Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 07/04/2025, n. 715 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 715 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 6971/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott. Carmen Arcellaschi Presidente dott. Claudia Bonomi Giudice dott. Camilla Filauro Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 6971/2024 R.G. vertente tra:
(C.F. ), nata a [...] il [...], residente in [...]C.F._1
Sesto San Giovanni (MI) Via Cristoforo Colombo n. 31, rappresentata e difesa dall'avv. Sabrina
Pittalà ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Milano, Via L. Manara n. 7, giusta procura in calce al ricorso;
e
(C.F. , nato a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2 residente a[...], rappresentato e difeso dall'avv.
Marianna Caligiuri, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Crotone, Via Cutro n.
58/B, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione;
e con l'intervento obbligatorio del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Monza
OGGETTO: separazione giudiziale
Causa trattenuta in decisione in data 01.04.2025 sulle seguenti conclusioni, depositate dalle parti in via congiunta ex art. 127ter c.p.c. in data 21.03.2025:
CONCLUSIONI CONGIUNTE
Voglia il Tribunale pronunciare la separazione personale dei coniugi alle seguenti condizioni:
“1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto.
2) Il minore viene affidato congiuntamente ad entrambi i genitori, con suo collocamento Per_1 presso l'abitazione materna, sita in Via Lucania n. 8, Cinisello Balsamo, ivi fissando la sua residenza e il suo domicilio;
3) Il padre, a fronte del fatto che è privo allo stato di idonea abitazione, dovendo assentarsi durante i giorni infrasettimanali per lavoro e viaggiando spesso, potrà vedere , a weekend alternati, Per_1 nelle giornate del sabato e della domenica, senza pernottamento, dalle ore 10:00 del mattino fino alle ore 18:00 della sera, nel rispetto degli impegni scolastici, medici e di salute di . Per_1
4) Riguardo al diritto di visita in capo al padre, per facilitarne l'esercizio, anche durante le giornate di inverno e di pioggia, potrà essere esercitato dal sig. anche presso l'abitazione stessa del CP_1 minore, ove potrà trattenersi in visita a , ovvero con possibilità di pernottamento notturno Per_1
5) Ove il sig. dovesse mutare lavoro e comunque reperire idonea abitazione sita nello stesso CP_1
Comune in cui vive oppure in zona contigua (es. in Sesto San Giovanni, Milano o località Per_1 limitrofe), le Parti si impegnano a rivedere le condizioni di separazione relative all'esercizio del diritto di visita, al fine di introdurre, nei weekend di spettanza paterna, il pernottamento.
6) Per le vacanze, il padre potrà trascorrere col minore, durante le vacanze natalizie, una settimana con pernottamento, alternando con la mamma il periodo di Natale con quello di Capodanno. Ad esempio, ove il padre trascorresse la prima settimana di vacanza, ricomprendente il giorno della
Vigilia, del Natale e di Santo Stefano, dal giorno 22 dicembre sino al 28 dicembre con riaccompagnamento entro le ore 18:00, per l'anno successivo lo stesso trascorrerà col minore la seconda settimana di vacanza, a decorrere dal 29 dicembre sino al 4 gennaio ore 18:00 e così via, garantendo così anche la riconsegna di qualche giorno prima della ripresa della scuola, Per_1 per dargli la possibilità di riambientarsi;
per le vacanze estive, il padre trascorrerà col minore tre settimane consecutive, durante il mese di Agosto, concordando le date con la madre entro il termine del 30 maggio di ogni anno.
Durante le ulteriori festività (Pasqua, Carnevale), il padre potrà tenere il minore ad anni alterni con la madre, con le stesse modalità in cui esercita il diritto di visita, il tutto salvo sempre diverso accordo tra i coniugi.
7) Il sig. si impegna a versare alla sig.ra l'importo mensile di € 450,00, per 12 CP_1 Pt_1 mensilità, a titolo di contributo per il mantenimento del minore , somma rivalutabile Per_1 secondo l'indice ISTAT, e da versarsi entro il 5° giorno di ogni mese, oltre il 50% delle spese straordinarie del minore, come da Linee guida del Tribunale di Milano e della Corte d'Appello di
Milano, in data 14/11/2017, di cui si chiede espressamente l'applicazione e che qui si ritrascrivono:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/specialista ed erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale; d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
trattamenti sanitari e percorsi terapeutici anche privati
(es. logopedia, psicomotricità, ecc.) occorrenti e indicati dagli specialisti e dagli operatori;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario
Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature
(comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter di fiducia di entrambi i coniugi in caso di malattia;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida(corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta
(massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o/e mail con prova di avvenuta ricezione ovvero a mezzo whatsapp/sms) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
8) Le detrazioni fiscali per il minore saranno usufruite dai genitori nella misura del 50% Per_1 ciascuno e gli assegni familiari/assegno unico, ove dovuti/o, siano/sia corrisposti/o alla moglie, nella sua qualità di coniuge collocatario del minore ed il sig. si adopererà ad effettuare quanto CP_1 necessario per prestare il relativo consenso.
9) I coniugi si impegnano affinchè continui fattivamente - ovvero intraprenda ove occorra Per_1
– un adeguato percorso di psicomotricità e/o logopedia e/o psicoterapia/neuropsichiatria e comunque coltivi quei percorsi terapeutici già intrapresi ovvero inizi quelli che dovessero risultare ulteriormente ed in futuro individuati da parte degli specialisti e dei soggetti all'uopo competenti.
10) I coniugi si impegnano a rispettare e ad osservare le indicazioni e le raccomandazioni degli specialisti che seguono , in particolare di coloro che hanno in cura e così pure Per_1 Per_1 delle insegnanti di classe/educatori, nell'interesse stesso di e col fine di promuovere la sua Per_1 autonomia, rispettando le date degli incontri.
11) I coniugi si impegnano, inoltre, ad attivarsi per qualsivoglia necessità anche terapeutica di
, impegnandosi a seguire il progetto educativo-didattico a favore del minore. Per_1
12) I genitori si impegnano a mantenere un contegno collaborativo e rispettoso per la serena crescita di e ad attivarsi affinchè anche gli altri soggetti familiari, che entrano in contatto col minore Per_1
(es. nonni), assumano tale medesima condotta di rispetto, collaborazione e di perseguimento degli scopi ed obiettivi terapeutici sopra descritti, nell'osservanza delle indicazioni degli operatori anche sanitari, omettendo qualsivoglia condotta che possa cagionale al minore disagio ovvero essere in contrasto con le indicazioni impartite.
13) Ove le circostanze di fatto muteranno, i coniugi si impegnano a rivedere le condizioni nell'interesse di . Per_1
14) Il libretto di risparmio postale cointestato ad entrambi i coniugi verrà estinto, con riparto dei costi e del residuo importo in capo a questi ultimi nella misura del 50%. 15) I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e quindi di non voler richiedere alcun mantenimento l'uno nei confronti dell'altra e di aver regolamentato e soddisfatto ogni rapporto di natura patrimoniale derivante dal pregresso rapporto matrimoniale.
16) Le spese di lite sono compensate tra le parti, con rinuncia dei rispettivi procuratori alla solidarietà ex Legge Professionale.
17) Le parti dichiarano di rinunciare all'impugnazione dell'emananda sentenza.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. La domanda di separazione è fondata.
Dagli atti è emerso il venir meno della comunione materiale e spirituale fra i coniugi, essendosi verificate circostanze tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza fra gli stessi, già venuta meno al tempo dell'udienza di comparizione dinanzi al Giudice delegato.
Né occorre espletare una specifica istruttoria allo scopo di verificare se la convivenza sia divenuta realmente intollerabile. Infatti, in una doverosa visione evolutiva del rapporto coniugale, il giudice, per pronunciare la separazione, deve verificare in base ai fatti emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti, a prescindere da qualsivoglia elemento di addebitabilità, l'esistenza, anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere incompatibile, allo stato, la convivenza (in termini cfr. Cass. Civ., sez. I, sentenza 30 gennaio 2013 n. 2183).
Orbene, nel caso di specie è emerso, sulla base delle circostanze come riferite ed evidenziate dai coniugi nel ricorso congiunto depositato, che la convivenza matrimoniale è divenuta intollerabile e improseguibile.
Va, dunque, pronunciata la separazione personale.
II. Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
III. Le spese del giudizio, considerato l'accordo raggiunto, si dichiarano interamente compensate.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei Parte_2 confronti di , con ricorso depositato in data 25.10.2024, così provvede: Controparte_1
I. OMOLOGA la separazione di e che hanno celebrato Parte_2 Controparte_1 matrimonio con rito concordatario in Caccuri il giorno 10 settembre 20156 (trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Caccuri al n. 7 parte II Serie A), alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
II. MANDA la Cancelleria di trasmettere il presente provvedimento all'Ufficiale dello Stato
Civile del Comune di Caccuri al suo passaggio in giudicato per le annotazioni di legge;
III. DICHIARA interamente compensate le spese del giudizio.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 3 aprile 2025
Il Giudice est.
Camilla Filauro
Il Presidente
Carmen Arcellaschi