Sentenza 11 dicembre 2015
Massime • 1
Ai fini della determinazione del tempo necessario a prescrivere, deve aversi riguardo alla pena massima edittale stabilita per il reato consumato o tentato, su cui va operato l'aumento massimo di pena previsto per le circostanze aggravanti ad effetto speciale.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 11/12/2015, n. 101 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 101 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2015 |
Testo completo
1 0 1/ 1 6 ASR REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUARTA SEZIONE PENALE UDIENZA PUBBLICA DEL 11/12/2015 Composta dagli Ill.mi Sig.ri Magistrati: SENTENZA 2427/2015 dott. Francesco M. Ciampi Presidente - n. dott. Carla Menichetti - Consigliere - dott. Patrizia Piccialli - Consigliere - REGISTRO GENERALE dott. Ugo Bellini - Consigliere - n. 33639/2015 dott. Marco Dell'Utri - Consigliere rel.- ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Procuratore Generale presso la Corte d'appello di Bologna nei confronti di: LE LI n. il 8/7/1974 inoltre: LE LI n. il 8/7/1974 avverso la sentenza n. 462/2011 pronunciata dalla Corte d'appello di Bologna il 5/2/2015; visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita nell'udienza pubblica del 11/12/2015 la relazione fatta dal Cons. dott. Marco Dell'Utri; udito il Procuratore Generale, in persona del dott. M.G. Fodaroni, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per prescrizione. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza resa in data 28/5/2009, il Tribunale di Rimini ha condanna- to LI LE alla pena di giustizia in relazione al reato di furto continuato e aggravato dallo stesso commesso in Morciano di Romagna, il 10 e l'11/9/2003. 2. Con sentenza in data 5/2/2015, la Corte d'appello di Bologna, in parziale riforma della sentenza di primo grado, esclusa l'aggravante del mezzo fraudolen- to originariamente addebitata all'imputato, e tenuto conto della recidiva reiterata contestata nei relativi confronti, ha rideterminato la pena inflitta al LE in die- ci mesi di reclusione ed euro 300,00 di multa.
3. Avverso la sentenza d'appello, hanno proposto ricorso per cassazione l'imputato e il procuratore generale presso la corte d'appello di Bologna, denun- ciando entrambi la violazione di legge in cui sarebbe incorsa la corte territoriale per aver negato il riconoscimento dell'intervenuta prescrizione del reato addebi- tato all'imputato. CONSIDERATO IN DIRITTO 4. Entrambi i ricorsi sono fondati. Osserva il collegio come, a seguito della riqualificazione del fatto ascritto al LE quale furto semplice (aggravato dalla sola recidiva reiterata allo stesso originariamente contestata), il termine di prescrizione per tale fatto (da compu- tare ai sensi della legge n. 251/2006, sussistendone i presupposti di fatto, ed es- sendo la disciplina dettata da tale provvedimento legislativo più favorevole all'imputato) deve ritenersi pari a sei anni, ai sensi dell'art. 157, co.
1. c.p.. Secondo tale ultima norma, infatti, la prescrizione estingue il reato decorso il tempo corrispondente al massimo della pena edittale stabilita dalla legge e comunque un tempo non inferiore a sei anni in caso di delitto. Nel caso di specie, il tempo corrispondente al massimo della pena edittale stabilita dalla legge per il reato de quo coinciderebbe con quello di cinque anni, corrispondente alla pena massima per il reato di furto semplice (pari a tre anni) aumentata di due terzi (e quindi a cinque anni) per effetto della circostanza ag- gravante ad effetto speciale della recidiva, ex art. 99 c.p.. Al riguardo, è appena il caso di evidenziare che, in tema di prescrizione, il tempo necessario a prescrivere va determinato con riferimento, non già al ter- mine minimo di prescrizione astrattamente previsto dalle legge (pari a sei anni ex art. 157, co. 1, c.p.), successivamente aumentabile per l'incidenza delle cir- costanze a effetto speciale, bensì con riferimento alla pena massima edittale sta- bilita dalla legge per il reato consumato o tentato, su cui va quindi operato l'au- 2 mento massimo di pena previsto per le circostanze aggravanti ad effetto specia- le, come la recidiva reiterata (cfr. Sez. 3, Sentenza n. 3391 del 12/11/2014, in motivazione). Il termine di sei anni così determinato (ex art. 157, co.
1. c.p.) dev'essere a sua volta esteso a dieci anni, a seguito delle interruzioni intervenute, ai sensi dell'art. 161 c.p.. Nella specie, il termine di prescrizione così determinato deve ritenersi inte- gralmente decorso alla data della sentenza d'appello (del 5/2/2015), tenuto con- to della commissione del fatto alla data dell'11/9/2003 e dell'inesistenza di pe- riodi di sospensione della prescrizione idonei a indurre a ritenere ancora non in- teramente decorso, alla data della sentenza d'appello, il tempo per l'estinzione del reato commesso dal LE.
5. Ciò posto, occorre sottolineare, in conformità all'insegnamento ripetuta- mente impartito da questa Corte, come, in presenza di una causa estintiva del reato, l'obbligo del giudice di pronunciare l'assoluzione dell'imputato per motivi attinenti al merito si riscontri nel solo caso in cui gli elementi rilevatori dell'insussistenza del fatto, ovvero della sua non attribuibilità penale all'imputato, emergano in modo incontrovertibile, tanto che la relativa valutazio- ne, da parte del giudice, sia assimilabile più al compimento di una 'constatazio- ne', che a un atto di 'apprezzamento' e sia quindi incompatibile con qualsiasi ne- cessità di accertamento o di approfondimento (v. Cass., n. 35490/2009, Rv. 244274). E invero il concetto di 'evidenza', richiesto dal secondo comma dell'art. 129 c.p.p., presuppone la manifestazione di una verità processuale così chiara e obiettiva, da rendere superflua ogni dimostrazione, concretizzandosi così in qual- cosa di più di quanto la legge richiede per l'assoluzione ampia, oltre la correla- zione a un accertamento immediato (cfr. Cass., n. 31463/2004, Rv. 229275). Da ciò discende che, una volta sopraggiunta la prescrizione del reato, al fine di pervenire al proscioglimento nel merito dell'imputato occorre applicare il prin- cipio di diritto secondo cui 'positivamente' deve emergere dagli atti processuali, senza necessità di ulteriore accertamento, l'estraneità dell'imputato a quanto allo stesso contestato, e ciò nel senso che si evidenzi l'assoluta assenza della prova di colpevolezza di quello, ovvero la prova positiva della sua innocenza, non rile- vando l'eventuale mera contraddittorietà o insufficienza della prova che richiede il compimento di un apprezzamento ponderato tra opposte risultanze (v. Cass., n. 26008/2007, Rv. 237263). Tanto deve ritenersi non riscontrabile nel caso di specie, in cui questa Corte anche tenendo conto degli elementi evidenziati nelle motivazioni delle sentenze di merito - non ravvisa alcuna delle ipotesi sussumibili nel quadro delle previsioni di cui al secondo comma dell'art. 129 c.p.p.. Ne discende che, ai sensi del richiamato art. 129 c.p.p., la sentenza impu- gnata va annullata senza rinvio per essere il reato contestato all'imputato estinto per prescrizione.
P.Q.M.
la Corte Suprema di Cassazione, annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 11/12/2015. Il Consigliere estensore A M (Marco Dell'Utri) E fert R P Il Presidente U S (Francesco Ciampi) A C A E O S Z S N I CORTE * CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE IV Sezione Penale DEPOSITATO IN CANCELLERIA - 7 GEN 2016 Oggi IL FUNZIONARIO SUDIZIARI E R P I T Dott. Gigraphy Ruglio +