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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 20/03/2025, n. 250 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 250 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice unico del Tribunale di Bergamo, in funzione di giudice del lavoro, dott. Raffaele Lapenta, all'esito dell'udienza del
20.03.2025, che si è svolta secondo le modalità di cui all'art. 127- ter c.p.c. (cd. trattazione scritta), ha pronunciato, con motivazione contestuale, la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. R.G. 1902/2024
TRA
, nata a [...] il [...], Parte_1
rappresentata e difesa come in atti dagli avv.ti Maurizio Riommi,
Daniele Verduchi e Andrea Pesenti
ricorrente
E
, in persona del CP_1 Controparte_2
ministro in carica p.t., rappresentato e difeso come in atti ai sensi dell'art. 417-bis c.p.c., dai funzionari amministrativi, dott.sse
Giuseppina Tabone e Marilù Albanese resistente
OGGETTO: differenze retributive – servizio pre-ruolo
CONCLUSIONI: come in atti e verbali di causa
***
Con ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato in data 08.08.2024 e ritualmente notificato, collaboratrice Parte_1
scolastica, assunta a tempo indeterminato con decorrenza giuridica ed economica dal 01.09.2011, agiva in giudizio nei confronti del
, innanzi all'intestato Tribunale in Controparte_2 funzione di Giudice del Lavoro, affermando di aver svolto servizi pre-ruolo in scuole statali a partire dall'a.s. 2001/2002 in forza di plurimi e ripetuti contratti a tempo determinato. Con la presente azione lamentava che l'Amministrazione convenuta non avrebbe proceduto all'esatta ricostruzione della sua carriera con computo dell'intero servizio pre-ruolo; ciò avrebbe inciso negativamente sia sull'entità della sua retribuzione, sia sul suo inquadramento;
ciò premesso la ricorrente lamentava la violazione del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 della Direttiva 1999/70/CE e chiedeva la condanna del al pagamento in suo favore della CP_3 somma di € 2.011,30 a titolo di differenze retributive e successive maturande, oltre che all'adeguamento retributivo per il futuro, nonché al suo inquadramento nella corretta fascia stipendiale e anzianità di servizio.
Il si costituiva tempestivamente, con Controparte_2
memoria del 31.10.2024, chiedeva il rigetto del ricorso stante la piena legittimità delle norme di legge e di contratto applicate nella ricostruzione della carriera della ricorrente così come operata dall'Amministrazione; sosteneva, infatti, l'inesistenza di differenze stipendiali per il periodo pre-ruolo; eccepiva, inoltre, l'intervenuta prescrizione dell'asserito credito.
Il Giudice, senza necessità di approfondimenti istruttori, rimetteva la causa in decisione accordando alle parti termine per il deposito di note conclusive e di trattazione scritta.
La domanda di parte ricorrente può essere accolta per le ragioni di seguito indicate.
***
Al fine di valutare la legittimità della pretesa di parte corrente, occorre vagliare le norme disciplinanti la fattispecie concreta.
Ai sensi dell'art. 9 L. n. 576/1970 “Fermi restando i riconoscimenti di servizio previsti dalle norme vigenti, al personale statale non insegnante di ruolo negli istituti e scuole di istruzione secondaria ed artistica, compreso il personale dei
Convitti annessi agli istituti tecnici e professionali, il servizio non di ruolo prestato negli istituti e scuole medesime, è riconosciuto, ai soli fini economici, in ragione di un terzo”. La disposizione era stata modificata dapprima dall'art. 23 del D.P.R. n. 420/1974 e poi dalla L. n. 463/1978, secondo cui “Al personale non docente di cui al presente decreto, il servizio non di ruolo prestato nelle scuole o istituzioni educative statali è riconosciuto, a modifica dell'art. 9 del decreto-legge 19 giugno 1970, n. 370, convertito con modificazioni nella legge 26 luglio 1970, n. 576, sino ad un massimo di due anni agli effetti giuridici ed economici, e, per la restante parte, nella misura di due terzi, ai soli fini economici”.
Con il d.lgs. n. 297/1994 di “Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado”, le richiamate disposizioni sono confluite, con modificazioni e integrazioni, nell'art. 589 che testualmente dispone “1. Al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario, il servizio non di ruolo prestato nelle scuole e istituzioni educative statali è riconosciuto sino ad un massimo di tre anni agli effetti giuridici ed economici e, per la restante parte, nella misura di due terzi, ai soli fini economici. Sono fatte salve le eventuali disposizioni più favorevoli contenute nei contratti collettivi già stipulati ovvero in quelli da stipulare ai sensi del
D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29. 2. Il servizio di ruolo prestato nella carriera immediatamente inferiore è riconosciuto, ai fini giuridici ed economici, in ragione della metà.
3. Il periodo di servizio militare di leva o per richiamo o il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti.
4. I riconoscimenti di servizi già effettuati in applicazione di norme più favorevoli sono fatti salvi e sono cumulati con quelli previsti dal presente articolo, se relativi a periodi precedentemente non riconoscibili”. Il successivo art. 570 aggiunge che “Ai fini del riconoscimento di cui all'articolo 569, è utile soltanto il servizio effettivamente prestato nelle scuole e istituzioni educative statali che sia stato regolarmente retribuito. Eventuali interruzioni dovute alla fruizione di congedo e di aspettativa retribuiti e quelle relative a congedo per gravidanza e puerperio sono considerate utili a tutti gli effetti per il computo dei periodi richiesti per il riconoscimento. Il riconoscimento dei servizi è disposto all'atto della nomina in ruolo”.
Il legislatore del Testo Unico, nel disciplinare gli effetti del d.lgs.
n. 297/1994 sulla normativa previgente, ha dettato, all'art. 676, una disposizione di carattere generale prevedendo che “Le disposizioni inserite nel presente testo unico vigono nella formulazione da esso risultante;
quelle non inserite restano ferme ad eccezione delle disposizioni contrarie od incompatibili con il testo unico stesso, che sono abrogate”.
Dalla chiara formulazione della norma, pertanto, si evince che, a partire dalla pubblicazione del decreto legislativo, le norme antecedenti sono confluite nel testo unico e continuano ad applicarsi nei limiti sopra indicati.
Con il CCNL 04.08.1995 le parti stipulanti sono intervenute anche in tema di ricostruzione della carriera del personale docente ed amministrativo e hanno previsto, all'art. 66, co. 6, che “Restano confermate, al fine del riconoscimento dei servizi di ruolo e non di ruolo eventualmente prestati anteriormente alla nomina in ruolo e alla conseguente stipulazione del contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato, le norme di cui al D.L. 19 giugno 1970, n. 370, convertito, con modificazioni dalla legge 26 luglio 1970, n.
576, e successive modificazioni e integrazioni, nonché le relative disposizioni di applicazione, così come definite dall'art. 4 del
D.P.R. 23 agosto 1988, n. 399”.
Il successivo CCNL 26.05.1999 ha stabilito, all'art. 18, che “Le norme legislative, amministrative o contrattuali non esplicitamente abrogate o disapplicate dal presente CCNL, restano in vigore in quanto compatibili.». Di seguito il CCNL
24.7.2003, all'art. 142, comma 1, n. 8 ha espressamente previsto che dovesse continuare a trovare applicazione «l'art. 66, commi 6
e 7, del CCNL 4.08.95 (riconoscimento servizi non di ruolo e insegnanti di religione)” ed analoga disposizione è stata inserita nell'art. 146, lett. g) n. 8 del CCNL 29.11.2007.
Per effetto delle richiamate disposizioni contrattuali, quindi, si deve escludere che gli articoli del T.U. riguardanti la ricostruzione della carriera siano stati disapplicati dalla contrattazione, perché, al contrario, gli stessi devono ritenersi espressamente richiamati, sia pure attraverso la tecnica del rinvio, anziché direttamente al
T.U., alla disciplina originaria nello stesso trasfusa.
L'art. 66 del CCNL 04.08.1995, infatti, va interpretato tenendo conto della disposizione dettata dall'art. 676 del d.lgs. n. 297/1994
e, pertanto, il richiamo della normativa di cui al d.l. n. 370/1970 “e successive modificazioni e integrazioni” ricomprende in sé il rinvio agli artt. 569 e 4 R.G. 29932/2018 570 del TU., che non a caso non figurano fra le norme del decreto legislativo espressamente disapplicate dalla contrattazione.
Occorre ancora evidenziare che l'art. 66, nel rinviare alle disposizioni di applicazione del d.l. n. 370/1970, menziona espressamente anche l'art. 4 del D.P.R. n. 399/1988 che prevede che “Al compimento del sedicesimo anno per i docenti laureati della scuola secondaria superiore, del diciottesimo anno per i coordinatori amministrativi, per i docenti della scuola materna ed elementare, della scuola media e per i docenti diplomati della scuola secondaria superiore, del ventesimo anno per il personale ausiliario e collaboratore, del ventiquattresimo anno per i docenti dei conservatori di musica e delle accademie, l'anzianità utile ai soli fini economici è interamente valida ai fini dell'attribuzione delle successive posizioni stipendiali”.
Parte ricorrente invoca la disapplicazione della norma sopra riportata in virtù della sua contrarietà al diritto dell'Unione europea.
La soluzione della controversia può essere raggiunta attraverso l'applicazione del principio di non discriminazione sancito dalla normativa comunitaria, e in particolare di quanto stabilito dai punti
1 e 4 della clausola 4 dell'Accordo quadro recepito con direttiva
CE 1999/70, da ritenersi prevalente su eventuali diverse disposizioni di diritto interno, oltre che di immediata applicabilità in ragione del suo contenuto sufficientemente preciso da consentire la immediata applicazione nel diritto interno dello Stato membro (v. CGUE, sentenza 22 dicembre 2010 in C-444/09,
e punto 78). Persona_1 Persona_2
L'applicabilità alla fattispecie della clausola 4 dell'Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato allegato alla direttiva 1999/70/CE non può essere esclusa per il fatto che il rapporto dedotto in giudizio abbia ormai acquisito stabilità attraverso la definitiva immissione in ruolo, perché la
Corte di Giustizia ha da tempo chiarito che la disposizione non cessa di spiegare effetti una volta che il lavoratore abbia acquistato lo status di dipendente a tempo indeterminato. Della clausola 4, infatti, non può essere fornita un'interpretazione restrittiva poiché
l'esigenza di vietare discriminazioni dei lavoratori a termine rispetto a quelli a tempo indeterminato viene in rilievo anche qualora il rapporto a termine, seppure non più in essere, venga fatto valere ai fini dell'anzianità di servizio (cfr. Corte di Giustizia
8.11.2011 in causa C- 177/10 Rosado punto 43; Corte di Per_3
Giustizia 18.10.2012 in cause riunite da C- 302/11 a C-305/11,
Valenza ed altri, punto 36).
Ciò premesso va evidenziato che, come ha rimarcato la stessa
Corte di Giustizia nelle pronunce più recenti (Corte di Giustizia
20.6.2019, causa C-72/18 Ustariz Arostegui;
11.4.2019, causa C-
29/18, Cobra Servizios Auxiliares;
21.11.2018, causa C-619/17,
De Diego Porras;
5.6.2018, causa C-677/16, Montero Mateos), la clausola 4 dell'Accordo Quadro è stata più volte oggetto di interpretazione da parte del giudice nazionale, che anche in dette pronunce ha riconosciuto l'anzianità di servizio ai fini della progressione stipendiale in pendenza di rapporti a termine (cfr.
Cass. 22558 e 23868 del 2016 e le successive sentenze conformi fra le quali si segnalano, fra le più recenti, Cass. nn. 28635, 26356,
26353, 6323 del 2018 e Cass. n. 20918/2019 quest'ultima relativa al personale ATA).
La Suprema Corte ha chiarito che: a) la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte Giustizia 15.4.2008, causa C-268/06, Impact;
13.9.2007, causa C-307/05, ; 8.9.2011, causa C- Persona_4
177/10 Rosado Santana); b) il principio di non discriminazione non può essere interpretato in modo restrittivo, per cui la riserva in materia di retribuzioni contenuta nell'art. 137 n. 5 del Trattato ( oggi 153 n. 5), “non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori
a tempo indeterminato, allorché proprio l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione” (Del Cerro Alonso, cit., punto 42); c) le maggiorazioni retributive che derivano dall'anzianità di servizio del lavoratore, costituiscono condizioni di impiego ai sensi della clausola 4, con la conseguenza che le stesse possono essere legittimamente negate agli assunti a tempo determinato solo in presenza di una giustificazione oggettiva (Corte di Giustizia
9.7.2015, in causa C-177/14, Regojo Dans, punto 44, e giurisprudenza ivi richiamata); d) a tal fine non è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, né rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perché la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate ( Regojo
Dans, cit., punto 55; negli stessi termini Corte di Giustizia
5.6.2018, in causa C-677/16, Montero Mateos, punto 57 e con riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici italiani Corte di Giustizia 18.10.2012, cause C-302/11 e C-305/11,
Valenza; 7.3.2013, causa C-393/11, Bertazzi); e) la clausola 4
“osta ad una normativa nazionale, ... la quale escluda totalmente che i periodi di servizio compiuti da un lavoratore a tempo determinato alle dipendenze di un'autorità pubblica siano presi in considerazione per determinare l'anzianità del lavoratore stesso al momento della sua assunzione a tempo indeterminato, da parte di questa medesima autorità, come dipendente di ruolo nell'ambito di una specifica procedura di stabilizzazione del suo rapporto di lavoro, a meno che la citata esclusione sia giustificata da ragioni oggettive ... Il semplice fatto che il lavoratore a tempo determinato abbia compiuto i suddetti periodi di servizio sulla base di un contratto di lavoro a tempo determinato non configura una ragione oggettiva di tal genere” (Corte di Giustizia 18.10.2012 in cause riunite da C-302/11 a C305/11, Valenza e negli stessi termini Corte di Giustizia 4.9.2014 in causa C-152/14 . Pt_2
I richiamati principi non sono stati smentiti dalla sentenza
20.09.2018, in causa C466/17, con la quale, a seguito di Per_5
rinvio pregiudiziale del Tribunale di Trento, la Corte di Giustizia ha statuito che la clausola 4 dell'Accordo Quadro, in linea di principio, non osta ad una normativa, quale quella dettata dall'art. 485 del d.lgs. n. 297/1994, che “ai fini dell'inquadramento di un lavoratore in una categoria retributiva al momento della sua assunzione in base ai titoli come dipendente pubblico di ruolo, tenga conto dei periodi di servizio prestati nell'ambito di contratti di lavoro a tempo determinato in misura integrale fino al quarto anno e poi, oltre tale limite, parzialmente, a concorrenza dei due terzi”. È significativo osservare che a detta conclusione la Corte è pervenuta dopo avere dichiarato espressamente di volersi porre in linea di continuità con la propria giurisprudenza, richiamata ai punti 26, 33, 37, 38, quanto alla rilevanza dell'anzianità, alla nozione di ragione oggettiva, alla non decisività delle diverse forme di reclutamento e della natura temporanea del rapporto, e la statuizione è stata resa valorizzando le circostanze allegate dal
Governo Italiano, che aveva fatto leva sul criterio di favore previsto dall'art. 489 del d.lgs. n. 297/1994, come integrato dalla legge n. 124/1999, nonché sulla necessità di raggiungere “un equilibrio tra i legittimi interessi dei lavoratori a tempo determinato e quelli dei lavoratori a tempo indeterminato, nel rispetto dei valori di meritocrazia e delle considerazioni di imparzialità e di efficacia dell'amministrazione su cui si basano le assunzioni mediante concorso” ( punto 51).
Particolare rilievo assumono, dunque, per comprendere la ratio della decisione, i punti 47 e 48 nei quali si afferma che possono configurare una ragione oggettiva “gli obiettivi invocati dal governo italiano, consistenti, da un lato, nel rispecchiare le differenze nell'attività lavorativa tra le due categorie di lavoratori in questione e dall'altro nell'evitare il prodursi di discriminazioni alla rovescia nei confronti dei dipendenti pubblici di ruolo assunti
a seguito del superamento di un concorso generale”, obiettivi che possono essere legittimamente considerati rispondenti a una reale necessità “fatte salve le verifiche rientranti nella competenza esclusiva del giudice del rinvio”.
Tanto premesso, con specifico riguardo al personale ATA la
Suprema Corte con recente sentenza n. 31150/2019 ha ritenuto non sussistenti in concreto delle ragioni per giustificare la disparità di trattamento.
Invero la normativa dettata dal T.U. in tema di riconoscimento dei servizi pre-ruolo del personale ATA differisce sensibilmente da quella che lo stesso decreto legislativo dedica al personale docente, perché oltre ad essere diversi il limite del riconoscimento integrale e le modalità dell'abbattimento (tre anni in un caso, quattro nell'altro; un terzo a soli fini giuridici per il personale docente, un terzo a fini giuridici ed economici per gli ATA), il servizio utile è solo quello “effettivamente prestato nelle scuole e istituzioni educative statali che sia stato regolarmente retribuito”.
Al personale non docente della scuola, infatti, non si applica l'art. 11, co. 14, L. n. 124/1999 che, intervenendo sul testo dell'art. 489, non su quello dell'art. 570 del T.U., ha previsto l'equiparazione all'anno scolastico intero del servizio di insegnamento “se ha avuto la durata di almeno 180 giorni oppure se il servizio sia stato prestato ininterrottamente dal 10 febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale”. È, poi, utile sottolineare che l'abbattimento opera solo sulla quota eccedente i primi tre anni di anzianità, oggetto di riconoscimento integrale, e pertanto risulta evidente che il meccanismo finisce per penalizzare i precari di lunga data, non già quelli che ottengano l'immissione in ruolo entro il limite massimo per il quale opera il principio della totale valorizzazione del servizio.
Non potendosi il personale tecnico, amministrativo e ausiliario giovare della fictio iuris di cui al richiamato art. 11, co. 14, L. n.
124/1999, resta alla radice esclusa ogni possibilità della paventata
“discriminazione alla rovescia”. Quanto alla comparabilità degli assunti a tempo determinato con il personale stabilmente immesso nei ruoli dell'amministrazione ed alle ragioni oggettive che sole potrebbero giustificare la disparità di trattamento, si è evidenziato che non si può fare leva sulla natura non di ruolo del rapporto di impiego, sulla novità di ogni singolo contratto rispetto al precedente, sulle modalità di reclutamento del personale e sulle esigenze che il sistema mira ad assicurare perché, la giurisprudenza della Corte di Giustizia, richiamata anche nella sentenza Motter, è ferma nel ritenere che la giustificazione deve essere fondata su “elementi precisi e concreti che contraddistinguono la condizione di impiego di cui trattasi” e che “possono risultare segnatamente dalla particolare natura delle mansioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi contratti a tempo determinato… o, eventualmente da una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro”.
Nel caso di specie, è incontestata la totale sovrapponibilità delle mansioni espletate dagli assunti a tempo determinato e dai dipendenti stabilmente immessi nei ruoli ed inoltre emerge dalla disciplina dettata dalle parti collettive, perché tutti i CCNL succedutisi nel tempo non hanno mai operato differenziazioni fra le due tipologie di rapporto quanto all'inquadramento dei lavoratori ed all'espletamento dei compiti propri dell'area, ossia delle “funzioni amministrative, contabili, gestionali, strumentali, operative e di sorveglianza connesse all'attività delle istituzioni scolastiche” (art. 49 CCNL 1995). Né la comparabilità può essere esclusa per le supplenze temporanee, in relazione alle quali a quanto sopra già evidenziato si deve aggiungere che è lo stesso legislatore a smentire la tesi della non assimilabilità del servizio laddove riconosce integralmente l'anzianità per i primi tre anni, periodo in cui, per le peculiarità del sistema di reclutamento dei supplenti, che acquisiscono punteggi in ragione del servizio prestato, solitamente si collocano più le supplenze temporanee che quelle annuali o sino al termine delle attività didattiche.
La Suprema Corte ha evidenziato che la norma non poteva dirsi priva di ragionevolezza in relazione ad un sistema di reclutamento che per il personale ATA della quarta qualifica funzionale prevedeva, all'art. 554, l'indizione annuale di concorsi per titoli su base provinciale e la formazione di graduatorie permanenti dalle quali attingere i nominativi dei destinatari della proposta di assunzione con definitiva immissione in ruolo. In quel contesto, infatti, l'abbattimento oltre il primo triennio si giustificava in relazione al criterio meritocratico, perché quel sistema, per come pensato dal legislatore, avrebbe dovuto consentire ai più meritevoli di ottenere la tempestiva immissione nei ruoli, attesa la prevista periodicità dei concorsi e dei provvedimenti di inquadramento definitivo nei ruoli dell'amministrazione scolastica. È noto, però – e della circostanza si è dato atto nelle plurime pronunce della Corte di Giustizia, della Corte
Costituzionale e della Corte di Cassazione che hanno riguardato la legittimità della reiterazione dei contratti a termine – che le immissioni in ruolo non sono avvenute in passato con la periodicità originariamente pensata dal legislatore e ciò ha determinato, quale conseguenza, che il personale “stabilizzato”, sia per effetto di interventi normativi che hanno previsto piani straordinari di reclutamento sia nel rispetto delle norme dettate dal
T.U., la cui efficacia non è mai stata del tutto sospesa, si è trovato per lo più a vantare, al momento dell'immissione in ruolo, un'anzianità di servizio di gran lunga superiore a quella per la quale il riconoscimento opera in misura integrale, anzianità che è stata oggetto dell'abbattimento della cui conformità al diritto dell'Unione qui si discute.
Pertanto le ragioni che avrebbero potuto giustificare la norma in un sistema fondato sulla cadenza annuale dei concorsi e sulla periodicità delle immissioni in ruolo, hanno cessato di rappresentare una “finalità legittima di politica sociale” nel momento in cui, nei fatti, l'organizzazione del sistema scolastico si è discostata dal modello pensato dal legislatore (cfr. punto 34 della sentenza Motter).
La Corte di Cassazione ha, pertanto, enunciato il seguente principio di diritto “L'art. 569 del d.lgs. n. 297/1994 relativo al riconoscimento dei servizi preruolo del personale amministrativo tecnico ed ausiliario della scuola si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo Quadro CES, UNICE e CEEP allegato alla direttiva 1999/70/CE nella parte in cui prevede che il servizio effettivo prestato, calcolato ai sensi dell'art. 570 dello stesso decreto, sia utile integralmente a fini giuridici ed economici solo limitatamente al primo triennio e per la quota residua rilevi a fini economici nei limiti dei due terzi. Il giudice, una volta accertata la violazione della richiamata clausola 4, è tenuto a disapplicare la norma di diritto interno in contrasto con la direttiva ed a riconoscere ad ogni effetto al lavoratore a termine, poi immesso nei ruoli dell'amministrazione, l'intero servizio effettivo prestato”.
Una volta esclusa la sussistenza di ragioni oggettive che possano giustificare la disparità di trattamento quanto alla valutazione dell'anzianità di servizio, correttamente deve essere disapplicata la norma di diritto interno che prevede l'abbattimento dell'anzianità riconoscibile dopo l'immissione in ruolo perché, la clausola 4 dell'accordo quadro ha effetto diretto ed i giudici nazionali, tenuti ad assicurare ai singoli la tutela giurisdizionale che deriva dalle norme del diritto dell'Unione ed a garantirne la piena efficacia, debbono disapplicare, ove risulti preclusa l'interpretazione conforme, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno
(Corte di Giustizia 8.11.2011, Rosado Santana punti da 49 a 56).
Per quanto riguarda il servizio di cui tenere conto ai fini della maturazione dell'anzianità di servizio cui parametrare la progressione professionale, e quindi le diverse posizioni stipendiali, va precisato che dovrà tenersi conto, per le ragioni fin qui esposte, dell'intero servizio effettivamente prestato e soltanto di questo, prescindendo dalla tipologia di supplenza per cui è avvenuta l'assunzione a termine.
Infatti, come pure condivisibilmente rilevato dalla S.C. nella sentenza da ultimo citata (n. 31150/2019), la comparabilità non può essere esclusa per le supplenze temporanee, in relazione alle quali è lo stesso legislatore a smentire la tesi della non assimilabilità del servizio a quello di ruolo nel momento in cui riconosce integralmente l'anzianità per i primi tre anni, periodo in cui, per le peculiarità del sistema di reclutamento dei supplenti, che acquisiscono punteggi in ragione del servizio prestato, solitamente si collocano più le supplenze temporanee che quelle annuali o sino al termine delle attività didattiche.
Deve, quindi, dichiararsi il diritto della parte ricorrente al riconoscimento integrale, ai fini giuridici ed economici, del servizio effettivamente prestato prima dell'immissione in ruolo e alla collocazione nella fascia stipendiale spettante in virtù di tale riconoscimento. Ebbene, in conclusione, in applicazione delle coordinate ermeneutiche appena rimesse,
è possibile attestare l'illegittimità del mancato riconoscimento per intero di tutti i servizi pre-ruolo prestati dalla ricorrente con contratti di lavoro a tempo determinato ai fini della ricostruzione di carriera per tutte le motivazioni sopra riportate, con conseguente illegittimità del mancato riconoscimento della progressione stipendiale.
In virtù della maggiore anzianità da valutare all'01/09/2011 di aa. 2 mm. 3 gg. 15, la ricorrente va inquadrata alla posizione stipendiale di aa. 9 anziché aa. 0, anticipa l'inquadramento alla pos. stip. di aa.
15 maturabile al 16/10/2016 anziché 1/02/2019 e matura la pos. stip. di aa. 21 al 16/10/2022 anziché all'01/02/2024.
Tenuto conto della prescrizione degli assegni ex art. 2948 c.p.c.. antecedenti il 24/04/2019 – diffida ed atto interruttivo del
23/04/2024 - alla ricorrente spetta la maggior somma dal
24/04/2019 al 31/07/2024 pari ad € 2.133,28 come da prospetto Contr
.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, quantificazione operata considerata la specificità e complessità della materia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bergamo, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, accerta e dichiara il diritto della ricorrente al riconoscimento per intero del servizio di pre-ruolo prestato quale collaboratrice scolastica e condanna il a corrispondere alla ricorrente € Controparte_2
2.133,28, con la maggiorazione degli interessi legali e della rivalutazione monetaria come per legge dalla data di maturazione al saldo, oltre le ulteriori somme maturande dall'01.08.2024;
- condanna il al pagamento delle Controparte_2 spese di lite, in favore della ricorrente, che si liquidano in €
1.800,00 per compensi professionali, oltre accessori come per legge, con distrazione ai procuratori antistatari.
Così deciso in Bergamo, il 20.03.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Raffaele Lapenta