Sentenza 8 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 08/01/2025, n. 14 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 14 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1315/2024
L a C o r t e d i A p p e l l o d i B a r i Prima Sezione Civile
nella seguente composizione:
1) dott.ssa Maria Mitola - Presidente
2) dott. Gaetano Labianca - Consigliere
3) dott.ssa Giuseppina Dinisi - G.A. relatore riunita in camera di consiglio per decidere sul reclamo ex art. 473-bis .24 c.p.c. promosso da Parte_1 nei confronti di , iscritto innanzi a questa Corte con il n. di R.G. 1315/2024,
[...] Parte_2 avverso l'ordinanza cron. n. 7575/2024 del 17.05.2024, emessa dal Giudice delegato della Prima Sezione
Civile del Tribunale di Foggia nell'ambito del giudizio ivi iscritto con il n. di R.G. 3968/2023, pendente inter partes;
letti di atti di causa e il provvedimento reclamato;
lette le note di trattazione depositate dal solo reclamante;
letto il parere formulato con nota del 24.10.2024 dal Sostituto Procuratore Generale della
Repubblica in sede;
sciolta la riserva assunta all'udienza del 10.12.2024, ha emesso la seguente
ORDINANZA
Con il reclamato provvedimento il Giudice delegato della Prima Sezione Civile del Tribunale di Foggia, chiamato a decidere nell'ambito del procedimento ivi iscritto con il n. di R.G. 3968/2023, rigettava l'istanza di modifica dell'ordinanza adottata il 23.11.2023 ai sensi dell'art. 473-bis .22, formulata dall'odierno reclamante ai sensi dell'art. 473-bis .23 c.p.c., autorizzava le parti a depositare i supporti informatici indicati nelle rispettive note istruttorie, ordinava loro di produrre i documenti reddituali e bancari degli ultimi tre anni, le esortava a far cessare la conflittualità in atto, le ammoniva invitandole a collaborare fattivamente nell'interesse dei figli minori e nominava una CTU per l'espletamento dei disposti approfondimenti ufficiosi.
Tale provvedimento veniva reclamato dal IG. il quale si doleva del mancato Parte_1 pagina 1 di 4
1.200 per ciascuno dei quattro figli, da rideterminarsi in €.500 pro capite.
Il Giudice delegato, infatti, avrebbe errato nel ritenere irricevibile la domanda, sottovalutando le circostanze, ampiamente esplicitate nell'atto di reclamo, in ragione delle quali vi sarebbe stato un oggettivo arretramento delle condizioni reddituali dell'uomo, con conseguente violazione del principio di proporzionalità; il IG. si era infatti dovuto trasferire da Hong Kong a Copenaghen Parte_1 per potersi riavvicinare ai figli, subendo una netta riduzione del suo stipendio, sebbene a tale circostanza non fosse stato dato il giusto peso giacché da ciò, per quanto ritenuto dal Tribunale, era conseguito un netto risparmio economico per l'uomo, prima costretto a lunghe e costose trasferte intercontinentali per poter frequentare i minori con regolarità.
In secondo luogo, il Giudice di prime cure aveva glissato sulle indubbie specifiche capacità lavorative della IG.ra , anch'ella impegnata per anni in un'attività legata all'alta finanza internazionale e Pt_2 comunque ora proiettata nel mondo accademico, nonché sulla recente implementazione del di lei patrimonio immobiliare e mobiliare, già alquanto cospicuo.
Il reclamante lumeggiava altresì sul risparmio di spesa della per essersi trasferita in Puglia con i Pt_2 figli e sulla percezione in toto dell'assegno unico universale e, nel ravvisare che l'ordinanza in parola fosse reclamabile sebbene ciò non corrispondesse al dettato dell'art. 473-bis .24 co. 2 c.p.c., concludeva affinché la Corte volesse rideterminare il contributo a suo carico per il mantenimento di ciascun figlio nella misura di €.500, da aggiornarsi annualmente in ossequio agli indici ISTAT.
In via istruttoria, chiedeva disporsi indagini di Polizia Tributaria per accertare l'esatta condizione economico-patrimoniale della e di essere autorizzato ad acquisire presso l'INPS le informazioni Pt_2 volte a conoscere l'esatto ammontare dell'assegno unico universale erogato per i quattro figli e gli arretrati percepiti dalla donna per tale causale.
Il tutto, con vittoria delle spese e competenze di lite.
La IG.ra si costituiva innanzi la Corte giusta memoria depositata il 6.12.2024 e, in via Parte_2 preliminare, eccepiva l'inammissibilità del reclamo perché esulante dalle ipotesi tassativamente elencate dal comma 2 dell'art. 473-bis .24 c.p.c..
Il reclamo doveva essere dichiarato infondato anche nel merito in quanto la riduzione dei redditi del
[...]
era dipesa da una sua scelta, che ella aveva fornito prova delle proprie consistenze reddituali e Pt_1 patrimoniali, che il provvedimento in questione era da ritenersi corretto ed emesso all'esito dell'attenta ponderazione di tutte le emergenze processuali;
per tali ragioni la concludeva per la preliminare Pt_2 Parte declaratoria dell'inammissibilità (ovvero-nel merito- per il rigetto del reclamo) con condanna del pagina 2 di 4 al risarcimento dei danni per responsabilità processuale aggravata ed al pagamento delle spese e Pt_1 competenze di lite.
L'udienza del 10.12.2024 veniva celebrata in modalità cartolare sicché, acquisite le sole note di trattazione ex art. 127 ter c.p.c. depositate dal reclamante, all'esito della relativa camera di consiglio il procedimento veniva riservato per la decisione.
Infine, con nota del 24.10.2024 il Sostituto Procuratore Generale della Repubblica in sede concludeva per il rigetto del reclamo, rimettendosi –al più- alle decisioni della Corte in merito alla formulata richiesta finalizzata all'espletamento delle indagini di Polizia Tributaria.
Riepilogate le principali attività assertive delle parti, in punto di rito è doveroso chiarire quanto segue.
Le finalità propria del reclamo ex art. 473-bis .24 c.p.c. è quella di emendare l'ordinanza adottata in via provvisoria dal Giudice delegato o dal Presidente del Tribunale nella fase sommaria divorzile o separativa, ovvero in quella relativa all'affidamento, al collocamento e alla regolamentazione delle ulteriori questioni, anche di natura economica, inerenti i figli nati da convivenza more uxorio, ove la stessa appaia affetta da errori manifesti.
Chiarito ciò, ai fini della disamina delle ragioni di doglianza del reclamante appare necessario inquadrare la disciplina processuale applicabile al caso in esame, tenuto conto che con la gravata ordinanza è stata Parte rigettata l'istanza formulata dal AD volta alla modifica ex art. 473-bis .23 c.p.c. di quella Pt_1 provvisoria emessa in data 23.11.2023 ai sensi dell'art.473-bis .22 c.p.c., peraltro reclamata innanzi la
Corte di Appello di Bari e confermata integralmente all'esito del relativo procedimento camerale.
E dunque, in ragione dell'applicazione del principio della tassatività dei mezzi di impugnazione,
l'ordinanza cron. 7575/2027 del 17.05.2024 è da ritenersi non reclamabile, sia pure ponderando la questione alla stregua dell'art. 473.bis. 24 comma 2 c.p.c..
Tale norma, infatti, consente la proposizione del reclamo avverso i provvedimenti endo-procedimentali, dal connotato chiaramente cautelare, ove sospendano o introducano limitazioni alla responsabilità genitoriale, ovvero prevedano sostanziali modifiche all'affidamento o alla collocazione dei minori o ne dispongano l'affidamento a soggetti diversi dai genitori.
Trattasi, a ben vedere, di ipotesi non pertinenti con l'oggetto delle odierne doglianze giacché la querelle è circoscritta all'ammontare del contributo paterno per il mantenimento dei quattro figli delle parti.
Il reclamo deve pertanto essere dichiarato inammissibile.
E tuttavia, non può darsi corso alla condanna del per responsabilità processuale Parte_1 aggravata, come invocato dalla , trattandosi di disciplina processuale recentemente novellata, Pt_2 ancora sottoposta al vaglio della dottrina ed agli assestamenti della giurisprudenza e dei correttivi pagina 3 di 4 legislativi, con quanto da ciò consegue in termini di difetto dei requisiti oggettivi e soggettivi di cui all'art. 96 c.p.c..
Il reclamante, invece, deve essere condannato al pagamento delle spese in favore della , Parte_2 che si liquidano nella misura di €.2.600,00 per compenso, con l'aggiunta del rimborso spese generali al
15%, dell'IVA e del CAP come per legge.
Da ultimo, non si applica al presente procedimento, proposto dopo il 30.01.2013, il comma 1-quater dell'art. 13 del D.P.R. 115/02 (introdotto dalla legge di stabilità n.228/2012), che obbliga la parte che proponga un'impugnazione, anche incidentale, inammissibile, improcedibile o totalmente infondata, a pagare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, trattandosi di materia esente ex lege.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Bari, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando all'esito del procedimento quivi iscritto con il n. di R.G. 1315/2024, promosso dal IG. nei Parte_1 confronti di , così provvede: Parte_2
1) dichiara inammissibile il reclamo;
Parte
2) condanna il IG. AD al pagamento delle spese per questa fase del giudizio, da Pt_1 rifondersi in favore della IG.ra nella misura di €.2.600,00 per compenso, con Parte_2
l'aggiunta del rimborso spese forfettarie al 15%, dell'IVA e del CAP come per legge;
Così deciso in Bari il 20.12.2024
Il G.A. estensore Il Presidente
Dott.ssa Giuseppina Dinisi Dott.ssa Maria Mitola
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