Sentenza 11 novembre 2005
Massime • 1
Il delitto di turbata libertà degli incanti (art. 353 cod. pen.) è integrato da una condotta finalizzata a ottenere una irregolare aggiudicazione della gara, mediante l'allontanamento di altri concorrenti e in ogni caso con ogni comportamento diretto a influenzare la libera concorrenza della gara. Ne consegue che, non rilevano ai fini della configurazione del reato condotte successive a tale momento, quali ad esempio pressioni per convincere un concorrente escluso a rinunciare ad un ricorso.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 11/11/2005, n. 46546 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 46546 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FABBRI Gianvittore - Presidente - del 11/11/2005
Dott. MOCALI Piero - Consigliere - SENTENZA
Dott. BARDOVAGNI Paolo - Consigliere - N. 1161
Dott. GRANERO Francantonio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. URBAN Giancarlo - Consigliere - N. 028181/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO CORTE APPELLO di CATANIA;
nei confronti di:
1) NE PP N. IL 05/10/1963;
2) NA PP N. IL 13/09/1952;
avverso SENTENZA del 12/11/2004 CORTE APPELLO di CATANIA;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. GRANERO FRANCANTONIO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. FERRI E. che ha concluso per l'annullamento con rinvio di entrambi;
Udito, per la parte civile, l'Avv. ARCIFA Stefano;
Uditi i difensori Avv. ARICÒ Giovanni per RE e avv. Peluso per TI.
RITENUTO IN FATTO
1. - Il procuratore generale presso la corte d'appello di Catania ricorre contro la sentenza di quella Corte, emessa il 12 novembre 2004, che, confermando la condanna di primo grado nei confronti dell'imputato GI RE, accusato di vari reati, tra i quali l'associazione per delinquere di tipo mafioso, ha invece riformato la medesima sentenza nella parte concernente l'altro imputato GI TI, mandato assolto dal reato di tentata turbativa d'asta, ritenendo, al contrario della sentenza di primo grado, che non potesse ravvisarsi il reato contestato nel fatto di avere l'imputato cercato di convincere, con una sia pur vaga e generica promessa, il titolare di un'impresa a non coltivare il ricorso giurisdizionale proposto avverso l'atto di aggiudicazione ad altra impresa della gara bandita dall'istituto autonomo case popolari per la costruzione di un complesso edilizio residenziale. La medesima sentenza ha inoltre ritenuto che, quand'anche in un comportamento successivo all'aggiudicazione, come quello di cui sopra, potessero ravvisarsi astrattamente gli estremi del reato contestato, il carattere vago e generico della promessa formulata dall'imputato non fosse concretamente idonea ad integrare la condotta.
1.1. - Nel suo ricorso, il procuratore generale sostiene, in adesione alla sentenza di primo grado, la tesi diametralmente opposta. Quanto al primo punto, rileva che il bene giuridico tutelato risulta comunque leso anche nell'ipotesi in cui, a seguito di promessa o offerta di utilità, il partecipante che si ritenga illegittimamente escluso dalla gara ed abbia proposto ricorso amministrativo, si induca a ritirare il ricorso stesso, rinunciando in tal modo a proseguire nella partecipazione alla gara e determinando così la definitiva aggiudicazione ad altro concorrente. Quanto alla seconda proposizione su cui si fonda la sentenza impugnata, ne contesta il fondamento rilevando che la norma incriminatrice non richiede assolutamente che la promessa venga accettata, ossia che venga raggiunto un accordo: le forme specifiche della condotta costitutiva del delitto in esame sono infatti individuate dalla norma nella violenza, nella minaccia, nei doni, nelle collusioni, nelle promesse e queste ultime, a loro volta, sono costituite da ogni manifestazione di volontà, diretta o indiretta, contenente l'impegno, anche solo morale, di fare o dare alcunché come corrispettivo di un altrui contegno idoneo ad impedire o a turbare la gara. Una volta che si versi nell'ipotesi delle promesse, l'ulteriore conseguenza è che la promessa non necessita di essere accettata come invece avviene nel caso della collusione.
1.2. - Ricorre, a sua volta, il difensore del RE, censurando la sentenza impugnata per violazione di legge in relazione alla mancata concessione dell'attenuante speciale di cui alla L. 2003 del 1991, art. 8, e delle attenuanti generiche, nonché per illogicità di motivazione rispetto al diniego delle predette attenuanti, mettendo in rilievo, a sostegno dell'uno e dell'altro motivo di ricorso, l'importanza della collaborazione offerta dal RE ai fini della ricostruzione dell'associazione criminosa intorno la quale si è svolto processo, contributo che era stato riconosciuto dai rappresentanti della pubblica accusa sia in primo che il secondo grado.
CONSIDERATO IN DIRITTO
2.1 - Il ricorso del procuratore generale non può essere accolto. Nonostante il suo pregevole sforzo per estendere il concetto di gara fino a comprendervi non solo l'intero procedimento preordinato alla identificazione del soggetto da scegliere all'esito di una valutazione comparativa tra i diversi compartecipanti, ma anche ogni evento successivo che possa influire sulla concreta identificazione del contraente finale, non vi è dubbio che la norma dettata dall'art. 353 c.p. configura, nelle sue varie ipotesi, condotte destinate a sfociare e a concludersi con il perfezionamento della gara. Si tratta di un atto formale, particolareggiatamente disciplinato dal diritto amministrativo, tanto è vero che la stessa norma penale, volendo comprendere nella fattispecie anche quelle forme di attribuzione dei pubblici appalti che, pur prevedendo la concorrenza tra vari aspiranti, non vengano decise con una gara nei pubblici incanti, ha espressamente previsto l'ipotesi della licitazione privata per conto di una pubblica amministrazione. Se mai vi fosse bisogno di conferma che vada oltre l'inequivocabile significato letterale della norma incriminatrice, basterebbe considerare che la giurisprudenza costante del giudice amministrativo (per tutte, Consiglio di Stato, Sez. 5^, nr. 00334 del 08/04/1997) ha stabilito che in materia di contratti della pubblica amministrazione, l'interesse a impugnare gli atti di gara sorge solo al momento dell'aggiudicazione, e fornisce perciò la controprova (desunta da norme dell'ordinamento di diversa natura, ma da utilizzare per l'individuazione di uno degli elementi oggettivi della fattispecie penale) che quello è il momento formale da prendere in considerazione nella costruzione della fattispecie penalistica. D'altra parte, tutta la giurisprudenza penale, nella materia che interessa, pur facendo riferimento alla complessità del procedimento di aggiudicazione e pur affermando la possibilità che la condotta possa inerire all'uno piuttosto che all'altro dei momenti in cui il procedimento si concretizza, ha sempre come punto di riferimento finale la aggiudicazione della gara. In questo senso si esprime anche la giurisprudenza citata dal ricorrente, che apparirebbe, ad una prima lettura, di segno contrario, ma che tale non è ove si legga l'intero testo: le espressioni riportate nella massima "indipendentemente dall'esaurimento delle relative procedure" (Cass., sezione 6^, 8 maggio 1998 n. 8443), che il ricorrente interpreta come estensione della condotta anche a momenti successivi all'aggiudicazione, fanno invece riferimento alla circostanza che la condotta incriminata possa assumere rilievo ai fini della commissione del reato anche se non sia riuscita ad impedire l'esaurimento delle procedure. Il contenuto decisorio della giurisprudenza citata, pertanto, è esattamente il contrario rispetto a quello che sembrerebbe desumibile dalla massima e che vi ha attribuito il ricorrente.
Non è di aiuto, ai fini di una interpretazione di segno opposto, nemmeno l'osservazione svolta nella pubblica udienza dalla parte civile, la quale ha ricordato la L. 11 febbraio 1944 n. 109, art. 10 e successive modificazioni, che, nell'ambito di un'ampia disciplina che qui non rileva, riconosce in taluni casi (che comportino il fallimento o il grave inadempimento dell'originario appaltatore) la possibilità di interpellare il secondo classificato al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento dei lavori, alle medesime condizioni economiche già proposte in sede di offerta. Questa norma non sposta affatto in avanti il momento dell'aggiudicazione, anzi, interpretata correttamente, costituisce un'ulteriore conferma del fatto che l'aggiudicazione formale rappresenta il momento conclusivo della procedura, alla quale aggiunge, in forma derogatoria ed alquanto limitata, la possibilità di scelta di un altro contraente, la cui concreta individuazione, però, è sempre frutto del momento formale della conclusione della gara, tanto che da qual momento se ne trae l'identificazione (il secondo classificato, anziché il primo). I comportamenti successivi, pertanto, anche alla luce della normativa speciale che si va commentando, potranno eventualmente perseguire interessi anche ipoteticamente illeciti e quindi integrare, esistendone tutti gli altri presupposti, altri titoli di reato, ma non quello previsto dall'art. 353 c.p.. Nessun'altra interpretazione è possibile, non solo per le ragioni di ordine letterale e sistematico accennate, ma anche perché uno sforzo interpretativo che portasse a forzarne il significato finirebbe per risolversi in una interpretazione analogica della norma penale, non consentita in via di principio.
2.2 - Anche il ricorso del RE concernente, il diniego nella speciale attenuante di cui alla L. 203 del 1991, art. 8 e delle attenuanti generiche non può essere accolto, perché è infondato. Non si ravvisano, infatti alcuna violazione di legge ne' alcuna carenza motivazionale sul punto, perché, anzi, la sentenza impugnata, con un accertamento di fatto non sindacabile in questa sede e condividendo, sul punto, le conclusioni cui era giunto il giudice di primo grado, ha escluso ogni partecipazione collaborativa dell'imputato - che pure ha collaborato nella ricostruzione gli altri episodi criminosi - nella ricostruzione della struttura organizzativa e degli interessi dell'associazione criminosa denominata Cosa Nostra, lasciando chiaramente intendere di non volere estendere la sua collaborazione a questo specifico settore concernente, in particolare, gli appalti. Trattasi di motivazione insindacabile in punto di fatto che è del tutto logica e coerente quanto alle conclusioni che la Corte ne ha tratto per negare sia l'attenuante speciale che le attenuanti generiche.
Le pronunce sono consequenziali, anche relativamente alla rifusione delle spese sopportate dalla parte civile.
P.Q.M.
la Corte rigetta i ricorsi e condanna il RE al pagamento delle spese processuali, oltre alla rifusione delle spese alle parti civili, che liquida in Euro 2500,00 complessivi, oltre spese ed accessori come per legge.
Così deciso in Roma, il 11 novembre 2005.
Depositato in Cancelleria il 20 dicembre 2005