Sentenza 3 marzo 2000
Massime • 1
L'art. 705, comma primo, cod. proc. pen. impone al giudice italiano di valutare la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza solo quando non esista convenzione di estradizione o questa non disponga diversamente. La norma trova la sua "ratio" nel fatto che, in regime convenzionale, l'esistenza di adeguati indizi di reità deriva, per presunzione incontrovertibile, da determinati documenti che la convenzione espressamente indica e ai quali il giudice dello Stato richiesto non può negare fede quando essi gli siano stati comunicati ufficialmente: in tal caso il magistrato deve compiere esclusivamente un esame formale di detti documenti. (Fattispecie in tema di estradizione richiesta dalla Repubblica di Grecia aderente alla Convenzione europea di estradizione siglata a Parigi il 13 dicembre 1957 e ratificata dall' Italia con legge del 30 gennaio 1963, n. 300).
Commentario • 1
- 1. Estradizione convenzionale e valutazione degli indizi (Cass. 43170/14)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 19 ottobre 2016
Anche in presenza di una convenzione di estradizione il giudice italiano è tenuto a verificare la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza: se ne può presumere la sussistenza in virtù dell'accordo pattizio, non può nondimeno trattarsi non di un mero accertamento formale, ma deve esserci una delibazione diretta a verificare che la documentazione sia in concreto idonea a rappresentare l'esistenza di elementi a carico dell'estradando (nella prospettiva del sistema processuale dello Stato richiedente). LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA PENALE (ud. 17/07/2014) 15-10-2014, n. 43170 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. GARRIBBA Tito - Presidente - Dott. CITTERIO Carlo - …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 03/03/2000, n. 1118 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1118 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. Luciano Di Noto Presidente del 3/3/2000
Dott. Giovanni Caso Consigliere SENTENZA
Dott. Francesco Serpico Consigliere N.1118
Dott. Arturo Cortese Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. Giorgio Colla Consigliere N.1650/2000
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da DI OG RI, n. a Benin City (Nigeria) il 16 aprile 1962, avverso l'ordinanza del 21 dicembre 1999 del Tribunale di Napoli;
udita in camera di consiglio la relazione fatta dal Consigliere Dott. Giorgio Colla;
udito il Procuratore generale nella persona del sostituto, Dott. Antonello Mura, che ha concluso per il rigetto del ricorso. Fatto e diritto
Con l'ordinanza in epigrafe la Corte d'appello di Napoli ha dichiarato la sussistenza dei presupposti per l'accoglimento della domanda di estradizione proposta dal Governo della Repubblica di Grecia, nei confronti del cittadino nigeriano DI OG RI, colpito da mandato di cattura del giudice del Tribunale di Salonicco per traffico di stupefacenti.
Avverso il provvedimento della Corte d'appello ricorre per cassazione il predetto cittadino nigeriano deducendone l'erroneità: a) sul presupposto che egli era stato assoggettato in Italia a procedimento penale per reato connesso (non meglio specificato) a quello per il quale era stata richiesta l'estradizione, e b) in considerazione del fatto che dalla documentazione in atti non era dato ravvisare la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza, in relazione ai quali, comunque, mancava qualsiasi motivazione da parte del giudice del merito. Sarebbero mancate, pertanto, ad avviso del ricorrente, le condizioni di cui all'art. 705 c.p.p. per l'emissione di un provvedimento favorevole all'estradizione.
Il ricorso è infondato.
Sul primo motivo è sufficiente ricordare che l'art. 705 c.p.p. prevede, tra le condizioni che escludono la possibilità di un provvedimento favorevole alla estradizione, l'apertura, in Italia, di un procedimento penale per lo stesso fatto, situazione che non ha nulla a che vedere con un procedimento per un reato (peraltro assertivamente) connesso.
Quanto al secondo motivo, rileva la Corte che l'art. 705, comma primo, c.p.p. impone al giudice italiano di valutare la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza solo quando non esista convenzione di estradizione o questa non disponga diversamente. Nel caso di specie, la Repubblica di Grecia risulta aver aderito in data 29 maggio 1961 alla Convenzione europea di estradizione, firmata a Parigi il 13 dicembre 1957, e ratificata in Italia con l. del 30 gennaio 1963, n. 300. Ed è noto che la norma richiamata trova la sua ratio nel fatto che in regime convenzionale l'esistenza di adeguati indizi di reità deriva, per presunzione incontrovertibile, da determinati documenti che la Convenzione espressamente indica ed ai quali il giudice dello Stato richiesto non può negare fede quando essi gli siano stati ufficialmente comunicati per il solo esame formale che se ne deve compiere (per un precedente riguardante altro Stato aderente alla Convenzione europea, v. Cass., sez. VI, c.c. 16 dicembre 1997, Chatzis, rv. 209778).
Il ricorso va quindi rigettato.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 3 marzo 2000.
Depositato in Cancelleria il 27 marzo 2000