Sentenza 12 marzo 2003
Massime • 1
In tema di imputabilità, gli articoli 88 e 89 cod. pen. - che disciplinano rispettivamente l'infermità totale e parziale di mente, quali cause che escludono o diminuiscono la capacità di intendere e di volere - postulano l'esistenza di una vera e propria malattia mentale, ossia di uno stato patologico che incide sui processi volitivi e intellettivi della persona oppure di anomalie psichiche che, seppure non classificabili secondo precisi schemi nosografici, perché sprovviste di una sicura base organica, siano tali, per la loro intensità, da escludere totalmente o scemare grandemente la capacità di intendere e di volere del colpevole. Ne consegue che una condizione di perturbamento psichico transitoria, di natura non patologica, dovuta ad una sindrome ansiosa depressiva, non essendo destinata ad incidere sulla capacità di intendere e di volere, non è in grado di compromettere l'imputabilità dell'imputato. (Contrasto segnalato con relazione n. 74 del 2003).
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- 1. Vizio di mente, bastano i disturbi di personalità? (Cass. 9163/05)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 10 dicembre 2020
Le nevrosi, le psicopatie, in generale i disturbi della personalità, possono essere sufficienti per ottenere le attenuanti del vizio di mente. Non solo quindi le malattie mentali, ma anche le disfunzioni relative all'individualità del soggetto, purchè di gravità tale da incidere concretamente sulla capacità di intendere e volere. I disturbi della personalità, come in genere quelli da nevrosi e psicopatie, quand'anche non inquadrabili nelle figure tipiche della nosografia clinica iscrivibili al più ristretto novero delle "malattie" mentali, possono costituire anch'esse "infermità", anche transeunte, rilevante ai fini degli artt. 88 e 89 c.p., ove determinino lo stesso risultato di …
Leggi di più… - 2. Capacità di intendere e di volere e disturbi della personalità dell’imputatoAccesso limitatoLuigi Viola · https://www.altalex.com/ · 11 marzo 2005
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 12/03/2003, n. 22765 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 22765 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2003 |
Testo completo
Composta dai Signori:
Dott. Renato Fulgenzi Presidente
1. Dott. Raffaele Leonasi Consigliere
2. Dott. Giovanni De Roberto Consigliere
3. Dott. Arturo Cortese Consigliere
4. Dott. Vincenzo Rotundo Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NZ CA, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza emessa in data 26/9/2001 dalla Corte d'Appello di Milano;
visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
udita la relazione fatta dal Consigliere, dott. Vincenzo Rotundo;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale, dott. Giovanni Galati, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
FATTO
Con sentenza emessa in data 26 settembre 2001, la Corte d'Appello di Milano, sezione II penale, ha confermato la sentenza in data 16 febbraio 2001, appellata da NZ CA, con la quale il Tribunale di Milano aveva condannato il medesimo NZ, concessa la diminuente della seminfermità mentale, alla pena di mesi quattro e giorni quindici di reclusione per i reati di cui agli artt. 337 e 582 c.p., unificati dal vincolo della continuazione. I fatti dei quali il NZ è stato ritenuto responsabile possono così riassumersi:
la mattina del 26/9/1999 l'imputato era stato accompagnato, in stato di incoscienza, dalla ex moglie al pronto soccorso dell'ospedale S. Paolo di Milano;
ripresi i sensi mentre si trovava in sala rianimazione, aveva aggredito gli infermieri ed un agente di P.S. inveendo contro di loro e colpendoli con schiaffi;
finalmente immobilizzato, era stato sottoposto a cure dai sanitari e poche ore più tardi rilasciato.
Avverso la suindicata sentenza della Corte d'Appello ha proposto ricorso per cassazione NZ CA, tramite il suo difensore, chiedendone l'annullamento.
In particolare, con il primo motivo di ricorso si deduce inosservanza o erronea applicazione della legge penale relativamente alla mancata assoluzione dell'imputato per difetto di imputabilità, in quanto, da un lato, l'art. 85 c.p. enuncerebbe un principio di carattere generale, rispetto al quale l'infermità fisica o psichica costituirebbe una specificazione, indicando la causa più importante, ma non esclusiva, di esclusione dell'imputabilità, e, dall'altro, l'infermità psichica di cui all'art. 88 c.p. andrebbe intesa in senso più ampio, fino a ricomprendervi anche la sindrome ansioso-depressiva da cui era affetto il NZ. Con il secondo motivo si lamenta assenza totale di motivazione con riguardo alla mancata concessione delle attenuanti generiche e alla eccessività del trattamento sanzionatorio.
DIRITTO
Il ricorso è infondato.
Con il primo motivo di ricorso si deduce la erronea applicazione della legge penale per non avere la Corte di merito assolto;
il NZ per mancanza di imputabilità, in quanto, - in una, accezione più ampia delle cause di esclusione dell'imputabilità, dovrebbero assumere rilievo non soltanto le infermità psichiche o fisiche, ma anche gli stati di temporanea incapacità, come quello in. cui, a causa della sindrome ansioso-depressiva da cui era affetto, versava il ricorrente al momento del fatto, come dimostrato dalla incomprensibilità della aggressione da lui posta in essere, dalle frasi sconnesse pronunciate e dal successivo, sia pure assai breve, ricovero in reparto psichiatrico.
La doglianza è priva di fondamento.
Come osservato dalla Corte di merito, gli artt. 88 e 89 c.p. (che disciplinano, rispettivamente la infermità totale o parziale di mente, come cause che escludono o diminuiscono notevolmente la imputabilità, ossia la capacità di intendere e di volere) postulano - secondo il sistema accolto dal codice - l'esistenza di una vera e propria malattia mentale, ossia di uno stato patologico, comprensivo delle malattie (fisiche e mentali), in senso stretto, che incidono sui processi volitivi e intellettivi della persona, o delle anomalie psichiche, che seppure non classificabili secondo precisi schemi nosografici, perché sprovvisti di una sicura base organica, siano tali, per la loro, intensità, da escludere totalmente o scemare grandemente la capacità di intendere (ossia la capacità del soggetto di rendersi conto del valore delle proprie azioni, e, quindi, di apprenderne il disvalore sociale) e di volere (ossia l'attitudine del soggetto ad autodeterminarsi in relazione ai normali impulsi che ne motivano l'azione e, comunque, in modo coerente con le rappresentazioni apprese) del colpevole (sez. 1, sent. 958 del 24/4/1991, rv. 187953). La Corte di merito ha ritenuto, con motivazione logicamente ineccepibile e correttamente argomentata, che nel caso di specie il ricorrente al momento dei fatti versava in una condizione di perturbamento psichico transitoria, di natura non patologica e conseguentemente inidonea ad incidere sulla capacità di intendere e di volere. In particolare, la sindrome ansioso-depressiva da cui era affetto il NZ, unita ai tranquillanti e al liquore volontariamente assunti poche ore prima (v. sentenza di primo grado), se potevano contribuire a spiegare il suo comportamento, tuttavia non costituivano indice di una vera e propria malattia in grado di compromettere l'imputabilità del ricorrente. È priva di fondamento anche la residua censura, con la quale si lamenta l'assenza di motivazione con riguardo alla mancata concessione delle attenuanti generiche e alla eccessività del trattamento sanzionatorio. La Corte di merito ha, infatti, rilevato che i precedenti penali e la gravità del fatto erano tali da non rendere l'imputato (al quale era stata già irrogata una pena "ridottissima e certamente non eccessiva, secondo i parametri dell'art. 133 c.p.") meritevole delle attenuanti di cui all'art. 62 bis c.p.. Si tratta di una. motivazione che, per quanto stringata, è
ancorata, su entrambe le questioni, ad un giudizio di fatto ed è immune da vizi logici di ragionamento, sicché è insindacabile in sede di legittimità.
Il ricorso va, pertanto, rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 12 marzo 2003.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 22 MAGGIO 2003.