Cass. pen., sez. I, sentenza 17/11/2010, n. 43954
CASS
Sentenza 17 novembre 2010

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Massime1

E configurabile il delitto di omicidio volontario, e non l'omicidio del consenziente, nel caso in cui manchi una prova univoca, chiara e convincente della volontà di morire manifestata dalla vittima, dovendo in tal caso riconoscersi assoluta prevalenza al diritto alla vita, quale diritto personalissimo che non attribuisce a terzi (nella specie ad un familiare) il potere di disporre, anche in base alla propria percezione della qualità della vita, dell'integrità fisica altrui. (Nella specie la Corte ha escluso che una tale prova potesse essere tratta dalle generiche invocazioni della vittima affinché cessasse la propria sofferenza o dall'auspicio, dalla stessa espresso in precedenza, di adozione di modelli eutanasici propri di altri paesi).

Commentario1

  • 1Art. 579 - Omicidio del consenziente
    https://www.filodiritto.com/

    1. Chiunque cagiona la morte di un uomo, col consenso di lui, è punito con la reclusione da sei a quindici anni. 2. Non si applicano le aggravanti indicate nell'articolo 61. 3. Si applicano le disposizioni relative all'omicidio se il fatto è commesso: 1) contro una persona minore degli anni diciotto; 2) contro una persona inferma di mente, o che si trova in condizioni di deficienza psichica, per un'altra infermità o per l'abuso di sostanze alcooliche o stupefacenti; 3) contro una persona il cui consenso sia stato dal colpevole estorto con violenza, minaccia o suggestione, ovvero carpito con inganno. Rassegna di giurisprudenza Il consenso presupposto dall'omicidio del consenziente deve …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 17/11/2010, n. 43954
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 43954
Data del deposito : 17 novembre 2010

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