Articolo 2 della Legge 5 febbraio 1968, n. 105
Articolo 1
Versione
21 marzo 1968
Art. 2.
Alla spesa occorrente sara' provveduto mediante riduzione del fondo di riserva per le spese impreviste, iscritto al capitolo 3522 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1967.
IL Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

Entrata in vigore il 21 marzo 1968