Sentenza 16 gennaio 2014
Massime • 2
Nel giudizio abbreviato sono utilizzabili le dichiarazioni rese spontaneamente alla polizia giudiziaria da soggetto che non abbia ancora formalmente assunto la qualità di indagato.
Nel giudizio abbreviato sono probatoriamente utilizzabili le dichiarazioni spontanee rese dalla persona sottoposta alle indagini alla polizia giudiziaria.
Commentari • 2
- 1. Sono utilizzabili nel giudizio abbreviato le dichiarazioni rese dall’imputato durante la fase delle indagini preliminari?Giovanna De Feo · https://www.diritto.it/ · 29 marzo 2022
Indice: Il fatto La questione giuridica Osservazioni conclusive Il fatto La IV sezione penale del Tribunale di Roma ha condannato l'imputata per il delitto di interruzione di pubblico servizio (art. 340 c.p.). Il procedimento è stato definito con le forme del rito abbreviato; pertanto, è stata acquisita la documentazione contenuta nel fascicolo del P.M., sulla base della quale il giudice di merito ha ritenuto pienamente integrato il reato contestato in imputazione, con l'opportuna precisazione che non è stato utilizzato, ai fini della decisione, il verbale delle dichiarazioni rese dall'imputata (allora indagata) dinnanzi alla P.G in quanto in quella sede la stessa era stata escussa senza …
Leggi di più… - 2. Dichiarazioni spontanee alla polizia giudiziaria utilizzabili in abbreviatoAccesso limitatoAnna Larussa · https://www.altalex.com/ · 11 settembre 2017
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 16/01/2014, n. 6346 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6346 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. PALLA Stefano - Presidente - del 16/01/2014
Dott. ZAZA Carlo - Consigliere - SENTENZA
Dott. MICHELI Paolo - Consigliere - N. 100
Dott. CAPUTO Angelo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DEMARCHI ALBENGO P. - rel. Consigliere - N. 52097/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AG PE N. IL 01/09/1966;
avverso la sentenza n. 520/2012 CORTE APPELLO di BARI, del 08/05/2012;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 16/01/2014 la relazione fatta dal Consigliere Dott. PAOLO GIOVANNI DEMARCHI ALBENGO;
Il Procuratore generale della Corte di cassazione, dr. Oscar Cedrangolo, ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. PA SE propone ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello di Bari che ha confermato la sentenza di condanna emessa in primo grado per i reati di cui all'art. 624 c.p. e art. 625 c.p., n. 7 (pena di anni uno di reclusione ed Euro
500 di multa); a sostegno del ricorso deduce violazione degli artt. 64, 350 e 357 cod. proc. pen..
2. A detta del ricorrente le dichiarazioni rese dal coindagato IA sarebbero inutilizzabili, essendo state rilasciate senza le dovute garanzie e non essendo mai state verbalizzate dalla polizia giudiziaria, ma solo sintetizzate nel verbale di arresto.
3. Sostiene, poi, il ricorrente che le dichiarazioni rese dall'indagato sarebbero utilizzabili solo per le contestazioni ai sensi dell'art. 503 cod. proc. pen.. CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è manifestamente infondato: innanzitutto, si deve ricordare che nel giudizio abbreviato sono utilizzabili le dichiarazioni rese spontaneamente alla polizia giudiziaria da soggetto che non ha ancora formalmente assunto la qualità di indagato (Sez. 5, n. 18519 del 20/02/2013, Ballone, Rv. 256236). In ogni caso, questa stessa sezione ha già affermato che le dichiarazioni spontanee rese alla polizia giudiziaria dalla persona soggetta alle indagini possono essere utilizzate nel giudizio abbreviato, posto che l'art. 350 c.p.p., comma 7, ne preclude l'utilizzazione nella sola sede dibattimentale (Sez. 5, n. 18064 del 19/01/2010, Avietti, Rv. 246865).
2. Quanto alla mancata verbalizzazione delle predette dichiarazioni, deve ritenersi utilizzabile nel giudizio abbreviato l'annotazione di polizia giudiziaria nella quale è riportato il contenuto delle dichiarazioni rese agli operanti, costituendo la stessa atto d'indagine alla quale la scelta dell'imputato di accedere al rito alternativo ha attribuito valenza probatoria e non essendo operante nel medesimo rito il divieto di testimonianza indiretta dell'ufficiale e dell'agente di polizia giudiziaria dettato esclusivamente in relazione alla deposizione dibattimentale degli stessi. (Sez. 6, n. 44420 del 06/07/2010, Belforte, Rv. 249029; conf. Sez. 6, n. 28542 del 18/03/2009, Severi, Rv. 244803. Vedi anche Sez. 6, n. 3034 del 22/01/1993, Romano, Rv. 193615: "Nel giudizio abbreviato, in cui il giudice si pronunzi allo stato degli atti, le dichiarazioni degli inquirenti, versate nel fascicolo del P.M., sono utilizzabili come prove la cui attendibilità è rimessa all'apprezzamento del giudice del merito, incensurabile se adeguatamente motivato).
3. D'altronde, l'art. 357 cod. proc. pen. - nell'imporre alla polizia giudiziaria di redigere il verbale per le informazioni assunte e per le dichiarazioni ricevute - regola soltanto un onere di forma in vista della loro utilizzabilità in dibattimento (cfr. Sez. 6, n. 4797 del 12/02/1993, Milesi, Rv. 194535).
4. Ne consegue che il ricorso deve essere rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 16 gennaio 2014.
Depositato in Cancelleria il 10 febbraio 2014