Sentenza 12 novembre 2015
Massime • 1
In tema di omicidio del consenziente, il consenso è elemento costitutivo del reato, sicchè ove il reo incorra in errore circa la sussistenza del consenso trova applicazione la previsione dell'art.47 cod.pen., in base al quale l'errore sul fatto che costituisce un determinato reato non esclude la punibilità per un reato diverso, nel caso di specie individuabile nel delitto di omicidio volontario. (In motivazione, la Corte ha precisato che il consenso previsto quale scriminante dall'art.50 cod.pen. non corrisponde al consenso richiesto dall'art.579 cod.pen., atteso che, in questa seconda ipotesi, il consenso incide sulla tipicità del fatto e non quale mera causa di giustificazione).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 12/11/2015, n. 12928 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12928 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2015 |
Testo completo
1 29 2 8/ 1 6 28 5 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE Udienza pubblica del 12/11/2015 Sentenza n. 101/4/2015 Registro generale n. 53052014 53283 Composta dai Consiglieri: Dott. ARTURO CORTESE Presidente Dott. ADET TONI NOVIK Consigliere Dott. MARGHERITA CASSANO Consigliere Rel. Consigliere Dott. ALDO ESPOSITO Dott. ALESSANDRO CENTONZE Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: ME IL DE, nato il [...]; avverso la sentenza n. 13/2014 emessa dalla Corte di assise di appello di Torino in data 09/07/2014; udita la relazione fatta dal Consigliere dott. Aldo Esposito;
udite le conclusioni del Procuratore generale, in persona del dott. Massimo Galli, che ha chie- sto il rigetto del ricorso;
udito per il ricorrente il difensore di fiducia avv. Giorgio Romagnolo, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso e l'annullamento della sentenza impugnata;
2 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 09/07/2014, la Corte di assise di appello di Torino riduceva ad anni 9€ mesi 4 di reclusione la pena inflitta a ES IL AN, con sentenza emessa dal G.U.P. del Tribunale di Alessandria in data 11/11/2013, in ordine al reato di omicidio aggravato. Il 23.11.2012, l'ES, statunitense stabilito con la moglie IA AN, si presentava pres- so la Stazione dei CC di Alessandria affermando di avere ucciso il coniuge 10 giorni prima, cir- costanza dopo poco constatata dai militari, i quali, portatisi presso l'abitazione della coppia, rinvenivano il cadavere della donna in avanzato stato di decomposizione. Sin dal primo momento l'ES dichiarava di aver ucciso la moglie mediante un unico colpo inferto al fianco sinistro, all'altezza del polmone, mediante un coltello da cucina, dopo che una pesante dose di sedativo (LE), da lui somministratale, non aveva conseguito effetto leta- le. L'imputato spiegava di aver deciso di porre fine alle sofferenze della moglie, affetta da alme- no dieci anni da una grave forma di artrite remautoide, peggiorata in modo tale da impedirle dapprima la deambulazione e, successivamente, da non consentirle neanche di stare seduta, con manifestazioni di gonfiori alle mani e ai piedi, comparsa di dolorose bolle e produzione di lesioni sanguinanti. Dopo l'omicidio della moglie, intendeva suicidarsi, ma gli mancava il coraggio di compiere ta- le gesto. Le risultanze della consulenza medico legale risultavano compatibili con la descrizione del fatto, sicché non potevano emergere dubbi in ordine alla responsabilità del predetto. I colleghi di lavoro dell'ES e dei vicini di casa descrivevano un quadro familiare di una coppia normale, legata da intenso rapporto affettivo, contraddistinto da una sempre maggiore dedizione del marito alla moglie a causa del progressivo peggioramento delle condizioni di sa- lute di lei. La Corte di merito dava atto dello stato di piena capacità di intendere e di volere e di totale assenza di sintomi di malattie psichiatriche, come emerso dalla perizia clinica svoltasi con le forme dell'incidente probatorio. In ordine all'inquadramento prospettato dalla difesa di omicidio del consenziente, la Corte di assise di appello evidenziava che la presunta esistenza del consenso della vittima si sarebbe dovuta desumere esclusivamente dalle non univoche affermazioni della vittima riportate dal marito, costituite principalmente da interpretazioni del pensiero della moglie. Dalla mancanza di reazione della vittima non poteva poi desumersi un suo consenso, tenuto conto dello stato di incoscienza causato dalla somministrazione del sedativo e della patologia, senza tener conto del suo stupore manifestato al momento dell'azione subita dal marito. Era poi esclusa la configurabilità dell'attenuante di cui all'art. 61, comma primo, cod. pen., risultando ravvisabili, oltre ai motivi altruistici di porre fine alla sofferenza, anche motivazioni : 3 egoistiche dell'autore, non più costretto ad una lunga, probante e faticosa assistenza, per ef- fetto del decesso del coniuge. In ordine alla consulenza tecnica, il dr. Sartore aveva riscontrato l'assenza di sintomi di alte- razioni psichiche patologiche o di disturbi di personalità ed aveva ampiamente valutato in più punti della relazione l'episodio che comportava il 28/01/2013 il ricovero presso l'Ospedale di Alessandria, riconducibile ad una psicosi N.A.S. ed inquadrato in uno stato depressivo conse- guente all'uccisione della moglie ed ai propositi di suicidio. L'ES risultava immediatamente lucido e coerente nel rapportarsi con gli interlocutori, nel racconto del fatto e nel contegno suc- cessivo. L'ES era perfettamente consapevole del disvalore dell'azione criminosa, contraria ai suoi principi morali e religiosi. La decisione di uccidere era assunta con lucidità e preordinazione, avendo l'ES pro- grammato di causare la morte col farmaco e, atteso l'effetto invano, di provocarla mediante un coltello, lasciato infilato nel corpo della donna fino a causarne il decesso. In ordine al tema della dedotta inutilizzabilità delle dichiarazioni spontanee rese dall'imputato, la Corte di merito evidenziava che, al contrario, le stesse costituivano materiale contenuto nel fascicolo del P.M., legittimamente confluito nel fascicolo del dibattimento. Inol- tre, riteneva che le stesse non aggiungevano nulla ad un quadro probatorio perfettamente de- lineato. La Corte di assise di appello spiegava che nella fattispecie non emergeva un consenso espli- cito, inequivoco e perdurante fino al momento del fatto, non essendo desumibile neanche dalle stesse, non univoche, dichiarazioni dell'imputato. Peraltro, la soppressione della vita costituiva : un atto contrario al credo religioso (mormone) della coppia. Inoltre, anche a voler ritenere ammissibile la ricostruzione della vicenda mediante ricorso all'interpretazione analogica dell'art. 59, ultimo comma, cod. pen., l'ostacolo della persistente antigiuridicità del fatto potrebbe essere superato solo nel caso di circostanze del fatto tali da determinare la ragionevole convinzione dell'esistenza del consenso della vittima;
in realtà, l'ES non presupponeva l'esistenza di un consenso del coniuge alla morte, bensì autono- mamente decideva che non dovesse continuare a vivere. L'attenuante di cui all'art. 62, n. 1, cod. pen. non poteva essere concessa, in quanto, ai fini . della sua configurabilità occorre che i motivi del reato siano genericamente apprezzabili o posi- tivamente valutabili, risultando inviolabile il bene primario della vita, sebbene risultasse impos- sibile sottacere le tematiche dell'eutanasia.
2. Avverso la predetta sentenza la difesa di ES IL AN proponeva ricorso per Cas- sazione, ai sensi dell'art. 606, comma 1, cod. proc. pen. in relazione ai seguenti motivi di ricor- so:
2.1. Violazione di legge per la decisione della Corte di assise di appello di rigettare la richie- sta di una nuova perizia sulla capacità di intendere e di volere dell'imputato; nullità ex art. 125 cod. proc. pen. per assoluta mancanza di motivazione, contraddittorietà e/o manifesta illogicità A 4 della motivazione in ordine alla sussistenza della capacità di intendere e di volere al momento del fatto. Nell'illustrazione del ricorso, la difesa evidenziava che, già nella sentenza di primo grado il G.I.P. aveva affermato tale capacità e aveva ritenuto adeguato, la spiegazione del perito d'ufficio dr. Sartore in ordine all'episodio psicotico di fine gennaio, che determinava il ricovero dell'imputato presso il reparto di psichiatria dell'Ospedale di Alessandria per psicosi N.A.S.. In- fatti, secondo tale perizia, l'ES non manifestava sintomi di natura psicotica nei giorni ante- cedenti al fatto delittuoso e l'assenza di alterazioni psicotiche, alla luce della tempistica e delle modalità della dinamica e della regolarità della condotta nei giorni antecedenti al fatto. La difesa esponeva che, pur dando atto dell'esistenza di tale precedente episodio morboso di stato confusionale con delirio psicotico, con allucinazioni uditive, eloquio e condotta disorganiz- zati, il perito non svolgeva approfondimenti medico-psichiatrici e non effettuava una diagnosi specífica. Secondo la tesi difensiva, la Corte di merito rigettava l'ulteriore doglianza prospettata nei motivi di appello in ordine al giudizio di piena capacità dell'imputato, senza esprimersi sui di- sturbi di personalità non classificabili;
tali aspetti non risultavano oggetto di adeguata spiega- zione di carattere medico-scientifico, mentre la motivazione si limitava a valutare le modalità della condotta. In realtà sarebbe stata necessaria la verifica della capacità dell'imputato di controllare la propria azione e di resistere alle richieste della vittima di aiutarla a morire.
2.2. Inosservanza o erronea applicazione della legge penale e di norme stabilite a pena di nullità. Inutilizzabilità delle dichiarazioni spontanee rese dall'imputato al Mar. Marino. La difesa segnalava che si trattava delle dichiarazioni spontanee rese al momento del suo ar- resto in assenza del difensore, inutilizzabili in base all'orientamento espresso dalla sentenza della Corte di cassazione n. 36596/2012, in relazione alla disposizione di cui all'art. 63, comma 2, cod. proc. pen., trattandosi di soggetto da ascoltare sin dall'inizio in qualità di sottoposto al- le indagini, e al comma 1, articolo citato, occorrendo interrompere le sue dichiarazioni al mo- mento in cui emergevano indizi a suo carico. Secondo la prospettazione del ricorrente, la predetta inutilizzabilità operava anche nell'ambito del giudizio abbreviato. Le dichiarazioni, peraltro, non dovevano ritenersi sponta- nee, perché provocate dal Mar. Marino;
dalla relazione di servizio del 23/11/2012 emergeva che l'App. FO contattava il Mar. Marino e gli riferiva della presenza in sala di attesa di un soggetto, che aveva dichiarato di aver ucciso la moglie.
2.3. Inosservanza o erronea applicazione della legge penale e di norme stabilite a pena di nullità. Violazione dell'art. 533 cod. proc. pen., per avere la Corte confermato la sentenza di condanna in mancanza di elementi di responsabilità oltre ogni ragionevole dubbio. Mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in relazione alla configurabilità della condotta di cui all'art. 579 cod. pen.. 6 di permanere sulla sedia a rotelle, nonché a provocarle dolori agli arti e sanguinamenti dai tes- suti epiteliali.
4. Col primo motivo di ricorso, la difesa di ES IL AN prospettava l'esistenza di un vizio di violazione di legge, in relazione alla decisione della Corte di assise di Appello di rigetta- re ia richiesta di una nuova perizia sulla capacità di intendere e di volere dell'imputato, senza esprimersi sui disturbi di personalità dell'imputato e nonostante l'inadeguata motivazione forni- ta sul punto dal perito dr. Sartore con particolare riferimento alla mancata spiegazione scienti- fica di un episodio psicotico acuto del 28/01/2013. Il dedotto vizio di motivazione avrebbe de- terminato un omesso controllo in ordine alla capacità dell'imputato di controllare la propria azione e resistere alle richieste della vittima di aiutarla a morire. Al riguardo, già nella sentenza di primo grado, emessa all'esito di giudizio abbreviato, con motivazione adeguata ed immune da censure, il G.I.P. recepiva le valutazioni del perito dr. Sartore in ordine al riscontro della totale assenza di patologie psichiatriche (apprezzabile capa- cità di critica e di giudizio, inesistenza di turbe a carico della sfera percettiva o psichiche, elo- quio ben articolato, mancanza di sintomi di natura psicotica nei giorni precedenti al fatto, com- portamento normale nei giorni successivi al fatto). In riferimento all'episodio psicotico, avvenuto durante la carcerazione, contrariamente a quanto asserito dalla difesa dell'imputato, nella sentenza impugnata era evidenziato che la ri- dotta intensità del disturbo non aveva consentito una diagnosi specifica. Semmai, proprio il quadro clinico accuratamente descritto dal dr. Sartore (analisi fatta propria dalla Corte di meri- to) lasciava presupporre la probabilità di stati depressivi latenti insorti in conseguenza dell'efferato gesto e della successiva carcerazione, pienamente compatibili con la particolarità della vicenda e coi propositi di suicidio manifestati dall'ES. Sul punto va osservato che un'eventuale sindrome depressiva è inidonea a far escludere o a far scemare grandemente la capacità di intendere e di volere (cfr. Cass., Sez. 5, 06/11/2008 n. 44045, Rodà, Rv. 241804; Sez. 6, 12/03/2003 n. 22765, Moranziol, Rv. 226006). Come accuratamente segnalato dalla Corte di Assise di appello, al momento del fatto, l'imputato non versava in condizioni di infermità mentale o di alterazioni psicotiche, derivanti da condizione psicopatologica o da disturbo della personalità. Inoltre, l'organo giudicante dava conto della completezza dell'elaborato del perito, che, adoperando espressioni ampie, non limi- tate ai soli profili patologici, aveva affermato in relazione alla data del fatto la "mancanza di al- : terazioni psicotiche" o dell'ES, nonché, più specificamente, dell'inesistenza di "un'infermità mentale, dal punto di vista nosografico, ad una qualche condizione psicopatologica o di distur- bo della personalità". La difesa dell'imputato si limitava a censurare una presunta assenza di motivazione della pe- rizia, mentre avrebbe dovuto confrontarsi con le valutazioni dell'organo giudicante di pieno re- cepimento dei risultati dell'accertamento tecnico, che trattava compiutamente l'aspetto in que- stione. 5 Ad avviso della difesa, la Corte non valutava gli elementi di prova acquisiti (sofferenza della vittima, aggravamento delle sue condizioni, consapevolezza di non poter guarire e assenza di ogni opposizione al momento dell'accoltellamento) e forniva un'interpretazione troppo letterale delle dichiarazioni, senza valutare la difficoltà di conoscenza della lingua italiana e le dichiara- zioni dell'ES, rese nel corso dell'interrogatorio del 23/11/2012, nelle quali ricordava la ri- chiesta della donna di essere lanciata giù dalla finestra e la decisione di rispettare il suo volere.
2.4. Violazione di legge per la necessità di sussumere la fattispecie in quella di omicidio del consenziente ex art. 59, ultimo comma, cod. pen., avendo l'imputato agito nella convinzione dell'intento della moglie di porre fine alla sua esistenza. Secondo la prospettazione difensiva, lo stato di estrema sofferenza della moglie, la consape- volezza dello stato degenerativo irreversibile della malattia, l'aggravamento delle condizioni e la mancata resistenza del coniuge all'azione omicidiaria potrebbero aver indotto l'ES in er- rore sull'esistenza del consenso della vittima. L'assenza di reazione poteva costituire un ele- mento per supporre la sussistenza di tale ragionevole convinzione in capo all'imputato.
2.5. Violazione di legge e mancanza di motivazione per il mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62, comma primo, cod. pen., per aver agito per motivi di partico- lare valore sociale. Ad avviso della difesa, l'imputato intendeva perseguire esclusivamente la finalità altruistica di porre fine alle atroci sofferenze della consorte, vittima di degenerazione cronica, di dolori fi- sici, di deformazione degli arti, ecc.. 2.6. Il sostituto procuratore generale, in udienza pubblica, mediante requisitoria orale, con- cludeva per il rigetto del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 3. Il ricorso è infondato e va rigettato. Va premesso in fatto che la vicenda concerne la contestazione a carico di ES IL AN condannato dalla Corte di assise di appello alla pena di anni nove e mesi quattro di reclu- sione per omicidio aggravato della moglie ES IA AN mediante un coltello da cucina di lunghezza complessiva di cm. trentaquattro complessivi (di cui cm. venti di lama), previa somministrazione di una massiccia dose del tranquillante LE (fatto commesso in data 13/11/2012). Il mancato conseguimento dell'effetto letale induceva l'ES ad infilare un col- tello nel corpo della donna, fino a provocarne il decesso. Dopo dieci giorni dalla data del fatto l'ES si presentava presso la Stazione CC di Ales- sandria e confessava l'omicidio; a seguito delle sue dichiarazioni i militari si recavano presso l'abitazione dell'ES e trovavano il corpo della moglie in avanzato stato di decomposizione. Tale gesto era spiegato dall'imputato con l'intento di porre fine alle sofferenze della moglie, affetta da almeno dieci anni da una grave forma di artrite remautoide, peggiorata negli ultimi anni in misura tale da costringerla dapprima a non deambulare e poi a non consentirle neanche 7 La Corte di merito esaminava l'iter diagnostico seguito dal perito e verificava la correttezza dei dati fattuali, sui quali si fondava la conclusione raggiunta dal perito (v. Cass., Sez. 2, 11/10/2013 n. 43923, Mosca, Rv. 257313). Esercitava, cioè, appieno il suo potere - dovere di controllo sull'elaborato redatto dal perito. Come è noto, infatti, l'"iter" diagnostico del perito si sviluppa attraverso due operazioni successive, connesse ed interdipendenti in relazione al risul- tato finale, cioè percezione dei dati storici e successivo giudizio diagnostico fondato sulla pri- ma;
su questa percezione il giudice deve portare la sua indagine, discostandosi dalle conciu- sioni raggiunte quando queste si basano su dati fattuali dimostratisi erronei, errore che vizian- do l'iter logico del perito rende inattendibili le loro conclusioni (cfr. Cass., Sez. 1, 18/12/1991, dep. 1992, n. 2268, De Negri, Rv. 191116). In sostanza, non emerge nessun difetto di motivazione sul punto, avendo la Corte di assise di appello puntualmente valutato l'assoluta irrilevanza di detto fenomeno psichico in ordine alla capacità di intendere e di volere. Nel caso in esame, pertanto, non ricorre nessun presunto "di- sturbo di personalità" e, in ogni caso, l'episodio in questione (successivo al fatto), con motiva- zione immune da censure, era valutato di scarso rilievo. Inoltre, con esauriente spiegazione, i giudici di merito avevano chiarito che il raptus omicida scaturiva dall'intento di porre fine alle sofferenze fisiche e psichiche del coniuge, dovute al progressivo deterioramento delle condizio- ni di salute, dopo una vita matrimoniale assolutamente normale e serena, circostanza ammes- sa dallo stesso imputato. Ciò conferma l'inesistenza di ogni presunto nesso eziologico tra even- tuali patologie e l'evento morte provocato. Al riguardo, appare opportuno richiamare la giurisprudenza della S.C., secondo la quale, ai fini del riconoscimento del vizio totale o parziale di mente, i "disturbi della personalità" possono rientrare nel concetto di "infermità", purché di consistenza, intensità e gravità tali da incidere concretamente sulla capacità di intendere o di volere, escludendola o scemandola grandemen- te, e a condizione della sussistenza di un nesso eziologico con la specifica condotta criminosa, per effetto del quale il fatto di reato sia ritenuto causalmente determinato dal disturbo mentale (in termini, Cass., Sez. 1, 25/06/2014 n. 52951, Guidi, Rv. 261339; Sez. 3, 20/11/2013, dep. 2014, n. 1161, D., Rv. 257923). In definitiva, la Corte di assise di appello correttamente escludeva la necessità di disporre un incarico peritale, che nella fattispecie avrebbe rivestito natura esplorativa, in quanto lo stesso ricorrente non indicava neanche in termini generici la presunta patologia, incidente sull'imputabilità dell'ES.
4. Col secondo motivo di ricorso, era prospettata la tesi dell'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dall'imputato al Mar. Marino sotto un duplice profilo: a) la necessità di ascoltare il predet- to in qualità di indagato, ai sensi dell'art. 63, comma 2, cod. proc. pen.; b) l'esclusione della natura di dichiarazioni spontanee, trattandosi di rivelazioni provocate dal Mar. CC Marino, as- sunte dopo aver appreso da un appuntato della presenza dello stesso nella sala di attesa della stazione dei CC, come da relazione di servizio del 23/11/2012. 8 4.1. Sotto il primo dei due profili, la difesa invoca l'applicazione del principio affermato da un pregresso orientamento della Cassazione espressamente richiamato nel ricorso (v. Cass., Sez. 3, 07/06/2012 n. 36596, Osmanovic, Rv. 253574). Questo Collegio ritiene di aderire all'orientamento giurisprudenziale prevalente e più recente, che riconosce l'utilizzabilità, a fini di prova, in sede di giudizio abbreviato, delle dichiarazioni spontanee rese dalla persona sottoposta alle indagini dalla polizia giudiziaria, perché l'art. 350, comma 7, cod. proc. pen. ne limita l'inutilizzabilità esclusivamente al dibattimento (in tai sen- so, Cass., Sez. 5, 12/06/2014 n. 44829, Fabbri, Rv. 262192; Sez. 5, 16/01/2014 n. 6346, Pa- gone, Rv. 258961; Sez. 1, 04/07/2013 n. 35027, Voci, Rv. 257213).
4.2. Anche il secondo rilievo al riguardo non è meritevole di accoglimento, in quanto le di- chiarazioni spontanee rese dall'indagato nell'immediatezza del fatto, pur se sollecitate dagli uf- ficiali di polizia giudiziaria, non sono assimilabili all'interrogatorio in senso tecnico, in quanto quest'ultimo presuppone la contestazione specifica del fatto oggetto dell'imputazione ed è co- stituito da domande e risposte raccolte in verbale sottoscritto dall'interessato, sicché non de- vono essere precedute dall'invito alla nomina del difensore e dall'avvertimento circa la facoltà di non rispondere (cfr. Cass., Sez. 4, 25/02/2011 n. 15018, Amata, Rv. 250228). Tali dichiara- zioni, pur non avendo forza probatoria pari a quelle cui si applica il regime garantistico, sono pienamente valide e costituiscono indizi utilizzabili dal giudice in aggiunta ad altri elementi ri- tenuti adeguati al fine del giudizio, quale ulteriore fonte del libero convincimento del giudice. In ordine alla portata e alla disciplina delle c.d. dichiarazioni spontanee, nel vigente codice di pro- cedura penale il termine interrogatorio ha un ben preciso significato tecnico e non può quindi essere facilmente intercambiabile con altri termini, anch'essi dotati di un loro specifico e diver- so significato, quali sono quelli che definiscono le sommarie informazioni rese dall'indagato (art. 350, comma 1, cod. proc. pen.), le dichiarazioni spontanee (art. 350, comma 7, cod. proc. pen.) o l'esame (art. 208 cod. proc. pen.). D'altra parte, le dichiarazioni spontanee rese dall'indagato alla polizia giudiziaria, disciplinate dall'art. 350, comma 7, cod. proc. pen., sono pienamente utilizzabili nella fase delle indagini preliminari e in sede di giudizio abbreviato. Premessi tali principi, l'affermazione del Mar. Marino, riportata nella relazione di servizio del 23/11/2012, in base alla quale egli, appreso da un appuntato della presenza di un soggetto in sala d'attesa che aveva confessato l'omicidio della moglie, chiedeva cosa fosse accaduto all'ES, non poteva essere considerata un atto idoneo a qualificare l'atto come interrogato- da determinarne l'inutilizzabilità per l'inosservanza delle forme di legge previste per talerioet mezzo istruttorio. Il militare, infatti, tramite tale domanda, si limitava a verificare le ragioni della presenza dell'ES presso l'ufficio. Tale atto costituisce l'ovvia premessa di qualsiasi assunzione di di- Serve chiarazioni spontanee da parte della polizia giudiziaria e₫ occorre a verificare se il contenuto delle dichiarazioni che il soggetto intende rendere giustifica l'intervento delle forze dell'ordine e la redazione di apposito verbale. 9 Pertanto, l'assimilazione delle dichiarazioni spontanee all'interrogatorio operata dal ricorren- te, che lamenta la mancata osservanza delle preclusioni proprie del regime dell'interrogatorio, Scorretta è dunque illegittima, e conseguentemente il relativo motivo di ricorso è infondato.
5. Il terzo motivo di ricorso concerne la presunta mancanza, contraddittorietà o manifesta il- logicità della motivazione in relazione alla possibilità di inquadrare la condotta nell'ipotesi cri- minosa di minore gravità dell'omicidio del consenziente (art. 579 cod. pen.), alla luce delle dif- ficoltà di esposizione dei fatti da parte dell'ES per l'imperfetta conoscenza della lingua ita- liana e dell'intento da lei manifestatogli di essere uccisa lanciata dalla finestra. Al riguardo, ia Corte di merito con motivazione immune da censure chiariva che l'ES, presente da anni in Italia, conosceva perfettamente la lingua italiana e le sue dichiarazioni non potevano attribuirsi a incomprensioni. L'organo giudicante poi rilevava la totale mancanza della prova della dedotta manifestazione di volontà della donna di essere uccisa per porre fine alle proprie sofferenze. Ebbene, è configurabile il delitto di omicidio volontario, e non l'omicidio del consenziente, in caso di mancanza di una prova univoca, chiara e convincente della volontà di morire manife- stata dalla vittima, dovendo in tal caso riconoscersi assoluta prevalenza al diritto alla vita, qua- potere di le diritto personalissimo, che non attribuisce a terzi (nella specie ad un familiare) disporre, anche in base alla propria percezione della qualità della vita, dell'integrità fisica altrui (conf. Cass., Sez. 1, 17/11/2010 n. 43954, Anselmi, Rv. 249052). Nel caso in esame, una si- mile prova non può essere tratta dalle generiche invocazioni della vittima, affinché cessasse la propria sofferenza o dall'auspicio, dalla stessa espresso in precedenza, di adozione di modelli eutanasici propri di altri paesi. Secondo quanto riportato nella sentenza impugnata, peraltro, dalle stesse contraddittorie af- fermazioni dell'imputato non emerge un'incontestata e perdurante intenzione della donna di essere uccisa dal marito;
circostanza peraltro, logicamente ritenuta incompatibile dalla Corte di merito, perché contraria al credo religioso (mormone) della coppia. L'omicidio del consenziente presuppone un consenso non solo serio, esplicito e non equivoco, ma perdurante anche sino al momento in cui il colpevole commette il fatto (conf. Cass., Sez. 1, 06/05/2008 n. 32851, Sapone, Rv. 241231). Al contrario, nella fattispecie, la Corte di merito ben rilevava l'esistenza di plurimi elementi indicativi dell'assenza di consenso della vittima quali l'atteggiamento di stupore della moglie al- la condotta del marito, l'impossibilità di autodeterminarsi liberamente di un soggetto sottopo- sto a sedativo e la persistenza dell'intento delittuoso, realizzato anche dopo aver compreso l'inefficacia dell'effetto del farmaco.
6. Col quarto motivo di ricorso la difesa affermava la tesi dell'inquadrabilità dell'omicidio del consenziente in esame nell'ipotesi di cui all'art. 59, comma quarto, cod. pen., per aver agito I'ES nell'erronea convinzione del consenso della moglie, dovuto alla consapevolezza della donna dello stato degenerativo irreversibile della malattia, dell'aggravamento delle propria condizioni di salute e della mancata resistenza all'azione omicidiaria. Il ricorrente, cioè, sostie- 10 ne la tesi dell'applicabilità della disposizione incriminatrice più lieve, qualora il colpevole ritenga erroneamente che la vittima abbia acconsentito ad essere uccisa. Sul punto va richiamato l'aspetto già sopra affrontato in ordine alle caratteristiche della se- rietà, dell'inequivocità e dell'attualità del consenso della vittima, non agevolmente rinvenibili nella fattispecie in esame alla luce della stessa descrizione della vicenda operata dall'imputato e riportata nella sentenza impugnata. In ogni caso, l'errore sul consenso della vittima non comporta la punibilità per il reato di omicidio del consenziente di cui all'art. 579 cod. pen. in luogo della fattispecie criminosa gene- raie di omicidio prevista dall'art. 575 cod. pen.. La vicenda in esame, contrariamente alla tesi del ricorrente, non è inquadrabile nell'ipotesi di cui all'art. 59, comma quarto, cod. pen., disposizione secondo la quale la putatività in ordine alla sussistenza di una causa di giustificazione riveste efficacia scriminante. Il consenso con- templato dall'art. 579 cod. pen., infatti, non corrisponde, se non sotto l'aspetto strutturale, al consenso previsto dall'art. 50 cod. pen., incidendo solo sulla tipicità del fatto e non sull'antigiuridicità, perché l'aggressione riguarda un bene indisponibile (la vita). Essa va ricondotta al paradigma normativo dell'art. 47, comma secondo, cod. pen., in base al quale "l'errore sul fatto che costituisce un determinato reato non esclude la punibilità per un reato diverso". L'assenza di uno degli elementi caratterizzanti dell'omicidio del consenziente e, cioè il con- senso dell'offeso, non permette di applicare la disposizione di cui all'art. 579 cod. pen.. L'errore sul consenso non esclude la punibilità per un reato diverso e, cioè, quello previsto dall'art. 575 cod. pen.. 7. Col quinto motivo di ricorso, la difesa contesta il mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62, comma primo, cod. pen., per aver agito per motivi di particolare valore socia- le, consistenti nell'intento di far cessare definitivamente le sofferenze della moglie dovute al grave male degenerativo da cui era affetta. In proposito, la Corte di merito, con motivazione congrua ed adeguata, ravvisava la conte- stuale esistenza di un parallelo intento dell'ES di non essere più obbligato ad apprestare l'assistenza continua al coniuge. La generica apprezzabilità o positiva valutabilità da un punto di vista etico o sociale dei moti- vi del reato non consente di riconoscere l'attenuante dei motivi di particolare valore morale o sociale (in tal senso, Cass., Sez. 1, 07/04/1989, dep. 1990, n. 2501, Billo, Rv. 183422). I motivi considerati dall'art. 62, n. 1, cod. pen., devono corrispondere a valori etici o sociali effettivamente apprezzabili e, come tali, riconosciuti preminenti dalla collettività ed intorno ai quali si realizzi un diffuso consenso (conf., v. Cass., Sez. 1, 08/04/2015 n. 20443, Nobile, Rv. 263593; Sez. 1, 29/04/2010 n. 20312, Agostini, Rv. 247459). Si deve trattare, cioè, di principi generalmente approvati dalla società, in cui agisce chi tiene la condotta criminosa ed in quel determinato momento storico, appunto per il loro valore mo- 11 rale o sociale particolarmente elevato, in modo da sminuire l'antisocialità dell'azione criminale;
le discussioni tuttora esistenti sulla condivisibilità dell'eutanasia sono sintomatiche della man- canza di un suo attuale apprezzamento positivo pubblico, risultando anzi larghe fasce di con- trasto nella società italiana contemporanea;
non ricorre, pertanto, la generale valutazione po- sitiva da un punto di vista etico-morale, condizionante la qualificazione del motivo come "di particolare valore morale e sociale" (cfr. Cass., Sez. 1, 07/04/1989, dep. 1990, n. 2501, Billo, Rv. 183422).
8. Tenuto conto dell'infondatezza dei motivi di impugnazione il ricorso va respinto, con con- seguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P. Q. M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma il 12 novembre 2015. Presidente Il Consigliere estensore Arturo Cortese Aldo Esposito Alolo Enite DEPOSITATA IN CANCELLERIA 31 MAR 2016 IL CANCELLIERE AN IE