Sentenza 4 luglio 2013
Massime • 1
Sono probatoriamente utilizzabili nel giudizio abbreviato le dichiarazioni spontanee rese dall'indagato alla polizia giudiziaria.
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Leggi di più… - 2. Sono utilizzabili nel giudizio abbreviato le dichiarazioni rese dall’imputato durante la fase delle indagini preliminari?Giovanna De Feo · https://www.diritto.it/ · 29 marzo 2022
Indice: Il fatto La questione giuridica Osservazioni conclusive Il fatto La IV sezione penale del Tribunale di Roma ha condannato l'imputata per il delitto di interruzione di pubblico servizio (art. 340 c.p.). Il procedimento è stato definito con le forme del rito abbreviato; pertanto, è stata acquisita la documentazione contenuta nel fascicolo del P.M., sulla base della quale il giudice di merito ha ritenuto pienamente integrato il reato contestato in imputazione, con l'opportuna precisazione che non è stato utilizzato, ai fini della decisione, il verbale delle dichiarazioni rese dall'imputata (allora indagata) dinnanzi alla P.G in quanto in quella sede la stessa era stata escussa senza …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 04/07/2013, n. 35027 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 35027 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. BARDOVAGNI Paolo - Presidente - del 04/07/2013
Dott. VECCHIO Massimo - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. CAVALLO Aldo - Consigliere - N. 1133
Dott. BONITO Francesco M.S. - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ROCCHI Giacomo - Consigliere - N. 29276/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CI GI N. IL 10/04/1976;
avverso la sentenza n. 5128/2009 CORTE APPELLO di MILANO, del 15/12/2011;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 04/07/2013 la relazione fatta dal Consigliere Dott. MASSIMO VECCHIO;
Uditi, altresì, nella pubblica udienza:
- il Pubblico Ministero, in persona del dott. FRATICELLI Mario, sostituto procuratore generale della Repubblica presso questa Corte suprema di cassazione, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso e per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali;
- il difensore del ricorrente, avvocato Viale IA, il quale ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
RILEVA
1. - Con sentenza, deliberata il 15 dicembre 2011 e depositata il 9 gennaio 2012, la Corte di appello di Milano, ridotta la pena principale (da sei anni) a quattro anni e sei mesi di reclusione, esclusa la pena accessoria della interdizione legale e commutata la interdizione perpetua dai pubblici uffici con quella temporanea, ha - per quanto qui rileva - confermato la sentenza del giudice della udienza preliminare del Tribunale di Monza, 5 giugno 2008, nel capo di condanna dell'appellante LI CI per il delitto di omicidio tentato commesso in danno di NO UP in Desio il 31 maggio 2006.
1.1 - Sulla base della prova generica (accertamenti medico legali e sequestro dell'asma del delitto) e sulla base della prova orale (testimonianze dei testi oculari IA BU, FF NO e IZ NO), ma prescindendo dalle dichiarazioni della vittima per la "sostanziale inattendibilità" della fonte a cagione della compromissione della "capacità di ricordare in modo conforme alla realtà", in dipendenza delle lesioni neurologiche patite, i giudici di merito hanno accertato che nel corso di una colluttazione, con reciproche percosse, originata da rapporti personali e familiari (il giudicabile conviveva con TE ME ex moglie della persona offesa), CI aveva compiuto atti idonei diretti in modo non equivoco a cagionare la morte di UP, senza, tuttavia, realizzare l'evento letale per cause indipendenti dalla sua volontà; il giudicabile aveva, infatti, accoltellato al torace l'antagonista lacerando il ventricolo sinistro del cuore;
solo grazie all'intervento chirurgico di urgenza praticato la vittima era sopravvissuta, pur riportando gravi lesioni, consistite nell'indebolimento permanente (insorto in seguito al coma indotto dalla ferita) sia del senso della vista che della funzionalità del sistema nervoso centrale.
1.2 - Con riferimento ai rappresentati motivi di gravame - in punto di legittima difesa, gradatamente di eccesso colposo, di riqualificazione della condotta ai sensi dell'art. 582 cod. pen., di provocazione e di dosimetria della pena - e in relazione a quanto serba rilievo nel presente scrutinio di legittimità, la Corte territoriale ha osservato quanto appresso ricapitolato nei paragrafi che seguono, da sub 1.3 a suo 1.8.
1.3 - Corretta è la qualificazione giuridica della condotta. La idoneità e la univocità dell'atto sono palesi alla stregua della considerazione della zona anatomica attinta, del mezzo adoperato (coltello lungo complessivamente quindici centimetri, con lama affilata e acuminata), della forza impressa, con penetrazione di alcuni centimetri e mediante "azione decisa e profonda, senza incertezze, nella direzione della zona in effetti" colpita. 1.4 - Non è rilevante la circostanza se CI abbia impugnato il coltello fin dall'inizio ovvero solo nel corso della colluttazione. Certo è che, quando l'appellante vibrò la coltellata, "il confronto era sui binari della scazzottata e, solo per l'iniziativa del CI, è trasceso di livello".
Non è, infatti, credibile l'assunto difensivo dell'appellante di aver accoltellato l'antagonista per sottrarsi, nel corso della colluttazione, alla stretta di UP il quale lo avrebbe agguantato al collo esercitando "insopportabile" costrizione. UP - è "verosimile" - aveva compiuto tale azione "all'inizio .. quando ha "estratto" con la forza il CI dall'abitacolo della sua auto"; e "verosimilmente le tracce di tale stretta .. riscontrate sul collo dell'imputato, si riferiscono a tale momento" iniziale. Neppure è credibile l'ulteriore assunto del CI di aver vibrato la coltellata non contro il torace, bensì contro il braccio. I due colpi "non hanno niente a che fare l'uno con l'altro" ed è impossibile che il colpo inferto al cuore "possa essere "nato" nell'intenzione del CI come un colpo di diversa natura diretto al braccio del suo aggressore".
1.5 - Il dolo omicida ricorre nella forma del dolo alternativo. Peraltro ai fini dell'elemento psicologico neppure è decisiva la frase proferita dal CI: "... l'avevo avvisato che gliela avrei fatta pagare", riferita dal teste FF. Più che sufficiente è, per vero, "la furia di quel confronto violento tra i due .. per giustificare la scelta, sia pure istantanea, di utilizzare l'arma come ha fatto il CI".
1.6 - La sproporzione evidente tra "l'essere soggetto alle percosse del UP, percosse alle quali, secondo i testimoni oculari CI stava già opponendo identica condotta", e la cruenta reazione con l'arma esclude la legittima difesa.
1.7 - Neppure può essere riconosciuto l'eccesso colposo. CI salvaguardava già efficacemente la propria incolumità mediante "identico e opposto atteggiamento aggressivo, sferrando colpi al UP"; l'accoltellamento non era necessario, ne' inevitabile. Il confronto deve essere effettuato tra i mezzi reattivi a disposizione e quelli adoperati. Sicché CI ben poteva, alternativamente, "proseguire nel confronto con percosse, quando non fuggire o invocare l'aiuto dei presenti".
1.8 - Tenuto conto della incensuratezza dell'appellante e della circostanza che costui "è stato aggredito con violenza dal UP" la pena deve essere equamente commisurata nella misura indicata (pena base: anni dieci di reclusione, ridotta per le circostanze attenuanti generiche a sei anni e nove mesi, e ulteriormente abbattuta di un terzo per il rito abbreviato). 2. - Ricorre per cassazione l'imputato, col ministero del difensore di fiducia, avvocato IA Viale, mediante atto del 27 febbraio 2013, col quale sviluppa cinque motivi con i quali dichiara di denunciare anche promiscuamente, à sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e), inosservanza o erronea applicazione della legge penale, o di altre norme giuridiche di cui si deve tenere conto nella applicazione della legge penale, in relazione all'art. 52 cod. pen. (primo motivo), in relazione all'art. 55 cod. pen. (secondo motivo), in relazione all'art. 350 cod. proc. pen. (terzo motivo), in relazione all'art. 62 c.p., comma 1, n. 2, (quarto motivo), nonché mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione (con tutti e cinque i motivi, tranne il terzo). Con atto depositato il 18 giugno 2013, intitolato "Memoria", il difensore ha prodotto copia di atti richiamati nel ricorso. 2.1 - Con il primo motivo il difensore deduce: il ricorrente fu fatto oggetto non di mera minaccia di percosse, ma effettivamente di aggressione, violenze e percosse;
il certificato del pronto soccorso documenta le "contusioni ecchimotiche e abrase al volto e al collo";
è, pertanto, comprovato il tentativo di strozzamento perpetrato da UP ai danni del giudicabile;
la mancata indicazione in tal senso da parte dei testimoni oculari i quali non hanno avuto la percezione completa di tutta la vicenda, è superata dalla evidenza della prova generica;
la protrazione della costrizione del collo, colla ostruzione delle vie aeree, avrebbe comportato, in difetto della reazione del ricorrente, la morte di costui per asfissia, nell'arco di poco più di tre minuti, se non, ancor prima, "per lo scatenamento di riflessi inibitori del vago e dei laringei", i giudici di merito hanno trascurato di valutare le "risultanze cliniche" e la necessità di CI di difendere la propria incolumità e assicurare la "propria sopravvivenza". 2.2 - Con il secondo motivo il difensore, in via gradata, censura il diniego del riconoscimento dell'eccesso colposo della legittima difesa, deducendo: la Corte territoriale ha omesso di considerare la necessità della reazione;
il "drammatico scontro fisico", sebbene riduttivamente definito "scazzottata", poneva in pericolo la incolumità del ricorrente;
la superiore forza fisica di PO non consentiva all'imputato di resistere alla aggressione solo con le percosse;
ne' i presenti avevano manifestato alcuna disponibilità a intervenire;
illogicamente i giudici di merito hanno escluso la possibilità del "colposo errore nell'esecuzione del fendente" (vibrato contro il braccio dell'aggressore) mediante congettura formulata in termini di dichiarata verosimiglianza;
mentre le fasi convulse della colluttazione rendono "altamente probabile" che la coltellata avesse attinto una zona del corpo diversa da quella presa di mira;
la Corte territoriale "avrebbe dovuto incaricare un perito di redigere una consulenza di ufficio"; inoltre ha illogicamente supposto che le lesioni al collo siano state cagionate all'imputato "all'inizio", allorché PO lo aveva "estratto con la forza .. dall'abitacolo della sua auto"; mentre la teste NO IZ ha dichiarato che PO trascinò CI fuori dalla autovettura agguantandolo per il bavero della maglietta (e non per il collo). 2.3 - Con il terzo motivo il difensore eccepisce la inutilizzabilità delle dichiarazioni assertivamente assunte dall'imputato (ancorché erroneamente indicate come spontanee dichiarazioni), senza assistenza difensiva, alle ore 23.50 del 31 maggio 2006, dopo che CI, convocato in caserma era stato reso edotto dei diritti di difesa, quale indagato, e dopo che il Pubblico Ministero aveva designato il difensore di ufficio.
2.4 - Con il quarto motivo il difensore si duole del mancato riconoscimento della provocazione, stigmatizzando l'omessa considerazione dello specifico motivo di appello e opponendo che affatto contraddittoriamente la stessa Corte territoriale ha, d'altro canto, riconosciuto che CI era "stato indotto alla rissa e aggredito con violenza da UP" che il confronto violento non era stato "cercato dell'imputato".
2.5 - Con il quinto motivo il difensore censura la dosimetria della pena, lamentando che il trattamento sanzionatorio non sia stato contenuto nei minimi di legge colla "massima riduzione prevista per il tentativo".
3. -Il ricorso è infondato.
3.1 - Priva di giuridico pregio è l'eccezione, formulata in rito col terzo mezzo di impugnazione dal ricorrente, di inutilizzabilità delle spontanee dichiarazioni rese alle ore 23.50 del 31 maggio 2006 ai Carabinieri della Stazione di Desio.
La convocazione dell'indagato presso l'ufficio di polizia giudiziaria, la identificazione e l'espletamento degli adempimenti di cui all'art. 349 c.p.p. e art. 350 c.p.p., comma 2, non escludono la possibilità che la persona sottoposta a indagini, avuta contezza del procedimento e resa edotta dei diritti di difesa, renda, successivamente, spontanee dichiarazioni.
Affatto destituito di fondamento alcuno è, pertanto, l'assunto del difensore che quanto dichiarato dal CI il 31 maggio 2006 sia frutto non delle spontanee dichiarazioni, doverosamente ricevute dalla polizia giudiziaria, bensì di vera e propria assunzione di informazioni dall'indagato.
Sicché manifestamente infondata si rivela la correlata eccezione difensiva di inutilizzabilità.
In proposito - giova ricordare - l'art. 350 c.p.p., comma 7, sancendo la inutilizzabilità (esclusivamente) nel dibattimento delle dichiarazioni spontanee rese dall'indagato, ne consente, invece (ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit), la piena e incondizionata utilizzazione nei riti alternativi non dibattimentali e, pertanto, nel giudizio abbreviato.
In tal senso è consolidata la giurisprudenza affatto prevalente di questa Corte suprema di cassazione (v. Sez. 1, n. 44637 del 13/10/2004 - dep. 17/11/2004, Iorio, Rv. 230754: "Le dichiarazioni spontanee rese alla polizia giudiziaria dalla persona soggetta alle indagini possono essere pienamente utilizzate nel giudizio abbreviato, posto che il comma settimo dell'art. 350 cod. proc. pen. ne preclude l'utilizzazione nella sola sede dibattimentale"; cui adde Sez. 2, n. 44874 del 29/11/2011 - dep. 02/12/2011, Tutrone, Rv. 251360; Sez. 6, n. 8675 del 26/10/2011 - dep. 06/03/2012, Labonia, Rv. 252279; Sez. 5, n. 18064 del 19/01/2010 - dep. 12/05/2010, Avietti, Rv. 246865; Sez. 3, n. 48508 del 03/11/2009 - dep. 18/12/2009, Di Ronza, Rv. 245622: Sez. 6, n. 29138 del 25/05/2004 - dep. 02/07/2004, D'Alise ed altro, Rv. 229457; Sez. 1, n. 48916 del 02/12/2003 - dep. 19/12/2003, Rainard, Rv. 226674; Sez. 2, n. 37374 del 19/09/2003 - dep. 30/09/2003, Busa, Rv. 227037; Sez. 4, n. 1554 del 31/01/1997 - dep. 19/02/1997, Pedullà, Rv. 207872; Sez. 6, n. 4081 del 02/03/1994 - dep. 07/04/1994, Spinelli, Rv. 197984; Sez. 6, n. 1935 del 19/11/1993 - dep. 17/02/1994, Paladini, Rv. 197261; Sez. 6, n. 9942 del 21/09/1993 - dep. 04/11/1993, Hrichi Rachid, Rv. 196585; contra Sez. 4, n. 10364 del 19/11/1996 - dep. 03/12/1996, Menconi, Rv. 207147: "Nel giudizio abbreviato, che va celebrato con il materiale probatorio acquisito allo stato degli atti, sono utilizzabili dal giudice tutti gli atti confluiti nel fascicolo del pubblico ministero, ivi comprese le dichiarazioni spontanee rese dall'indagato alla Polizia Giudiziaria in assenza del difensore, purché ricevute sul luogo o nell'immediatezza del fatto"). Non ignora il Collegio che un recente arresto è pervenuto a difforme (rispetto all'orientamento dominante) approdo ermeneutico, nel senso, cioè, che "nel giudizio abbreviato sono inutilizzabili le dichiarazioni rese da chi, sin dall'inizio, avrebbe dovuto essere sentito come persona indagata, ancorché siano state rese spontaneamente" (Sez. 3, n. 36596 del 07/06/2012 - dep. 21/09/2012, Osmanovic, Rv. 253574).
Secondo la ridetta pronuncia la disposizione dell'ultimo comma dell'art. 350 cod. proc. pen., alla luce del collegamento sistematico con l'art. 62 c.p.p. e art. 63 c.p.p., comma 2, assumerebbe carattere eccezionale e dovrebbe essere interpretata restrittivamente;
sicché potrebbe "trovare applicazione soltanto per le dichiarazioni rese dall'indagato sul luogo e nella immediatezza del fatto", con la conseguenza che le spontanee dichiarazioni rese altrimenti dall'indagato, in carenza delle guarentigie difensive, sarebbero inficiate dalla inutilizzabilità cd. assoluta ovvero patologica, restando, così, escluse dal compendio probatorio anche nei riti alternativi e, in particolare, nel giudizio abbreviato. Siffatta conclusione non è condivisibile.
Innanzi tutto non appare pertinente il richiamo della disposizione contenuta nell'art. 62 cod. proc. pen.. Il generale divieto di testimonianza in ordine alle "dichiarazioni comunque rese nel corso del procedimento dall'imputato o dalla persona sottoposta alle indagini" prescinde, invero, assolutamente dalla questione della utilizzabilità nel giudizio abbreviato delle spontanee dichiarazioni dell'indagato senza assistenza difensiva.
Il divieto de quo è, infatti, perfettamente compatibile colla utilizzabilità delle dichiarazioni in parola (beninteso debitamente verbalizzate).
Ma è, per vero, il presupposto dal quale prende le mosse il citato arresto, che appare affatto fallace.
Non sembra, infatti, esatta la configurazione della disposizione dell'art. 350 c.p.p., comma 7, in termini di norma eccezionale rispetto alle disposizioni contenute nell'art. 63, comma 2 e nei precedenti commi dello stesso art. 350 cod. proc. pen.. L'art. 63 c.p.p., comma 2, come emerge dalla stretta correlazione col comma precedente, recante il riferimento espresso alla interruzione dell'"esame" del dichiarante, concerne - alla evidenza - il caso diverso della assunzione di dichiarazioni da parte della autorità giudiziaria o della polizia giudiziaria nei confronti di persona sottoposta a escussione. E analogamente le disposizioni contenute nell'art. 350 c.p.p., commi 1 e 3, disciplinano l'assunzione da parte di ufficiali di polizia giudiziaria, rispettivamente, di "sommarie informazioni utili per le investigazioni" e di "notizie o indicazioni utili ai fini della immediata prosecuzione delle indagini". Mentre, affatto fuori del contesto della investigazione attiva, si colloca la previsione dell'art. 350 cod. proc. pen., u.c., la quale abilita la polizia giudiziaria "altresì" (e, dunque, in aggiunta e, pertanto, incontestabilmente al di fuori delle precedenti attribuzioni) a "ricevere dichiarazioni spontanee dalla persona nei cui confronti vengono svolte le indagini" e stabilisce il divieto (relativo) della sola utilizzazione nel dibattimento "salvo quanto previsto dall'art. 503 c.p.p., comma 3". La disposizione in parola, concernente (la ricezione del)le "spontanee dichiarazioni", per la palese diversità della previsione, non si pone, pertanto, in rapporto di deroga o eccezione rispetto alla disciplina che riguarda il caso diverso della assunzione di informazioni, notizie o indicazioni dall'indagato. Nè appare pertinente la evocazione dell'irrinunciabile "principio fondamentale di genuinità delle prove che deve essere garantita in ogni giudizio compreso quello col rito abbreviato e di ufficio dallo stesso giudice".
Nel caso in esame l'organo investigatore non procede alla formazione della prova, mediante esame o escussione della fonte orale, ma si pone come passivo ricettore delle dichiarazioni che liberamente l'indagato, di sua iniziativa, si determina a rendere e che devono essere doverosamente documentate.
Conclusivamente deve ribadirsi il dominante orientamento della giurisprudenza di legittimità al quale il Collegio si uniforma, non reputando, peraltro, di dover provvedere ai sensi dell'art. 618 cod. proc. pen., atteso che l'isolato, difforme arresto censito, alla luce delle considerazioni che precedono, non sembra possa dar luogo a un vero e proprio "contrasto giurisprudenziale" (Sez. 6, n. 2801 del 12/10/1993 - dep. 27/10/1993, Santolla, Rv. 196029). 3.2 - Nel merito la Corte territoriale, pur qualificando la persona offesa come aggressore, ha escluso la legittima difesa argomentando sul presupposto dell'eccesso volontario della reazione da parte del giudicabile.
E, a tal fine, ha disatteso la prospettazione formulata dal ricorrente nel corso dell'interrogatorio del 28 settembre 2006 (di essere stato costretto ad accoltellare l'antagonista per sottrarsi alla costrizione delle vie aeree esercitata da UP il quale gli stringeva la gola), obiettando che nessuno dei testi oculari aveva notato il tentativo di strangolamento.
Siffatta considerazione - come esattamente denunziato dal ricorrente - non appare congruente, ai fini della confutazione della tesi difensiva, in quanto, secondo la rappresentazione operata dai giudici di merito, pacificamente nessuno dei tre testimoni oculari ebbe la percezione del momento cruciale del fatto di sangue. E per vero NO FF sopraggiunse sulla scena del delitto dopo che UP era stato ferito;
IA BU, avendo scorto dalla finestra della propria abitazione la fase iniziale della colluttazione, scese in strada per sedare la zuffa;
ma allorché giunse sul posto "la lite era già terminata" e la vittima barcollava colla "maglietta completamente sporca di sangue"; analogamente IZ NO, in transito colla propria autovettura lungo via BU, avendo scorto CI e UP che si picchiavano vicendevolmente, si era allontanata, "precipitandosi" dalla TE per avvertirla della vicenda che coinvolgeva il convivente e l'ex marito della amica (v. sentenza impugnata pp. 1 e 2 e sentenza di primo grado, pp. 2 e 3). Sicché la mancata conferma da parte dei testimoni della riferita azione del UP non costituisce ragionevole argomento di confutazione dell'assunto dell'imputato.
Tuttavia la censura difensiva non appare risolutiva ai fini della tenuta del costrutto motivazionale che sorregge la sentenza impugnata.
Assorbente e affatto decisivo, in proposito, è il rilievo operato dalla Corte territoriale che CI, in occasione delle spontanee dichiarazioni rese sul fatto di sangue lo stesso giorno del delitto, non fece alcuna menzione, nel ricostruire l'accaduto, del preteso tentativo di strangolamento da parte dell'antagonista (rappresentazione ammannita, soltanto "alcuni mesi dopo", nel corso dell'interrogatorio del 28 settembre 2006); e sostenne, invece, che nel mentre, a sua volta, sferrava pugni contro l'avversario, "in tale frangente" aveva attinto col coltello - assertivamente senza neppure rendersene conto - UP al torace;
che l'arma era caduta;
e che la colluttazione era proseguita.
3.3 - Pur in carenza di espressa considerazione sul punto da parte della Corte territoriale, la operata ricostruzione della vicenda in termini di confronto per vie di fatto reciprocamente e vicendevolmente voluto da entrambi i protagonisti nel suo sviluppo (a prescindere dalla iniziativa), e, pertanto, la acclarata accettazione della sfida parte dell'imputato, da implicitamente conto del diniego della attenuante della provocazione, invocata dal ricorrente (v. per tutte da ultimo, Sez. 1, n. 16123 del 12/04/2012 - dep. 02/05/2012, Samperi, Rv. 253210).
3.4 - Per il resto, in relazione ai residui punti controversi, non ricorre - alla evidenza - il vizio della violazione di legge:
- ne' sotto il profilo della inosservanza (per non aver il giudice a quo applicato una determinata disposizione in relazione all'operata rappresentazione del fatto corrispondente alla previsione della norma, ovvero per averla applicata sul presupposto dell'accertamento di un fatto diverso da quello contemplato dalla fattispecie);
- ne' sotto il profilo della erronea applicazione, avendo Corte di appello esattamente interpretato le norme applicate, alla luce dei principi di diritto fissati da questa Corte, ne', oltretutto, opponendo il ricorrente alcuna alternativa interpretazione a quella correttamente seguita nel provvedimento impugnato. 3.5 - Neppure manifestamente ricorre vizio alcuno della motivazione. Il giudice a quo, riguardo alla esclusione della legittima difesa e dell'eccesso colposo (anche sotto il profilo dell'errore nella "esecuzione del fendente"), nonché riguardo alla dosimetria della pena, ha dato conto adeguatamente - come illustrato nei paragrafi che precedono da sub 1.3 a sub 1.8 - delle ragioni della propria decisione, sorretta da motivazione congrua, affatto immune da illogicità di sorta, sicuramente contenuta entro i confini della plausibile opinabilità di apprezzamento e valutazione (v. per tutte:
Cass., Sez. 1, 5 maggio 1967, n. 624, Maruzzella, massima n. 105775 e, da ultimo, Cass., Sez. 4, 2 dicembre 2003, n. 4842, Elia, massima n. 229369) e, pertanto, sottratta a ogni sindacato nella sede del presente scrutinio di legittimità.
Questa Corte non rileva nel tessuto motivazionale del provvedimento impugnato:
- ne' il vizio della contraddittorietà della motivazione che consiste nel concorso (dialetticamente irrisolto) di proposizioni (testuali ovvero extra testuali, contenute in atti del procedimento specificamente indicati dal ricorrente), concernenti punti decisivi e assolutamente inconciliabili tra loro, tali che l'affermazione dell'una implichi necessariamente e univocamente la negazione dell'altra e viceversa;
- ne' il vizio della illogicità manifesta che consegue alla violazione di alcuno degli altri principi della logica formale e/o dei canoni normativi di valutazione della prova ai sensi dell'art.192 cod. proc. pen., ovvero alla invalidità (o scorrettezza)
dell'argomentazione per carenza di connessione tra le premesse della abduzione o di ogni plausibile nesso di inferenza tra le stesse e la conclusione (v., per tutte, da ultima: Sez. Un. n. 20804 del 29/11/2012 - dep. 14/05/13, Aquilina e altri, non massimata sul punto).
Epperò i rilievi, le deduzioni e le doglianze espressi dal ricorrente, benché inscenati sotto la prospettazione di viti a della motivazione, si sviluppano tutti nell'orbita delle censure di merito, sicché, consistendo in motivi diversi da quelli consentiti dalla legge con il ricorso per cassazione, sono inammissibili à termini dell'art. 606 c.p.p., comma 3. 3.6 - Conseguono il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 4 luglio 2013.
Depositato in Cancelleria il 14 agosto 2013