Sentenza 11 gennaio 1999
Massime • 1
Ai fini della pronuncia di sentenza favorevole all'estradizione, la valutazione dei gravi indizi di colpevolezza a carico dell'estradando è richiesta soltanto se non esista una convenzione internazionale di estradizione tra lo Stato italiano e lo Stato richiedente; nel caso, invece, in cui tale convenzione vi sia, poiché si è già preventivamente operata una scelta in ordine all'effettivo riconoscimento dei diritti dell'estradando al giusto processo, alla Parte richiesta deve farsi solo carico di assicurarsi dell'identità dell'estradando e di verificare i titoli su cui si fonda la richiesta di estradizione. (Nella specie si trattava di richiesta di estradizione per l'estero proveniente dalla Romania).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 11/01/1999, n. 37 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37 |
| Data del deposito : | 11 gennaio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Camera di Consiglio
Dott. Pasquale Trojano Presidente del 11.1.1999
1. Dott. Luigi Sansone Consigliere SENTENZA
2. " GO CE " N. 37
3. " TO RR " REGISTRO GENERALE
4. " Nicola Milo (rel.) " N. 40650/98
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da SH HM (o HF) OH alias SH ED, nato a [...] il [...], avverso la sentenza 10.6.1998 della Corte di Appello di Milano;
Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Nicola Milo;
Udito il Pubblico Ministero nella persona del Dott. V. Geraci che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
Il difensore non è comparso.
Osserva in
Fatto e diritto
La Corte di Appello di Milano, con sentenza 10.6.1998, dichiarava la sussistenza delle condizioni per l'accoglimento della domanda di estradizione avanzata dalla Repubblica di Romania nei confronti del cittadino egiziano SH ED HF (o HM) OH, colpito da mandato di cattura internazionale n. 7/97, emesso dal P.M. presso il Tribunale di Maramures, per il reato di evasione fiscale commesso in quel Paese.
Avverso tale decisione, ha proposto ricorso per cassazione l'estradando, sollecitando una pronuncia sfavorevole all'estradizione, in considerazione del fatto che, sin dal 1990, egli viveva nel nostro Paese, da dove non si era mai allontanato, con l'effetto che doveva escludersi la sua presenza in Romania durante tale periodo e, quindi, una qualsiasi sua responsabilità in ordine all'addebito mossogli dallo Stato richiedente.
In data 27.11.1998, il SH ha presentato altra istanza al Giudice di sorveglianza, rimessa a questa Corte, con la quale ha sostenuto che certamente era stato commesso un errore nell'identificare in lui il responsabile del reato commesso in Romania e in relazione al quale era stata domandata l'estradizione. All'odierna udienza camerale, assente il difensore dell'estradando, il P.G. ha concluso come da epigrafe. Il ricorso è infondato e va rigettato.
Ed invero, la sentenza impugnata ha evidenziato, in modo sintetico, ma incisivo, la ricorrenza, nel caso in esame, di tutti i presupposti legali legittimanti la conclusione cui è pervenuta:
requisito della doppia incriminabilità; l'estradando non è cittadino italiano;
il reato per cui si procede nello Stato richiedente non è di natura politica e rientra nella previsione della Convenzione Europea di estradizione del 1957 e del Secondo Protocollo addizionale alla stessa (17.3.78), che, all'art. 2 (sostitutivo dell'art. 5 della Convenzione), prevede la possibilità di estradizione in relazione ai reati di natura fiscale;
il reato non è prescritto;
non sussiste alcuna condizione ostativa all'accoglimento della domanda.
La doglianza del ricorrente, che mira sostanzialmente a contestare la sussistenza a suo carico di gravi indizi in ordine al reato addebitatogli dall'Autorità Giudiziaria Rumena, non ha alcun pregio. Ai fini della pronuncia di sentenza favorevole all'estradizione, infatti, la valutazione dei gravi indizi di colpevolezza a carico dell'estradando è richiesta soltanto se non esiste una convenzione di estradizione tra lo Stato italiano e lo Stato richiedente;
nel caso, invece, in cui tale convenzione esiste (come nella specie), si è già preventivamente operata una scelta in ordine all'effettivo riconoscimento dei diritti dell'estradando al giusto processo e alla Parte richiesta deve farsi solo carico di assicurarsi dell'identità dell'estradando e di verificare i titoli su cui si fonda la richiesta di estradizione. Quanto all'identità personale, la stessa risulta acclarata, in modo inequivoco, dalla nota 26.1.1998 della Polizia di Stato.
Alla pronuncia di rigetto del ricorso, non consegue la condanna del ricorrente alle spese del procedimento di estradizione, le quali devono rimanere a carico dello Stato richiesto e non possono da questo essere ripetute: invero, esse non rientrano nella categoria delle spese processuali vere e proprie, ma in quella più generica delle spese per l'amministrazione della giustizia, considerata la natura prevalentemente amministrativa del procedimento di estradizione, che prevede, solo in via incidentale, una fase di garanzia giurisdizionale, il cui esito favorevole - per altro - non rende obbligatoria l'estradizione, affidata esclusivamente alla scelta politico - amministrativa del Ministro di Grazia e Giustizia. Vanno eseguiti gli adempimenti di cui all'art. 203 disp. att. c.p.p..
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 203 disp. att. c.p.p.. Così deciso in Roma, il 11 gennaio 1999.
Depositato in Cancelleria il 12 febbraio 1999