Sentenza 23 settembre 2005
Massime • 2
Il presupposto della motivazione del cosiddetto "mandato di arresto europeo", cui è subordinato l'accoglimento della domanda di consegna (art. 1, comma terzo, e art. 18, comma primo, lett. T, legge 22 aprile 2005 n. 69), non può essere strettamente parametrato alla nozione ricavabile dalla tradizione giuridica italiana (esposizione logico-argomentativa del significato e delle implicazioni del materiale probatorio), essendo invece sufficiente che l'autorità giudiziaria emittente abbia dato "ragione" del provvedimento adottato; il che può realizzarsi anche attraverso la puntuale allegazione delle evidenze fattuali a carico della persona di cui si chiede la consegna.
In tema di cosiddetto "mandato di arresto europeo", ai fini della valutazione del requisito dei gravi indizi di colpevolezza, quali richiesti dall'art. 17, comma quarto, Legge 22 aprile 2005, n. 69, attuativa della "decisione quadro del Consiglio dell'Unione europea 13 giugno 2002 n. 2002/584/GAI, l'autorità giudiziaria italiana deve limitarsi a verificare che il mandato emesso all'estero, per il suo contenuto intrinseco o per gli altri elementi raccolti in sede investigativa o processuale, sia fondato su un compendio indiziario ritenuto dall'autorità giudiziaria emittente seriamente evocativo di un fatto reato commesso dalla persona di cui si chiede la consegna.
Commentario • 1
- 1. Estradizione convenzionale e valutazione degli indizi (Cass. 43170/14)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 19 ottobre 2016
Anche in presenza di una convenzione di estradizione il giudice italiano è tenuto a verificare la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza: se ne può presumere la sussistenza in virtù dell'accordo pattizio, non può nondimeno trattarsi non di un mero accertamento formale, ma deve esserci una delibazione diretta a verificare che la documentazione sia in concreto idonea a rappresentare l'esistenza di elementi a carico dell'estradando (nella prospettiva del sistema processuale dello Stato richiedente). LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA PENALE (ud. 17/07/2014) 15-10-2014, n. 43170 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. GARRIBBA Tito - Presidente - Dott. CITTERIO Carlo - …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 23/09/2005, n. 34355 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 34355 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. DE ROBERTO Giovanni - Presidente - del 23/09/2005
Dott. MILO Nicola - Consigliere - SENTENZA
Dott. CORTESE Arturo - Consigliere - N. 1516
Dott. IPPOLITO Francesco - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CONTI Giovanni - Consigliere - N. 33439/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ILIE PETRE, n. a Bucarest (Romania) il 14 luglio 1967;
avverso la sentenza in data 31 agosto 2005 della Corte di appello di Roma;
Visti gli atti, la sentenza denunziata e il ricorso;
Udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Giovanni Conti;
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MONETTI Vito, che ha concluso per il rinvio alla Corte di giustizia della C.E. sollevando la questione pregiudiziale circa l'interpretazione che deve essere data alla legge n. 69 del 2005 nella parte in cui richiede controlli sulla motivazione dell'autorità giudiziaria richiedente in relazione alla decisione quadro n. 2002/584 del Consiglio.
FATTO
1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Roma disponeva la consegna all'autorità giudiziaria del Regno del Belgio di ILIE PETRE, cittadino rumeno, colpito da mandato di arresto europeo emesso in data 16 giugno 2005 dal Giudice istruttore del Tribunale di Prima Istanza di Nivelles (Belgio), arrestato in data 25 luglio 2005 dalla Squadra Mobile della Questura di Roma, in quanto accusato dei reati di rapina aggravata, sequestro di persona e detenzione di armi da sparo.
L'arresto veniva convalidato con ordinanza in data 27 luglio 2005 dal Consigliere delegato della Corte di appello.
2. Seconda la descrizione dei fatti allegata al mandato, l'8 aprile 2 005, poco dopo le 22, nella abitazione dei signori DE sita in Lasne (Belgio), avevano fatto irruzione tre individui armati e incappucciati che, sotto la minaccia delle armi, avevano: ottenuto le chiavi dell'autorimessa di Watermael-Boitsfort amministrata dal sig. Lesage;
condotto il predetto nel piano-cantina, ove il medesimo veniva legato e torturato con un ferro da stiro affinché indicasse dove si trovava la cassaforte;
picchiato, parzialmente spogliato, legato e imbavagliato la moglie;
ottenuto, carte bancarie, con relativi numeri segreti;
prelevato denaro attraverso tali carte;
ottenuto le chiavi dell'autovettura Volkswagen Lupo;
ottenuto due cellulari, gioielli, denaro e un mantello di pelliccia. I predetti individui si davano alla fuga verso l'una del mattino. Il veicolo rubato veniva ritrovato il giorno 19 aprile 2005 a Wavre. La sig.ra OU riferiva agli investigatori che in un locale notturno da lei frequentato aveva fatto conoscenza di un rumeno, del quale comunicava il numero telefonico.
Sulla base di indagini telefoniche venivano individuati tre numeri di telefono sospetti. Il primo (0 486/42 9271) veniva attribuito a LA CU, la cui moglie veniva trovata con indosso un braccialetto d'oro che faceva parte del compendio sottratto alla sig.ra OU. Il secondo (0 484/03 3254) veniva attribuito a UT AN, anch'esso arrestato, il quale confessava di avere commesso i fatti sopra descritti insieme a due complici, sotto la direzione di IL TR, utente del terzo numero individuato dagli inquirenti (0 484/03 3253).
3. Nella richiesta di mandato di arresto, l'autorità giudiziaria belga precisava che per i reati suddetti il codice penale prevede la pena da 20 a 30 anni di reclusione.
4. La Corte di appello riteneva che ricorressero i presupposti per l'accoglimento della richiesta, e che sussistessero gravi indizi di colpevolezza a carico di IL TR sulla base della attendibile e circostanziata chiamata di correo di UT AN, reo confesso, che, oltre all'IL, aveva indicato come altro correo LA CU, la cui moglie veniva trovata in possesso di un braccialetto proveniente dalla rapina. Inoltre, la identificazione dell'IL risultava anche dalle indagini espletate e in particolare dalle intercettazioni telefoniche, che permettevano di individuare l'arrestando attraverso la sua utenza.
Quanto all'alibi fornito dall'IL (l'essere egli al momento dei fatti ricoverato nella clinica "David" di Chiriqui nello Stato di Panama, ne era stato accertata la non corrispondenza al vero a seguito degli accertamenti operati tramite Interpol.
5. Ricorre per Cassazione IL TR, a mezzo del difensore, avv. Antonio Raffaele Greco, il quale deduce l'inosservanza e la erronea applicazione della legge penale in relazione alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza e relativa mancanza e illogicità di motivazione.
Il fatto che il chiamante in correità abbia potuto dire il vero con riferimento al concorrente LA CU non comportava l'automatica estensione della credibilità delle sue accuse con riguardo al ricorrente, a carico del quale non era stato raccolto alcun riscontro "individualizzante".
I particolari forniti sul conto di IL TR dal UT (gli alias da lui usati;
l'autovettura utilizzata) non avevano infatti alcun collegamento con il fatto contestato.
Quanto all'attività investigativa espletata dalla polizia belga, essa aveva condotto a individuare due degli autori della rapina (il AN e il LA) ma nulla era stato accertato circa l'individuazione del terzo.
Infine, gli accertamenti eseguiti presso la clinica di Panama non potevano dirsi risolutivi, non potendosi escludere che l'IL si fosse ivi ricoverato con altre generalità.
MOTIVI DELLA DECISIONE
6. Il ricorrente contesta la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza sotto il profilo della erronea applicazione della legge penale e del vizio di motivazione.
7. Rileva, anzitutto, questa Corte che non possa aderirsi alla richiesta del Procuratore generale di sollevare la questione pregiudiziale davanti alla Corte di giustizia comunitaria, richiesta avanzata sulla base del dedotto contrasto tra la "decisione quadro" del Consiglio dell'Unione Europea del 13 giugno 2002 n. 2002/584/GAI e la legge 22 aprile 2005, n. 69, nella parte in cui questa richiede controlli sulla motivazione dell'autorità giudiziaria di emissione del mandato di arresto, in particolare sotto il profilo dei gravi indizi di colpevolezza.
8. In base all'art. 17 comma 4 della legge 22 aprile 2005, n. 69, attuativa della citata decisione quadro n. 2002/584, relativa al mandato di arresto europeo e alle procedure di consegna tra gli stati membri, l'autorità giudiziaria dello stato richiesto ("autorità giudiziaria dell'esecuzione") dispone la consegna della persona ricercata, a carico della quale è in corso procedimento penale nello stato richiedente, se sussistono "gravi indizi di colpevolezza". Il presupposto dei gravi indizi di colpevolezza corrisponde letteralmente a quanto previsto, in materia di estradizione passiva, dall'art. 705 comma 1 c.p.p. per i casi in cui "non esiste convenzione o questa non dispone diversamente".
Esso non è invece contemplato dalla Convenzione europea di estradizione siglata a Parigi il 13 dicembre 1957 (ratificata dall'Italia con legge 30 gennaio 1963, n. 300), tanto che tra gli stati aderenti ad essa (appartenenti tutti al Consiglio d'Europa) la estradizione viene accordata, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, sulla sola base dei documenti allegati alla domanda (v., ex plurimis, Cass., sez. 6^, c.c. 3 marzo 2000, Odigie Obeide;
Cass., sez. 6^, c.c. 16 dicembre 1997, Chatzis). Ciò però non implica che la Convenzione europea consideri legittima una domanda di estradizione non basata su "gravi indizi di colpevolezza". La custodia cautelare rappresenta una extrema ratio in tutti gli ordinamenti civili. Quello che la Convenzione non richiede, basandosi evidentemente su una valutazione della sussistenza di un comune substrato di civiltà giuridica degli stati membri del Consiglio d'Europa, è un positivo accertamento di tale presupposto da parte della autorità giudiziaria dello stato richiesto. La previsione per cui, in regime convenzionale, l'estradizione deve essere accordata sulla base delle allegazioni dell'autorità richiedente, non significa dunque affrancare la domanda estradizionale dal presupposto dei "gravi indizi di colpevolezza", ma semplicemente esonerare la parte richiesta da un dovere di valutarlo autonomamente, rielaborando criticamente il materiale trasmesso. In ciò sta la differenza tra il regime estradizionale convenzionale e quello extraconvenzionale di cui all'art. 705 c.p.p.: nel primo i "gravi indizi di colpevolezza" sono presunti, salvo che i fatti allegati non siano inconciliabili con tale presunzione;
nel secondo l'autorità giudiziaria italiana deve autonomamente individuarli sulla base del materiale allegato alla domanda e rappresentarli logicamente.
9. Poiché neppure la decisione quadro relativa al mandato di arresto europeo prevede questo presupposto, occorre risolvere il problema di come vada interpretato il riferimento ad esso fatto dall'art. 17 comma 4 della legge n. 69 del 2005, che pure ha la sua "causa" nella attuazione, nell'ordinamento italiano, delle disposizioni della decisione quadro, "nei limiti" - si precisa forse pleonasticamente - "in cui tali disposizioni non sono incompatibili con i principi supremi dell'ordinamento costituzionale in tema di diritti fondamentali, nonché in tema di diritti di libertà e del giusto processo" (v. art. 1 comma 1 della legge).
Come si è detto a proposito del regime della Convenzione europea di estradizione, non sembra discutibile, e qui a maggior ragione, che un provvedimento cautelare di natura custodiale, quale è il mandato di arresto emesso a carico di un soggetto non raggiunto da una condanna definitiva, debba essere fondato, considerati i principi di comune civiltà propri dello spazio giuridico europeo, su "gravi indizi di colpevolezza", e cioè su elementi evocativi di un fatto di rilevanza penale attribuibile a un soggetto che rendano probabile l'affermazione della sua responsabilità penale a seguito di un regolare processo, e che soli legittimano la privazione della libertà personale di una persona che si presume innocente finché la sua responsabilità penale non sia stata legalmente accertata (v. art. 6 comma 2 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali adottata a Roma il 4 novembre 1950, riprodotto nell'art. 48 comma 1 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, espressamente richiamata dalla citata decisone quadro nel Considerando n. 12).
Quello che deve essere chiarito, stante la regola di cui al citato art. 17 comma 4, è se e attraverso quali meccanismi valutativi l'autorità giudiziaria italiana destinataria della richiesta di consegna debba considerare tali indizi.
Per risolvere tale quesito occorre introdurre preliminarmente un postulato: la nuova legge, proprio perché dichiaratamente attuativa della citata decisione quadro, non può essere interpretata nel senso che abbia inteso prescrivere un controllo da parte dell'autorità richiesta più penetrante rispetto a quello previsto dalla Convenzione europea di estradizione (in questo senso, Cass., sez. fer., c.c. 13 settembre 2005, Hussain Osman), se non nei ristretti limiti eventualmente ricavabili da espresse previsioni della decisione quadro (v. in particolare il Considerando n. 12, seconda parte, nonché gli artt. 3 e 4). Tutto ciò, del resto, conformemente al principio più volte enunciato dalla Corte costituzionale, nel senso che sul piano ermeneutico vige la presunzione di conformità della legge interna alla normativa europea, sicché fra le possibili soluzioni interpretative va prescelta quella conforme al dettato di tale normativa (cfr., ex plurimis, sentenza n. 170 del 1984). 10. Una delle espresse finalità della decisione quadro è infatti quella di dare attuazione alle conclusioni del Consiglio di Tampere del 15 e 16 ottobre 1999 (punto 35) nel senso di "accelerare le procedure di estradizione per guanto riguarda le persone sospettate di aver commesso un reato" (Considerando n. 1), ed anzi realizzare nell'ambito dell'U.E. "la soppressione dell'estradizione tra stati membri e la sua sostituzione con un sistema di consegna tra autorità giudiziarie" (Considerando n. 5), costituente "la prima concretizzazione nel settore del diritto penale del principio di riconoscimento reciproco che il Consiglio europeo ha definito il fondamento della cooperazione giudiziaria" (Considerando n. 6), sulla base dell'"elevato livello di fiducia tra gli stati membri" (Considerando n. 10), salva la sottoposizione a "un controllo sufficiente" del mandato di arresto da parte dell'autorità giudiziaria dello stato dell'esecuzione (Considerando n. 8). 11. Date queste premesse, non può seriamente sostenersi che il legislatore italiano, nel dare attuazione alla decisione quadro, abbia inteso subordinare la consegna della persona ricercata alla verifica e alla rappresentazione argomentativa da parte dell'autorità giudiziaria della sussistenza dei "gravi indizi di colpevolezza", imponendo cioè un regime valutativo e motivazionale assimilabile a quello che è imposto dall'art. 705 c.p.p. per i casi in cui è presentata domanda di estradizione da uno stato con il quale l'Italia non è legata da specifici accordi.
I "gravi indizi di colpevolezza" sono certamente la indefettibile "ragione" per la quale l'autorità giudiziaria di altro paese dell'U.E. ha emesso il mandato di arresto a carico di un soggetto sottoposto a procedimento penale. Essi devono essere "riconoscibili" dall'autorità giudiziaria italiana. Ma questa si deve limitare a verificare che il mandato sia, per il suo contenuto intrinseco o per gli elementi raccolti in sede investigativa o processuale, fondato su un compendio indiziario che l'autorità giudiziaria emittente ha ritenuto seriamente evocativo di un fatto-reato commesso dalla persona di cui si chiede la consegna.
È questo dunque, e solo questo, il "controllo sufficiente" che in base alla decisione quadro (Considerando n. 8) spetta all'autorità giudiziaria dell'esecuzione.
Va ancora precisato che il presupposto della "motivazione" del mandato di arresto cui è subordinato l'accoglimento della domanda di consegna (artt. 1 comma 3 e 18 comma 1, lett. t, della legge n. 69 del 2005), non può essere strettamente parametrato alla nozione ricavabile dalla tradizione giuridica italiana (esposizione logico- argomentativa del significato e delle implicazioni del materiale probatorio). Quello che importa è che l'autorità giudiziaria di emissione dia "ragione" del mandato di arresto, il che può realizzarsi anche attraverso la puntuale allegazione delle evidenze fattuali a carico della persona di cui si chiede la consegna. Non si ravvisa dunque nella legge n. 69 del 2005, almeno nei termini qui rilevanti, alcun "arretramento" rispetto al regime stabilito dalla Convenzione europea di estradizione.
12. Venendo al merito del ricorso, gli elementi rassegnati dall'autorità giudiziaria belga sono rappresentativi di gravi fatti- reato (configurabili nel nostro ordinamento come rapina aggravata, sequestro di persona, lesioni personali, detenzione e porto di armi) ascrivibili a IL TR.
La pretesa del ricorrente di impegnare questa Corte nell'esame della problematica della sussistenza dei c.d. "riscontri individualizzanti" rispetto alla chiamata di correo di UT AN appare, per quello che si è detto a proposito dell'ambito valutativo in cui deve muoversi l'autorità dell'esecuzione, chiaramente inammissibile. Non essendo state proposte ulteriori doglianze circa la sussistenza dei presupposti per l'accoglimento della domanda di consegna di IL TR proposta dall'autorità giudiziaria belga, il ricorso, al limite dell'ammissibilità, va rigettato.
13. Consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali di questo grado, posto che la previsione secondo cui le spese sostenute nel territorio nazionale per l'esecuzione di un mandato di arresto europeo sono a carico dello Stato italiano (art. 37 della l. n. 69 del 2005) non riguarda il regime delle impugnazioni, retto, per ciò che concerne il ricorso per Cassazione, dall'art. 616 c.p.p.. La Cancelleria provvedere alla comunicazione di cui all'art. 22 comma 5 della legge n. 69 del 2005.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Dispone che copia del provvedimento sia trasmessa a cura della Cancelleria anche a mezzo telefax al Ministro della giustizia. Visto l'art. 22 comma 4 della legge n. 69 del 2005, riserva il deposito della motivazione.
Così deciso in Roma, il 23 settembre 2005.
Depositato in Cancelleria il 26 settembre 2005