Cass. pen., sez. VI, sentenza 03/03/2000, n. 1118
CASS
Sentenza 3 marzo 2000

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Massime1

L'art. 705, comma primo, cod. proc. pen. impone al giudice italiano di valutare la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza solo quando non esista convenzione di estradizione o questa non disponga diversamente. La norma trova la sua "ratio" nel fatto che, in regime convenzionale, l'esistenza di adeguati indizi di reità deriva, per presunzione incontrovertibile, da determinati documenti che la convenzione espressamente indica e ai quali il giudice dello Stato richiesto non può negare fede quando essi gli siano stati comunicati ufficialmente: in tal caso il magistrato deve compiere esclusivamente un esame formale di detti documenti. (Fattispecie in tema di estradizione richiesta dalla Repubblica di Grecia aderente alla Convenzione europea di estradizione siglata a Parigi il 13 dicembre 1957 e ratificata dall' Italia con legge del 30 gennaio 1963, n. 300).

Commentario1

  • 1Estradizione convenzionale e valutazione degli indizi (Cass. 43170/14)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 19 ottobre 2016

    Anche in presenza di una convenzione di estradizione il giudice italiano è tenuto a verificare la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza: se ne può presumere la sussistenza in virtù dell'accordo pattizio, non può nondimeno trattarsi non di un mero accertamento formale, ma deve esserci una delibazione diretta a verificare che la documentazione sia in concreto idonea a rappresentare l'esistenza di elementi a carico dell'estradando (nella prospettiva del sistema processuale dello Stato richiedente). LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA PENALE (ud. 17/07/2014) 15-10-2014, n. 43170 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. GARRIBBA Tito - Presidente - Dott. CITTERIO Carlo - …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 03/03/2000, n. 1118
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 1118
Data del deposito : 3 marzo 2000

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