Cass. pen., sez. VI, sentenza 11/01/1999, n. 37
CASS
Sentenza 11 gennaio 1999

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

Ai fini della pronuncia di sentenza favorevole all'estradizione, la valutazione dei gravi indizi di colpevolezza a carico dell'estradando è richiesta soltanto se non esista una convenzione internazionale di estradizione tra lo Stato italiano e lo Stato richiedente; nel caso, invece, in cui tale convenzione vi sia, poiché si è già preventivamente operata una scelta in ordine all'effettivo riconoscimento dei diritti dell'estradando al giusto processo, alla Parte richiesta deve farsi solo carico di assicurarsi dell'identità dell'estradando e di verificare i titoli su cui si fonda la richiesta di estradizione. (Nella specie si trattava di richiesta di estradizione per l'estero proveniente dalla Romania).

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 11/01/1999, n. 37
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 37
    Data del deposito : 11 gennaio 1999

    Testo completo