fino al quale lo Stato ha erogato i contributi al in conformità alla sua richiesta;
ne consegue la violazione CP_3
dell'art. 101 co. 2 c.p.c.;
- 3) la prescrizione è quinquennale;
al fine di respingere la domanda riconvenzionale proposta dal , il Tribunale afferma CP_2
una tesi che appare in contrasto con quella sostenuta al fine di escludere la sussistenza del termine quinquennale di prescrizione;
in realtà, o andava accolta l'eccezione di prescrizione, sulla base della consolidazione del preteso diritto, che, se consolidato, non necessitava di ulteriori accertamenti, con conseguente periodicità, e applicazione del termine quinquennale, o andava accolta la domanda riconvenzionale proposta dall'Amministrazione; il contestuale rigetto - 8 -
di entrambe appare, invece, censurabile per manifesta infondatezza;
la periodicità deriva dal fatto che si trattava di integrare le risorse correnti degli enti locali, periodicamente erogate e quindi con applicabilità
dell'art. 2948 n. 4 cc., nonché dal consolidamento;
peraltro, a fronte di un credito consolidato, restava l'onere, positivamente e chiaramente indicato dalla normativa, di presentazione della dichiarazione da cui risultasse che la situazione rimaneva invariata (o comunque non migliorata), in assenza della quale esso veniva meno.
Il motivo, articolato in più censure, è infondato.
Va premesso che gli appellanti hanno rinunciato a coltivare la terza censura, concernente l'individuazione del termine di prescrizione applicabile alla fattispecie concreta, così manifestando adesione alla tesi secondo cui la prescrizione è decennale anziché quinquennale.
Ciò premesso, quanto alla prima censura (la decorrenza del termine di prescrizione), la decisione del Tribunale è condivisibile.
La prescrizione comincia a decorre dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere (art. 2935 c.c.).
La prescrizione si interrompe per effetto del riconoscimento del diritto da parte di colui contro il quale il diritto può essere fatto valere
(art. 2944 c.c.).
Nella fattispecie concreta, fino al 2009 lo Stato ha assegnato i contributi al pur non erogandoli immediatamente, in CP_3
conformità alla richiesta dell'ente locale.
Nessuna inerzia è, quindi, ipotizzabile a carico del che CP_3
ha sempre presentato le dichiarazioni nei termini e con le modalità - 9 -
previste dalla legge.
L'assegnazione dei contributi, peraltro, configura anche un riconoscimento del diritto.
Il dies a quo della prescrizione può, dunque, essere individuato nel giorno (7 dicembre 2009) in cui il ha proceduto ai CP_2
recuperi, in relazione alla domanda di ripetizione, ovvero nel giorno (1
dicembre 2009) in cui è stata diffusa la nota del che ha CP_2
determinato un'inversione di rotta rispetto alla prassi precedentemente seguita, in relazione alla domanda di adempimento.
La lettera di diffida del in data 30 gennaio 2016 ha, poi, CP_3
comportato un'ulteriore interruzione del decorso della prescrizione.
In questo senso si è già pronunciata questa Corte, con la sentenza in data 30 novembre 2023, di cui si riporta la motivazione:
“Gli importi oggetto di causa riguardano somme che l'IO ha o
trattenuto detraendole dai futuri trasferimenti o mancato di versare, dunque, il dies
a quo a fini del calcolo della decorrenza della prescrizione dovrebbe individuarsi
nella data in cui il Ministero ha operato le trattenute;
tuttavia, non avendo le parti
fornito simile dato, il dies a quo può essere fatto risalire alla data del 1.12.2009.
E' la data a cui risale la nota con cui il , richiamata Controparte_1
l'interpretazione resa dal Dipartimento delle Finanze e dalla Agenzia del
Territorio del Ministero dell'Economia e delle Finanze del gennaio precedente, che
comportava quindi delle modifiche nei criteri di attribuzione, comunicava di avere
pubblicato sul proprio sito internet gli importi attribuiti a ciascun ente per i periodi
dal 2002 al 2008, precisando che, essendo ancora in corso ulteriori controlli, essi - 10 -
erano suscettibili di modifiche e correzioni, e che, per quanto concerneva l'anno
2009, la verifica non era ancora stata effettuata, non essendo disponibile il dato
della spesa corrente rendicontata riferita a tale anno.
Pertanto, tale pubblicazione operata dal sul CP_2 CP_1
proprio sito web in data 1.12.2009, ha valenza di riconoscimento del credito del
il quale ha prodotto le dichiarazioni annuali attestanti il minor gettito ICI CP_3
per gli esercizi dal 2001 al 2009 nonché la diffida datata 22 gennaio 2016 con cui
ha interrotto il corso della prescrizione decennale. E' quindi iniziata la decorrenza
di un nuovo termine decennale e l'ente ha poi agito tempestivamente in giudizio,
notificando l'atto di citazione in data 30 aprile 2018”.
Quanto alla seconda censura (la violazione dell'art. 101 co. 2
c.p.c.), non è dato cogliere alcuna novità della questione.
Infatti, entrambe le circostanze (gli atti di recupero e il
revirement ministeriale) risultavano ex actis, mentre le date sono sostanzialmente coincidenti (gli atti di recupero sono stati adottati, il 7
dicembre, subito dopo che il , il 1 dicembre, aveva CP_2
comunicato di non voler più seguire il precedente metodo di erogazione dei contributi).
Ergo nessun effetto “a sorpresa” ne è scaturito per le parti appellanti, le quali, in ogni caso, non hanno neppure spiegato quale altra, diversa difesa (sulla decorrenza del termine di prescrizione)
avrebbero potuto espletare laddove il giudicante avesse rilevato d'ufficio che la prescrizione decorreva dal momento poi individuato in sentenza (Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 9591 del 30/04/2011: “In tema di violazione del - 11 -
principio del contraddittorio, l'omessa indicazione alle parti, ad opera del giudice,
di una questione di fatto ovvero mista di fatto e diritto rilevata d'ufficio, sulla quale
si fondi la decisione, comporta la nullità della sentenza per violazione del diritto di
difesa solo quando la parte che se ne dolga prospetti in concreto le ragioni che
avrebbe potuto far valere qualora il contraddittorio sulla predetta eccezione fosse
stato tempestivamente attivato;
viceversa, ove la questione di diritto sia di natura
esclusivamente processuale ed attenga al corretto mezzo di impugnazione a
disposizione della parte - punto che il giudice superiore dovrà preliminarmente e
d'ufficio esaminare, a prescindere dall'"iter" processuale seguito anteriormente -
tale nullità non è configurabile, perché anche la prospettazione preventiva del tema
alle parti non avrebbe potuto involgere profili difensivi non trattati. (Fattispecie in
tema di opposizione all'esecuzione dichiarata inammissibile dal giudice d'appello
sul rilievo che la sentenza di primo grado avrebbe dovuto essere impugnata,
"ratione temporis", con il ricorso per cassazione)”).
Con il secondo motivo di appello (B) Erroneo rigetto della domanda riconvenzionale. Violazione dell'art. 2/4 DM 197/2002,
dell'art. 1/712 della L. 296/06, dell'art. 2 quater/7 del D.L. 154/2008.
Necessità di presentazione delle dichiarazioni) i osservano CP_6
che, al fine di ottenere le somme relative alle minori entrate ICI, le
Amministrazioni comunali avevano l'onere di proporre tempestiva dichiarazione, in conseguenza delle disposizioni indicate;
che la presentazione della dichiarazione era obbligatoria e sottoposta a termine perentorio, a pena di decadenza;
che il legislatore aveva,
dunque, previsto un meccanismo in cui il credito maturato si consolidava, ma restava l'onere di presentazione della dichiarazione da - 12 -
cui risultasse che la situazione rimaneva invariata (o comunque non migliorata), in assenza della quale esso veniva meno;
che per le 2
annate 2007 e 2008, in relazione alle quali non è stata presentata alcuna dichiarazione, è stato erroneamente riconosciuto l'importo di €
43.167,68, in relazione al quale viene chiesta la condanna del CP_3
Il motivo è stato rinunciato, e pertanto non ne è necessario lo scrutinio.
Con il terzo motivo di appello (C) Sull'errore nell'individuazione dei pagamenti effettuati dal iolazione degli CP_7
artt. 101/2, 112, 116 cpc) i osservano che il Tribunale, nel CP_6
dichiarare quale fosse la somma globalmente dovuta al ha CP_3
errato nell'indicare la somma complessivamente pagata dall' CP_8
in quanto ha omesso di considerare l'annualità 2001, pur pacificamente versata;
che, pertanto, esso è andato ultra petita; che i conti sono quindi errati, a danno delle Amm.ni, per € 21.583,84; che l'eventuale condanna andava, quindi, corrispondentemente limitata, dandosi atto che i pagamenti complessivamente rimasti a favore del sono CP_3
pari ad € 194.254,56, e non 172.670,72.
Il motivo è stato rinunciato, e pertanto non ne è necessario lo scrutinio.
Con il quarto motivo di appello (D) Sul merito della domanda dell'attore. Violazione dell'art. 64 comma 1 della L. 388/200 e dell'art. 2 del DM 197/2002) i osservano che il co. 1 dell'art. 64 fa CP_6
espresso riferimento alla “spesa corrente prevista per ciascun anno”, a confutazione dell'affermazione del primo giudice secondo cui nella - 13 -
norma mancherebbe una limitazione all'anno; che la ratio dell'art. 64,
desumibile dal raffronto con le precedenti disposizioni, è quella di limitare le erogazioni a carico del bilancio statale;
che il Tribunale ha effettuato una lettura parziale dell'art. 2 DM 197/2002 da cui, al contrario, emerge la necessità di considerare la situazione verificatasi anno per anno, da comparare al bilancio di spesa dell'anno medesimo,
escludendosi invece l'ipotesi del cumulo tra diverse annualità, con raffronto a dati di bilancio estratti da annualità diverse da quella di riferimento;
che l'intervento del legislatore va collocato nell'ambito di una situazione di eccezione, e come tale va quindi interpretato,
escludendo benefici ingiustificati, ed accedendo all'ottica indennitaria proposta dall'Amm.ne, con i limiti che ne conseguono;
che, infatti, la prima disposizione in materia (l'art. 31 co. 3 L. 23.12.1998, n. 448)
prevedeva una sovvenzione determinata forfettariamente sulla base del raffronto tra il gettito del 1993 e quello del 1998, entrambi determinati in base ad un'aliquota convenzionalmente assunta nel 4 per mille;
che l'art. 64 L. 388/2000 ha, poi, modificato a decorrere dal 2001 il meccanismo di erogazione del beneficio (aumento dei trasferimenti statali in luogo della corresponsione del contributo) ed il sistema di calcolo del gettito da compensare (determinato rispetto all'anno precedente e mediante applicazione delle effettive aliquote in vigore),
ma non il carattere indennitario dell'intervento, ancora ravvisabile nell'esclusione delle perdite meno rilevanti (quelle inferiori a 3 milioni di lire, poi convertiti in € 1.549,37 dal D.M. 197/2002 cit., o al 5 per mille della spesa corrente annualmente prevista); che, pertanto, esula - 14 -
dall'istituto in esame qualsiasi intento integralmente compensativo o risarcitorio nei confronti dei Comuni, dovendovisi piuttosto ravvisare una funzione meramente indennitaria, del tutto compatibile con la definitiva acquisizione delle perdite di minor rilevanza in capo ad essi;
che l'analisi testuale della norma conferma, da un lato, che solo le perdite di gettito eccedenti un certo limite sono state considerate rilevanti per l'intervento statale e, dall'altro lato, che a tal fine va considerato il bilancio annuale, talché non avrebbe alcun senso confrontare il cumulo di perdite pluriennali con il limite annuale;
che i riferimenti all'anno sono, altresì, contenuti nell'art. 2 D.M. 197/2002;
che, pertanto, la perdita rilevante va individuata in quella verificatasi nel singolo anno, non certo nella sommatoria delle perdite di una serie di annualità; che l'intero sistema è, dunque, fondato sull'andamento del gettito da un anno all'altro, e non lascia spazio, neppure letteralmente,
per un recupero delle perdite pregresse inferiori ai limiti di legge;
che,
d'altro canto, sarebbe del tutto illogico e privo di giustificazione confrontare i due parametri di riferimento (l'importo assoluto di €
1.549,37 ed il 5 per mille della spesa corrente annua) non alle perdite di gettito maturate nel corso dello stesso anno, bensì al cumulo di tutte le perdite verificatesi negli anni precedenti, posto che in tal caso il paragone verrebbe istituito tra due voci disomogenee, mentre l'intervento legislativo risulterebbe irrilevante;
che, inoltre, il fatto che una volta attribuito sulla scorta della perdita di gettito verificatasi in un certo anno (ed eccedente i limiti di legge), il contributo (ove ricorrano le necessarie condizioni) si consolidi, comporta che sarebbe del tutto - 15 -
illogico e contrario alla ratio legislativa supporre che la medesima perdita debba essere ulteriormente sommata a quelle, inferiori al limite normativo, verificatesi in anni successivi, giacché ciò darebbe luogo ad incrementi dei trasferimenti addirittura maggiori delle stesse perdite cumulate;
che il co. 2 dell'art. 64, in coerenza con il co. 1, prevede che,
quando i Comuni, anziché subire una perdita di gettito, godano per effetto della determinazione della rendita catastale definitiva di introiti superiori almeno del 30 per cento rispetto a quelli conseguiti in precedenza, i trasferimenti erariali loro spettanti siano ridotti in misura corrispondente, con ciò avvalorando ulteriormente la tesi secondo cui la variazione considerata è quella relativa al singolo anno e non quella cumulata.
Il motivo è, in parte, fondato.
Il nocciolo della controversia risiede nell'interpretazione dell'art. 64 L. n. 388/2000. Tale norma prevede che i Comuni ricevano un aumento dei trasferimenti statali per compensare la perdita di gettito
ICI, a condizione che tale perdita superi due soglie: una fissa (€
1.549,00=) e una percentuale (0,5 % della spesa corrente).
La questione consiste allora in ciò: nel verificare il superamento di queste soglie in un determinato anno, si deve tener conto solo delle nuove perdite generate in quell'anno o anche di quelle maturate negli anni precedenti, comprese quelle già compensate ?
Il ha sostenuto in prima battuta che il consolidamento CP_3
dei trasferimenti è solo una modalità tecnica contabile, che non elimina l'obbligo di considerare la perdita complessiva. - 16 -
Viceversa, i hanno sostenuto in prima battuta che ogni CP_6
anno si deve considerare soltanto il “differenziale”, ovvero le nuove perdite, escludendo quelle già coperte da contributi consolidati.
Il Tribunale ha sposato in pieno la tesi del Comune.
Nelle more dell'appello è intervenuta la Corte di Cassazione, la quale ha individuato una soluzione, per così dire, “intermedia”.
La pronuncia che ha inaugurato l'indirizzo della giurisprudenza di legittimità è Sez. 1 - , Sentenza n. 18701 del 03/07/2023, secondo cui “In tema di ICI, i minori introiti conseguiti dai comuni per effetto
dell'autodeterminazione provvisoria delle rendite catastali dei
fabbricati di categoria D sono compensati dai trasferimenti erariali
agli enti locali previsti dall'art. 64 della l. n. 388 del 2000 e dal d.m. n.
197 del 2002, a condizione che il minor introito sia superiore ad euro
1.549,37 e allo 0,5 percento della spesa corrente prevista per ciascun
anno; il superamento di tali soglie va valutato senza considerare il
minor gettito ICI derivante da autodichiarazioni presentate negli anni
precedenti e compensate con trasferimenti erariali consolidati, ma
tenendo conto anche di quello derivato da autodeterminazioni di anni
precedenti non compensate con tali trasferimenti”.
Ne sono, poi, seguite innumerevoli altre conformi
(Sez. 1 , Sentenza n. 19168 del 06/07/2023,Sez. 1 - , Ordinanza n. 14824 del 28/05
/2024 e Sez. 1 - , Ordinanza n. 23497 del 18/08/2025).
La Corte di Cassazione ha premesso che la ratio della norma è
quella di neutralizzare le conseguenze sfavorevoli per i Comuni, ma entro limiti precisi, fissati dalle soglie quantitative. Consentire di - 17 -
computare anche le perdite già compensate e consolidate vanificherebbe la funzione di queste soglie. Pertanto, la valutazione del superamento delle soglie deve essere fatta senza tener conto del minor gettito ICI derivante da autodichiarazioni degli anni precedenti e già
compensate con trasferimenti erariali consolidati.
Tuttavia, la medesima Corte ha precisato che, ai fini della determinazione del minor introito complessivo di un anno, si deve considerare non solo quello derivante dalle nuove autodichiarazioni presentate in quell'anno, ma anche quello scaturente da autodichiarazioni di anni precedenti che, per la loro modestia, non erano state compensate perché non avevano superato le soglie
(testualmente: “Non vi è tuttavia alcun elemento testuale, né nella
legge, né nel regolamento, che permetta di espungere dal minor gettito
ICI di un certo anno anche quello maturato, in quell'anno, per effetto
di autodichiarazioni presentate nell'anno precedente, o negli anni
precedenti, e non compensate, negli anni precedenti, per la loro
modestia sotto -soglia, e quindi non consolidate”). In altre parole, una perdita non compensata in un anno non svanisce, ma può essere sommata alle nuove perdite degli anni successivi per raggiungere le soglie necessarie al rimborso. Il consolidamento, quindi, sterilizza la perdita ai fini dei futuri calcoli solo se è stata effettivamente compensata;
se non lo è stata, continua ad essere rilevante.
Esemplificando:
- nell'anno 2001 il Comune X subisce un minor gettito ICI > €
1.549,37 e > 0,5 % della spesa corrente: ha diritto al contributo e questo - 18 -
diventa “consolidato” per gli anni successivi (fino a possibili variazioni dovute ad attribuzione definitiva della rendita catastale);
- nell'anno 2002 il subisce un minor gettito, ma “netto” CP_3
(cioè al “netto” dei trasferimenti già consolidati) che non supera le soglie: non ha diritto ad ulteriore contributo per il 2002, ma mantiene il contributo consolidato del 2001;
- nell'anno 2003, se la somma del minor gettito del 2003 più le perdite non compensate negli anni precedenti (2002, etc.) supera le soglie, il Comune può ottenere contributi per il 2003. Ma non può
conteggiare di nuovo la parte già compensata del 2001.
Questo, in sintesi, il pensiero degli ermellini.
Il Collegio intende uniformarsi a detto insegnamento, in quanto coerente alla lettera e alla ratio della legge, e che ha dato vita a un orientamento ormai consolidato.
A questo punto si tratta di verificare a quanto ammonta il contributo residuo spettante al per il minor Controparte_3
gettito ICI, applicando al caso concreto il principio di diritto enunciato dalla Suprema Corte.
Le parti prospettano due diverse soluzioni:
- i sostengono che è pari ad € 79.656,47= (tabella p. 9 CP_6
comparsa conclusionale), in forza della seguente operazione aritmetica: €
273.911,03= (totale contributi dovuti) - € 234.669,09= (contributi corrisposti)
+ € 49.414,09= (contributi già recuperati);
- viceversa, il sostiene che è pari ad € 113.661,51= CP_3
(tabella p. 29 comparsa conclusionale), in forza della seguente operazione - 19 -
aritmetica: € 307.916,07= (totale contributi dovuti) - € 234.669,09=
(contributi corrisposti) + € 49.414,09= (contributi già recuperati).
Si rammenta che la sentenza impugnata reca condanna al pagamento della somma di € 125.461,38=.
La differenza tra i due conteggi muove dai differenti importi,
rispettivamente, pretesi e riconosciuti per gli anni 2004, 2005, 2006 e
2009. Per gli altri anni, invece, gli importi coincidono perfettamente in ambedue le soluzioni.
Ciò premesso, la Corte osserva quanto segue.
Per l'anno 2004, è condivisibile il calcolo dei in CP_6
quanto giustamente non tiene conto delle perdite del 2002 (€
1.358,01=) e del 2003 (€ 12.749,22=), siccome inferiori alle soglie. Se,
infatti, alle perdite del 2004 (€ 14.549,49=) si sommano anche quelle del 2002 (€ 1.358,01=) e del 2003 (€ 12.749,22=), si perviene all'importo di € 28.656,72=; se, però, da tale importo si detrae la perdita consolidata di € 21.583,84=, si ottiene l'importo di € 7.072,88=,
che è sempre inferiore alle soglie (per quell'anno la soglia percentuale era pari allo 0,5 % di € 3.840.354,00=, ossia € 19.201,77=).
Idem per l'anno 2005.
Per l'anno 2006 l'importo riconosciuto dai è superiore CP_6
a quello preteso dal in quanto giustamente tiene conto delle CP_3
perdite maturate negli anni precedenti, inferiori alle soglie, ma non consolidate. Se, infatti, alle perdite del 2006 (€ 23.337,68=) si sommano anche quelle del 2002 (€ 1.358,01=), del 2003 (€
12.749,22=), del 2004 (€ 14.549,49=) e del 2005 (€ 17.148,19=), si - 20 -
perviene all'importo di € 69.142,59=; se da tale importo si detrae la perdita consolidata di € 21.583,84=, si ottiene l'importo di €
47.558,75=, che è superiore alle soglie (per quell'anno la soglia percentuale era pari allo 0,5 % di € 3.570.483,00=, ossia €
17.852,415=).
Per l'anno 2009, l'importo certificato (€ 31.227,27=) è
inferiore al contributo spettante per l'anno precedente (€ 44.921,52=),
con un'incidenza pari al 30,4848 per cento sull'importo del contributo riconosciuto nell'anno precedente, che è superiore al 30 per cento degli introiti conseguiti prima dell'autodeterminazione provvisoria della rendita catastale. E', quindi, condivisibile ancora una volta il calcolo del in quanto l'art. 64 co. 2 L. 23 dicembre 2000 n. 388 CP_6
[Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)] stabilisce che “Qualora, ai singoli comuni che
beneficiano dell'aumento dei maggiori trasferimenti erariali di cui al
comma 1 derivino, per effetto della determinazione della rendita
catastale definitiva da parte degli uffici tecnici erariali, introiti
superiori, almeno del 30 per cento, rispetto a quelli conseguiti prima
della autodeterminazione provvisoria delle rendite catastali dei
fabbricati classificabili nel gruppo catastale D ai sensi del decreto del
Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701, i trasferimenti erariali di
parte corrente spettanti agli stessi enti sono ridotti in misura pari a
tale eccedenza. La riduzione si applica e si intende consolidata a
decorrere dall'anno successivo rispetto a quello in cui la
determinazione della rendita catastale è divenuta inoppugnabile anche - 21 -
a seguito della definizione di eventuali ricorsi in merito”.
[... In conclusione, i contributi ancora spettanti al CP_3
in ossequio al criterio indicato dalla Corte di Cassazione CP_3
ammontano ad € 79.656,47=.
Non essendo stata accolta l'eccezione di prescrizione, non vi è
alcunchè da detrarre da tale importo.
Di qui, in parziale accoglimento dell'appello, la riforma della sentenza impugnata e, per l'effetto, la rideterminazione in € 79.656,47=
del credito residuo del per le causali oggetto di causa. CP_3
Le spese di lite possono essere interamente compensate per entrambi i gradi di giudizio, tenuto conto del fatto che, pur essendo stato accolto l'appello, è stato comunque accertato un credito a favore del e del fatto che la giurisprudenza di legittimità è CP_3
intervenuta a fare chiarezza sulla questione soltanto nelle more del presente giudizio.
P . Q . M .
La Corte, ogni diversa istanza eccezione e deduzione disattesa,
definitivamente pronunciando:
- accoglie parzialmente l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, condanna i appellanti, in solido tra CP_6
di loro, a pagare al appellato la somma di € 79.656,47= (in CP_3
luogo della somma di € 125.461,38=), oltre a interessi legali come nella medesima sentenza;
- spese di lite interamente compensate per entrambi i gradi di giudizio. - 22 -
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 14 ottobre
2025.
IL PRESIDENTE IL CONSIGLIERE Est.
Dott. Giuseppe Magnoli Dott. Cesare Massetti
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima Civile, riunita in
Camera di Consiglio, nelle persone dei Sigg.:
MAGNOLI Dott. Giuseppe Presidente
MASSETTI Dott. Cesare Consigliere est.
MANCINI Dott.ssa Maura Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 599/2021 del Ruolo Generale promossa con atto di citazione ritualmente notificato e posta in decisione all'udienza del 18
giugno 2025
d a
nonchè Controparte_1 [...]
, in persona del Ministri Controparte_2
pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello
Stato di Brescia, difensore ex lege
APPELLANTI
c o n t r o
, in persona del pro tempore, Controparte_3 CP_4
rappresentato e difeso dall'Avv.to Rosina Maffei del Foro di Napoli,
procuratore anche domiciliatario, giusta procura speciale alla lite allegata alla comparsa di costituzione e di risposta nonchè giusta autorizzazione a stare in giudizio della Giunta Municipale
APPELLATO - 2 -
In punto: appello avverso sentenza del Tribunale di Brescia n.
1029/2021 pronunciata il 13 aprile 2021 e pubblicata il 15 aprile 2021.
CONCLUSIONI
Degli appellanti
Voglia la Corte, in totale riforma della sentenza impugnata,
respingere, per prescrizione o in subordine per infondatezza, la domanda del . Controparte_3
Voglia altresì, in accoglimento della domanda riconvenzionale, condannare tale Ente al pagamento della somma di €
43.167,68, oltre ad interessi legali dal dovuto al saldo. Vittoria di spese.
Dell'appellata
- 1) preliminarmente dichiarare l'appello proposto dal e dal Controparte_2 Controparte_1
avverso la sentenza n. 1029/2021 del Tribunale di Brescia, RG n.
5144/2019, resa in data 13 aprile 2021 e pubblicata il 15/4/2021, in persona della dott.ssa inammissibile, Controparte_5
improcedibile, improponibile, anche ai sensi ex artt. 342 e 348 bis c.p.c.
e comunque rigettarlo perché destituito di fondamento giuridico e fattuale e conseguentemente confermare integralmente la sentenza di primo grado n. 1029/2021 del Tribunale di Brescia, RG n. 5144/2019,
resa in data 13 aprile 2021 e pubblicata il 15/4/2021;
- 2) con condanna della parte appellante al pagamento di spese e compensi del doppio grado di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il conveniva in giudizio avanti il Controparte_3 - 3 -
Tribunale di Brescia il nonchè il Controparte_1 [...]
, chiedendo di accertare che, in base Controparte_2
all'art. 64 della l. 388/2000, i minori introiti da compensare con il trasferimento erariale dovevano essere calcolati in relazione al complesso degli immobili di categoria D passati ad autodeterminazione della rendita catastale, e che il debito dei convenuti CP_6
ammontava, per gli anni dal 2001 al 2009 (Spettanze 2002-2010), ad
Euro 169.024,89, come da dichiarazioni presentate dal CP_3
, nelle forme previste dal DM 197/2002, con conseguente
[...]
condanna al pagamento delle somme.
Il nonchè il CP_2 CP_1 Controparte_2
resistevano, chiedendo al Tribunale di respingere le
[...]
domande del per prescrizione ed infondatezza, e di accertare CP_3
in via riconvenzionale che, per contro, tale Ente era debitore verso l'erario di € 43.167,68.
Il Tribunale di Brescia, con la sentenza impugnata, così
decideva:
- condanna il e il Controparte_1 Controparte_2
, in solido fra loro, al pagamento in favore del
[...] CP_3
di € 125.461,38 oltre interessi dal 30/01/2016 sino al saldo;
[...]
- condanna il e il Controparte_1 [...]
, in solido fra loro, alla rifusione in Controparte_2
favore del delle spese processuali, che si Controparte_3
liquidano in € 786,00 per anticipazioni ed € 13.430,00 per compensi,
oltre a spese generali (15%), I.V.A. e C.P.A. - 4 -
Riteneva il primo giudice:
- sull'eccezione di prescrizione, che il aveva proposto CP_3
una duplice domanda: di adempimento (quanto ai contributi dovuti e mai erogati) e di ripetizione dell'indebito (quanto ai contributi versati e poi recuperati); che, rispetto alla prima domanda, la prescrizione era decennale (non trattandosi di un unico credito periodico, ma di una pluralità di diritti distinti ed autonomi, ciascuno dei quali sorge al verificarsi dei presupposti previsti dagli artt. 64 l. 388/2000 e 2 d.m.
197/2002), iniziava a decorrere a far tempo dal 2009 (dato che, fino al
2009, i avevano riconosciuto la debenza dei contributi in CP_6
conformità alle certificazioni presentate dal Comune, e dato che,
pertanto, i Comuni avevano riposto affidamento sul fatto che i contributi venissero poi effettivamente erogati) ed era stata interrotta mediante la lettera di diffida del 30/01/2016; che, rispetto alla seconda domanda, la prescrizione era decennale, iniziava a decorre dal 2019
(anno in cui erano avvenuti i recuperi) ed era stata interrotta mediante la lettera di diffida del 30/01/2016;
- sull'interpretazione dell'art. 64 l. 388/2000, che i minori introiti relativi all'ICI conseguiti dai Comuni per effetto dei minori imponibili menzionati all'art. 64 l. 388/2000 dovevano essere determinati, secondo quanto correttamente previsto dal d.m. 197/2012,
con riferimento all'intera perdita di gettito subita dall'ente in ciascun esercizio finanziario;
perdita che consisteva nella differenza fra gli introiti che il Comune conseguirebbe se la base imponibile dell'ICI
fosse individuata nel valore contabile dei fabbricati di categoria D e - 5 -
quelli che ha invece effettivamente conseguito a seguito del passaggio all'autodeterminazione provvisoria della rendita catastale di detti fabbricati, senza distinzioni in base all'anno in cui il passaggio ad autodeterminazione è avvenuto;
- sull'entità del credito, che la somma corrisposta per le annualità 2002 – 2009 era pari a € 172.670,72= (€ 21.583,84= per ogni anno); che la somma dovuta era pari a € 298.132,10= (esclusa l'annualità 2001, rispetto alla quale la prestazione era stata adempiuta;
incluse le annualità 2007 e 2008, rispetto alle quali il Comune non aveva presentato alcuna dichiarazione, non essendo la dichiarazione necessaria alla luce del consolidamento del contributo statale); che la differenza per cui andava pronunciata condanna era, quindi, pari ad €
125.461,38=;
- che, atteso l'accoglimento della domanda principale del
Comune, nei termini di cui sopra, la domanda riconvenzionale dei andava conseguentemente respinta. CP_6
Il nonchè il Controparte_1 Controparte_2
interponevano appello avverso la suddetta decisione per
[...]
i seguenti motivi:
- A) Questioni relative alla prescrizione:
- 1) Decorrenza del termine di prescrizione. Violazione dell'art. 2935 cc e dei principi in materia;
- 2) Novità della questione. Nullità della sentenza ex art. 101/2
cpc.;
- 3) Termine di prescrizione applicabile. Violazione dell'art. - 6 -
2948 n. 4 cc.;
- B) Erroneo rigetto della domanda riconvenzionale. Violazione
dell'art. 2/4 DM 197/2002, dell'art. 1/712 della L. 296/06, dell'art. 2
quater/7 del D.L. 154/2008. Necessità di presentazione delle dichiarazioni;
- C) Sull'errore nell'individuazione dei pagamenti effettuati dal
Violazione degli artt. 101/2, 112, 116 cpc;
CP_7
- D) Sul merito della domanda dell'attore. Violazione dell'art. 64 comma 1 della L. 388/200 e dell'art. 2 del DM 197/2002.
Resisteva il . Controparte_3
Precisate le conclusioni come in epigrafe riportate, all'udienza del 18 giugno 2025 la causa passava in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di appello (A) Questioni relative alla prescrizione: 1) Decorrenza del termine di prescrizione. Violazione
dell'art. 2935 cc e dei principi in materia;
2) Novità della questione.
Nullità della sentenza ex art. 101/2 cpc.; 3) Termine di prescrizione applicabile. Violazione dell'art. 2948 n. 4 cc.) i osservano CP_6
che:
- 1) anche laddove fosse applicabile il termine di prescrizione decennale, sarebbero risultate prescritte le maggiori somme relative agli anni 2002/2005; l'eccezione di prescrizione deve, quindi, essere accolta per la differenza di € 45.782,91 (€ 132.118,27=, somma richiesta dal - € 86.335,36, somma pagata CP_3
dall'Amministrazione per dette annualità); in ogni caso, non viene in - 7 -
alcun modo indicato come e quando il avrebbe provveduto CP_2
agli ipotizzati riconoscimenti, mentre lo schema dell'affidamento ai fini della decorrenza del termine di prescrizione non di un risarcimento del danno, ma di un diritto di credito (che, in tesi, sarebbe direttamente fondato sulla legge), è privo di qualsiasi idonea base giuridica;
si tratta,
infatti, di un caso in cui il diritto, in tesi, è noto e conosciuto ab origine;
e su tale base si ritiene che la decorrenza della prescrizione verrebbe ad operare soltanto dal momento in cui la sussistenza di tale diritto venga posta in discussione;
- 2) sulla prescrizione il sosteneva una tesi diversa da CP_3
quella accolta dal Tribunale;
infatti, il faceva riferimento al CP_3
momento (anni 2009/2010) dell'adozione da parte del Ministero degli atti di recupero delle somme, mentre il Tribunale ha fatto riferimento al momento (anno 2009) fino al quale lo Stato ha erogato i contributi al in conformità alla sua richiesta;
ne consegue la violazione CP_3
dell'art. 101 co. 2 c.p.c.;
- 3) la prescrizione è quinquennale;
al fine di respingere la domanda riconvenzionale proposta dal , il Tribunale afferma CP_2
una tesi che appare in contrasto con quella sostenuta al fine di escludere la sussistenza del termine quinquennale di prescrizione;
in realtà, o andava accolta l'eccezione di prescrizione, sulla base della consolidazione del preteso diritto, che, se consolidato, non necessitava di ulteriori accertamenti, con conseguente periodicità, e applicazione del termine quinquennale, o andava accolta la domanda riconvenzionale proposta dall'Amministrazione; il contestuale rigetto - 8 -
di entrambe appare, invece, censurabile per manifesta infondatezza;
la periodicità deriva dal fatto che si trattava di integrare le risorse correnti degli enti locali, periodicamente erogate e quindi con applicabilità
dell'art. 2948 n. 4 cc., nonché dal consolidamento;
peraltro, a fronte di un credito consolidato, restava l'onere, positivamente e chiaramente indicato dalla normativa, di presentazione della dichiarazione da cui risultasse che la situazione rimaneva invariata (o comunque non migliorata), in assenza della quale esso veniva meno.
Il motivo, articolato in più censure, è infondato.
Va premesso che gli appellanti hanno rinunciato a coltivare la terza censura, concernente l'individuazione del termine di prescrizione applicabile alla fattispecie concreta, così manifestando adesione alla tesi secondo cui la prescrizione è decennale anziché quinquennale.
Ciò premesso, quanto alla prima censura (la decorrenza del termine di prescrizione), la decisione del Tribunale è condivisibile.
La prescrizione comincia a decorre dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere (art. 2935 c.c.).
La prescrizione si interrompe per effetto del riconoscimento del diritto da parte di colui contro il quale il diritto può essere fatto valere
(art. 2944 c.c.).
Nella fattispecie concreta, fino al 2009 lo Stato ha assegnato i contributi al pur non erogandoli immediatamente, in CP_3
conformità alla richiesta dell'ente locale.
Nessuna inerzia è, quindi, ipotizzabile a carico del che CP_3
ha sempre presentato le dichiarazioni nei termini e con le modalità - 9 -
previste dalla legge.
L'assegnazione dei contributi, peraltro, configura anche un riconoscimento del diritto.
Il dies a quo della prescrizione può, dunque, essere individuato nel giorno (7 dicembre 2009) in cui il ha proceduto ai CP_2
recuperi, in relazione alla domanda di ripetizione, ovvero nel giorno (1
dicembre 2009) in cui è stata diffusa la nota del che ha CP_2
determinato un'inversione di rotta rispetto alla prassi precedentemente seguita, in relazione alla domanda di adempimento.
La lettera di diffida del in data 30 gennaio 2016 ha, poi, CP_3
comportato un'ulteriore interruzione del decorso della prescrizione.
In questo senso si è già pronunciata questa Corte, con la sentenza in data 30 novembre 2023, di cui si riporta la motivazione:
“Gli importi oggetto di causa riguardano somme che l'IO ha o
trattenuto detraendole dai futuri trasferimenti o mancato di versare, dunque, il dies
a quo a fini del calcolo della decorrenza della prescrizione dovrebbe individuarsi
nella data in cui il Ministero ha operato le trattenute;
tuttavia, non avendo le parti
fornito simile dato, il dies a quo può essere fatto risalire alla data del 1.12.2009.
E' la data a cui risale la nota con cui il , richiamata Controparte_1
l'interpretazione resa dal Dipartimento delle Finanze e dalla Agenzia del
Territorio del Ministero dell'Economia e delle Finanze del gennaio precedente, che
comportava quindi delle modifiche nei criteri di attribuzione, comunicava di avere
pubblicato sul proprio sito internet gli importi attribuiti a ciascun ente per i periodi
dal 2002 al 2008, precisando che, essendo ancora in corso ulteriori controlli, essi - 10 -
erano suscettibili di modifiche e correzioni, e che, per quanto concerneva l'anno
2009, la verifica non era ancora stata effettuata, non essendo disponibile il dato
della spesa corrente rendicontata riferita a tale anno.
Pertanto, tale pubblicazione operata dal sul CP_2 CP_1
proprio sito web in data 1.12.2009, ha valenza di riconoscimento del credito del
il quale ha prodotto le dichiarazioni annuali attestanti il minor gettito ICI CP_3
per gli esercizi dal 2001 al 2009 nonché la diffida datata 22 gennaio 2016 con cui
ha interrotto il corso della prescrizione decennale. E' quindi iniziata la decorrenza
di un nuovo termine decennale e l'ente ha poi agito tempestivamente in giudizio,
notificando l'atto di citazione in data 30 aprile 2018”.
Quanto alla seconda censura (la violazione dell'art. 101 co. 2
c.p.c.), non è dato cogliere alcuna novità della questione.
Infatti, entrambe le circostanze (gli atti di recupero e il
revirement ministeriale) risultavano ex actis, mentre le date sono sostanzialmente coincidenti (gli atti di recupero sono stati adottati, il 7
dicembre, subito dopo che il , il 1 dicembre, aveva CP_2
comunicato di non voler più seguire il precedente metodo di erogazione dei contributi).
Ergo nessun effetto “a sorpresa” ne è scaturito per le parti appellanti, le quali, in ogni caso, non hanno neppure spiegato quale altra, diversa difesa (sulla decorrenza del termine di prescrizione)
avrebbero potuto espletare laddove il giudicante avesse rilevato d'ufficio che la prescrizione decorreva dal momento poi individuato in sentenza (Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 9591 del 30/04/2011: “In tema di violazione del - 11 -
principio del contraddittorio, l'omessa indicazione alle parti, ad opera del giudice,
di una questione di fatto ovvero mista di fatto e diritto rilevata d'ufficio, sulla quale
si fondi la decisione, comporta la nullità della sentenza per violazione del diritto di
difesa solo quando la parte che se ne dolga prospetti in concreto le ragioni che
avrebbe potuto far valere qualora il contraddittorio sulla predetta eccezione fosse
stato tempestivamente attivato;
viceversa, ove la questione di diritto sia di natura
esclusivamente processuale ed attenga al corretto mezzo di impugnazione a
disposizione della parte - punto che il giudice superiore dovrà preliminarmente e
d'ufficio esaminare, a prescindere dall'"iter" processuale seguito anteriormente -
tale nullità non è configurabile, perché anche la prospettazione preventiva del tema
alle parti non avrebbe potuto involgere profili difensivi non trattati. (Fattispecie in
tema di opposizione all'esecuzione dichiarata inammissibile dal giudice d'appello
sul rilievo che la sentenza di primo grado avrebbe dovuto essere impugnata,
"ratione temporis", con il ricorso per cassazione)”).
Con il secondo motivo di appello (B) Erroneo rigetto della domanda riconvenzionale. Violazione dell'art. 2/4 DM 197/2002,
dell'art. 1/712 della L. 296/06, dell'art. 2 quater/7 del D.L. 154/2008.
Necessità di presentazione delle dichiarazioni) i osservano CP_6
che, al fine di ottenere le somme relative alle minori entrate ICI, le
Amministrazioni comunali avevano l'onere di proporre tempestiva dichiarazione, in conseguenza delle disposizioni indicate;
che la presentazione della dichiarazione era obbligatoria e sottoposta a termine perentorio, a pena di decadenza;
che il legislatore aveva,
dunque, previsto un meccanismo in cui il credito maturato si consolidava, ma restava l'onere di presentazione della dichiarazione da - 12 -
cui risultasse che la situazione rimaneva invariata (o comunque non migliorata), in assenza della quale esso veniva meno;
che per le 2
annate 2007 e 2008, in relazione alle quali non è stata presentata alcuna dichiarazione, è stato erroneamente riconosciuto l'importo di €
43.167,68, in relazione al quale viene chiesta la condanna del CP_3
Il motivo è stato rinunciato, e pertanto non ne è necessario lo scrutinio.
Con il terzo motivo di appello (C) Sull'errore nell'individuazione dei pagamenti effettuati dal iolazione degli CP_7
artt. 101/2, 112, 116 cpc) i osservano che il Tribunale, nel CP_6
dichiarare quale fosse la somma globalmente dovuta al ha CP_3
errato nell'indicare la somma complessivamente pagata dall' CP_8
in quanto ha omesso di considerare l'annualità 2001, pur pacificamente versata;
che, pertanto, esso è andato ultra petita; che i conti sono quindi errati, a danno delle Amm.ni, per € 21.583,84; che l'eventuale condanna andava, quindi, corrispondentemente limitata, dandosi atto che i pagamenti complessivamente rimasti a favore del sono CP_3
pari ad € 194.254,56, e non 172.670,72.
Il motivo è stato rinunciato, e pertanto non ne è necessario lo scrutinio.
Con il quarto motivo di appello (D) Sul merito della domanda dell'attore. Violazione dell'art. 64 comma 1 della L. 388/200 e dell'art. 2 del DM 197/2002) i osservano che il co. 1 dell'art. 64 fa CP_6
espresso riferimento alla “spesa corrente prevista per ciascun anno”, a confutazione dell'affermazione del primo giudice secondo cui nella - 13 -
norma mancherebbe una limitazione all'anno; che la ratio dell'art. 64,
desumibile dal raffronto con le precedenti disposizioni, è quella di limitare le erogazioni a carico del bilancio statale;
che il Tribunale ha effettuato una lettura parziale dell'art. 2 DM 197/2002 da cui, al contrario, emerge la necessità di considerare la situazione verificatasi anno per anno, da comparare al bilancio di spesa dell'anno medesimo,
escludendosi invece l'ipotesi del cumulo tra diverse annualità, con raffronto a dati di bilancio estratti da annualità diverse da quella di riferimento;
che l'intervento del legislatore va collocato nell'ambito di una situazione di eccezione, e come tale va quindi interpretato,
escludendo benefici ingiustificati, ed accedendo all'ottica indennitaria proposta dall'Amm.ne, con i limiti che ne conseguono;
che, infatti, la prima disposizione in materia (l'art. 31 co. 3 L. 23.12.1998, n. 448)
prevedeva una sovvenzione determinata forfettariamente sulla base del raffronto tra il gettito del 1993 e quello del 1998, entrambi determinati in base ad un'aliquota convenzionalmente assunta nel 4 per mille;
che l'art. 64 L. 388/2000 ha, poi, modificato a decorrere dal 2001 il meccanismo di erogazione del beneficio (aumento dei trasferimenti statali in luogo della corresponsione del contributo) ed il sistema di calcolo del gettito da compensare (determinato rispetto all'anno precedente e mediante applicazione delle effettive aliquote in vigore),
ma non il carattere indennitario dell'intervento, ancora ravvisabile nell'esclusione delle perdite meno rilevanti (quelle inferiori a 3 milioni di lire, poi convertiti in € 1.549,37 dal D.M. 197/2002 cit., o al 5 per mille della spesa corrente annualmente prevista); che, pertanto, esula - 14 -
dall'istituto in esame qualsiasi intento integralmente compensativo o risarcitorio nei confronti dei Comuni, dovendovisi piuttosto ravvisare una funzione meramente indennitaria, del tutto compatibile con la definitiva acquisizione delle perdite di minor rilevanza in capo ad essi;
che l'analisi testuale della norma conferma, da un lato, che solo le perdite di gettito eccedenti un certo limite sono state considerate rilevanti per l'intervento statale e, dall'altro lato, che a tal fine va considerato il bilancio annuale, talché non avrebbe alcun senso confrontare il cumulo di perdite pluriennali con il limite annuale;
che i riferimenti all'anno sono, altresì, contenuti nell'art. 2 D.M. 197/2002;
che, pertanto, la perdita rilevante va individuata in quella verificatasi nel singolo anno, non certo nella sommatoria delle perdite di una serie di annualità; che l'intero sistema è, dunque, fondato sull'andamento del gettito da un anno all'altro, e non lascia spazio, neppure letteralmente,
per un recupero delle perdite pregresse inferiori ai limiti di legge;
che,
d'altro canto, sarebbe del tutto illogico e privo di giustificazione confrontare i due parametri di riferimento (l'importo assoluto di €
1.549,37 ed il 5 per mille della spesa corrente annua) non alle perdite di gettito maturate nel corso dello stesso anno, bensì al cumulo di tutte le perdite verificatesi negli anni precedenti, posto che in tal caso il paragone verrebbe istituito tra due voci disomogenee, mentre l'intervento legislativo risulterebbe irrilevante;
che, inoltre, il fatto che una volta attribuito sulla scorta della perdita di gettito verificatasi in un certo anno (ed eccedente i limiti di legge), il contributo (ove ricorrano le necessarie condizioni) si consolidi, comporta che sarebbe del tutto - 15 -
illogico e contrario alla ratio legislativa supporre che la medesima perdita debba essere ulteriormente sommata a quelle, inferiori al limite normativo, verificatesi in anni successivi, giacché ciò darebbe luogo ad incrementi dei trasferimenti addirittura maggiori delle stesse perdite cumulate;
che il co. 2 dell'art. 64, in coerenza con il co. 1, prevede che,
quando i Comuni, anziché subire una perdita di gettito, godano per effetto della determinazione della rendita catastale definitiva di introiti superiori almeno del 30 per cento rispetto a quelli conseguiti in precedenza, i trasferimenti erariali loro spettanti siano ridotti in misura corrispondente, con ciò avvalorando ulteriormente la tesi secondo cui la variazione considerata è quella relativa al singolo anno e non quella cumulata.
Il motivo è, in parte, fondato.
Il nocciolo della controversia risiede nell'interpretazione dell'art. 64 L. n. 388/2000. Tale norma prevede che i Comuni ricevano un aumento dei trasferimenti statali per compensare la perdita di gettito
ICI, a condizione che tale perdita superi due soglie: una fissa (€
1.549,00=) e una percentuale (0,5 % della spesa corrente).
La questione consiste allora in ciò: nel verificare il superamento di queste soglie in un determinato anno, si deve tener conto solo delle nuove perdite generate in quell'anno o anche di quelle maturate negli anni precedenti, comprese quelle già compensate ?
Il ha sostenuto in prima battuta che il consolidamento CP_3
dei trasferimenti è solo una modalità tecnica contabile, che non elimina l'obbligo di considerare la perdita complessiva. - 16 -
Viceversa, i hanno sostenuto in prima battuta che ogni CP_6
anno si deve considerare soltanto il “differenziale”, ovvero le nuove perdite, escludendo quelle già coperte da contributi consolidati.
Il Tribunale ha sposato in pieno la tesi del Comune.
Nelle more dell'appello è intervenuta la Corte di Cassazione, la quale ha individuato una soluzione, per così dire, “intermedia”.
La pronuncia che ha inaugurato l'indirizzo della giurisprudenza di legittimità è Sez. 1 - , Sentenza n. 18701 del 03/07/2023, secondo cui “In tema di ICI, i minori introiti conseguiti dai comuni per effetto
dell'autodeterminazione provvisoria delle rendite catastali dei
fabbricati di categoria D sono compensati dai trasferimenti erariali
agli enti locali previsti dall'art. 64 della l. n. 388 del 2000 e dal d.m. n.
197 del 2002, a condizione che il minor introito sia superiore ad euro
1.549,37 e allo 0,5 percento della spesa corrente prevista per ciascun
anno; il superamento di tali soglie va valutato senza considerare il
minor gettito ICI derivante da autodichiarazioni presentate negli anni
precedenti e compensate con trasferimenti erariali consolidati, ma
tenendo conto anche di quello derivato da autodeterminazioni di anni
precedenti non compensate con tali trasferimenti”.
Ne sono, poi, seguite innumerevoli altre conformi
(Sez. 1 , Sentenza n. 19168 del 06/07/2023,Sez. 1 - , Ordinanza n. 14824 del 28/05
/2024 e Sez. 1 - , Ordinanza n. 23497 del 18/08/2025).
La Corte di Cassazione ha premesso che la ratio della norma è
quella di neutralizzare le conseguenze sfavorevoli per i Comuni, ma entro limiti precisi, fissati dalle soglie quantitative. Consentire di - 17 -
computare anche le perdite già compensate e consolidate vanificherebbe la funzione di queste soglie. Pertanto, la valutazione del superamento delle soglie deve essere fatta senza tener conto del minor gettito ICI derivante da autodichiarazioni degli anni precedenti e già
compensate con trasferimenti erariali consolidati.
Tuttavia, la medesima Corte ha precisato che, ai fini della determinazione del minor introito complessivo di un anno, si deve considerare non solo quello derivante dalle nuove autodichiarazioni presentate in quell'anno, ma anche quello scaturente da autodichiarazioni di anni precedenti che, per la loro modestia, non erano state compensate perché non avevano superato le soglie
(testualmente: “Non vi è tuttavia alcun elemento testuale, né nella
legge, né nel regolamento, che permetta di espungere dal minor gettito
ICI di un certo anno anche quello maturato, in quell'anno, per effetto
di autodichiarazioni presentate nell'anno precedente, o negli anni
precedenti, e non compensate, negli anni precedenti, per la loro
modestia sotto -soglia, e quindi non consolidate”). In altre parole, una perdita non compensata in un anno non svanisce, ma può essere sommata alle nuove perdite degli anni successivi per raggiungere le soglie necessarie al rimborso. Il consolidamento, quindi, sterilizza la perdita ai fini dei futuri calcoli solo se è stata effettivamente compensata;
se non lo è stata, continua ad essere rilevante.
Esemplificando:
- nell'anno 2001 il Comune X subisce un minor gettito ICI > €
1.549,37 e > 0,5 % della spesa corrente: ha diritto al contributo e questo - 18 -
diventa “consolidato” per gli anni successivi (fino a possibili variazioni dovute ad attribuzione definitiva della rendita catastale);
- nell'anno 2002 il subisce un minor gettito, ma “netto” CP_3
(cioè al “netto” dei trasferimenti già consolidati) che non supera le soglie: non ha diritto ad ulteriore contributo per il 2002, ma mantiene il contributo consolidato del 2001;
- nell'anno 2003, se la somma del minor gettito del 2003 più le perdite non compensate negli anni precedenti (2002, etc.) supera le soglie, il Comune può ottenere contributi per il 2003. Ma non può
conteggiare di nuovo la parte già compensata del 2001.
Questo, in sintesi, il pensiero degli ermellini.
Il Collegio intende uniformarsi a detto insegnamento, in quanto coerente alla lettera e alla ratio della legge, e che ha dato vita a un orientamento ormai consolidato.
A questo punto si tratta di verificare a quanto ammonta il contributo residuo spettante al per il minor Controparte_3
gettito ICI, applicando al caso concreto il principio di diritto enunciato dalla Suprema Corte.
Le parti prospettano due diverse soluzioni:
- i sostengono che è pari ad € 79.656,47= (tabella p. 9 CP_6
comparsa conclusionale), in forza della seguente operazione aritmetica: €
273.911,03= (totale contributi dovuti) - € 234.669,09= (contributi corrisposti)
+ € 49.414,09= (contributi già recuperati);
- viceversa, il sostiene che è pari ad € 113.661,51= CP_3
(tabella p. 29 comparsa conclusionale), in forza della seguente operazione - 19 -
aritmetica: € 307.916,07= (totale contributi dovuti) - € 234.669,09=
(contributi corrisposti) + € 49.414,09= (contributi già recuperati).
Si rammenta che la sentenza impugnata reca condanna al pagamento della somma di € 125.461,38=.
La differenza tra i due conteggi muove dai differenti importi,
rispettivamente, pretesi e riconosciuti per gli anni 2004, 2005, 2006 e
2009. Per gli altri anni, invece, gli importi coincidono perfettamente in ambedue le soluzioni.
Ciò premesso, la Corte osserva quanto segue.
Per l'anno 2004, è condivisibile il calcolo dei in CP_6
quanto giustamente non tiene conto delle perdite del 2002 (€
1.358,01=) e del 2003 (€ 12.749,22=), siccome inferiori alle soglie. Se,
infatti, alle perdite del 2004 (€ 14.549,49=) si sommano anche quelle del 2002 (€ 1.358,01=) e del 2003 (€ 12.749,22=), si perviene all'importo di € 28.656,72=; se, però, da tale importo si detrae la perdita consolidata di € 21.583,84=, si ottiene l'importo di € 7.072,88=,
che è sempre inferiore alle soglie (per quell'anno la soglia percentuale era pari allo 0,5 % di € 3.840.354,00=, ossia € 19.201,77=).
Idem per l'anno 2005.
Per l'anno 2006 l'importo riconosciuto dai è superiore CP_6
a quello preteso dal in quanto giustamente tiene conto delle CP_3
perdite maturate negli anni precedenti, inferiori alle soglie, ma non consolidate. Se, infatti, alle perdite del 2006 (€ 23.337,68=) si sommano anche quelle del 2002 (€ 1.358,01=), del 2003 (€
12.749,22=), del 2004 (€ 14.549,49=) e del 2005 (€ 17.148,19=), si - 20 -
perviene all'importo di € 69.142,59=; se da tale importo si detrae la perdita consolidata di € 21.583,84=, si ottiene l'importo di €
47.558,75=, che è superiore alle soglie (per quell'anno la soglia percentuale era pari allo 0,5 % di € 3.570.483,00=, ossia €
17.852,415=).
Per l'anno 2009, l'importo certificato (€ 31.227,27=) è
inferiore al contributo spettante per l'anno precedente (€ 44.921,52=),
con un'incidenza pari al 30,4848 per cento sull'importo del contributo riconosciuto nell'anno precedente, che è superiore al 30 per cento degli introiti conseguiti prima dell'autodeterminazione provvisoria della rendita catastale. E', quindi, condivisibile ancora una volta il calcolo del in quanto l'art. 64 co. 2 L. 23 dicembre 2000 n. 388 CP_6
[Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)] stabilisce che “Qualora, ai singoli comuni che
beneficiano dell'aumento dei maggiori trasferimenti erariali di cui al
comma 1 derivino, per effetto della determinazione della rendita
catastale definitiva da parte degli uffici tecnici erariali, introiti
superiori, almeno del 30 per cento, rispetto a quelli conseguiti prima
della autodeterminazione provvisoria delle rendite catastali dei
fabbricati classificabili nel gruppo catastale D ai sensi del decreto del
Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701, i trasferimenti erariali di
parte corrente spettanti agli stessi enti sono ridotti in misura pari a
tale eccedenza. La riduzione si applica e si intende consolidata a
decorrere dall'anno successivo rispetto a quello in cui la
determinazione della rendita catastale è divenuta inoppugnabile anche - 21 -
a seguito della definizione di eventuali ricorsi in merito”.
[... In conclusione, i contributi ancora spettanti al CP_3
in ossequio al criterio indicato dalla Corte di Cassazione CP_3
ammontano ad € 79.656,47=.
Non essendo stata accolta l'eccezione di prescrizione, non vi è
alcunchè da detrarre da tale importo.
Di qui, in parziale accoglimento dell'appello, la riforma della sentenza impugnata e, per l'effetto, la rideterminazione in € 79.656,47=
del credito residuo del per le causali oggetto di causa. CP_3
Le spese di lite possono essere interamente compensate per entrambi i gradi di giudizio, tenuto conto del fatto che, pur essendo stato accolto l'appello, è stato comunque accertato un credito a favore del e del fatto che la giurisprudenza di legittimità è CP_3
intervenuta a fare chiarezza sulla questione soltanto nelle more del presente giudizio.
P . Q . M .
La Corte, ogni diversa istanza eccezione e deduzione disattesa,
definitivamente pronunciando:
- accoglie parzialmente l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, condanna i appellanti, in solido tra CP_6
di loro, a pagare al appellato la somma di € 79.656,47= (in CP_3
luogo della somma di € 125.461,38=), oltre a interessi legali come nella medesima sentenza;
- spese di lite interamente compensate per entrambi i gradi di giudizio. - 22 -
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 14 ottobre
2025.
IL PRESIDENTE IL CONSIGLIERE Est.
Dott. Giuseppe Magnoli Dott. Cesare Massetti