Sentenza 3 ottobre 2007
Massime • 1
In tema di estradizione processuale, in presenza di una convenzione che non preveda la valutazione da parte dello Stato richiesto dei gravi indizi di colpevolezza, l'autorità giudiziaria italiana, a norma dell'art. 705, comma primo, cod. proc. pen., non deve limitarsi ad un controllo meramente formale della documentazione allegata alla domanda estradizionale, ma deve accertare che in essa risultino evocate le ragioni per le quali è stato ritenuto probabile, nella prospettiva del sistema processuale dello Stato richiedente, che l'estradando abbia commesso il reato oggetto dell'estradizione. (Fattispecie in tema di estradizione richiesta dal governo argentino).
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- 1. Estradizione processuale convenzionale, elementi vanno valutati (Cass. 8063/19)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 25 maggio 2019
In tema di estradizione processuale, l'autorità giudiziaria italiana, anche qualora la convenzione applicabile non prevede la valutazione da parte dello Stato richiesto dei gravi indizi di colpevolezza, non può limitarsi a un controllo meramente formale della documentazione allegata, ma deve compiere una sommaria delibazione diretta a verificare, sulla base degli atti prodotti, l'esistenza di elementi a carico dell'estradando, nella prospettiva del sistema processuale dello Stato richiedente. In tema di estradizione, la competenza della Corte di Cassazione è estesa anche al merito, conformemente all'espressa previsione contenuta nell'art. 706 c.p.p., fermo restando che tale ampliamento …
Leggi di più… - 2. Estradizione processuale e trattato di estradizione: e gli indizi? (Cass. 43245/13)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 19 marzo 2019
In tema di estradizione processuale, in presenza di una convenzione che non preveda la valutazione da parte dello Stato richiesto dei gravi indizi di colpevolezza, l'autorità giudiziaria italiana non deve limitarsi ad un controllo meramente formale della documentazione allegata alla domanda estradizionale, ma deve accertare che in essa risultino evocate le ragioni per le quali è stato ritenuto probabile, nella prospettiva del sistema processuale dello Stato richiedente, che l'estradando abbia commesso il reato oggetto del correlativo petitum. CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA PENALE Sez. VI, Sent., (ud. 26/09/2013) 22-10-2013, n. 43245 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: …
Leggi di più… - 3. Estradizione verso la Serbia e condizione carceraria (Cass., 13823/15)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 19 ottobre 2016
Osta ad una pronuncia favorevole all'estradizione non solo la certezza ma anche il pericolo concreto che l'estradando venga sottoposto ad un trattamento avente un oggettivo carattere inumano o degradante. Cfr. anche "Estradizione e tutela dei diritti umani" http://www.canestrinilex.com/risorse/estradizione/ Corte di Cassazione, sez. VI Penale, sentenza 30 dicembre 2014 ? 31 marzo 2015, n. 13823 Presidente Di Virginio ? Relatore Di Salvo Ritenuto in fatto O.Z. , colpito da provvedimenti restrittivi della libertà personale emessi dall'Autorità giudiziaria serba , per i reati di lesioni , violenza privata e furto aggravato, ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di …
Leggi di più… - 4. Estradizione convenzionale e valutazione degli indizi (Cass. 43170/14)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 19 ottobre 2016
Anche in presenza di una convenzione di estradizione il giudice italiano è tenuto a verificare la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza: se ne può presumere la sussistenza in virtù dell'accordo pattizio, non può nondimeno trattarsi non di un mero accertamento formale, ma deve esserci una delibazione diretta a verificare che la documentazione sia in concreto idonea a rappresentare l'esistenza di elementi a carico dell'estradando (nella prospettiva del sistema processuale dello Stato richiedente). LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA PENALE (ud. 17/07/2014) 15-10-2014, n. 43170 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. GARRIBBA Tito - Presidente - Dott. CITTERIO Carlo - …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 03/10/2007, n. 44852 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 44852 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. OLIVA Bruno - Presidente - del 03/10/2007
Dott. MILO Nicola - Consigliere - SENTENZA
Dott. CORTESE Arturo - Consigliere - N. 1663
Dott. CONTI Giovanni - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FIDELBO Giorgio - Consigliere - N. 22749/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AS PE UE, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza dell'8 novembre 2004 emessa dalla Corte d'appello di Trieste;
visti gli atti, la sentenza denunciata e il ricorso;
udita la relazione del Consigliere Dott. Giorgio Fidelbo;
udito il Sostituto Procuratore Generale, Dott. Gianfranco Ciani, che ha chiesto la riforma dell'impugnata sentenza, dichiarando non sussistenti le condizioni per l'estradizione.
udito l'avv. Musco Enzo, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con la sentenza in epigrafe la Corte d'appello di Trieste ha dichiarato la sussistenza delle condizioni per l'accoglimento della richiesta di estradizione di AS PE UE in favore della Repubblica Argentina, in base alla Convenzione bilaterale stipulata il 9 dicembre 1987 e ratificata con legge n. 219 del 1992. La richiesta è stata formulata per due distinti procedimenti penali pendenti nello Stato richiedente, in cui l'estradando è accusato di estorsione, coazione e corruzione (procedimento n. 57. 594/01), nonché di frode per abuso di firma in bianco, frode per ritenuta indebita e insolvenza in frode alla legge (procedimento n. 85.676/01), reati in relazione ai quali il Tribunale Nazionale di 1^ grado in materia criminale di Buenos Aires ha emesso mandato di arresto internazionale del AS, cui è seguito l'arresto in Italia - poi venuto meno a seguito dell'annullamento del provvedimento restrittivo con sentenza del 3 ottobre 2003 di questa Corte - e l'avvio della procedura di estradizione. Nel corso del procedimento la Corte d'appello ha richiesto ulteriori chiarimenti al governo argentino in ordine al tempo e al luogo di commissione dei reati, nonché la trasmissione, con relativa traduzione, del testo integrale delle disposizioni della legge argentina applicabili ai fatti contestati.
2. L'estradando, per mezzo del suo difensore, ha proposto ricorso per cassazione proponendo i seguenti motivi:
1) violazione dell'art. 698 c.p.p., comma 1, in relazione al rischio che l'estradando sia sottoposto a pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti o comunque ad atti che configurano violazione di uno dei diritti fondamentali della persona, in considerazione delle condizioni di degrado del sistema penitenziario argentino e dei trattamenti disumani cui vengono sottoposti i detenuti;
2) violazione dell'art. 698 c.p.p., comma 1 e art. 5 Conv. estrad. Italo-Argentina, in relazione al fumus persecutionis, sussistendo nei confronti del PALLASÀ il rischio potenziale di essere sottoposto ad atti persecutori una volta estradato, a causa delle pubbliche denuncie da egli fatte sulla corruzione e lo "sfascio" del sistema giudiziario argentino;
3) violazione dell'art. 700 c.p.p., comma 2, lett. a) c.p.p. e art. 12 Conv. estrad. Italo-Argentina, per l'inidoneità e l'insufficienza dell'indicazione nella domanda di estradizione e nella integrazione successiva della data di commissione dei reati - peraltro aventi tutti natura di reati cd. istantanei -, omissione che condiziona pesantemente lo stesso diritto di difesa dell'estradando e che non consente neppure la verifica di un'eventuale prescrizione che rappresenterebbe una causa ostativa alla estradizione, rilevando, inoltre, che vi sarebbe stata una illegittima estensione dell'originaria richiesta di estradizione attraverso le informazioni complementari;
4) violazione dell'art. 705 c.p.p., comma 1, avendo la Corte d'appello omesso di esaminare la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza a carico del AS, assumendo che l'esistenza della Convenzione bilaterale e l'assenza di una specifica previsione in tal senso esoneri dalla valutazione ed accertamento di tale presupposto. Il ricorrente dopo aver ricordato l'esistenza di orientamenti giurisprudenziali contrastanti sulla necessità di accertare la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza nelle estradizioni convenzionali ed avere affermato che l'interpretazione coerente con la Costituzione è solo quella che impone comunque la verifica di tale presupposto, solleva una subordinata eccezione di legittimità costituzionale dell'art. 705 c.p.p., comma 1 in relazione all'art. 24 Cost., comma 2 e art. 111 Cost., comma 6;
5) contraddittorietà ed irragionevolezza della motivazione della sentenza impugnata che nel dispositivo dichiara l'estradizione in relazione a "tutti i reati compresi nella domanda", dopo aver proceduto ad esaminare solo i reati previsti dall'art. 256, commi 6 e 5 e art. 258, senza peraltro tenere conto delle modifiche intervenute nella richiesta di estradizione a seguito delle informazioni complementari trasmesse dall'autorità giudiziaria argentina;
6) violazione dell'art. 3 Convenzione O.N.U. del 1984 contro la tortura, ratificata dall'Italia con L. 3 novembre 1988, n. 498, che impedisce l'estradizione verso Paesi in cui vi siano seri motivi di ritenere sussistente il rischio della tortura.
In data 6 settembre 2006, il difensore del AS ha presentato motivi nuovi con i quali ha sostenuto che alcune recenti sentenze emesse dall'autorità giudiziaria argentina, in procedimenti connessi a quello che vede coinvolto l'estradando, dimostrerebbero l'estraneità di quest'ultimo nei fatti oggetto della richiesta di estradizione;
inoltre, sono stati ulteriormente illustrati e sviluppati alcuni dei motivi dedotti con il ricorso.
3. All'udienza del 21 dicembre 2006 questa Corte ha ritenuto di richiedere ulteriori informazioni complementari alla Parte richiedente in relazione al computo della prescrizione dei reati per i quali è stata domandata l'estradizione.
A seguito dell'acquisizione di tali informazioni, la difesa del AS ha depositato, in data 25 settembre 2007, un'articolata memoria in cui, oltre a contestare il computo del termine prescrizionale effettuato dall'autorità giudiziaria argentina, ha rilevato che l'inosservanza del termine di quarantacinque giorni per fornire le informazioni richieste avrebbe determinato l'improcedibilità dell'estradizione e che nelle informazioni complementari si sarebbe introdotto un nuovo reato, l'abuso d'ufficio, non oggetto della originaria richiesta di estradizione;
inoltre, ha contestato la legittimazione dell'organo che procede nei confronti del PALLASÀ, trattandosi di un "giudice surrogante", estraneo all'ordine giudiziario argentino.
MOTIVI DELLA DECISIONE
4. Preliminarmente deve respingersi l'eccezione di "improcedibilità" della domanda di estradizione per l'inosservanza del termine previsto dall'art. 13 della Convenzione Italo-Argentina per la trasmissione delle informazioni complementari: si tratta, infatti, di un termine rispetto al quale le norme pattizie non prevedono alcuna sanzione o conseguenza procedimentale in caso di sua violazione, per cui del tutto infondata è la pretesa di attribuire ad esso natura perentoria e di far conseguire alla sua inosservanza una sorta di preclusione all'esame della richiesta di estradizione.
5. Pertanto, possono essere prese in esame le informazioni complementari acquisite, da cui risulta che per alcuni reati oggetto della domanda di estradizione il termine di prescrizione si è consumato, secondo la Legge argentina, il 29 settembre 2007. Si tratta dei reati ricompresi nel procedimento n. 57.594/01, indicati nei numeri da 1 a 7 della domanda di estradizione e relativi ad una serie di fatti delittuosi che l'estradando avrebbe commesso in concorso con OB NR RA, all'epoca giudice del Tribunale nazionale criminale per le indagini preliminari di Buenos Aires.
Nelle informazioni complementari acquisite l'autorità giudiziaria argentina ha indicato, per ogni singolo episodio, la data di commissione del fatto, il reato contestato e il relativo termine di prescrizione, secondo un computo che, sebbene contestato da parte ricorrente, porta comunque a ritenere l'avvenuta prescrizione per tutti i reati di cui al citato procedimento n. 57.594/01 e precisamente per quelli relativi alla "causa Mazzeo" alla "causa Medina Olaechea", alla "causa Mayansky in Baggio-Mendez", alla "causa Gamba", alla "causa Romero, Formare, Zazzetta", alla "causa Presta" e alla "causa Visciglio", tutti riferiti al delitto di abuso di autorità in concorso ideale con minacce qualificate dall'uso di coazione nella qualità di partecipe necessario (artt. 45, 54, 248, 148 e 149-bis c.p. argentino).
L'autorità richiedente ha precisato che nella specie trova applicazione l'art. 67 c.p. argentino, par. 2 secondo cui "la prescrizione resta sospesa nei casi di delitti commessi durante l'esercizio di una carica pubblica", anche nei confronti di chi ha partecipato al delitto posto in essere dal pubblico funzionario. Ne consegue che poiché i reati contestati sarebbero stati commessi in concorso con un magistrato nell'esercizio delle sue funzioni, il termine di prescrizione è rimasto sospeso, anche per il AS, dalla data di commissione dei vari reati fino alla destituzione del giudice RA, avvenuta il 29 settembre 2003. Da questa data è stato calcolato il termine di prescrizione di quattro anni, corrispondente alla durata della pena massima dei delitti contestati, termine consumatosi il 29 settembre 2007.
In conclusione, l'estradizione non può essere concessa, in quanto l'art. 7, comma 1, lett. b) della Convenzione di estradizione Italo- Argentina, sottoscritta a Roma il 9 dicembre 1987 e divenuta esecutiva con la L. 19 febbraio 1992, n. 219, impone di rifiutare l'estradizione qualora "l'azione penale o la pena" siano prescritte secondo la legge della Parte richiedente o della Parte richiesta. Nella specie, il termine di prescrizione risulta consumato secondo la legge argentina e ciò è sufficiente per non concedere l'estradizione in relazione ai reati suindicati.
6. Resta da valutare la domanda di estradizione in ordine ai reati contestati nell'ambito del procedimento n. 85.676/01, per i quali le informazioni complementari indicano nel 19 dicembre 2008 la data di prescrizione.
Si tratta dei fatti indicati nel n. 8 della domanda di estradizione, che traggono origine da una denuncia-querela presentata dai fratelli AR e OB RE nei confronti di AS e relativa a condotte illecite da questi poste in essere a seguito di un contratto per prestazioni e servizi professionali stipulato per la gestione del Centro Odontologico Tomkinson s.r.l, dei fratelli RE, con i quali il rapporto iniziò a deteriorarsi dopo pochi mesi perché, sempre secondo i denuncianti, il AS avrebbe assunto un ruolo che esorbitava dai poteri conferitigli. In particolare, nella domanda estradizionale e nelle successive integrazioni si fa riferimento a tre distinti reati:
a) abuso di firma in bianco (art. 172 c.p. argentino e art. 173 c.p. argentino, comma 4): AS avrebbe fatto firmare a RE AR documenti e fogli del libro degli atti della società Tomkinson senza indicare l'uso a cui erano destinati;
b) frode per ritenuta indebita o omissione fraudolenta di restituzione (art. 173 c.p. argentino, comma 2): AS si sarebbe trattenuto indebitamente il libro salari e stipendi della società Tomkinson dei fratelli RE di cui aveva avuto una procura per la gestione;
c) insolvenza in frode alla legge (art. 179 c.p. argentino): AS avrebbe alienato beni di sua proprietà per sfuggire alle pretese creditorie avanzate dai fratelli RE a seguito della cattiva gestione della società Tomkinson.
6.1. Innanzitutto, deve rilevarsi che quest'ultimo reato non trova alcun riscontro nell'ordinamento italiano. Si apprende dalla documentazione trasmessa che AS, una volta venuto a conoscenza delle iniziative giudiziarie poste in essere dai fratelli RE nei suoi confronti, avrebbe alienato in favore di TE OS IO l'immobile di via Guido n. 2636 e in favore della sua domestica, AT RA IN, l'immobile di via Lavalle n. 1202 nonché un'autovettura Subaru, tutti beni di sua proprietà o di cui aveva la piena disponibilità. Tali condotte configurano un'ipotesi di reato nell'ordinamento argentino, punito da sei mesi a tre anni, ma nel nostro sistema giuridico non sono considerate penalmente rilevanti, potendo semmai dare luogo, in presenza di una serie di condizioni, a rimedi di carattere civilistico attraverso le azioni revocatorie previste dall'art. 2901 c.c. e L. Fall., art. 64 (su basi del tutto differenti vi è, inoltre, l'azione revocatoria contemplata nell'art.192 c.p.). D'altra parte, nella specie, non può certamente trovare applicazione l'ipotesi di bancarotta fraudolenta disciplinata nel R.D. 16 marzo 1942, n. 267, in quanto la condotta contestata al PALLASÀ non si è verificata nell'ambito di un'attività di impresa e tantomeno vi è notizia di una dichiarazioni di fallimento. Ne consegue che in mancanza del requisito della doppia incriminabilità, espressamente previsto dall'art. 2 della Convenzione Italo-Argentina, deve negarsi l'estradizione per il reato di insolvenza in frode alla legge, di cui all'art. 179 c.p. argentino.
6.2. Per quanto riguarda il reato di abuso di firma in bianco, previsto dall'art. 172 c.p. argentino, comma 4, deve rilevarsi che i fatti descritti nella domanda di estradizione e nella documentazione successivamente trasmessa appaiono tanto generici da non consentire neppure la verifica della incriminabilità nell'ordinamento italiano della condotta contestata dal giudice argentino. Vi è il riferimento ad una non meglio precisata condotta del AS che, sempre in occasione della gestione della società Tomkinson affidatagli dai Fratelli RE, avrebbe "abusato della firma in bianco inserita da loro nei documenti della società" ovvero avrebbe "fatto firmare documenti in bianco e fogli del libro degli atti della società senza indicare l'uso a cui erano destinate le carte": null'altro è detto, nè in relazione al tipo di documento, ne' sull'eventuale uso che sia stato fatto del foglio, ne' infine riguardo al pregiudizio che sarebbe derivato ai RE come conseguenza di tale condotta. In mancanza di tali elementi di conoscenza non appare possibile operare alcuna indagine sulla configurabilità di una fattispecie di reato. Deve escludersi che possa richiamarsi uno dei reati relativi alla falsità in foglio firmato in bianco previsti dal codice penale italiano (artt. 486 e 488 c.p.), proprio in quanto non risulta alcuna specificazione in ordine al documento che sarebbe stato creato abusando della firma, agli effetti prodotti e all'uso che di esso sarebbe stato fatto, requisiti indispensabili per ritenere, in ipotesi, integrato uno dei reati suindicati.
D'altra parte, i reati contestati dall'autorità giudiziaria argentina (art. 172 c.p. argentino e art. 173 c.p. argentino, comma 4) sembrano riferirsi ad un'ipotesi di frode realizzata attraverso una condotta di abusivo utilizzo della firma in bianco, fattispecie più vicina alla nostra truffa, ma dagli atti trasmessi non emerge se la condotta posta in essere dal AS sia stata o meno caratterizzata da frode.
Dalla assoluta genericità dei fatti esposti nei documenti giustificativi indicati dall'art. 12 della Convenzione Italo- Argentina non è dato desumere neppure in base a quali elementi l'autorità giudiziaria argentina abbia emesso la misura cautelare. Invero, la Convenzione di estradizione Italo-Argentina del 1987, al pari di altre convenzioni bilaterali e della stessa Convenzione europea di estradizione, non replica la formula contenuta nell'art.705 c.p.p., comma 1 che, nel disciplinare il regime della estradizione extraconvenzionale, condiziona espressamente la decisione favorevole alla consegna dell'estradando alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, ma ciò non vuoi dire che nelle estradizioni convenzionali il giudice debba disinteressarsi del tutto di tale presupposto.
Generalmente sulla questione l'orientamento della giurisprudenza è nel senso di ritenere che l'operatività dell'art. 705 c.p.p., comma 1 sia limitata alle sole ipotesi di estradizione extraconvenzionale,
escludendo che debbano sussistere i gravi indizi di colpevolezza per la pronuncia favorevole all'estradizione richiesta in base alla Convenzione europea del 1957 o a convenzioni bilaterali (Sez. 6^, 10 gennaio 1999, n. 37, Shabama;
Sez. 6^, 28 gennaio 1999, n. 284, Motger;
Sez. 6^, 20 gennaio 1993, n. 138, Camenisch;
Sez. 6^, 5 febbraio 1993, n. 338, Bouchetof;
Sez. 6^, 10 maggio 1993, n. 1357, Coppola;
Sez. 6^, 16 dicembre 1997, n. 5143, Chatzis, rv 209788; Sez. 6^, 9 dicembre 1996, n. 3811, Pettai), precisando che il giudice italiano deve valutare i gravi indizi di colpevolezza solo quando non esista convenzione di estradizione o questa non disponga diversamente (Sez. 6^, 3 marzo 2000, n. 1118, Odigie Obeide;
Sez. 6^, 22 novembre 2005, n. 45253, Haxhiu), sebbene non manchino sentenze che hanno sostenuto che anche in presenza di una convenzione internazionale è necessaria la verifica della sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, salvo che quest'ultima contenga una espressa deroga (Sez. 6^, 14 settembre 1995, n. 4407, Aramini;
Sez. 6^, 2 dicembre 2004, n. 49988, Von Pinoci: entrambe con riferimento alla Convenzione di estradizione Italia-USA).
In sostanza, per gli Stati aderenti alla Convenzione di estradizione europea e per quelli legati da una convenzione bilaterale, in cui non si richieda la sussistenza dei gravi indizi, l'estradizione viene accordata sulla base dell'esame dei soli documenti allegati alla domanda. Ciò non significa che si prescinda dai gravi indizi, ma solo che la sussistenza di essi va presunta dai documenti che le convenzioni indicano e che devono essere allegati alla domanda, sulla base di una procedura "semplificata" - rispetto a quanto previsto dall'art. 705 c.p.p., comma 1 - che trova la sua giustificazione nel reciproco riconoscimento di una comune cultura giuridica e di un rapporto di affidabilità tra Stati che sottoscrivono una comune convenzione in cui è preventivamente operata una scelta in ordine all'effettivo riconoscimento del diritto ad un "processo giusto" in favore dell'estradando. In tali casi, tuttavia, l'esame non dovrà limitarsi alla verifica dell'avvenuta trasmissione dei documenti ovvero ad un controllo meramente formale, in quanto la presunzione di sussistenza dei gravi indizi può risultare superata quando i fatti allegati appaiano del tutto inconciliabili con essa;
l'esame dovrà essere condotto accertando che dalla documentazione trasmessa risultino evocate le ragioni per le quali si ritiene probabile che l'estradando abbia commesso il reato oggetto dell'estradizione. In questo modo, a differenza di quanto accade per il regime previsto dall'art. 705 c.p.p., comma 1, la parte richiesta non deve ne' valutare autonomamente tale presupposto, ne' rielaborare criticamente il materiale trasmesso (in questo senso, Sez. 6^, 23 settembre 2005, n. 34355, Ilie Petre). La Convenzione Italo-Argentina non contiene alcun espresso riferimento ai gravi indizi, ma all'art. 12 elenca i documenti che devono essere allegati alla domanda di estradizione e tra questi indica "il mandato di cattura" e "un'esposizione dei fatti per i quali la estradizione viene richiesta", con il riferimento al tempo e al luogo della loro consumazione e alla qualificazione giuridica. Si tratta di documentazione che è stata individuata proprio in quanto idonea intrinsecamente a contenere i necessari riferimenti circa l'esistenza degli indizi a carico della persona di cui si chiede l'estradizione. Per questa vocazione naturale della documentazione indicata nel citato art. 12 il giudice italiano non può limitarsi a constatarne solo l'avvenuta trasmissione, secondo un'operazione di mera verifica formale, ma deve quantomeno compiere una sommaria delibazione per accertare che si tratti di documentazione in concreto idonea a rappresentare l'esistenza di elementi a carico dell'estradando, sempre nella prospettiva del sistema processuale dello Stato richiedente.
Nella specie, la documentazione trasmessa non possiede tali caratteri, in quanto la assoluta genericità dei fatti descritti impedisce anche quella semplice delibazione cui si è fatto riferimento e pertanto fa venire meno la stessa presunzione di sussistenza dei gravi indizi.
6.3. Per quanto riguarda il reato di frode per ritenuta indebita o omissione fraudolenta di restituzione di cui all'art. 173 c.p. argentino, comma 2 - che sostanzialmente corrisponde all'appropriazione indebita aggravata prevista dall'art. 646 c.p., commi 1 e 3 -, esso è stato attribuito al AS, sempre nell'ambito del procedimento n. 85.676/01, per la mancata restituzione del libro salari e stipendi della società Tomkinson. Anche questo fatto risulta oggetto della querela presentata da AR RE e, inoltre, nella documentazione trasmessa si fa riferimento ad una lettera del 26 settembre 2000 con cui il commercialista della stessa società, Ricardo Alarcon, rappresentava tale situazione ai fratelli RE.
Nelle informazioni complementari l'autorità argentina indica come data di commissione del reato il 12 marzo 2000, ma esclude che si sia verificata la prescrizione, in quanto il termine prescrizionale dei sei anni sarebbe stato interrotto il 19 dicembre 2002, a seguito della citazione del PALLASÀ per rendere la "declaracion indagatoria", per cui, ai sensi dell'art. 67 c.p. argentino, 11 termine è ripreso a decorrere da tale ultima data.
Tale circostanza è contestata nella memoria presentata dalla difesa del AS, secondo cui l'atto al quale ha fatto riferimento l'autorità richiedente non corrisponde alla "declaracion indagatoria" prevista dal citato art. 67 c.p., ma ad una sorta di inibitoria all'uso dei beni, con la conseguenza che il termine di prescrizione non sarebbe stato interrotto.
Tuttavia, anche a riconoscere l'intervenuta causa di interruzione, così come riferito dall'autorità argentina, deve rilevarsi che il reato in questione risulta comunque prescritto secondo la legge italiana. Infatti, l'art. 7, comma 1, lett. b) della Convenzione Italo-Argentina prevede che l'estradizione debba essere rifiutata nel caso in cui il reato risulti prescritto secondo la legge dello stato richiedente ovvero dello stato richiesto, con la conseguenza che l'accertamento in ordine all'avvenuta decorrenza del termine deve essere effettuata con riferimento ad entrambi gli ordinamenti. Pertanto, tenuto conto che secondo la legge italiana (art. 161 c.p.) il termine massimo per la prescrizione dell'appropriazione indebita è di sette anni e sei mesi, computate anche le interruzioni, il reato risulta prescritto il 12 settembre 2007.
7. In conclusione, per i motivi sopra evidenziati, in riforma della sentenza impugnata deve dichiararsi non sussistenti le condizioni per l'estradizione di AS verso la Repubblica di Argentina. La Cancelleria provveda alle comunicazioni previste dall'art. 203 disp. att. c.p.p..
P.Q.M.
In riforma della impugnata sentenza dichiara non sussistenti le condizioni per l'estradizione di AS PE UE verso la Repubblica di Argentina. Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di cui all'art. 203 disp. att. c.p.p.. Così deciso in Roma, il 3 ottobre 2007.
Depositato in Cancelleria il 30 novembre 2007