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Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 08/10/2025, n. 546 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 546 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
380/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI IO IA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale nella persona del Giudice del lavoro dott.ssa Silvia Cavallari rilevato che sono state depositate note di trattazione scritta ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da
(C.F. Parte_1 C.F._1
assistito e difeso dall'Avv.to Damiano Ferraro del foro di Cosenza ricorrente contro
(C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1
convenuto contumace
OGGETTO: indennità sostitutiva delle ferie
Conclusioni
Per il ricorrente: “accertata la mancata fruizione dei giorni di ferie, per come calcolati in parte motiva, dichiarare il diritto di parte ricorrente di percepire €
4.222,47 a titolo di indennità sostitutiva per ferie non godute per gli anni scolastici
2014/2015, 2015/2016, 2016/2017 e 2017/2018 e, per l'effetto, condannare il
, in persona del Ministro pro tempore al Controparte_1
pagamento, in favore di parte ricorrente, della suddetta somma o, in ogni caso, al pagamento della somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo. Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, aumentati del 30% stante la presenza di collegamenti ipertestuali, da distrarsi.”
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
1. Il docente ha convenuto in giudizio il Parte_1 Controparte_1
per sentire accogliere le conclusioni sopra trascritte.
[...]
Il ricorrente chiede di accertare il proprio diritto all'indennità per ferie non godute negli anni scolastici 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017 e 2017/2018, nei quali ha lavorato tramite contratti a tempo determinato, e per l'effetto condannare il
[...]
al pagamento della relativa indennità. Controparte_1
2. Il è rimasto contumace. CP_1
3. Il ricorso è fondato.
Nel ricorso si legge, quanto al calcolo delle ferie: “…in ossequio a quanto previsto dall'art. 19 del CCNL 2006/2009 secondo cui “Le ferie del personale assunto a tempo determinato sono proporzionali al servizio prestato” (…) è possibile effettuare la seguente proporzione: - per i primi tre anni di servizio: giorni di ferie = (30 x giorni di servizio)/360; per gli anni di servizio successivi al terzo: giorni di ferie =
(32 x giorni di servizio)/360; - che quindi, applicando la suddetta proporzione, nonché quanto previsto dal relativo CCNL (…) parte ricorrente, per ciascun anno scolastico, in virtù dei giorni di ferie maturate (detratti quelli usufruiti in base al calendario delle lezioni regionale, pari a 10 giorni - doc. 4, ed aggiunti i 4 giorni di festività soppresse e non usufruite), prendendo in considerazione lo stipendio tabellare di riferimento, comprensivo dell'elemento perequativo ed aumentato della
Retribuzione Professionale Docente, ha maturato il diritto di percepire la complessiva somma di € 4.222,47, per come si rileva dai conteggi effettuati e riportati nella seguente tabella:
Pag. 2 di 5 …
Al riguardo l'art. 1, co. 54-56, della legge n. 228/2012, in vigore dal'1/1/2013, prevede: “54. Il personale docente di tutti i gradi di istruzione fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative. Durante la rimanente parte dell'anno la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica. 55. All'art. 5, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2012 n. 95 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto
2012 n. 135, è aggiunto, infine, il seguente periodo: 'Il presente comma non si applica al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie. 56. Le disposizioni di cui ai commi 54 e 55 non possono essere derogate dai contratti collettivi nazionali di lavoro. Le clausole contrattuali contrastanti sono disapplicate dal 1° settembre
2013”.
Parte ricorrente, afferma di non avere percepito alcuna indennità sostitutiva per ferie non godute secondo quanto disposto dall'art. 1, comma 54, della legge n. 228 del
24/12/2012, nonostante la maturazione negli anni scolastici di un numero di giorni di ferie superiore rispetto alle giornate di sospensione delle lezioni definite dal calendario scolastico regionale.
Pag. 3 di 5 Vanno considerati i giorni di ferie maturati durante l'anno scolastico cui devono essere sottratti i giorni di ferie fruiti obbligatoriamente durante l'anno scolastico nonché, eventualmente i giorni di ferie fruiti a domanda.
Va ricordato che “il lavoratore che agisca in giudizio per chiedere la corresponsione della indennità sostitutiva delle ferie non godute ha l'onere di provare l'avvenuta prestazione di attività lavorativa nei giorni ad esse destinati, atteso che
l'espletamento di attività lavorativa in eccedenza rispetto alla normale durata del periodo di effettivo lavoro annuale si pone come fatto costitutivo dell'indennità suddetta, mentre incombe al datore di lavoro l'onere di fornire la prova del relativo pagamento” (cosi Cass. n. 8521/2015).
4. Nel caso di specie avendo il rapporto di lavoro riguardato soltanto i mesi dell'anno che il calendario scolastico dedica alle attività didattiche non consente di affermare che la mancata fruizione delle ferie ulteriori rispetto a quelle coincidenti con i giorni di sospensione dalle predette attività didattiche corrisponda ad “attività lavorativa in eccedenza rispetto alla normale durata del periodo di effettivo lavoro annuale”; in tale contesto, infatti, i giorni in cui il docente avrebbe potuto fruire, a domanda, dei giorni di ferie maturati e non fruiti obbligatoriamente sono certamente giorni di lezione rientranti nel periodo ordinario di lavoro il che fonda la presunzione - contraria e prevalente rispetto a quella sottesa all'orientamento giurisprudenziale richiamato - che in quei giorni il docente abbia lavorato e pone quindi a carico del datore di lavoro l'onere di fornire la prova ad essa contraria che il docente CP_1
ha in realtà chiesto ed ottenuto di godere di ferie ulteriori rispetto a quelle a fruizione obbligatoria ed automatica.(cfr. Tribunale di Torino n. 1171/2020).
Non risulta che il docente abbia formulato richiesta di ferie oltre alle giornate di sospensione previsti dai calendari scolastici.
Pag. 4 di 5 Non va computato il periodo compreso tra la fine dell'attività didattica e la scadenza del contratto.
A spettano, per ciascun anno scolastico, le differenze retributive per Parte_1
indennità sostitutiva di ferie non godute determinate secondo il dettagliato conteggio contenuto negli scritti difensivi, non contestato dal contumace, pari CP_1
complessivamente ad euro 4.222,47 per gli anni scolastici 2014/2015, 2015/2016,
2016/2017 e 2017/2018.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate a favore del procuratore antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni altra eccezione, deduzione respinta nella causa n. 380/2025:
1) Dichiara tenuto e condanna il al pagamento Controparte_1
in favore di della somma di euro 4.222,47 a titolo di indennità di ferie Parte_1
non godute, oltre interessi legali dal dovuto al saldo.
2) Condanna il a pagare a con Controparte_1 Parte_1
distrazione a favore del procuratorio antistatario le spese di causa che liquida in euro
1.000,00 oltre spese generali del 15% iva e cpa come per legge.
Reggio Emilia così deciso l'8/10/2025
Il Giudice
Dott.ssa Silvia Cavallari
Pag. 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI IO IA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale nella persona del Giudice del lavoro dott.ssa Silvia Cavallari rilevato che sono state depositate note di trattazione scritta ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da
(C.F. Parte_1 C.F._1
assistito e difeso dall'Avv.to Damiano Ferraro del foro di Cosenza ricorrente contro
(C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1
convenuto contumace
OGGETTO: indennità sostitutiva delle ferie
Conclusioni
Per il ricorrente: “accertata la mancata fruizione dei giorni di ferie, per come calcolati in parte motiva, dichiarare il diritto di parte ricorrente di percepire €
4.222,47 a titolo di indennità sostitutiva per ferie non godute per gli anni scolastici
2014/2015, 2015/2016, 2016/2017 e 2017/2018 e, per l'effetto, condannare il
, in persona del Ministro pro tempore al Controparte_1
pagamento, in favore di parte ricorrente, della suddetta somma o, in ogni caso, al pagamento della somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo. Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, aumentati del 30% stante la presenza di collegamenti ipertestuali, da distrarsi.”
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
1. Il docente ha convenuto in giudizio il Parte_1 Controparte_1
per sentire accogliere le conclusioni sopra trascritte.
[...]
Il ricorrente chiede di accertare il proprio diritto all'indennità per ferie non godute negli anni scolastici 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017 e 2017/2018, nei quali ha lavorato tramite contratti a tempo determinato, e per l'effetto condannare il
[...]
al pagamento della relativa indennità. Controparte_1
2. Il è rimasto contumace. CP_1
3. Il ricorso è fondato.
Nel ricorso si legge, quanto al calcolo delle ferie: “…in ossequio a quanto previsto dall'art. 19 del CCNL 2006/2009 secondo cui “Le ferie del personale assunto a tempo determinato sono proporzionali al servizio prestato” (…) è possibile effettuare la seguente proporzione: - per i primi tre anni di servizio: giorni di ferie = (30 x giorni di servizio)/360; per gli anni di servizio successivi al terzo: giorni di ferie =
(32 x giorni di servizio)/360; - che quindi, applicando la suddetta proporzione, nonché quanto previsto dal relativo CCNL (…) parte ricorrente, per ciascun anno scolastico, in virtù dei giorni di ferie maturate (detratti quelli usufruiti in base al calendario delle lezioni regionale, pari a 10 giorni - doc. 4, ed aggiunti i 4 giorni di festività soppresse e non usufruite), prendendo in considerazione lo stipendio tabellare di riferimento, comprensivo dell'elemento perequativo ed aumentato della
Retribuzione Professionale Docente, ha maturato il diritto di percepire la complessiva somma di € 4.222,47, per come si rileva dai conteggi effettuati e riportati nella seguente tabella:
Pag. 2 di 5 …
Al riguardo l'art. 1, co. 54-56, della legge n. 228/2012, in vigore dal'1/1/2013, prevede: “54. Il personale docente di tutti i gradi di istruzione fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative. Durante la rimanente parte dell'anno la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica. 55. All'art. 5, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2012 n. 95 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto
2012 n. 135, è aggiunto, infine, il seguente periodo: 'Il presente comma non si applica al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie. 56. Le disposizioni di cui ai commi 54 e 55 non possono essere derogate dai contratti collettivi nazionali di lavoro. Le clausole contrattuali contrastanti sono disapplicate dal 1° settembre
2013”.
Parte ricorrente, afferma di non avere percepito alcuna indennità sostitutiva per ferie non godute secondo quanto disposto dall'art. 1, comma 54, della legge n. 228 del
24/12/2012, nonostante la maturazione negli anni scolastici di un numero di giorni di ferie superiore rispetto alle giornate di sospensione delle lezioni definite dal calendario scolastico regionale.
Pag. 3 di 5 Vanno considerati i giorni di ferie maturati durante l'anno scolastico cui devono essere sottratti i giorni di ferie fruiti obbligatoriamente durante l'anno scolastico nonché, eventualmente i giorni di ferie fruiti a domanda.
Va ricordato che “il lavoratore che agisca in giudizio per chiedere la corresponsione della indennità sostitutiva delle ferie non godute ha l'onere di provare l'avvenuta prestazione di attività lavorativa nei giorni ad esse destinati, atteso che
l'espletamento di attività lavorativa in eccedenza rispetto alla normale durata del periodo di effettivo lavoro annuale si pone come fatto costitutivo dell'indennità suddetta, mentre incombe al datore di lavoro l'onere di fornire la prova del relativo pagamento” (cosi Cass. n. 8521/2015).
4. Nel caso di specie avendo il rapporto di lavoro riguardato soltanto i mesi dell'anno che il calendario scolastico dedica alle attività didattiche non consente di affermare che la mancata fruizione delle ferie ulteriori rispetto a quelle coincidenti con i giorni di sospensione dalle predette attività didattiche corrisponda ad “attività lavorativa in eccedenza rispetto alla normale durata del periodo di effettivo lavoro annuale”; in tale contesto, infatti, i giorni in cui il docente avrebbe potuto fruire, a domanda, dei giorni di ferie maturati e non fruiti obbligatoriamente sono certamente giorni di lezione rientranti nel periodo ordinario di lavoro il che fonda la presunzione - contraria e prevalente rispetto a quella sottesa all'orientamento giurisprudenziale richiamato - che in quei giorni il docente abbia lavorato e pone quindi a carico del datore di lavoro l'onere di fornire la prova ad essa contraria che il docente CP_1
ha in realtà chiesto ed ottenuto di godere di ferie ulteriori rispetto a quelle a fruizione obbligatoria ed automatica.(cfr. Tribunale di Torino n. 1171/2020).
Non risulta che il docente abbia formulato richiesta di ferie oltre alle giornate di sospensione previsti dai calendari scolastici.
Pag. 4 di 5 Non va computato il periodo compreso tra la fine dell'attività didattica e la scadenza del contratto.
A spettano, per ciascun anno scolastico, le differenze retributive per Parte_1
indennità sostitutiva di ferie non godute determinate secondo il dettagliato conteggio contenuto negli scritti difensivi, non contestato dal contumace, pari CP_1
complessivamente ad euro 4.222,47 per gli anni scolastici 2014/2015, 2015/2016,
2016/2017 e 2017/2018.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate a favore del procuratore antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni altra eccezione, deduzione respinta nella causa n. 380/2025:
1) Dichiara tenuto e condanna il al pagamento Controparte_1
in favore di della somma di euro 4.222,47 a titolo di indennità di ferie Parte_1
non godute, oltre interessi legali dal dovuto al saldo.
2) Condanna il a pagare a con Controparte_1 Parte_1
distrazione a favore del procuratorio antistatario le spese di causa che liquida in euro
1.000,00 oltre spese generali del 15% iva e cpa come per legge.
Reggio Emilia così deciso l'8/10/2025
Il Giudice
Dott.ssa Silvia Cavallari
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