Sentenza 4 febbraio 2004
Massime • 1
In tema di violazione dei precetti contenuti in un'ordinanza sindacale, l'ipotesi contravvenzionale di cui all'art. 650 cod.pen. è configurabile soltanto quando si tratti di provvedimenti contingibili ed urgenti, adottati in relazione a situazioni non prefigurate da alcuna specifica ipotesi normativa, mentre restano estranee alla sfera di applicazione di tale norma incriminatrice le inosservanze di provvedimenti del sindaco diretti a dare esecuzione a leggi e regolamenti, posto che, in tale caso, la condotta è direttamente repressa con sanzione amministrativa dall'art. 106 del R.D. 3 marzo 1934 n. 383 e, attualmente, dall'art. 7 bis del T.U. sull'ordinamento degli enti locali, come mod. dalla legge 16 gennaio 2003 n. 3, che puniscono la violazione dei precetti contenuti nei provvedimenti predetti. Ne consegue che non integra gli estremi del reato di cui all'art. 650 cod.pen. la inosservanza dell'ordinanza sindacale, con la quale, per ragioni igienico-sanitarie, sia stato fatto divieto ad un soggetto, titolare di un'azienda di allevamento bestiame, di scaricare liquami nei corsi d'acqua del territorio comunale.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 04/02/2004, n. 11367 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11367 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FAZZIOLI Edoardo - Presidente - del 04/02/2004
Dott. GIRONI Emilio - Consigliere - SENTENZA
Dott. GRANERO Francantonio - Consigliere - N. 160
Dott. PEPINO Livio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. URBAN Giancarlo - Consigliere - N. 038427/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PUBBLICO MINISTERO PRESSO TRIB. SEZ. DIST. Di MORBEGNO;
nei confronti di:
1) ME AN N. IL 31/08/1948;
2) NT AN N. IL 02/01/1975;
3) ME TA N. IL 29/11/1959;
4) ME FF N. IL 23/01/1969;
5) ME VI N. IL 09/09/1962;
6) RI DI N. IL 25/08/1967;
7) NC AT N. IL 07/10/1951;
8) NC LI N. IL 25/05/1962;
9) LI NO N. IL 26/04/1978;
10) DE RI LA N. IL 14/02/1967;
11) LI NE N. IL 21/02/1956;
12) LI IN N. IL 16/12/1953;
avverso SENTENZA del 19/06/2003 TRIB. SEZ. DIST. di MORBEGNO;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dr. URBAN GIANCARLO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Cons. Dr. Vitalinao Esposito che ha concluso per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 19 giugno 2003 il Tribunale di Sondrio, Sezione distaccata di Morbegno, assolveva SM AN, BU NI, SM IT, SM RA, SM ID. NI UD, CH AM, CH NI, LI RA, De TR NI, LI ER e LI IN dal reato loro ascritto sub a) perché il fatto non sussiste e dal reato loro ascritto sub b) perché il fatto non costituisce reato. Gli imputati erano stati tratti a giudizio per rispondere:
a) del reato di cui agli artt. 45 c. 1 e 59 c. 1 D.Lvo 11/5/1999 n. 152, come corretto e integrato dal D.L.vo 18/08/2000 n. 258, perché quali titolari delle rispettive aziende di allevamento, effettuavano, senza la prescritta autorizzazione, gli scarichi dei liquami e letame provenienti da dette aziende nell'ambiente attraverso lo sversamento lungo i pendii fino al torrente Tartano situato nel fondovalle per un totale di circa 4.000 tonnellate di reflui e circa mc.
2.000 di percolato, scarichi che determinavano, nel torrente e nelle zone in prossimità dell'immissione nel torrente stesso, ingenti accumuli di letame.
Acc. in Tartano il 29-06-2000; attività perdurante fino al settembre 2001; b) del reato di cui all'art. 650 c.p. perché non osservavano un provvedimento legalmente dato dall'Autorità per ragione d' igiene in data 27-04-2000, con il quale il Sindaco di Tafano ordinava il divieto assoluto di scarico di liquami nei corsi d'acqua del territorio comunale nonché l'adozione di tutti i provvedimenti necessari ad un corretto smaltimento dei reflui.
Acc. in Tartano il 29-06-2000.
Il giudice riteneva che in base all'art. 28 comma 7 lettera b) del D. L.vo 11 maggio 1999 n. 152 le acque reflue provenienti dagli allevamenti di bestiame appartenenti agli imputati fossero assimilabili alle acque reflue domestiche in quanto il rapporto azoto prodotto/superficie agricola utilizzabile fosse inferiore al valore di 340; di conseguenza, non risultava concretizzata l'ipotesi di reato contestata, poiché l'art. 59 comma 1 dello stesso D. L.vo prevede come ipotesi di reato soltanto le acque reflue industriali. Per quanto riguarda poi l'imputazione di cui al capo b), andava osservato che l'ordinanza comunale che aveva vietato tutti gli scarichi di liquami nei corsi d'acqua non era qualificabile come contingibile ed urgente, dovendo essere considerata come esecutiva di precise disposizioni statali, regionali e comunali e quindi la violazione era da ritenere rientrante nella ipotesi di cui al R.D. 3 marzo 1934 n. 383 art. 106.
Propone ricorso per Cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Sondrio rilevando, con il primo motivo, la irritale conduzione del dibattimento da parte del giudice, il quale avrebbe omesso di completare l'escussione dei testi indicati dal P.M., senza che fosse stata espressa alcuna rinunzia;
avrebbe omesso di approfondire le valutazioni espresse nella relazione in atti dal Dott. Cristini, responsabile della Provincia per il settore agricolo. Si rileva quindi la erronea applicazione della norma di cui all'art. 28 comma 7 lettera b) del D. L.vo n. 152/99 che prevede che il rapporto numerico sopra indicato sia applicato soltanto alle aziende di allevamento che dispongano di almeno un ettaro di terreno agricolo funzionalmente connesso con le attività' di allevamento e di coltivazione del fondo.
Errata sarebbe infine la pronunzia del tribunale in relazione all'imputazione di cui all'art. 650 c.p. che sanziona espressamente le violazioni dei provvedimenti legalmente dati per ragioni di igiene.
Insiste quindi per l'annullamento della sentenza impugnata. Con memoria del 16 gennaio 2004 l'imputato UR NI rileva l'omessa notifica del ricorso del P.M.; rileva altresì la tardiva notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza avanti questa Corte (notifica ricevuta con plico postale il 7 gennaio 2004 per l'udienza del 4 febbraio 2004).
Con memoria il gennaio 2004 il difensore dei dodici imputati rileva l'irritualità della contestazione di cui al capo A), effettuata cumulativamente, malgrado che ciascuno degli imputati fosse titolare di una separata ed autonoma azienda: tale tipo di contestazione renderebbe, di fatto, impossibile organizzare una efficace difesa. In relazione al ricorso del P.M. si rileva:
a) che l'applicazione della norma di cui all'art. 129 c.p.p. è avvenuta con il consenso del P.M. di udienza, b) che dagli atti era possibile formulare contestazioni differenziate per ciascun allevatore;
c) che ciascun imputato non può che essere chiamato a rispondere per il fatto proprio e non in via cumulativa;
d) che il diritto di difesa sarebbe di fatto compromesso da tale capo di imputazione;
e) che correttamente è stato applicato nella specie l'art. 129 c.p.p. con il consenso di tutte le parti, essendo stata ritenuta superflua l'escussione di ulteriori testi.
g) la nullità del capo di imputazione è stata ripetutamente eccepita dagli imputati nel corso del processo.
Corretta sarebbe infine anche la assoluzione in relazione al capo b) della rubrica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso del P.M. è infondato e merita il rigetto.
Il Tribunale di Sondrio, con il consenso delle parti, ha ritenuto la sussistenza di sufficienti elementi utili a pervenire ad una assoluzione nel merito di tutti gli imputati in ordine al reato ascritto: in tal senso, quindi appare corretta la valutazione effettuata di non proseguire oltre nella acquisizione di ulteriori mezzi di prova, in applicazione di quanto prevede l'art. 129 c.p.p. La censura sollevata sul punto dal P.M. ricorrente tende peraltro a provocare un nuovo esame degli elementi di accusa, operazione preclusa nel presente giudizio di Cassazione, tenuto conto che il giudice del merito ha illustrato con ampia motivazione, immune da vizi logici o giuridici, le ragioni che hanno indotto lo stesso giudicante ad escludere la responsabilità degli imputati. Osserva la Corte che l'indagine di legittimità sulla motivazione della decisione ha necessariamente un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di Cassazione essere limitato - per espressa volontà del legislatore - a riscontrare l'esistenza "di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l'adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento, o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali" (in tal senso: Cass. SS. UU. 24 novembre 1999 n. 24 ric. Spina). L'illogicità della motivazione, come vizio denunciabile, deve essere quindi evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile "ictu oculi", restando ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate in modo logico e adeguato le ragioni del convincimento.
In tal senso, quindi, la sentenza impugnata appare immune da censure. In relazione alla contravvenzione di cui all'art. 650 c.p., questa Corte ha avuto modo di precisare che in tema di violazione dei precetti contenuti in un' ordinanza sindacale, l'ipotesi contravvenzionale di cui all'art. 650 cod. pen. è configurabile soltanto quando si tratti di provvedimenti contingibili ed urgenti, adottati in relazione a situazioni non prefigurate da alcuna specifica ipotesi normativa, mentre restano estranee alla sfera di applicazione di tale norma incriminatrice le inosservanze di provvedimenti del sindaco diretti a dare esecuzione a leggi e regolamenti, posto che, in tale caso, la condotta è direttamente repressa dall'art. 106 del regio decreto 3 marzo 1934 n. 383, che, al terzo comma, punisce -con sanzione amministrativa- la violazione dei precetti contenuti nei provvedimenti predetti (attualmente la sanzione è prevista dall'art. 7 bis T.U. sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D. L.vo 18 agosto 200 n. 267, come modificato dall'art. 16 legge 16 gennaio 2003 n. 3). Ne consegue che "non integra gli estremi del reato di cui all'art. 650 cod. pen. la inosservanza dell'ordinanza sindacale, con la quale, per ragioni igienico-sanitarie, sia stato imposto ad un soggetto, titolare di un'azienda di allevamento bestiame e trasformazione dei prodotti della zootecnia, di adottare le cautele necessarie e di realizzare le opere dirette ad evitare nocumento alla salubrità dell'ambiente." (Cass. Sez. 1^, 8 marzo 2001, ric. Salviato RV 219267). Il ricorso deve essere quindi rigettato.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, Prima Sezione Penale, rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 4 febbraio 2004.
Depositato in Cancelleria il 10 marzo 2004