Sentenza 20 novembre 2013
Massime • 1
Ai fini del riconoscimento del vizio totale o parziale di mente, acquistano rilievo solo quei "disturbi della personalità" che siano di consistenza, intensità e gravità tali da incidere concretamente sulla capacità di intendere o di volere, escludendola o scemandola grandemente, e a condizione che sussista un nesso eziologico con la specifica condotta criminosa, per effetto del quale il fatto di reato sia ritenuto causalmente determinato dal disturbo mentale. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto corretta la decisione del giudice di merito di escludere il vizio parziale di mente in presenza di una forma di "dipendenza da internet" di cui l'imputato si era liberato con il cambio di abitudini e l'inizio di una relazione sentimentale).
Commentari • 3
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 20/11/2013, n. 1161 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1161 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FIALE Aldo - Presidente - del 20/11/2013
Dott. GRILLO Renato - Consigliere - SENTENZA
Dott. AMORESANO Silvio - rel. Consigliere - N. 3197
Dott. ORILIA Lorenzo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. GAZZARA Santi - Consigliere - N. 37181/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
D.F. nato il XXXXXXXX;
avverso la sentenza del 16.2.2012;
della Corte di Appello di Reggio Calabria;
sentita la relazione svolta dal Consigliere Silvio Amoresano;
sentite le conclusioni del P. G., dr. Gioacchino Izzo, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 16.2.2012 la Corte di Appello di Reggio Calabria, in parziale riforma della sentenza del GUP del Tribunale di Palmi, emessa il 11.11.2009, con la quale D.F. era stato condannato, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche dichiarate equivalenti alla contestata aggravante, e con la diminuente per la scelta del rito, per il reato di cui all'art. 600 ter c.p., comma 3 e art. 600 quater c.p., comma 2 (perché non essendo concorso nella produzione o commercializzazione, essendo iscritto al sito (OMISSIS) , deteneva e divulgava un ingente quantitativo di materiale pedopornografico, mediante l'inserimento di altri link, consentendo ad utenti internet non iscritti di accedere all'area riservata e di scaricare immagini e filmati, tutti di pornografia minorile"), rideterminava la pena in anni due di reclusione ed Euro 2.800,00 di multa, concedendo il beneficio della sospensione.
Premetteva la Corte territoriale che risultava pacificamente accertata la condotta materiale contestata e che l'imputato aveva addotto, a sua giustificazione, una condizione di dipendenza dal computer e da internet, derivante da disagio esistenziale da cui si era liberato dopo aver conosciuto una donna che aveva sposato. Era stata, pertanto, espletata perizia da cui era emerso che l'imputato era affetto da "Nevrosi depressiva-Internet Addiction Disorder", che non aveva alcuna incidenza sulla capacità di intendere e di volere. Quanto al trattamento sanzionatorio, il GUP, nel concedere le circostanze attenuanti generiche, aveva omesso di applicarle in relazione al reato base, per cui la pena andava rideterminata.
2. Ricorre per cassazione D.F. , denunciando la violazione di legge in relazione all'art. 89 c.p. e la illogicità della motivazione.
Le argomentazioni della Corte territoriale, con le quali è stata rigettata la richiesta di riconoscimento del vizio parziale di mente, sono censurabili sia perché si attribuisce rilevanza (in contrasto con la giurisprudenza delle Sezioni Unite - cfr. Sent. 9163/05-Raso) solo a forme patologiche, sia perché si fa derivare la mancanza di gravità del disturbo mentale accertato dal perito dal presupposto della transitorietà dell'infermità (attribuendosi rilievo anche ai disturbi di personalità implicitamente viene ad escludersi il carattere della irreversibilità del disturbo).
Con il secondo motivo denuncia il difetto di motivazione in relazione al riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche non nella massima estensione.
2.1. Con memoria in data 14.2.2013 si ribadiscono le censure in ordine al mancato riconoscimento del vizio parziale di mente. La gravità del disturbo è stata esclusa non perché i turbamenti psichici non abbiano inciso sulle facoltà mentali dell'imputato, ma perché possono essere prese in considerazione solo le forme patologiche conclamate e gravi.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato.
2. Secondo la sentenza delle Sezioni Unite n. 9163 del 25.1.2005- Raso, richiamata dal ricorrente, "anche i disturbi della personalità, che non sempre sono inquadrabili nel ristretto novero delle malattie mentali, possono rientrare nel concetto di infermità" purché, però, "siano di consistenza, intensità e gravità tali da incidere concretamente sulla capacità di intendere o di volere, escludendola o scemandola grandemente, e a condizione che sussista un nesso eziologico con la specifica condotta criminosa, per effetto del quale il fatto di reato sia ritenuto causalmente determinato dal disturbo mentale".
3. La Corte territoriale, contrariamente a quanto assume il ricorrente, ha fatto corretta applicazione di tali principi. Ha, innanzitutto, adeguatamente argomentato in ordine alla piena condivisibilità delle valutazioni del perito, perché esenti da censure sotto il profilo tecnico e logico. Il perito, dopo aver spiegato le ragioni per cui non potevano essere confermate le diagnosi ("depressione maggiore con episodi ricorrenti" e "disturbo bipolare di tipo 2^"), formulate in via alternativa dal consulente di parte, aveva concordato con il predetto consulente nel ritenere che il prevenuto, all'epoca dei fatti, presentasse una forma di dipendenza da Internet (Internet Action Disorder). La condizione psicologica, in cui versava l'imputato, poteva manifestarsi anche attraverso comportamenti del tipo di quelli oggetto di contestazione. Secondo il perito la dipendenza da Internet (con ricerca nella rete delle emozioni non trovate nella vita reale) non aveva alcuna incidenza sulle facoltà cognitive, ma solo su quelle volitive. Ci si trovava, però, in presenza di una forma di condizionamento dei processi volitivi non derivante da una patologia o da un disturbo conclamato o chiaramente riconoscibile. Ha, poi, evidenziato la Corte territoriale che non era pertinente il richiamo all'indirizzo ermeneutico che attribuisce rilievo ai disturbi della personalità, dal momento che nel caso di specie l'incidenza dei turbamenti psichici sulle facoltà mentali era priva del carattere di gravità (si afferma in motivazione: "nel caso che ci occupa, infatti, il vizio parziale di mente non può essere riconosciuto non già perché il disturbo di cui avrebbe sofferto D. non è stato ancora compiutamente classificato, ma piuttosto, perché l'incidenza dei turbamenti psichici sulle facoltà mentali dell'imputato è priva dei prescritti connotati di gravità"). La conferma della mancanza di gravità (e non di irreversibilità) del disturbo, secondo i Giudici di merito, si ricavava dalla circostanza che "il cambio di abitudini e l'avvio della relazione sentimentale con colei che sarebbe diventata sua moglie" sono state "circostanze sufficienti a far venir meno la dipendenza da Internet, che, evidentemente non ha alterato in misura particolarmente incisiva i processi psichici di D. ..." (pag. 4 sent.).
Dalla motivazione della sentenza impugnata, sopra richiamata, risulta evidente, pertanto, che l'esclusione del vizio parziale di mente non sia stata determinata, come assume il ricorrente, dall'aver attribuito rilevanza solo a forme patologiche, ma perché il riconosciuto disturbo della personalità non presentava i caratteri della gravità.
4. Quanto al trattamento sanzionatorio è pacifico che il giudice di merito debba riferirsi ai parametri di cui all'art. 133 c.p., ma non è necessario, a tal fine, che li esamini tutti, essendo sufficiente che specifichi a quale di esso ha inteso far riferimento. Il riconoscimento e la "quantificazione" delle circostanze attenuanti generiche è un giudizio di fatto lasciato alla discrezionalità del giudice, che deve motivare nei soli limiti atti a far emergere, in misura sufficiente, la sua valutazione.
La Corte territoriale, nell'applicare la riduzione per le già concesse circostanze attenuanti generiche, ha richiamato tutti i criteri di cui agli artt. 133 e 133 bis c.p., ed ha tenuto conto, in particolare, da un lato "delle difficili condizioni personali dell'agente", ma, dall'altro, "della notevole offensività della condotta" (pag. 6).
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 20 novembre 2013.
Depositato in Cancelleria il 14 gennaio 2014