Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 31/03/2025, n. 192 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 192 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1575/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Sassari
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del giudice Paola Irene Calastri ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 1575/2023 promossa da:
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GUIDO RIMINI Parte_1 C.F._1
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. VANNA QUARGNENTI CP_1 P.IVA_1
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GIANLUCA D'ALÒ CP_2 P.IVA_2
RESISTENTI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come in atti.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione ha agito, anche in via cautelare, contro e al fine di Parte_1 CP_1 CP_3 rimuovere gli effetti della sanzione disciplinare della sospensione dal servizio e dalla retribuzione per 10 giorni, per avere “gravemente ingiuriato e calunniato, diffamandolo, il Dott. più Parte_2 volte addebitandogli sia atteggiamenti non professionali nei confronti di alcuni dipendenti, ed attribuendogli la paternità del figlio di una di esse, sia cointeressenze con tale società Pipol appaltatrice di un progetto formativo per infermieri di famiglia e comunità”.
Ha dedotto a sostegno delle proprie domande il ricorrente l'insussistenza dei fatti addebitatigli e l'illegittimità della condotta datoriale.
e ritualmente costituitesi, hanno chiesto il rigetto della domanda per CP_1 CP_3 infondatezza in fatto e in diritto
Decise, con ordinanze di rigetto, le due fasi cautelari introdotte in corso di giudizio dal ricorrente, la causa è stata trattenuta in decisione concessi i termini per lo scambio di note scritte ex art. 127ter cpc.
Si dà atto che parte ricorrente ha dichiarato di rinunciare all'azione, con ciò determinando la cessazione della materia del contendere.
In mancanza di accordo tra le parti in ordine alle spese di lite, il giudice non è dispensato dall'esaminare il merito della controversia in ottemperanza al principio di soccombenza virtuale, a cui provvede come da motivazioni che seguono. pagina 1 di 7
Come già osservato in sede di ordinanza cautelare, va ritenuta superata l'eccezione di decadenza formulata dal ricorrente;
a riguardo, dispone l'art.55-bis D.Lgs. 30/03/2001, n. 165 che:
1. Per le infrazioni di minore gravità, per le quali è prevista l'irrogazione della sanzione del rimprovero verbale, il procedimento disciplinare è di competenza del responsabile della struttura presso cui presta servizio il dipendente. Alle infrazioni per le quali è previsto il rimprovero verbale si applica la disciplina stabilita dal contratto collettivo.
2. Ciascuna amministrazione, secondo il proprio ordinamento e nell'ambito della propria organizzazione, individua l'ufficio per i procedimenti disciplinari competente per le infrazioni punibili con sanzione superiore al rimprovero verbale e ne attribuisce la titolarità e responsabilità.
3. Le amministrazioni, previa convenzione, possono prevedere la gestione unificata delle funzioni dell'ufficio competente per i procedimenti disciplinari, senza maggiori oneri per la finanza pubblica.
4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 55-quater, commi 3-bis e 3-ter, per le infrazioni per le quali è prevista l'irrogazione di sanzioni superiori al rimprovero verbale, il responsabile della struttura presso cui presta servizio il dipendente, segnala immediatamente, e comunque entro dieci giorni, all'ufficio competente per i procedimenti disciplinari i fatti ritenuti di rilevanza disciplinare di cui abbia avuto conoscenza. L'Ufficio competente per i procedimenti disciplinari, con immediatezza e comunque non oltre trenta giorni decorrenti dal ricevimento della predetta segnalazione, ovvero dal momento in cui abbia altrimenti avuto piena conoscenza dei fatti ritenuti di rilevanza disciplinare, provvede alla contestazione scritta dell'addebito e convoca l'interessato, con un preavviso di almeno venti giorni, per l'audizione in contraddittorio a sua difesa. Il dipendente può farsi assistere da un procuratore ovvero da un rappresentante dell'associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato. In caso di grave ed oggettivo impedimento, ferma la possibilità di depositare memorie scritte, il dipendente può richiedere che l'audizione a sua difesa sia differita, per una sola volta, con proroga del termine per la conclusione del procedimento in misura corrispondente. Salvo quanto previsto dall'articolo 54-bis, comma 4, il dipendente ha diritto di accesso agli atti istruttori del procedimento. L'ufficio competente per i procedimenti disciplinari conclude il procedimento, con l'atto di archiviazione o di irrogazione della sanzione, entro centoventi giorni dalla contestazione dell'addebito. Gli atti di avvio e conclusione del procedimento disciplinare, nonché l'eventuale provvedimento di sospensione cautelare del dipendente, sono comunicati dall'ufficio competente di ogni amministrazione, per via telematica, all , entro venti giorni Controparte_4 dalla loro adozione. Al fine di tutelare la riservatezza del dipendente, il nominativo dello stesso è sostituito da un codice identificativo.
5. La comunicazione di contestazione dell'addebito al dipendente, nell'ambito del procedimento disciplinare, è effettuata tramite posta elettronica certificata, nel caso in cui il dipendente dispone di idonea casella di posta, ovvero tramite consegna a mano. In alternativa all'uso della posta elettronica certificata o della consegna a mano, le comunicazioni sono effettuate tramite raccomandata postale con ricevuta di ritorno. Per le comunicazioni successive alla contestazione dell'addebito, è consentita la comunicazione tra l'amministrazione ed i propri dipendenti tramite posta elettronica o altri strumenti informatici di comunicazione, ai sensi dell'articolo 47, comma 3, secondo periodo, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero anche al numero di fax o altro indirizzo di posta elettronica, previamente comunicati dal dipendente o dal suo procuratore.
6. Nel corso dell'istruttoria, l'Ufficio per i procedimenti disciplinari può acquisire da altre amministrazioni pubbliche informazioni o documenti rilevanti per la definizione del procedimento. La predetta attività istruttoria non determina la sospensione del procedimento, né il differimento dei relativi termini.
pagina 2 di 7 7. Il dipendente o il dirigente, appartenente alla stessa o a una diversa amministrazione pubblica dell'incolpato, che, essendo a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio di informazioni rilevanti per un procedimento disciplinare in corso, rifiuta, senza giustificato motivo, la collaborazione richiesta dall'Ufficio disciplinare procedente ovvero rende dichiarazioni false o reticenti, è soggetto all'applicazione, da parte dell'amministrazione di appartenenza, della sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione, commisurata alla gravità dell'illecito contestato al dipendente, fino ad un massimo di quindici giorni.
8. In caso di trasferimento del dipendente, a qualunque titolo, in un'altra amministrazione pubblica, il procedimento disciplinare è avviato o concluso e la sanzione è applicata presso quest'ultima. In caso di trasferimento del dipendente in pendenza di procedimento disciplinare, l'ufficio per i procedimenti disciplinari che abbia in carico gli atti provvede alla loro tempestiva trasmissione al competente ufficio disciplinare dell'amministrazione presso cui il dipendente è trasferito. In tali casi il procedimento disciplinare è interrotto e dalla data di ricezione degli atti da parte dell'ufficio disciplinare dell'amministrazione presso cui il dipendente è trasferito decorrono nuovi termini per la contestazione dell'addebito o per la conclusione del procedimento. Nel caso in cui l'amministrazione di provenienza venga a conoscenza dell'illecito disciplinare successivamente al trasferimento del dipendente, la stessa Amministrazione provvede a segnalare immediatamente e comunque entro venti giorni i fatti ritenuti di rilevanza disciplinare all i procedimenti disciplinari CP_5 dell'amministrazione presso cui il dipendente è stato trasferito e dalla data di ricezione della predetta segnalazione decorrono i termini per la contestazione dell'addebito e per la conclusione del procedimento. Gli esiti del procedimento disciplinare vengono in ogni caso comunicati anche all'amministrazione di provenienza del dipendente.
9. La cessazione del rapporto di lavoro estingue il procedimento disciplinare salvo che per l'infrazione commessa sia prevista la sanzione del licenziamento o comunque sia stata disposta la sospensione cautelare dal servizio. In tal caso le determinazioni conclusive sono assunte ai fini degli effetti giuridici ed economici non preclusi dalla cessazione del rapporto di lavoro.
9-bis. Sono nulle le disposizioni di regolamento, le clausole contrattuali o le disposizioni interne, comunque qualificate, che prevedano per l'irrogazione di sanzioni disciplinari requisiti formali o procedurali ulteriori rispetto a quelli indicati nel presente articolo o che comunque aggravino il procedimento disciplinare.
9-ter. La violazione dei termini e delle disposizioni sul procedimento disciplinare previste dagli articoli da 55 a 55-quater, fatta salva l'eventuale responsabilità del dipendente cui essa sia imputabile, non determina la decadenza dall'azione disciplinare né l'invalidità degli atti e della sanzione irrogata, purché non risulti irrimediabilmente compromesso il diritto di difesa del dipendente, e le modalità di esercizio dell'azione disciplinare, anche in ragione della natura degli accertamenti svolti nel caso concreto, risultino comunque compatibili con il principio di tempestività. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 55-quater, commi 3-bis e 3-ter, sono da considerarsi perentori il termine per la contestazione dell'addebito e il termine per la conclusione del procedimento.
9-quater. Per il personale docente, educativo e amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) presso le istituzioni scolastiche ed educative statali, il procedimento disciplinare per le infrazioni per le quali è prevista l'irrogazione di sanzioni fino alla sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per dieci giorni è di competenza del responsabile della struttura in possesso di qualifica dirigenziale e si svolge secondo le disposizioni del presente articolo. Quando il responsabile della struttura non ha qualifica dirigenziale o comunque per le infrazioni punibili con sanzioni più gravi di quelle indicate nel primo periodo, il procedimento disciplinare si svolge dinanzi all'Ufficio competente per i procedimenti disciplinari”.
pagina 3 di 7 La segnalazione dei fatti oggetto di contestazione risulta essere stata tramessa all'Ufficio Procedimenti Disciplinari in data 28.10.2022, a distanza di circa un mese, e ricevuta dall' in data 2.11.2022; CP_5 da tale data, riunitosi l'Ufficio Procedimenti Disciplinari in data 12.12.2022, è stata avviata un'istruttoria.
Ritiene il Tribunale che, avuto riguardo al contenuto dei fatti oggetto di segnalazione e di successiva contestazione disciplinare, l'istruttoria sia stata un atto doveroso e necessario, che, al fine di verificarne la veridicità, non poteva che incentrarsi sull'audizione dei soggetti a conoscenza di tali fatti, esaurita la quale in data 30.01.2023, è stata sollevata la contestazione disciplinare in data 1.2.2023.
È quindi da reputarsi tempestiva, nel caso concreto, tanto la contestazione, il cui dies a quo può ragionevolmente essere individuato alla data del 30.1.2023, allorquando i soggetti informati sui fatti hanno riferito in merito, quanto la conclusione della procedura, collocabile alla data del 27.4.2023, vale a dire entro il termine di 120 giorni dalla contestazione.
Non pare, tenuto conto del tenore dei fatti contestati, che possa essere rimproverabile alla resistente un'intenzionale inerzia fittiziamente celata da un'apparente necessità di approfondimento, da ritenersi invece tale bisogno reale, alla luce della natura e della complessità delle circostanze addebitate al ricorrente.
Passando all'esame del merito, si osserva che è illegittima la sanzione disciplinare che non si informi al principio di gradualità e proporzionalità rispetto alla violazione commessa dal dipendente pubblico e che grava sul datore di lavoro l'onere di provare la sussistenza dei fatti posti a base della contestazione disciplinare, ove tali fatti, come nel caso di specie, siano negati dal dipendente.
Gli informatori escussi in sede cautelari, delle cui dichiarazioni, rese sotto giuramento, è stata disposta acquisizione, hanno confermato la veridicità e quindi la sussistenza dei fatti posti a base della contestazione e della successiva sanzione.
Il teste interrogato sui capitoli di prova formulati da ha così dichiarato: Parte_2 CP_1
Cont
“Conosco il Dr. dal 2021 circa, anno in cui è arrivato in , attualmente non ho rapporti di Pt_1 collaborazione, ne ho avuti prima che venisse trasferito ad altra struttura, avevamo uffici adiacenti, si occupava di progetti di ricerca e di formazione”.
Sul capitolo a), volto a conoscere se il Dott. CPS infermiere presso il Servizio delle Parte_1
Professioni Sanitarie, avesse diffuso -sul luogo di lavoro- la voce che il Dott. fosse un Parte_2 soggetto ignorante, bugiardo, notoriamente viscido e attirato dalle ragazzine:
“è vero, sono stato informato da;
una mattina di settembre 2022 è venuta nel Parte_3 mio ufficio abbastanza agitata e provata e ha iniziato a raccontarmi queste cose, mi ha riferito che frequentemente il Dr. le avrebbe detto queste cose, in quel periodo condividevano la stessa Pt_1 stanza;
vista la gravità della cosa ho chiamato altri colleghi – Testimone_1 Testimone_2 [...] con incarico di responsabilità per informarli di questa situazione, ai quali la dr.ssa ha pure Tes_3 riferito durante un incontro nei giorni a seguire in cui ero presente anche io;
sono anche andato dai
Carabinieri informalmente che mi hanno suggerito di intraprendere la procedura disciplinare e eventualmente anche quella penale”.
Sul capitolo b), volto a conoscere se il Dott. avesse affermato che il Dott. Parte_1 Parte_2 avesse intrattenuto una relazione sentimentale con l'infermiera , in servizio
[...] Persona_1 presso il Servizio delle Professioni Sanitarie in stato avanzato di gravidanza:
“è vero, è una delle circostanze, forse la più grave, riferite dalla Dr.ssa ” Parte_3
Sul capitolo c), volto ad accertare se il Dott. avesse affermato che il Dott. Parte_1 Parte_2 fosse il padre del figlio nascituro di : “è vero”.
[...] Persona_1
pagina 4 di 7 Sul capitolo d), avente ad oggetto la veridicità dell'affermazione del Dott. in ordine Parte_1 all'esistenza, in capo al Dott. di interessi economici in comune con la società Pipol, Parte_2 appaltatrice di un progetto formativo per infermieri di famiglia e comunità, e nello specifico con il responsabile della stessa Dott. “è vero, erano pervenute anche delle lettere Testimone_4 anonime dove sommariamente si faceva riferimento a queste cose”.
Sul capitolo e), teso ad accertare che tali fatti fossero stati riferiti anche al Dott. “è vero, Persona_2 mi è stato riferito dalla dr.ssa , ma anche dallo stesso . Parte_3 Per_2
Sul capitolo f) (vero che il Dott. invitava la Dott.ssa ad inoltrare Pt_1 Parte_3 segnalazioni anonime relative a presunte irregolarità riguardanti diverse procedure amministrative coinvolgenti il Dott. ): Parte_2
”è vero, l'ho saputo sempre dalla dr.ssa ” Parte_3
Sul capitolo g) (Vero che la Dott.ssa riferiva anche al Dott. Parte_3 Testimone_3 alla Dott.ssa e al Dott. che il Dott. le aveva detto che Testimone_2 Testimone_1 Parte_1 il Dott. aveva una relazione con , che era il padre del bambino Parte_2 Persona_1 nascituro della stessa e che aveva rapporti equivoci con delle infermiere): “sì, ho già risposto”.
L'attendibilità del teste -soggetto coinvolto in quanto destinatario delle affermazioni Parte_2 del ricorrente- ed il legittimo utilizzo delle sue dichiarazioni sono avallati dalla concordanza delle risposte rese dalla testimone , del tutto estranea ai fatti di causa, la quale, interrogata sui Parte_3 medesimi capitoli di prova, ha confermato la sussistenza dei fatti addebitati dal ricorrente, così dichiarando:
“conosco il Dr da circa 5 anni;
siamo stati colleghi circa quattro anni fa, in via Montegrappa Pt_1 in due uffici diversi, poi in Via Tempio 5 e lì eravamo nello stesso ufficio;
il dr. appena arrivato Pt_1 credo che ricoprisse un ruolo alla formazione di , poi si è trasferito da noi e forse si Persona_3 occupava di progetti, eravamo negli anni del COVID”.
Sul capitolo a): “è vero;
l'ho sentito personalmente, eravamo appena traslocati in via Tempio, c'era un concorso a cui tutti stavamo partecipando, compresi me e lui, sarà stato il 2021; erano delle conversazioni, in cui questi argomentati erano reiterati dal dr. mi aveva detto che aveva Pt_1 assistito a circostanze in cui aveva visto il Dr e il Dr. con atteggiamenti particolari nei Pt_2 Pt_4 confronti di OS e infermiere che venivano convocate per fare colloqui per essere assegnate;
riferiva poi che non c'erano competenze professionali adeguate nella persona di , a cui a un Parte_2 certo punto ho deciso di riferire tutto, ma non ricordo quando;
il Dr. mi aveva anche informato Pt_1 che vi era un sito in cui poter fare segnalazioni, trovava discutibile che la commissione di questo Per_ concorso fosse composta dalla dr.ssa , in precedenza nostra dirigente, che avrebbe potuto agevolare il Dr. con cui aveva lavorato;
preciso che tutti noi avevamo lavorato con la dr.ssa Pt_2 Per_
, me compresa e compreso il Dr. . Pt_1
Sul capitolo b): “è vero;
rientrata da un infortunio, ero stata informata dal Dr. che la dott.ssa Pt_1
era in stato di gravidanza e che il padre era il Dr. ”. Per_1 Parte_2
Sul capitolo c): “ho già risposto, è vero”.
Sul capitolo d): “è vero, me lo riferiva, aveva questa convinzione”.
Sul capitolo e): “è vero, me lo ha detto il dr. . Per_2
Sul capitolo f): ”è vero, mi ha informato di questo sito in cui poter fare segnalazioni, lui sosteneva che c'erano queste irregolarità e che c'era questo sito, senza chiedermi espressamente di fare segnalazioni, ma dal mio punto di vista insinuandolo;
quando poi ho parlato con il Dr, mi ha Pt_2
pagina 5 di 7 riferito che erano pervenute segnalazioni di contenuto similare, ne sono venuta a conoscenza molto dopo”.
Sul capitolo g): “sì, è vero;
cercavamo anche di confrontarci per comprendere la situazione”
In gran parte concordemente, ad accezione di alcuni fatti, il teste Testimone_5 che ha così riferito:
Sul capitolo a): “no, non posso confermalo, non gliel'ho mai sentito dire;
posso confermare che il Dr aveva riferito, anche a me direttamente, anche se le prime volte l'ho sentito dalla dr.ssa Pt_1
, di una relazione tra il dr. ed una infermiera in stato interessante che lavorava presso Parte_3 Pt_2 l'ufficio professioni sanitarie, il cui nome è , il nome è una mia deduzione perché le Persona_1 infermiere erano 2 e era l'unica ad essere in stato interessante;
io l'ho preso come un Per_1 pettegolezzo, come tante volte accade in ospedale. (…) il Dr aveva riferito che il Dr. Pt_1 Pt_2 fosse il padre del nascituro;
l'ho preso come pettegolezzo anche perché conosco e aveva un Per_1 compagno”.
Sul capitolo b): “confermo, ho già risposto, specifico però che non ha mai pronunciato il nome dell'infermiera, ma essendo in servizio soltanto in due, non poteva che essere . Non ricordo Per_1 esattamente il momento in cui mi è stato riferito, sarà stato il 2022, periodo in cui era Per_1 incinta”.
Sul capitolo c): “ho già risposto”.
Sul capitolo d): “non lo so”.
Sul capitolo e): “confermo, tranne le circostanze di cui ai capi a) e d)”.
Sul capitolo f): ”l'ho sentito non personalmente, ma riferitomi dalla Dr.ssa ”. Parte_3
Tale è il quadro probatorio, dall'esame del quale, tenuto conto dell'attendibilità delle dichiarazioni rese, prive di contraddizioni e concordi sia intrinsecamente che estrinsecamente, non può che ritenersi accertata l'effettività dei fatti addebitati al ricorrente.
La sospensione dal servizio e dalla retribuzione per 10 giorni appare quindi legittima e fondata, anche sotto il profilo della proporzionalità, peraltro non contestata, e che appare in ogni caso sussistente, avuto riguardo al carattere diffamatorio delle dichiarazioni diffuse dal ricorrente, rivelatesi false, lesive dell'onore e della dignità personale altrui e prive di giustificazione, oltre che all'inevitabile ripercussione che tali dichiarazioni hanno provocato nelle sfere individuali dei soggetti coinvolti e nel circostante ambiente lavorativo.
Si decide quindi come da dispositivo.
Le spese di giudizio seguono la regola della soccombenza e vengono liquidate, tenuto conto anche della fase cautelare, sulla scorta dei parametri di cui al DM 55/14 aggiornati al 2022 per fasi di studio, introduttiva, istruttoria (fase cautelare) e decisionale.
P.Q.M.
- dichiara la cessazione della materia del contendere;
- condanna parte ricorrente a rimborsare a ciascuna parte resistente le spese di lite, che si liquidano in €
2.100,00 per compensi professionali, oltre i.v.a., c.p.a. e 15,00 % per spese generali, da distarsi in favore degli avvocati dichiaratisi antistatari.
pagina 6 di 7 Sassari, 31/03/2025
Il giudice
Paola Irene Calastri
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