Corte d'Appello Bari, sentenza 08/01/2025, n. 14
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Sentenza 8 gennaio 2025

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Il provvedimento in esame, emesso dalla Corte di Appello di Bari, Prima Sezione Civile, il 20 dicembre 2024, riguarda un reclamo ex art. 473-bis .24 c.p.c. presentato da un genitore contro un'ordinanza del Giudice delegato del Tribunale di Foggia. La parte reclamante richiedeva la riduzione dell'assegno di mantenimento per i figli, attualmente fissato a 1.200 euro per ciascuno, sostenendo di aver subito un arretramento delle proprie condizioni reddituali a seguito di un trasferimento lavorativo. Contestava, inoltre, la sottovalutazione delle capacità economiche dell'altro genitore, che aveva recentemente incrementato il proprio patrimonio.

Il Giudice della Corte ha dichiarato inammissibile il reclamo, argomentando che la questione sollevata non rientrava nelle ipotesi previste dall'art. 473-bis .24 c.p.c., poiché non riguardava modifiche sostanziali all'affidamento o alla responsabilità genitoriale, ma solo l'ammontare del contributo per il mantenimento. La Corte ha ritenuto che il provvedimento impugnato fosse stato emesso in conformità con le evidenze processuali e che la richiesta di riduzione fosse infondata. Inoltre, ha condannato il reclamante al pagamento delle spese legali in favore dell'altra parte, liquidandole in misura specifica.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte d'Appello Bari, sentenza 08/01/2025, n. 14
    Giurisdizione : Corte d'Appello Bari
    Numero : 14
    Data del deposito : 8 gennaio 2025

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