Cass. pen., sez. I, sentenza 08/04/2015, n. 20443
CASS
Sentenza 8 aprile 2015

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Massime1

Ai fini dell'integrazione della circostanza attenuante dei motivi di particolare valore morale e sociale, non è sufficiente l'intima convinzione dell'agente di perseguire un fine moralmente apprezzabile, essendo necessaria l'obiettiva rispondenza del motivo perseguito a valori etici o sociali effettivamente apprezzabili e, come tali, riconosciuti preminenti dalla collettività; ne consegue che l'attenuante non può trovare applicazione se il fatto di particolare valore morale o sociale esiste soltanto nell'erronea opinione del soggetto attivo del reato, anche in virtù della disciplina prevista dall'art. 59, cod.pen., in base alla quale le circostanze aggravanti ed attenuanti devono essere considerate e applicate per le loro connotazioni di oggettività.

Commentario1

  • 1Le attenuanti previste dall’art. 62 c.p.: vediamo in cosa consistono
    Di Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 4 giugno 2021

    Prefazione – L'avere agito per motivi di particolare valore morale o sociale – La c.d. provocazione – L'avere agito per suggestione di una folla in tumulto, quando non si tratta di riunioni o assembramenti vietati dalla legge o dall'Autorità, e il colpevole non è delinquente o contravventore abituale o professionale, o delinquente per tendenza – La speciale tenuità – L'essere concorso a determinare l'evento, insieme con l'azione o l'omissione del colpevole, il fatto doloso della persona offesa – La riparazione del danno e il ravvedimento operoso Prefazione Scopo del presente scritto è quello di esaminare le circostanze prevedute dall'art. 62 cod. pen.. Come è noto, per effetto di questo …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 08/04/2015, n. 20443
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 20443
Data del deposito : 8 aprile 2015

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