Sentenza 8 aprile 2015
Massime • 1
Ai fini dell'integrazione della circostanza attenuante dei motivi di particolare valore morale e sociale, non è sufficiente l'intima convinzione dell'agente di perseguire un fine moralmente apprezzabile, essendo necessaria l'obiettiva rispondenza del motivo perseguito a valori etici o sociali effettivamente apprezzabili e, come tali, riconosciuti preminenti dalla collettività; ne consegue che l'attenuante non può trovare applicazione se il fatto di particolare valore morale o sociale esiste soltanto nell'erronea opinione del soggetto attivo del reato, anche in virtù della disciplina prevista dall'art. 59, cod.pen., in base alla quale le circostanze aggravanti ed attenuanti devono essere considerate e applicate per le loro connotazioni di oggettività.
Commentario • 1
- 1. Le attenuanti previste dall’art. 62 c.p.: vediamo in cosa consistonoDi Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 4 giugno 2021
Prefazione – L'avere agito per motivi di particolare valore morale o sociale – La c.d. provocazione – L'avere agito per suggestione di una folla in tumulto, quando non si tratta di riunioni o assembramenti vietati dalla legge o dall'Autorità, e il colpevole non è delinquente o contravventore abituale o professionale, o delinquente per tendenza – La speciale tenuità – L'essere concorso a determinare l'evento, insieme con l'azione o l'omissione del colpevole, il fatto doloso della persona offesa – La riparazione del danno e il ravvedimento operoso Prefazione Scopo del presente scritto è quello di esaminare le circostanze prevedute dall'art. 62 cod. pen.. Come è noto, per effetto di questo …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 08/04/2015, n. 20443 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20443 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2015 |
Testo completo
La CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ITALGIUREWEB sentenza richiesta è in fase di valutazione per oscuramento