Cass. pen., sez. VI, sentenza 28/01/1999, n. 284
CASS
Sentenza 28 gennaio 1999

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In tema di estradizione per l'estero, a fronte di una richiesta proposta da uno stato aderente alla Convenzione europea di estradizione, firmata a Parigi il 13 dicembre 1957, e ratificata con legge 30 gennaio 1963, n. 300, l'autorità giudiziaria italiana, in forza dell'art. 12, comma secondo, lett. a) di detta convenzione, non deve verificare la efficacia dei titoli esecutivi in base ai quali è richiesta la estradizione, non trattandosi di requisito menzionato nella predetta disposizione. (Fattispecie nella quale l'estradando si era doluto della mancata notificazione della sentenza dell'autorità giudiziaria francese con la quale era stata revocata la sospensione condizionale della pena precedentemente disposta).

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 28/01/1999, n. 284
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 284
Data del deposito : 28 gennaio 1999

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