Articolo 248 del Codice penale
Articolo 235Articolo 249
Versione
1 luglio 1931
Art. 248.

(Somministrazione al nemico di provvigioni)

Chiunque, in tempo di guerra, somministra, anche indirettamente, allo Stato nemico provvigioni, ovvero altre cose, le quali possano essere usate a danno dello Stato italiano, e' punito con la reclusione non inferiore a cinque anni.

Tale disposizione non si applica allo straniero che commette il fatto all'estero.
Entrata in vigore il 1 luglio 1931
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