Cass. pen., sez. I, sentenza 29/04/2010, n. 20312
CASS
Sentenza 29 aprile 2010

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I motivi di particolare valore morale o sociale cui l'art. 62, comma primo, n. 1, cod. pen. riconosce efficacia attenuante sono soltanto quelli avvertiti come tali dalla prevalente coscienza collettiva, ed intorno ai quali vi sia un generale consenso. (Fattispecie nella quale la Corte non ha ravvisato motivi di particolare valore morale o sociale nella condotta degli imputati, resisi responsabili dei reati di interruzione di un servizio pubblico e di interruzione della libera circolazione sulle strade ferrate allo scopo di impedire il transito di un convoglio che trasportava armi ed altro materiale tra due basi militari U.S.A.).

Il delitto di blocco ferroviario (art. 1 D.Lgs. n. 66 del 1948) si configura come reato di pericolo e, pertanto, ai fini della sussistenza del necessario dolo specifico, è sufficiente che l'agente abbia la consapevolezza e l'intenzione di ostacolare comunque la circolazione ferroviaria, a nulla rilevando che il fine della condotta sia stato solo quello di manifestare o protestare. (Fattispecie nella quale è stata anche esclusa la configurabilità della desistenza attiva, in quanto il blocco ferroviario si era protratto per almeno un'ora).

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  • 1La Cassazione in tema di omicidio pietatis causa: inquadramento
    Serena Santini · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/

    1. Con la sentenza in commento la Corte di Cassazione torna a pronunciarsi sul delicato tema della configurabilità della fattispecie di omicidio del consenziente ex art. 579 c.p. e della circostanza attenuante dei motivi di particolare valore morale e sociale prevista dall'art. 62, n.1, c.p. nelle ipotesi di c.d. eutanasia attiva pietatis causa. 2. Questo, per sommi capi, il caso di specie. H. risultava colpevole, per sua stessa ammissione, di aver posto fine alla vita della propria moglie - gravemente malata - con un'unica coltellata, dopo che con la somministrazione di una potente dose di sedativo non era riuscito ad ottenere l'effetto letale sperato. Pacifica l'illiceità penale della …

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  • 2Le attenuanti previste dall’art. 62 c.p.: vediamo in cosa consistono
    Di Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 4 giugno 2021

    Prefazione – L'avere agito per motivi di particolare valore morale o sociale – La c.d. provocazione – L'avere agito per suggestione di una folla in tumulto, quando non si tratta di riunioni o assembramenti vietati dalla legge o dall'Autorità, e il colpevole non è delinquente o contravventore abituale o professionale, o delinquente per tendenza – La speciale tenuità – L'essere concorso a determinare l'evento, insieme con l'azione o l'omissione del colpevole, il fatto doloso della persona offesa – La riparazione del danno e il ravvedimento operoso Prefazione Scopo del presente scritto è quello di esaminare le circostanze prevedute dall'art. 62 cod. pen.. Come è noto, per effetto di questo …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 29/04/2010, n. 20312
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 20312
Data del deposito : 29 aprile 2010

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