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Sentenza 8 marzo 2025
Sentenza 8 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 08/03/2025, n. 239 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 239 |
| Data del deposito : | 8 marzo 2025 |
Testo completo
1
N. R.G. 5780/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Valerio Ceccarelli ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile promossa da:
lettivamente domiciliata in Parte_1
L'Aquila, Via Monte Cagno, n. 11, presso lo studio dell'Avv. Marco Castellani, che la rappresenta e difende, giusta procura a margine della citazione
OPPONENTE contro
, elettivamente domiciliato in Francavilla al Mare, C.da Controparte_1
Alento, n. 1, presso lo studio dell'Avv. Paolo Patrizio, che lo rappresenta e difende, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione
OPPOSTO
CONCLUSIONI
Come precisate all'udienza del 05.03.2025
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione, ha proposto opposizione Parte_1 decreto ingiuntivo del Tribunale di Tivoli, n. 1377 del 30.09.2019, emesso per l'importo di Euro 10.939,45, oltre interessi e spese della procedura monitoria, in relazione al corrispettivo dovuto in base a convenzione per la gestione dei terreni comunali del
18.10.2010.
In particolare, con ricorso monitorio, il ha evidenziato: Controparte_1
- di aver promosso nei confronti di Parte_1 giudizio contraddistinto da R.G. n. 5194/2013, con domanda di risoluzione 2
della convenzione per la gestione dei terreni comunali del 18.10.2010 per il grave inadempimento della conduttrice, consistente nel mancato pagamento dei corrispettivi pattuiti;
- che, con Sentenza n. 463 del 03.03.2016, il Tribunale di Tivoli ha rigettato la domanda di risoluzione del contratto, accertando inadempimento della conduttrice al pagamento di somme dovute per l'importo complessivo di Euro
10.939,45, ma qualificando lo stesso come di scarsa importanza rispetto all'entità complessiva dei rapporti negoziali tra le parti;
- che tale pronuncia è passata in giudicato, con conseguente accertamento del credito per l'importo indicato.
Ciò premesso, l'opponente ha dedotto che alla quantificazione del credito di parte opposta operata nella richiamata pronuncia deve assegnarsi valore meramente indicativo e non vincolante, con conseguente non formazione di giudicato sul rapporto creditorio tra le parti.
Inoltre, ha evidenziato l'opponente di vantare maggior credito nei confronti dell'opposta, in considerazione delle migliorie e investimenti effettuati sui fondi di proprietà dell'amministrazione comunale, da computarsi nella determinazione del corrispettivo dovuto, secondo la previsione di cui all'art. 10 della convenzione sottoscritta.
Segnatamente, l'opponente ha quantificato il valore di macchiatico a proprio carico per l'importo di Euro 15.359,00 e il valore di investimento dalla medesima realizzato sui terreni comunali per l'importo di Euro 17.656,49.
Infine, l'opponente ha contestato la nullità delle clausole delle convenzione stipulata, ove intese come rinuncia all'indennità spettante all'affittuario alla percezione del valore degli investimenti effettuati, in quanto pattuite senza la partecipazione all'atto delle associazioni di categoria.
Con comparsa di costituzione e risposta, si è costituito in giudizio il CP_1
, contestando l'avversa opposizione ed evidenziando la formazione di
[...] giudicato sulle questioni controverse e la non configurabilità del controcredito dell'opponente per gli investimenti effettuati.
All'udienza del 05.03.2025, le parti hanno precisato le proprie conclusioni, la causa è stata oggetto di discussione orale e trattenuta in decisione.
In relazione alla sussistenza e all'ammontare del credito dell'opposto nei confronti dell'opponente, oggetto della domanda monitoria e del decreto ingiuntivo opposto, deve riscontrarsi la formazione di giudicato nel giudizio definito con Sentenza del Tribunale di Tivoli, n. 463 del 03.03.2016. 3
In particolare, tale giudizio è stato promosso dal nei confronti di Controparte_1 con proposizione di domanda di risoluzione Parte_1 della convenzione per la gestione dei terreni comunali del 18.10.2010, per l'inadempimento della conduttrice, consistito nel mancato pagamento del corrispettivo all'ente comunale proprietario dei terreni concessi in godimento. Nell'analisi del percorso decisorio seguito dall'indicata pronuncia, deve premettersi che l'art. 10 della richiamata convenzione, nella determinazione degli oneri dovuti all'amministrazione comunale dal conduttore, valorizza gli investimenti dal medesimo realizzati.
Infatti, in base a tale previsione, “la legna di risulta dagli interventi selvicolturali verrà ritirata dalla Cooperativa, che pagherà all'Amministrazione, a titolo di canone di affitto, un importo pari al valore di macchiatico della legna assegnata al taglio nei singoli lotti forestali, al netto degli investimenti effettuati”.
Diversamente, gli artt. 6 e 12 della convenzione escludono la debenza da parte dell'amministrazione comunale in favore del conduttore di somme per i miglioramenti, trasformazioni, addizioni e costruzioni dal medesimo eseguite.
A tal fine, l'art. 6 della convenzione prevede che “la Cooperativa si impegna a realizzare sui terreni in questione interventi di miglioramento e coltivazione forestale, miglioramento della viabilità forestale, compresa la realizzazione di nuove strade forestali, rimboschimenti e manutenzione dei terreni agricoli e forestali per scopi ambientali, redazione o revisione del piano di assestamento forestale, valorizzazione ricreativa delle foreste […], senza che sul Comune possa gravare alcun onere finanziario a qualsiasi titolo”. Ugualmente, l'art. 12 della convenzione dispone che “la Cooperativa non potrà pretendere alcunché né in corso di convenzione, né allo scadere di essa per spese di miglioramento, trasformazione, addizioni e costruzioni eseguite sui terreni oggetto della forestazione, nessuna esclusa o eccettuata, che andranno tutti a favore del
il quale non sarà tenuto al pagamento di indennità o di corrispettivo di alcun CP_1 genere” (cfr. doc. 2, allegato alla citazione).
Ciò premesso, la Sentenza del Tribunale di Tivoli, n. 463 del 03.03.2016, nell'analisi della domanda di risoluzione della convenzione del 18.10.2010 per inadempimento del conduttore, ha condotto il necessario accertamento in ordine al mancato pagamento da parte del conduttore dei canoni dovuti e al relativo ammontare, così da poter valutare la gravità dell'inadempimento, presupposto logico giuridico della domanda di risoluzione del contratto.
A tal fine, la richiamata pronuncia ha esaminato le diverse voci di spesa indicate dalle parti, procedendo alla individuazione e quantificazione degli importi riconducibili alla nozione di investimenti e al relativo scomputo dal valore di macchiatico, per giungere alla determinazione di importo dovuto da in Parte_1 favore del per la somma di Euro 10.939,45. Controparte_1 4
Sulla base di tale premessa logica, la citata sentenza ha operato una comparazione tra l'ammontare del dovuto e la complessiva entità dei rapporti economici tra le parti, per inferirne la scarsa importanza dell'inadempimento, con conseguente pronuncia di rigetto della domanda di risoluzione del contratto.
Ciò premesso, pacifica la mancata impugnazione della sentenza e la correlativa formazione del giudicato, occorre analizzare se il giudicato formatosi sia idoneo a ricomprendere l'accertamento e la quantificazione dell'importo dovuto da
[...] in favore del . Parte_1 Controparte_1
In primo luogo, risulta non dirimente la collocazione dell'accertamento indicato nella parte motiva della sentenza e non nel dispositivo.
Infatti, deve condividersi il principio per cui “la sentenza va letta alla luce sia del dispositivo che della motivazione, tanto che l'interpretazione del giudicato non può limitarsi al solo esame del dispositivo della sentenza, ma lo stesso deve essere integrato dalla motivazione, coniugando quanto sinteticamente espresso nel decisum con il percorso logico giuridico effettuato dal giudice per addivenire alla statuizione finale”
(Cass. 25.03.2022, n. 9733, conf. Cass. 07.08.2019, n. 21165).
Nel caso di specie, il dispositivo di rigetto della domanda di risoluzione del contratto per inadempimento deve essere letto in correlazione con il percorso motivo della pronuncia, con particolare riguardo all'affermazione della sussistenza dell'inadempimento e all'ammontare dell'obbligazione di pagamento, accertamenti necessari per effettuare la valutazione di importanza dell'inadempimento.
In particolare, il riscontro dell'inadempimento del conduttore e la quantificazione della relativa obbligazione di pagamento costituiscono motivi portanti del percorso decisionale alla base del rigetto della domanda di risoluzione del contratto.
In secondo luogo, deve riscontrarsi rapporto di pregiudizialità logica tra la domanda di risoluzione del contratto per inadempimento e l'accertamento dell'inadempimento e del relativo ammontare, quali premesse logiche indispensabili rispetto alla statuizione sulla domanda di risoluzione.
In tali ipotesi, deve ritenersi che “qualora due giudizi tra le stesse parti si riferiscano al medesimo rapporto giuridico ed uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l'accertamento compiuto nel giudicato in ordine alla situazione giuridica ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe le cause, formando la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo del giudicato, preclude il riesame dello stesso punto di diritto accertato e risolto, anche se il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che hanno costituito lo scopo ed il petitum del primo” (Cass. 29.12.2021, n.
41895, conf. Cass. 15.05.2018, n. 11754, Cass. 28.11.2017, n. 28415, Cass. 09.12.2016,
n. 25269, Cass. 16.12.2015, n. 25304).
Quanto indicato risulta coerente con il principio per cui “con riguardo alla questione pregiudiziale in senso logico, l'efficacia del giudicato copre, in ogni caso, non soltanto 5
la pronuncia finale ma anche l'accertamento che si presenta come necessaria premessa
o come presupposto logico giuridico della pronuncia medesima” (Cass. 19.01.1999, n.
462, in senso conforme, ex multis, Cass. 09.11.2017, n. 26557; Cass. 29.04.2009, n.
10027; Cass. 31.03.2006, n. 7667; Cass. 07.11.2005, n. 21490; Cass. 11.12.2002, n.
17632).
Nel caso di specie, la sentenza intercorsa tra le parti, passata in giudicato e riferita al medesimo rapporto giuridico oggetto del presente giudizio, ha accertato l'esistenza di corrispettivo insoluto a carico del conduttore e il relativo ammontare, quale premessa logica indispensabile per condurre il giudizio di gravità dell'inadempimento e conseguentemente pronunciare sulla risoluzione per inadempimento.
Pertanto, tale accertamento, compiuto per la soluzione di questione rilevante come premessa logica indispensabile della statuizione contenuta in pronuncia passata in giudicato, preclude il riesame della medesima questione controversa nell'ambito del presente giudizio.
Ulteriormente, deve ritenersi ricompresa nel giudicato oggetto del precedente giudizio tra le stesse parti anche l'accertamento della validità delle pattuizioni, contenute nella convenzione del 18.10.2010, relative all'assenza di corrispettivi a carico dell'amministrazione comunale per miglioramenti, trasformazioni, addizioni e costruzioni realizzate dal conduttore.
A tal riguardo, deve evidenziarsi che le indicate previsioni contrattuali sono state specificamente applicate dalla richiamata sentenza nella quantificazione dei rapporti di dare e avere tra le parti, ai fini del computo dell'esposizione debitoria complessiva del conduttore.
Ciò posto, la validità delle indicate pattuizioni costituisce questione posta in rapporto di pregiudizialità logica rispetto all'applicazione delle clausole indicate nell'accertamento dell'inadempimento del conduttore, ai fini della risoluzione del contratto.
Conseguentemente, stante l'applicazione delle indicate previsioni contrattuali nella determinazione del corrispettivo dovuto, deve ritenersi formato giudicato implicito sulla validità delle clausole richiamate.
Nel medesimo senso, deve osservarsi che la nullità delle indicate pattuizioni costituiva ragione deducibile nel precedente giudizio, oltre a rappresentare antecedente logico giuridico delle statuizioni assunte, idonea conseguentemente ad essere ricompresa nell'effetto preclusivo del giudicato.
A quanto esposto consegue il rigetto dell'opposizione a decreto ingiuntivo e la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Nella regolazione delle spese di lite deve essere assegnata rilevanza alla condotta processuale di parte opposta, che, successivamente alla formulazione di proposta di conciliazione del giudice all'udienza del 17.05.2023, ha avanzato plurime richieste di 6
rinvio della data di udienza, motivate dalla necessità di formalizzare l'accordo raggiunto, rappresentando rifiuto della proposta conciliativa solo con note del 17.02.2025, con motivazione correlata all'originaria impossibilità di raggiungimento di accordo per la definizione negoziale della controversia.
Tale condotta processuale, idonea ad incidere negativamente sulla ragionevole durata del processo e sottoporre ingiustificatamente la controparte agli oneri correlati con la prosecuzione del contenzioso e la protrazione dei tempi del giudizio, deve essere ritenuta rilevante quale giustificato motivo di compensazione delle spese di lite delle fasi di trattazione e decisione della causa.
Diversamente, le spese legali di lite delle fasi di studio e introduttiva della causa devono porsi, in base al principio di soccombenza, a carico della parte opponente e si liquidano come in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia, del livello di complessità della stessa e dell'attività processuale effettivamente spiegata.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto, n.
n. 1377 del 30.09.2019;
- Compensa le spese di lite delle fasi di trattazione e decisione della presente causa;
- Condanna parte opponente al pagamento, in favore dell'opposto, delle spese di giudizio delle fasi di studio e introduttiva della presente causa, che liquida in complessivi Euro 1.000,00 per compenso professionale, oltre oneri di legge.
Tivoli, 08.03.2025
Il Giudice
Valerio Ceccarelli
N. R.G. 5780/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Valerio Ceccarelli ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile promossa da:
lettivamente domiciliata in Parte_1
L'Aquila, Via Monte Cagno, n. 11, presso lo studio dell'Avv. Marco Castellani, che la rappresenta e difende, giusta procura a margine della citazione
OPPONENTE contro
, elettivamente domiciliato in Francavilla al Mare, C.da Controparte_1
Alento, n. 1, presso lo studio dell'Avv. Paolo Patrizio, che lo rappresenta e difende, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione
OPPOSTO
CONCLUSIONI
Come precisate all'udienza del 05.03.2025
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione, ha proposto opposizione Parte_1 decreto ingiuntivo del Tribunale di Tivoli, n. 1377 del 30.09.2019, emesso per l'importo di Euro 10.939,45, oltre interessi e spese della procedura monitoria, in relazione al corrispettivo dovuto in base a convenzione per la gestione dei terreni comunali del
18.10.2010.
In particolare, con ricorso monitorio, il ha evidenziato: Controparte_1
- di aver promosso nei confronti di Parte_1 giudizio contraddistinto da R.G. n. 5194/2013, con domanda di risoluzione 2
della convenzione per la gestione dei terreni comunali del 18.10.2010 per il grave inadempimento della conduttrice, consistente nel mancato pagamento dei corrispettivi pattuiti;
- che, con Sentenza n. 463 del 03.03.2016, il Tribunale di Tivoli ha rigettato la domanda di risoluzione del contratto, accertando inadempimento della conduttrice al pagamento di somme dovute per l'importo complessivo di Euro
10.939,45, ma qualificando lo stesso come di scarsa importanza rispetto all'entità complessiva dei rapporti negoziali tra le parti;
- che tale pronuncia è passata in giudicato, con conseguente accertamento del credito per l'importo indicato.
Ciò premesso, l'opponente ha dedotto che alla quantificazione del credito di parte opposta operata nella richiamata pronuncia deve assegnarsi valore meramente indicativo e non vincolante, con conseguente non formazione di giudicato sul rapporto creditorio tra le parti.
Inoltre, ha evidenziato l'opponente di vantare maggior credito nei confronti dell'opposta, in considerazione delle migliorie e investimenti effettuati sui fondi di proprietà dell'amministrazione comunale, da computarsi nella determinazione del corrispettivo dovuto, secondo la previsione di cui all'art. 10 della convenzione sottoscritta.
Segnatamente, l'opponente ha quantificato il valore di macchiatico a proprio carico per l'importo di Euro 15.359,00 e il valore di investimento dalla medesima realizzato sui terreni comunali per l'importo di Euro 17.656,49.
Infine, l'opponente ha contestato la nullità delle clausole delle convenzione stipulata, ove intese come rinuncia all'indennità spettante all'affittuario alla percezione del valore degli investimenti effettuati, in quanto pattuite senza la partecipazione all'atto delle associazioni di categoria.
Con comparsa di costituzione e risposta, si è costituito in giudizio il CP_1
, contestando l'avversa opposizione ed evidenziando la formazione di
[...] giudicato sulle questioni controverse e la non configurabilità del controcredito dell'opponente per gli investimenti effettuati.
All'udienza del 05.03.2025, le parti hanno precisato le proprie conclusioni, la causa è stata oggetto di discussione orale e trattenuta in decisione.
In relazione alla sussistenza e all'ammontare del credito dell'opposto nei confronti dell'opponente, oggetto della domanda monitoria e del decreto ingiuntivo opposto, deve riscontrarsi la formazione di giudicato nel giudizio definito con Sentenza del Tribunale di Tivoli, n. 463 del 03.03.2016. 3
In particolare, tale giudizio è stato promosso dal nei confronti di Controparte_1 con proposizione di domanda di risoluzione Parte_1 della convenzione per la gestione dei terreni comunali del 18.10.2010, per l'inadempimento della conduttrice, consistito nel mancato pagamento del corrispettivo all'ente comunale proprietario dei terreni concessi in godimento. Nell'analisi del percorso decisorio seguito dall'indicata pronuncia, deve premettersi che l'art. 10 della richiamata convenzione, nella determinazione degli oneri dovuti all'amministrazione comunale dal conduttore, valorizza gli investimenti dal medesimo realizzati.
Infatti, in base a tale previsione, “la legna di risulta dagli interventi selvicolturali verrà ritirata dalla Cooperativa, che pagherà all'Amministrazione, a titolo di canone di affitto, un importo pari al valore di macchiatico della legna assegnata al taglio nei singoli lotti forestali, al netto degli investimenti effettuati”.
Diversamente, gli artt. 6 e 12 della convenzione escludono la debenza da parte dell'amministrazione comunale in favore del conduttore di somme per i miglioramenti, trasformazioni, addizioni e costruzioni dal medesimo eseguite.
A tal fine, l'art. 6 della convenzione prevede che “la Cooperativa si impegna a realizzare sui terreni in questione interventi di miglioramento e coltivazione forestale, miglioramento della viabilità forestale, compresa la realizzazione di nuove strade forestali, rimboschimenti e manutenzione dei terreni agricoli e forestali per scopi ambientali, redazione o revisione del piano di assestamento forestale, valorizzazione ricreativa delle foreste […], senza che sul Comune possa gravare alcun onere finanziario a qualsiasi titolo”. Ugualmente, l'art. 12 della convenzione dispone che “la Cooperativa non potrà pretendere alcunché né in corso di convenzione, né allo scadere di essa per spese di miglioramento, trasformazione, addizioni e costruzioni eseguite sui terreni oggetto della forestazione, nessuna esclusa o eccettuata, che andranno tutti a favore del
il quale non sarà tenuto al pagamento di indennità o di corrispettivo di alcun CP_1 genere” (cfr. doc. 2, allegato alla citazione).
Ciò premesso, la Sentenza del Tribunale di Tivoli, n. 463 del 03.03.2016, nell'analisi della domanda di risoluzione della convenzione del 18.10.2010 per inadempimento del conduttore, ha condotto il necessario accertamento in ordine al mancato pagamento da parte del conduttore dei canoni dovuti e al relativo ammontare, così da poter valutare la gravità dell'inadempimento, presupposto logico giuridico della domanda di risoluzione del contratto.
A tal fine, la richiamata pronuncia ha esaminato le diverse voci di spesa indicate dalle parti, procedendo alla individuazione e quantificazione degli importi riconducibili alla nozione di investimenti e al relativo scomputo dal valore di macchiatico, per giungere alla determinazione di importo dovuto da in Parte_1 favore del per la somma di Euro 10.939,45. Controparte_1 4
Sulla base di tale premessa logica, la citata sentenza ha operato una comparazione tra l'ammontare del dovuto e la complessiva entità dei rapporti economici tra le parti, per inferirne la scarsa importanza dell'inadempimento, con conseguente pronuncia di rigetto della domanda di risoluzione del contratto.
Ciò premesso, pacifica la mancata impugnazione della sentenza e la correlativa formazione del giudicato, occorre analizzare se il giudicato formatosi sia idoneo a ricomprendere l'accertamento e la quantificazione dell'importo dovuto da
[...] in favore del . Parte_1 Controparte_1
In primo luogo, risulta non dirimente la collocazione dell'accertamento indicato nella parte motiva della sentenza e non nel dispositivo.
Infatti, deve condividersi il principio per cui “la sentenza va letta alla luce sia del dispositivo che della motivazione, tanto che l'interpretazione del giudicato non può limitarsi al solo esame del dispositivo della sentenza, ma lo stesso deve essere integrato dalla motivazione, coniugando quanto sinteticamente espresso nel decisum con il percorso logico giuridico effettuato dal giudice per addivenire alla statuizione finale”
(Cass. 25.03.2022, n. 9733, conf. Cass. 07.08.2019, n. 21165).
Nel caso di specie, il dispositivo di rigetto della domanda di risoluzione del contratto per inadempimento deve essere letto in correlazione con il percorso motivo della pronuncia, con particolare riguardo all'affermazione della sussistenza dell'inadempimento e all'ammontare dell'obbligazione di pagamento, accertamenti necessari per effettuare la valutazione di importanza dell'inadempimento.
In particolare, il riscontro dell'inadempimento del conduttore e la quantificazione della relativa obbligazione di pagamento costituiscono motivi portanti del percorso decisionale alla base del rigetto della domanda di risoluzione del contratto.
In secondo luogo, deve riscontrarsi rapporto di pregiudizialità logica tra la domanda di risoluzione del contratto per inadempimento e l'accertamento dell'inadempimento e del relativo ammontare, quali premesse logiche indispensabili rispetto alla statuizione sulla domanda di risoluzione.
In tali ipotesi, deve ritenersi che “qualora due giudizi tra le stesse parti si riferiscano al medesimo rapporto giuridico ed uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l'accertamento compiuto nel giudicato in ordine alla situazione giuridica ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe le cause, formando la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo del giudicato, preclude il riesame dello stesso punto di diritto accertato e risolto, anche se il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che hanno costituito lo scopo ed il petitum del primo” (Cass. 29.12.2021, n.
41895, conf. Cass. 15.05.2018, n. 11754, Cass. 28.11.2017, n. 28415, Cass. 09.12.2016,
n. 25269, Cass. 16.12.2015, n. 25304).
Quanto indicato risulta coerente con il principio per cui “con riguardo alla questione pregiudiziale in senso logico, l'efficacia del giudicato copre, in ogni caso, non soltanto 5
la pronuncia finale ma anche l'accertamento che si presenta come necessaria premessa
o come presupposto logico giuridico della pronuncia medesima” (Cass. 19.01.1999, n.
462, in senso conforme, ex multis, Cass. 09.11.2017, n. 26557; Cass. 29.04.2009, n.
10027; Cass. 31.03.2006, n. 7667; Cass. 07.11.2005, n. 21490; Cass. 11.12.2002, n.
17632).
Nel caso di specie, la sentenza intercorsa tra le parti, passata in giudicato e riferita al medesimo rapporto giuridico oggetto del presente giudizio, ha accertato l'esistenza di corrispettivo insoluto a carico del conduttore e il relativo ammontare, quale premessa logica indispensabile per condurre il giudizio di gravità dell'inadempimento e conseguentemente pronunciare sulla risoluzione per inadempimento.
Pertanto, tale accertamento, compiuto per la soluzione di questione rilevante come premessa logica indispensabile della statuizione contenuta in pronuncia passata in giudicato, preclude il riesame della medesima questione controversa nell'ambito del presente giudizio.
Ulteriormente, deve ritenersi ricompresa nel giudicato oggetto del precedente giudizio tra le stesse parti anche l'accertamento della validità delle pattuizioni, contenute nella convenzione del 18.10.2010, relative all'assenza di corrispettivi a carico dell'amministrazione comunale per miglioramenti, trasformazioni, addizioni e costruzioni realizzate dal conduttore.
A tal riguardo, deve evidenziarsi che le indicate previsioni contrattuali sono state specificamente applicate dalla richiamata sentenza nella quantificazione dei rapporti di dare e avere tra le parti, ai fini del computo dell'esposizione debitoria complessiva del conduttore.
Ciò posto, la validità delle indicate pattuizioni costituisce questione posta in rapporto di pregiudizialità logica rispetto all'applicazione delle clausole indicate nell'accertamento dell'inadempimento del conduttore, ai fini della risoluzione del contratto.
Conseguentemente, stante l'applicazione delle indicate previsioni contrattuali nella determinazione del corrispettivo dovuto, deve ritenersi formato giudicato implicito sulla validità delle clausole richiamate.
Nel medesimo senso, deve osservarsi che la nullità delle indicate pattuizioni costituiva ragione deducibile nel precedente giudizio, oltre a rappresentare antecedente logico giuridico delle statuizioni assunte, idonea conseguentemente ad essere ricompresa nell'effetto preclusivo del giudicato.
A quanto esposto consegue il rigetto dell'opposizione a decreto ingiuntivo e la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Nella regolazione delle spese di lite deve essere assegnata rilevanza alla condotta processuale di parte opposta, che, successivamente alla formulazione di proposta di conciliazione del giudice all'udienza del 17.05.2023, ha avanzato plurime richieste di 6
rinvio della data di udienza, motivate dalla necessità di formalizzare l'accordo raggiunto, rappresentando rifiuto della proposta conciliativa solo con note del 17.02.2025, con motivazione correlata all'originaria impossibilità di raggiungimento di accordo per la definizione negoziale della controversia.
Tale condotta processuale, idonea ad incidere negativamente sulla ragionevole durata del processo e sottoporre ingiustificatamente la controparte agli oneri correlati con la prosecuzione del contenzioso e la protrazione dei tempi del giudizio, deve essere ritenuta rilevante quale giustificato motivo di compensazione delle spese di lite delle fasi di trattazione e decisione della causa.
Diversamente, le spese legali di lite delle fasi di studio e introduttiva della causa devono porsi, in base al principio di soccombenza, a carico della parte opponente e si liquidano come in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia, del livello di complessità della stessa e dell'attività processuale effettivamente spiegata.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto, n.
n. 1377 del 30.09.2019;
- Compensa le spese di lite delle fasi di trattazione e decisione della presente causa;
- Condanna parte opponente al pagamento, in favore dell'opposto, delle spese di giudizio delle fasi di studio e introduttiva della presente causa, che liquida in complessivi Euro 1.000,00 per compenso professionale, oltre oneri di legge.
Tivoli, 08.03.2025
Il Giudice
Valerio Ceccarelli