Cass. pen., sez. VI, sentenza 23/09/2005, n. 34355
CASS
Sentenza 23 settembre 2005

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Massime2

Il presupposto della motivazione del cosiddetto "mandato di arresto europeo", cui è subordinato l'accoglimento della domanda di consegna (art. 1, comma terzo, e art. 18, comma primo, lett. T, legge 22 aprile 2005 n. 69), non può essere strettamente parametrato alla nozione ricavabile dalla tradizione giuridica italiana (esposizione logico-argomentativa del significato e delle implicazioni del materiale probatorio), essendo invece sufficiente che l'autorità giudiziaria emittente abbia dato "ragione" del provvedimento adottato; il che può realizzarsi anche attraverso la puntuale allegazione delle evidenze fattuali a carico della persona di cui si chiede la consegna.

In tema di cosiddetto "mandato di arresto europeo", ai fini della valutazione del requisito dei gravi indizi di colpevolezza, quali richiesti dall'art. 17, comma quarto, Legge 22 aprile 2005, n. 69, attuativa della "decisione quadro del Consiglio dell'Unione europea 13 giugno 2002 n. 2002/584/GAI, l'autorità giudiziaria italiana deve limitarsi a verificare che il mandato emesso all'estero, per il suo contenuto intrinseco o per gli altri elementi raccolti in sede investigativa o processuale, sia fondato su un compendio indiziario ritenuto dall'autorità giudiziaria emittente seriamente evocativo di un fatto reato commesso dalla persona di cui si chiede la consegna.

Commentario1

  • 1Estradizione convenzionale e valutazione degli indizi (Cass. 43170/14)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 19 ottobre 2016

    Anche in presenza di una convenzione di estradizione il giudice italiano è tenuto a verificare la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza: se ne può presumere la sussistenza in virtù dell'accordo pattizio, non può nondimeno trattarsi non di un mero accertamento formale, ma deve esserci una delibazione diretta a verificare che la documentazione sia in concreto idonea a rappresentare l'esistenza di elementi a carico dell'estradando (nella prospettiva del sistema processuale dello Stato richiedente). LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA PENALE (ud. 17/07/2014) 15-10-2014, n. 43170 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. GARRIBBA Tito - Presidente - Dott. CITTERIO Carlo - …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 23/09/2005, n. 34355
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 34355
Data del deposito : 23 settembre 2005

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