Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 15/04/2025, n. 3736 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3736 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
N.24242/2022 R G
T R I B U N A L E
DI N A P O L I
IV Sezione civile
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo Italiano
Il G.U. , dott.ssa Barbara Tango, ha pronunciato la seguente sentenza , riservata con provvedimento del 12/2/2025 nella causa civile di primo grado iscritta al n.24242/2022 R.G.
tra
, nato a [...] il giorno 09.09.1965, c.f. residente Parte_1 C.F._1
Quarto (Na) alla via A. De Gasperi n. 50 rappresentato e difeso giusta procura in atti, dall'avv.
Antea Ammaturo (c.f. ) ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito C.F._2
in Napoli alla Via Gioacchino Toma n. 18 Attore
e
(P.I. ) quale Impresa designata ex art. 286 D.Lgs. 209/05, Controparte_1 P.IVA_1
con sede in Mogliano Veneto (TV) - 31021, via Marocchesa n. 14, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, alla Via Gomenizza n. 42, presso lo studio dell'Avv. Carolina Lussana, dalla quale è rappresentata e difesa, giusta procura allegata
Convenuta
Nonché
Convenuti contumaci
Nonché
, nato a [...], il [...], codice fiscale Controparte_4
,residente in [...], e C.F._3 CP_5
nato a [...], l'[...], codice fiscale residente in [...]
[...] C.F._4
(NA), via Alcide de Gasperi n. 38, tutti rappresentati e difesi, per procura in atti, dall'Avv. Carlo DE
PASCALE, codice fiscale , elettivamente domiciliati presso il suo studio in C.F._5
Napoli, Via dei Mille n. 1 Terzi chiamati in causa
Nonchè
) nata a [...] il [...] residente in [...] Controparte_6 C.F._6
Via Giuseppina Andreoletti n. 4 e ( ) nata a [...] il Parte_2 C.F._7
11/04/1961 residente in [...] entrambe rappresentate e difese dall'Avv. Giovanni Ciceri ( ) del Foro di Como con studio in Erba (CO) Corso C.F._8
XXV Aprile n. 60, ed elettivamente domiciliate presso lo studio dell'Avv. Francesco Gargiulo
( del Foro di Torre Annunziata con studio in Castellammare di Stabia 80053 C.F._9
(NA) Corso Alcide De Gasperi n. 10, giusta procura in atti
Terzi chiamati in causa oggetto: risarcimento danni conclusioni per tutte le parti costituite. Come da atti costitutivi e successive note MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente rilevato che la presente sentenza sarà redatta in ossequio alla nuova formulazione degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp att. C.p.c.
La presente controversia ha ad oggetto le istanze risarcitorie, iure proprio, avanzate da
[...]
e, successivamente all'integrazione del contraddittorio ex art 140 CdA, dai suoi Parte_1
fratelli , , ed , tutti figli di , nato a [...] l'[...] CP_6 Pt_2 CP_5 CP_4 Controparte_7
e deceduto il 15/11/2019 a seguito di un sinistro stradale, nei confronti della Controparte_1
quale Impresa designata ex art. 286 D.Lgs. 209/05, ed;
in Controparte_2 PA
particolare tutti gli istanti deducono che il giorno 13/11/2019 alle ore 18,30 circa CP_7
, padre degli istanti, percorreva a piedi in Quarto (Na) il Corso Italia e mentre si apprestava ad
[...]
attraversare la strada da un marciapiedi all'altro all'altezza del civico 283 della predetta via, in corrispondenza dell'attività commerciale denominata “Surgelati Mr Pinguì”, un motociclo tipo
Piaggio Beverly 125 tg DM21923 privo di copertura assicurativa e di proprietà di , Controparte_2
condotto da , minore di età al momento del sinistro, e su cui era trasportato PA
, nel percorrere il Corso Italia (direzione rotatoria in cui confluiscono Corso Controparte_8
Italia, via Segaetano e via Ghandi) a velocità sostenuta investiva il che rovinava al Controparte_7
suolo, riportando lesioni personali molto gravi che lo portavano al decesso il 15/11/2019; nel corso del processo , in contumacia degli altri convenuti, si è costituita la sola Controparte_1
nella qualità, contestando la proponibilità delle domande, eccependo la prescrizione e l'infondatezza delle avverse pretese quindi, depositata documentazione, è stato escusso il teste all'udienza del 4/10/2024 e all'esito la causa è stata assegnata a sentenza su Controparte_8
istanza concorde di tutti i procuratori.
Va in primis rilevato che le domande attoree e dei terzi chiamati in causa sono tutte sufficientemente illustrate quanto al petitum e alla causa petendi ; di poi , premesso che il termine di prescrizione , trattandosi di un reato, omicidio stradale, è quello stabilito dal terzo comma dell'art 2947 cc e non dal secondo comma come invocato dalla società assicuratrice, va dichiarata la proponibilità delle domande risarcitorie avanzate da , e alla Parte_1 CP_6 Pt_2
luce della copia delle specifiche e dettagliate lettere di richiesta risarcimento danni e costituzione in mora inviate sia alla che alla nella qualità ma va dichiarata CP_9 Controparte_1
l'improponibilità delle domande avanzate in questa sede da e che Controparte_4 CP_5
non hanno fatto precedere la loro domanda da una specifica richiesta stragiudiziale.
Nel merito, la titolarità attiva e passiva nonché la dinamica del sinistro e l'operatività della presunzione di cui al primo comma dell'art 2054 cc ( secondo cui “Il conducente di un veicolo senza
guida di rotaie è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del
veicolo(1), se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno”) sono comprovate dal rapporto dei C.C. intervenuti sui luoghi dopo il sinistro, dagli elementi probatori desumibili dalla sentenza penale n. 373/2022 emessa dal GUP presso il Tribunale dei Minorenni nonché dalle relazioni autoptiche e del consulente del PM ing in atti, dallo stato di famiglia, dalle Persona_1
dichiarazioni del teste escusso in questa sede (“Il pomeriggio di un giorno di Controparte_8
inverno di vari anni fa ero trasportato su un motorino Beverly 125 guidato dal mio amico
[...]
e percorrevamo corso Italia in Quarto strada a senso unico Eravamo entrambi CP_3
minorenni Non ho seguito bene la dinamica in quanto ero distratto e guardavo negozi e stavamo
sulla sinistra della corsia perché il motorino stava superando delle auto e poi mi sono ritrovato a
terra. Ho sentito un forte urto prima di cadere e poi sono caduto Quando mi sono alzato ho visto
un signore anziano a terra vicino al margine sinistro della strada vicino alle auto parcheggiate e il
CP motorino del mio amico era a terra più avanti rispetto a dove si era verificato l'urto. Sia io che
CP eravamo spaventati e aveva lesioni al labbro e al gomito Ho cercato di parlare con il signore
che non rispondeva Ho chiamato l'ambulanza e sono rimasto finchè non è venuta l'ambulanza e
sono venuti i CC Non ho mai visto il signore anziano riprendere coscienza Non ho visto il momento
dell'impatto Non sono stati coinvolti altri veicoli Io non ho subito lesioni . Poco dopo l'impatto
alcune persone si sono presentate dicendo di essere figli dell' anziano ma non so se hanno visto
l'impatto”) da cui emerge che mentre , il 13/11/2019 alle ore 18,30 circa Controparte_7 percorreva a piedi in Quarto (Na) il Corso Italia e si apprestava ad attraversare la strada, veniva investito dal motorino di proprietà di e condotto da , subendo Controparte_2 PA
lesioni a causa delle quali dopo due giorni, in data 15/11/2019, decedeva;
né, stante la presunzione di legge a carico del conducente del veicolo, è stato provato un comportamento imprudente della vittima o un caso fortuito idonei ad esonerare i convenuti dalle loro responsabilità; ne consegue la condanna in solido, di e della Controparte_10
nella qualità di Impresa designata, al risarcimento dei danni subiti iure proprio Controparte_1
da , e . Parte_1 Controparte_6 Parte_2
Passando alla determinazione del quantum, e ai dedotti danni iure proprio per effetto del decesso del proprio congiunto (padre degli istanti), questo giudice aderisce all'orientamento della
S.C. di cui alla sentenza n. 14655/2017 secondo cui: “In caso di fatto illecito plurioffensivo,
ciascuno è titolare di un autonomo diritto all'integrale risarcimento del pregiudizio subìto,
comprensivo, pertanto, sia del danno morale che di quello "dinamico-relazionale"; ne consegue
che, in caso di perdita definitiva del rapporto parentale, ognuno dei familiari superstiti ha diritto ad
una liquidazione inclusivo di tutto il danno non patrimoniale subìto, in proporzione alla durata ed
intensità del vissuto, nonché alla composizione del restante nucleo familiare in grado di prestare
assistenza morale e materiale, avuto riguardo all'età della vittima ed a quella dei familiari
danneggiati, alla personalità individuale di costoro, alla loro capacità di reazione e sopportazione
del trauma e ad ogni altra circostanza del caso concreto, da allegare e dimostrare (anche
presuntivamente, secondo nozioni di comune esperienza) da parte di chi agisce in giudizio,
spettando alla controparte la prova contraria di situazioni che compromettono l'unità, la
continuità e l'intensità del rapporto familiare” , di cui all'ordinanza n. 30997/2018: “In virtù del
principio di unitarietà e onnicomprensività del risarcimento del danno non patrimoniale, deve
escludersi che al prossimo congiunto di persona deceduta in conseguenza del fatto illecito di un
terzo possano essere liquidati sia il danno da perdita del rapporto parentale che il danno
esistenziale, poiché il primo già comprende lo sconvolgimento dell'esistenza, che ne costituisce una
componente intrinseca” , di cui all'ordinanza n.28742/2018: “Il danno non patrimoniale, con particolare riferimento a quello cd. esistenziale, non può essere considerato "in re ipsa", ma deve
essere provato secondo la regola generale dell'art. 2697 c.c., dovendo consistere nel radicale
cambiamento di vita, nell'alterazione della personalità e nello sconvolgimento dell'esistenza del
soggetto. Ne consegue che la relativa allegazione deve essere circostanziata e riferirsi a fatti
specifici e precisi, non potendo risolversi in mere enunciazioni di carattere generico, astratto,
eventuale ed ipotetico” e di cui alla sentenza n. 901/2018 e all'ordinanza n.7513/2018 che ribadiscono l'onere di una rigorosa prova tanto dell'aspetto interiore del danno (c.d. danno morale), quanto del suo impatto modificativo “in pejus” con la vita quotidiana (il danno c.d.
esistenziale, o danno alla vita di relazione, da intendersi quale danno dinamico-relazionale).
Dall'esame dello stato di famiglia prodotto dagli istanti, emerge che il defunto viveva con
[...]
ma non con le figlie e ma nessun'altra prova è stata fornita in Parte_1 CP_6 Pt_2
ordine ad un'alterazione peculiare della vita di ciascuno degli istanti, ulteriore e diversa rispetto al dolore notoriamente provato a seguito nel decesso di un caro congiunto;
quanto alla concreta determinazione , questo danno sfugge, in virtù del suo contenuto etico, ad una precisa quantificazione e in assenza di criteri legali possono trovare applicazione le recenti Tabelle di
Milano della edizione giugno 2024 ( cfr ord Cass n. 37009/2022 “Le tabelle di Milano pubblicate
nel giugno del 2022 costituiscono idoneo criterio per la liquidazione equitativa del danno da
perdita del rapporto parentale, in quanto fondate su un sistema "a punto variabile" (il cui valore
base è stato ricavato muovendo da quelli previsti dalla precedente formulazione "a forbice") che
prevede l'attribuzione dei punti in funzione dei cinque parametri corrispondenti all'età della vittima
primaria e secondaria, alla convivenza tra le stesse, alla sopravvivenza di altri congiunti e alla
qualità e intensità della specifica relazione affettiva perduta, ferma restando la possibilità, per il
giudice di merito, di discostarsene procedendo a una valutazione equitativa "pura", purché sorretta
da adeguata motivazione”) ed in considerazione dell'età del al momento del Parte_1
decesso, 89 anni, e dell'età degli istanti, 54 anni, , 51 anni e 58 anni, si Pt_1 Pt_2 CP_6
ritiene equo riconoscere in favore di la somma di €238.571,00 (3.911,00 Parte_1
X(8+18+16+9+10 per la lettera E) difettando prove sul punto) , in favore di Parte_2
€132.235,00 già sottratta la somma di €43.760,00 (che nel corso del processo ha ammesso di aver nel frattempo percepito per lo stesso titolo) a quella di € 175.995,00 (3.911,00 X(8+18+9+10 per la lettera E) difettando prove sul punto), ed in favore di la somma di Controparte_6
€175.995,00 (3.911,00 X(8+18+9+10 per la lettera E) difettando prove sul punto) il tutto all'attualità oltre interessi legali compensativi a titolo di lucro cessante dall'1/1/2022 al saldo (cfr sent Cass n. 25571/2011 , sent Cass. n. 3931/2010 e ord Cass n. 7267/2018 secondo cui “In tema di
danno da ritardo nel pagamento di debito di valore, il riconoscimento di interessi compensativi
costituisce una mera modalità liquidatoria alla quale il giudice può far ricorso col limite costituito
dall'impossibilità di calcolare gli interessi sulle somme integralmente rivalutate dalla data
dell'illecito. Non gli è invece inibito, purché esibisca una motivazione sufficiente a dar conto del
metodo utilizzato, di riconoscere interessi anche al tasso legale su somme progressivamente
rivalutate; ovvero sulla somma integralmente rivalutata, ma da epoca intermedia;
ovvero,
sempre sulla somma rivalutata e con decorrenza dalla data del fatto, ma con un tasso medio di
interesse, in modo da tener conto che essi decorrono su una somma che inizialmente non era di
quell'entità e che si è solo progressivamente adeguata a quel risultato finale;
ovvero, di non
riconoscerli affatto, in relazione a parametri di valutazione costituiti dal tasso medio di
svalutazione monetaria e dalla redditività media del denaro nel periodo considerato”).
Nessun'altra voce di danno non patrimoniale è stata provata, né può essere presunta , neppure a titolo di danno biologico iure proprio, che non è stato comprovato .
Le spese di lite sopportate da , e , liquidate in base al Parte_1 Pt_2 CP_6
DM55/2014, valore medio degli scaglioni di riferimento ridotto per la non complessità delle questioni affrontate e l'esiguità dell'istruttoria, seguono la soccombenza con attribuzione in favore dell'avv.to Antea Ammaturo e con esclusione delle spese vive non comprovate;
le altre spese vanno compensate atteso il contenuto della pronuncia.
P.Q.M.
Il G.U. pronunciando nella causa promossa come in narrativa, così provvede : Dichiara improponibili le domande risarcitorie di e . Controparte_4 Controparte_5
Dichiara la responsabilità di nel sinistro de quo e condanna in solido Controparte_2 CP_2
, e la nella qualità di Impresa Designata dal FGVS, a
[...] PA Controparte_1
pagare le seguenti somme: in favore di la somma di €238.571,00 , in Parte_1
favore di la somma di €132.235,00 ed in favore di la Parte_2 Controparte_6
somma di €175.995,00, il tutto all'attualità oltre interessi legali dall'1/1/2022 al saldo.
Condanna i convenuti in solido al pagamento delle spese di lite sopportate da Parte_1
per €7.500,00 per compenso oltre IVA e CPA se documentate , rimborso spese generali
[...]
nella misura del 15% del compenso, con attribuzione in favore dell'avv.to Antea Ammaturo.
Condanna i convenuti in solido al pagamento delle spese di lite sopportate da e Parte_2
per complessivi €12.500,00 per compenso oltre IVA e CPA se documentate , Controparte_6
rimborso spese generali nella misura del 15% del compenso.
Compensa le altre spese di lite.
Napoli 15/4/2025 IL G.U.