Sentenza 29 aprile 2010
Massime • 2
I motivi di particolare valore morale o sociale cui l'art. 62, comma primo, n. 1, cod. pen. riconosce efficacia attenuante sono soltanto quelli avvertiti come tali dalla prevalente coscienza collettiva, ed intorno ai quali vi sia un generale consenso. (Fattispecie nella quale la Corte non ha ravvisato motivi di particolare valore morale o sociale nella condotta degli imputati, resisi responsabili dei reati di interruzione di un servizio pubblico e di interruzione della libera circolazione sulle strade ferrate allo scopo di impedire il transito di un convoglio che trasportava armi ed altro materiale tra due basi militari U.S.A.).
Il delitto di blocco ferroviario (art. 1 D.Lgs. n. 66 del 1948) si configura come reato di pericolo e, pertanto, ai fini della sussistenza del necessario dolo specifico, è sufficiente che l'agente abbia la consapevolezza e l'intenzione di ostacolare comunque la circolazione ferroviaria, a nulla rilevando che il fine della condotta sia stato solo quello di manifestare o protestare. (Fattispecie nella quale è stata anche esclusa la configurabilità della desistenza attiva, in quanto il blocco ferroviario si era protratto per almeno un'ora).
Commentari • 2
- 1. La Cassazione in tema di omicidio pietatis causa: inquadramentoSerena Santini · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/
1. Con la sentenza in commento la Corte di Cassazione torna a pronunciarsi sul delicato tema della configurabilità della fattispecie di omicidio del consenziente ex art. 579 c.p. e della circostanza attenuante dei motivi di particolare valore morale e sociale prevista dall'art. 62, n.1, c.p. nelle ipotesi di c.d. eutanasia attiva pietatis causa. 2. Questo, per sommi capi, il caso di specie. H. risultava colpevole, per sua stessa ammissione, di aver posto fine alla vita della propria moglie - gravemente malata - con un'unica coltellata, dopo che con la somministrazione di una potente dose di sedativo non era riuscito ad ottenere l'effetto letale sperato. Pacifica l'illiceità penale della …
Leggi di più… - 2. Le attenuanti previste dall’art. 62 c.p.: vediamo in cosa consistonoDi Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 4 giugno 2021
Prefazione – L'avere agito per motivi di particolare valore morale o sociale – La c.d. provocazione – L'avere agito per suggestione di una folla in tumulto, quando non si tratta di riunioni o assembramenti vietati dalla legge o dall'Autorità, e il colpevole non è delinquente o contravventore abituale o professionale, o delinquente per tendenza – La speciale tenuità – L'essere concorso a determinare l'evento, insieme con l'azione o l'omissione del colpevole, il fatto doloso della persona offesa – La riparazione del danno e il ravvedimento operoso Prefazione Scopo del presente scritto è quello di esaminare le circostanze prevedute dall'art. 62 cod. pen.. Come è noto, per effetto di questo …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 29/04/2010, n. 20312 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20312 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SILVESTRI Giovanni - Presidente - del 29/04/2010
Dott. GIORDANO Umberto - Consigliere - SENTENZA
Dott. VECCHIO Massimo - Consigliere - N. 445
Dott. CAPOZZI Raffaele - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BARBARISI Maurizio - Consigliere - N. 46768/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) GO CO, N. IL 06/09/1965;
2) RI BE, N. IL 28/03/1964;
3) IN LU, N. IL 08/05/1967;
4) TT IA, N. IL 06/06/1982;
5) AG IP, N. IL 15/03/1978;
avverso la sentenza n. 745/2009 CORTE APPELLO di VENEZIA, del 05/10/2009;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 29/04/2010 la relazione fatta dal Consigliere Dott. RAFFAELE CAPOZZI;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. BAGLIONE Tindari, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
FATTO E DIRITTO
1. Con sentenza del 5.10.09 la Corte d'Appello di Venezia, in parziale riforma della sentenza emessa col rito abbreviato dal G.U.P. del Tribunale di Padova il 9.1.08, impugnata dal P.M. del Tribunale di Padova e dal P.G. della Corte d'Appello di Venezia, ha ritenuto GO IR, RI RO, AS LU, TT SI e AG IL penalmente responsabili non solo del reato di cui all'art. 340 c.p. (interruzione di un servizio pubblico), ma anche del reato di cui al D.Lgs. 22 gennaio 1948, n.66, art. 1 (interruzione della libera circolazione sulle strade ferrate), reato dal quale il G.U.P. di Padova aveva in precedenza assolto gli imputati con la formula "perché il fatto non costituisce reato". Esclusa l'attenuante di cui all'art. 62 c.p., n. 1 (avere agito per motivi di particolare valore morale e sociale); ritenuta la continuazione fra i due reati anzidetti;
concesse le attenuanti generiche equivalenti alla contestata aggravante dell'avere agito in più persone;
con la diminuzione di pena connessa al rito abbreviato prescelto, la Corte d'Appello di Venezia ha elevato da giorni 20 di reclusione a mesi 10 di reclusione la pena loro inflitta, concedendo i benefici di legge ai soli TT, GO e RI.
2.1 fatti di cui al presente processo, ricostruiti attraverso filmati e fotografie in atti, si sono svolti alle ore 18,35 circa del 21.2.03 presso la stazione ferroviaria di Monselice (PD), allorché una cinquantina di manifestanti denominati "no global", capeggiati da AS LU, si sono presentati muniti di megafoni, striscioni e tavole di legno, ponendo queste ultime sui binari e dando le stesse alle fiamme.
Scopo della manifestazione era quello di impedire il transito di un convoglio che trasportava armi ed altro materiale militare dalla base militare U.S.A. Setaf "Ederle" alla base di Camp Darby a Pisa. A seguito della manifestazione si era verificato il blocco della circolazione di tutti i treni dalle ore 18,10 alle ore 19,10; e, una volta liberati i binari, la circolazione ferroviaria era ripresa a pieno regime solo alle successive ore 20,35.
3. Avverso la sentenza della Corte d'Appello di Venezia hanno proposto ricorso per Cassazione AG IL di persona;
GO IR, RI RO, AS LU e TT SI per il tramite dei loro comuni difensori.
4. AG IL ha proposto due motivi di ricorso. Col primo motivo lamenta che la Corte territoriale, pur avendo fissato udienza in camera di consiglio, si era riservata la decisione, applicando gli artt. 127 e 128 c.p.p., dando poi avviso del deposito della sentenza impugnata, mentre invece avrebbe dovuto procedere alla immediata lettura del dispositivo.
Secondo il ricorrente, il richiamo operato dall'art. 443 c.p.p., comma 4, alla stregua del quale l'appello avverso le sentenze emesse a seguito di giudizio abbreviato si svolge con le forme previste dall'art. 599 c.p.p., valeva solo con riferimento al tipo di udienza (non pubblica, ma in camera di consiglio) e non all'intero articolo richiamato, non in particolare al richiamo contenuto nell'art. 599 c.p.p. agli artt. 127 e 128 c.p.p., si che anche in grado di appello era tassativa la pronuncia immediata e la lettura del dispositivo in udienza, determinandosi, in caso contrario, una evidente penalizzazione della posizione della difesa, in quanto i termini d'impugnazione sarebbero stati solo quelli di giorni 15 decorrenti dall'avviso di deposito.
Col secondo motivo lamenta violazione di legge, per essere stato ravvisato nella specie il reato di cui al D.Lgs. n. 66 del 1948, art.1, pur non sussistendo il dolo specifico previsto da tale ultima norma, che richiedeva la dimostrazione dell'intenzionalità della condotta, come intesa unicamente a conseguire lo scopo del blocco ferroviario, mentre, al contrario, nella specie l'intento di tutti i manifestanti era stato solo quello di protestare contro il transito di un solo treno speciale carico d'armi dell'esercito americano, destinato alla futura guerra preventiva contro l'Iraq; in ogni caso detto reato non avrebbe potuto essergli contestato per la desistenza attiva da lui esercitata.
Erroneamente poi la sentenza impugnata aveva escluso in suo favore l'attenuante di cui all'art. 62 c.p., n. 1 (aver agito per motivi di particolare valore morale o sociale), in quanto all'epoca dei fatti il conflitto bellico in Iraq non era ancora scoppiato e non era stata ancora emanata la legge con la quale lo Stato Italiano aveva disposto la partecipazione di militari italiani alla guerra in Iraq;
attesa quindi l'epoca dei fatti, l'attenuante anzidetta correttamente avrebbe valorizzato un sentire condiviso dalla coscienza sociale, anche perché l'azione da lui commessa era stata priva di connotazioni violente ed attuata senza fanatismo ed anzi con ragionevolezza.
5. GO IR, RI RO, AS LU e TT SI hanno proposto due motivi di ricorso.
Col primo motivo, identico al primo motivo proposto da AG IL, lamentano che la Corte territoriale, pur avendo fissato udienza in camera di consiglio, si era riservata la decisione, applicando gli artt. 127 e 128 c.p.p., dando poi avviso del deposito della sentenza impugnata, mentre invece avrebbe dovuto procedere all'immediata lettura del dispositivo. Col secondo motivo, identico al secondo motivo proposto da AG IL, lamentano violazione di legge, per essere stato ravvisato nella specie il reato di cui al D.Lgs. n. 66 del 1948, art. 1, pur non sussistendo il dolo specifico previsto da tale ultima norma, nonché l'esclusione in loro favore dell'attenuante di cui all'art. 62 c.p., n. 1 (aver agito per motivi di particolare valore morale o sociale).
6. È infondato il primo motivo di ricorso proposto sia da AG IL che da tutti gli altri ricorrenti, da trattare congiuntamente siccome sovrapponibili fra di loro. Effettivamente anche per le sentenze emesse in grado di appello a seguito di giudizio abbreviato di primo grado vale il principio generale, secondo cui esse devono essere pubblicate mediante lettura del dispositivo in udienza e non mediante deposito in cancelleria ex art.128 c.p.p., come avvenuto nel caso in esame, atteso che il rinvio contenuto nell'art. 443 c.p.p., comma 4, all'art. 599 c.p.p. per il giudizio di appello avverso le sentenze emesse in primo grado col rito abbreviato riguarda solo la forma del procedimento camerale e non tutti i provvedimenti, cui fa riferimento l'art. 599 c.p.p., ivi comprese le modalità di emissione delle sentenze in esito al procedimento previsto da tale ultima norma. Va tuttavia rilevato che, in ossequio al principio di tassatività delle nullità, sancito dall'art. 177 c.p.p., la mancata lettura del dispositivo in udienza, per avere il giudice seguito le regole previste dagli artt. 127 e 128 c.p.p. per la pubblicazione dei provvedimenti camerali diversi dalle sentenze, non comporta alcuna nullità ne' di ordine generale, ne' assoluta e neppure relativa, atteso che l'art. 546 c.p.p., comma 3, nell'indicare i requisiti delle sentenze la cui mancanza da luogo alla nullità delle medesime, non vi include quella derivante dalla mancata lettura del dispositivo in udienza (cfr., in termini, Cass.6A, 14.5.96 n. 8637, rv. 205968; Cass. 4, 17.3.05 n. 20576,
rv.231361).
7. È infondato anche il secondo motivo di ricorso proposto sia da AG IL che da tutti gli altri ricorrenti, da trattare congiuntamente siccome sovrapponibili fra di loro. Si osserva invero che il delitto di blocco ferroviario, previsto dal D.Lgs. n. 22 gennaio 1948, n. 66, art. 1, non modificato sul punto dal D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507, art. 17, si configura come reato di pericolo,
si che è sufficiente, ai fini della sussistenza dell'elemento soggettivo, che nell'agente vi sia la consapevolezza e l'intenzione di ostacolare comunque la circolazione ferroviaria e non può ritenersi idoneo ad escludere l'elemento psicologico del delitto in esame, qualificabile come dolo specifico, il fatto che il fine dell'azione sia stato solo quello di manifestare o di protestare. Occorre invero tener presente, come correttamente effettuato dalla sentenza impugnata, che l'azione dei ricorrenti ha conseguito l'effetto di impedire non solo al treno speciale che trasportava armamenti dell'esercito americano dalla base SETAF di Vicenza alla base di Camp Derby sita in Pisa, ma a tutti gli altri convogli ferroviari di transitare sulla linea ferroviaria, con conseguente blocco della circolazione ferroviaria per almeno un'ora e connesso pericolo d'incolumità per tutti i passeggeri che su tali convogli viaggiavano;
ed il fatto che il blocco ferroviario sia effettivamente avvenuto per almeno un'ora esclude che, nella specie, possa parlarsi di desistenza attiva dal reato anzidetto (cfr. Cass. 1A, 16.3.01 n. 17774, rv. 218719). Quanto poi al diniego dell'attenuante di cui all'art. 62 c.p., n. 1, la costante giurisprudenza di questa Corte (cfr., ex multis, Cass. 1, 15.12.04 n. 2205, rv.230609) è nel senso che possono essere ritenuti motivi di particolare valore morale o sociale solo quelli avvertiti come tali dalla prevalente coscienza collettiva ed intorno ai quali vi sia un generale consenso;
il che è stato escluso dalla sentenza impugnata con motivazione logicamente ineccepibile. Anche se all'epoca dei fatti non era stata ancora approvata dal Parlamento la legge che ha consentito di inviare contingenti armati in Iraq, va comunque rilevato che sia la base militare della SETAF di Vicenza, sia quella di Camp Derby in Pisa, in uso all'esercito degli Stati Uniti d'America, sono state regolarmente autorizzate dallo Stato italiano e non sono certo viste dalla maggioranza delle popolazioni locali con ostilità ed avversione, stante la tradizionale amicizia ed il comune modo di sentire che ha sempre contraddistinto i rapporti fra l'Italia e gli Stati Uniti d'America.
8. Il ricorso proposto da GO IR, RI RO, AS LU, TT SI e AG IL va pertanto respinto, con loro condanna, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 29 aprile 2010.
Depositato in Cancelleria il 28 maggio 2010