Sentenza 28 gennaio 1999
Massime • 1
In tema di estradizione per l'estero, a fronte di una richiesta proposta da uno stato aderente alla Convenzione europea di estradizione, firmata a Parigi il 13 dicembre 1957, e ratificata con legge 30 gennaio 1963, n. 300, l'autorità giudiziaria italiana, in forza dell'art. 12, comma secondo, lett. a) di detta convenzione, non deve verificare la efficacia dei titoli esecutivi in base ai quali è richiesta la estradizione, non trattandosi di requisito menzionato nella predetta disposizione. (Fattispecie nella quale l'estradando si era doluto della mancata notificazione della sentenza dell'autorità giudiziaria francese con la quale era stata revocata la sospensione condizionale della pena precedentemente disposta).
Commentari • 2
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Nel regime di consegna disciplinato dalla Convenzione europea del 13 dicembre 1957, l'autorità giudiziaria italiana è tenuta ad accertare, con una sommaria delibazione, che la documentazione allegata alla domanda sia in concreto idonea ad evocare, nella prospettiva del sistema processuale dello Stato richiedente, l'esistenza di elementi a carico dell'estradando. CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE VI PENALE ud. 18/07/2017 - deposito 08/08/2017, n. 39014 SENTENZA sul ricorso proposto da: S.A., nato in (OMISSIS) il (OMISSIS); avverso la sentenza del 03/03/2017 della Corte d'appello di Firenze; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal …
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Anche in presenza di una convenzione di estradizione il giudice italiano è tenuto a verificare la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza: se ne può presumere la sussistenza in virtù dell'accordo pattizio, non può nondimeno trattarsi non di un mero accertamento formale, ma deve esserci una delibazione diretta a verificare che la documentazione sia in concreto idonea a rappresentare l'esistenza di elementi a carico dell'estradando (nella prospettiva del sistema processuale dello Stato richiedente). LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA PENALE (ud. 17/07/2014) 15-10-2014, n. 43170 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. GARRIBBA Tito - Presidente - Dott. CITTERIO Carlo - …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 28/01/1999, n. 284 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 284 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri: Camera di Consiglio
Dott. Pasquale TROJANO Presidente del 28/1/1999
1. Dott. Luciano DI NOTO Consigliere SENTENZA
2. Dott. Giangiulio AMBROSINI Consigliere N. 284
3. Dott. Francesco TRIFONE Consigliere REGISTRO GENERALE
4. Dott. Antonino ASSENNATO Consigliere N. 42749/98
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
GE MI AN , n. a Longwy (Francia), il 6 luglio 1943 avverso la sentenza pronunciata il 16 ottobre 1998 dalla Corte di Appello di Bologna. Visti gli atti, la sentenza denunciata ed il ricorso. Udita in camera di consiglio la relazione del Cons. Luciano Di Noto. Udito il Pubblico Ministero in persona del Sost. Procuratore Generale Dott. Mano Jannelli che ha concluso per il rigetto del ricorso. Assente il difensore
Osserva
Con sentenza in data 16 ottobre 1998 la Corte di Appello di Bologna dichiarava sussistere le condizioni di legge per la estradizione di MI AN OT, richiesta dal Ministro della Repubblica Francese, ad impulso di quell'Autorità Giudiziaria, dovendo lì espiare una pena detentiva di complessivi 34 mesi in esecuzione delle sentenze di condanna pronunciate dal Tribunale di Appello di PA : sez. 12^, in data 15.07.91 e sez. 31^, in data 18.06.92, per effetto della revoca, ope legis, della sospensione condizionale delle pene sopra inflitte, in conseguenza della condanna alla pena delle carcerazione inflittagli dal Tribunale di Appello di PA, sez. 14^, in data 24 novembre 1995.
Avverso questa sentenza ha proposto ricorso per cassazione OT MI AN e deduce, a mezzo del difensore la violazione dell'art. 606, 2 comma, cod. proc. pen. per inosservanza o erronea applicazione della legge penale, non essendo state valutate le condizioni previste dalla Convenzione Europea di Estradizione del 13.12.1957, in particolare quelle afferenti al passaggio in giudicato della sentenza che ha revocato la sospensione condizionale della pena. Precisa al riguardo : - che lo Stato Francese era a conoscenza dell'esatto indirizzo del OT e del fatto che questi era regolarmente radicato sul territorio italiano con permesso di soggiorno ed attività lavorativa perfettamente legittima;
- che la revoca della sospensione condizionale non era mai stata comunicata all'imputato e quindi risultava evidentemente non provata, allo stesso, l'avvenuta notificazione del provvedimento definitivo;
- che la mancata prova da parte dell'Autorità francese in ordine al tentativo effettivamente esperito di comunicare all'imputato la sentenza sopra ricordata, rappresentava un difetto di procedibilità che la corte di merito avrebbe dovuto considerare al fini della pronuncia sulla estradizione.
Il ricorso è infondato.
L'Autorità francese nel richiedere l'estradizione del ricorrente a fini esecutivi, per fargli espiare la residua pena di complessivi mesi 34 di carcerazione inflittagli con le sentenze sopra specificate, pronunciate tutte in sua presenza, ha posto bene in rilievo che la revoca della sospensione condizionale concessa in relazione alle pene detentive inflitte con le sentenze del Tribunale di appello di PA : 17 luglio 1991 - 12^ sezione - e 18 giugno 1992 - 31^ sezione -, opera di diritto, a norma degli artt. 734-1 e 735 del vecchio cod. proc. pen.; 1332-335 e segg. del codice penale, avendo il OT riportato condanna alla pena di mesi 10 di carcerazione, di cui mesi sei con la condizionale, con sentenza 24 gennaio 1995 del Tribunale di PA - sez. 14^ - per reati commessi entro i cinque anni dalle condanne alle pene condizionalmente sospese.
Essendo, pertanto, la revoca delle sospensioni condizionali conseguenza obbligatoria in relazione alla condanna a pena detentiva successivamente riportata nei termini di legge, la stessa, alla stregua dell'ordinamento dello Stato richiedente, non doveva essergli notificata.
In ogni caso le questioni attinenti l'efficacia dei titoli esecutivi in base al quali è richiesta l'estradizione non sono deducibili poiché non rientra nei poteri dell'Autorità giudiziaria chiamata a decidere sull'esistenza delle condizioni per l'estradizione accertare la ritualità o meno delle relative eseguite notifiche considerato che la Convenzione Europea di Estradizione, firmata a PA il 13.12.1957, ratificata con legge 30 gennaio 1963, n. 300, all'art. 12, cpv., lett. a) indica tra i documenti giustificativi da produrre a cura dello Stato richiedente a sostegno della richiesta di estradizione: l'originale o la copia autentica sia della sentenza di condanna esecutiva, sia del mandato di cattura o di qualsiasi altro atto avente la stessa efficacia, rilasciato nelle forme prescritte dalla legge della Parte richiedente. Adempimento questo che risulta essere stato puntualmente eseguito non essendo stata peraltro mossa al riguardo contestazione alcuna.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Manda la cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 203 disp, att. cod. proc. pen.
Così deciso in Roma, il 28 gennaio 1999.
Depositato in Cancelleria il 16 febbraio 1999