Sentenza 26 aprile 2001
Massime • 3
In tema di vendita di prodotti industriali con segni mendaci di cui all'art. 517 cod. pen., la presentazione della merce alla dogana per l'operazione di sdoganamento non costituisce atto di messa in circolazione dei prodotti, per tale dovendosi intendere ogni atto diffusivo della merce, e quindi non integra l'elemento oggettivo del reato.
Il reato di introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi previsto dall'art. 474 cod. pen. non può avere ad oggetto beni che costituiscono una mera imitazione figurativa di prodotti industriali, senza alcun marchio o altro segno distintivo della merce che risulti abusivamente riprodotto ovvero falsificato. (In applicazione di tale principio, la Corte ha ritenuto che non configura il reato di cui all'art. 474 cod. pen. la introduzione nel territorio dello Stato al fine della vendita di pupazzi riproducenti i personaggi della serie Pokemon, Sansone, Scubidu e Winnie The Pooh, privi di qualsiasi marchio riferibile ai licenziatari autorizzati alla produzione e distribuzione).
In tema di misure cautelari reali, la funzione di controllo attribuita al giudice del riesame, se pure consente di confermare il provvedimento impositivo anche per ragioni diverse da quelle indicate nel provvedimento stesso, trova un limite nella correlazione ai fatti posti a fondamento della misura cautelare, che non possono essere sostituiti o integrati da ipotesi accusatorie autonomamente formulate dal tribunale, in base a dati di fatto diversi.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 26/04/2001, n. 26754 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 26754 |
| Data del deposito : | 26 aprile 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. PAPADIA UMBERTO - Presidente - del 26/04/2001
1. Dott. DE MAIO GUIDO - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. PICCIALLI LUIGI " N. 01616
3. Dott. LOMBARDI ALFREDO MARIA " REGISTRO GENERALE
4. Dott. FIALE ALDO " 002768/2001
ha pronunciato la seguente
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) ND UR N. IL 27/03/1970
avverso ORDINANZA del 28/12/2000 TRIB. LIBERTÀ di LA SPEZIA sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. DE MAIO GUIDO Udito il PM nella persona del Dr. G. Passacantando richiesta:
annullamento con rinvio
Udito il difensore Avv. Manzi Andrea (Roma)
MOTIVAZIONE
Con decreto in data 28.11.2000 il P.M. del Tribunale di La Spezia dispose il sequestro probatorio, presso il terminal I.S.C.T. di quella città, di n. 483 cartoni di pelouche (kg.6.762) riproducenti l'immagine dei personaggi della serie Pokemon, SO, UB e IN de PO in quanto ritenuti contraffatti, privi delle rispettive diciture, privi del nome del licenziatario autorizzato alla produzione e alla distribuzione. Il P.M. aveva ipotizzato, in relazione alla detenzione e vendita di tali oggetti, a carico di ND AU, legale rappresentante della Royal Collection srl, i reati di cui agli artt. 474 e 517 c.p. Avverso tale decreto il difensore dell'indagato propose istanza di riesame, che il Tribunale di La Spezia, in sede di riesame, rigettò con ordinanza del 28.12.2000, impugnata con ricorso per cassazione. Il ricorso merita accoglimento, essendo fondata la doglianza relativa all'insussistenza del fumus dei reati ipotizzati (prospettata a pag. 4 del ricorso), dal cui accoglimento resta assorbita la questione circa l'indeterminatezza dell'oggetto del sequestro (prospettata per prima, e secondo la quale le indicazioni fornite dal P.M. sarebbero state del tutto inidonee "a identificare e/o a riconoscere quali siano stati i pelouche oggetto del sequestro;
tale indeterminatezza avrebbe comportato l'impossibilità "di verificare quale sia il marchio tutelato e quale tipo di tutela goda tale marchio"). La citata doglianza è fondata, perché del tutto insufficiente e lacunosa è stata l'indagine del Tribunale circa la riferibilità del fatto accertato ai reati ipotizzati, i quali non sono stati affatto esaminati nel loro concreto contenuto normativo. Questa Corte ha costantemente precisato che, in relazione al decreto di sequestro probatorio, l'obbligo di motivazione si concretizza sostanzialmente nella indicazione delle ragioni per le quali la cosa sequestrata sia configurabile come corpo di reato o cosa pertinente al reato e cioè nella necessità di dimostrare l'esistenza del rapporto diretto o pertinenziale tra cosa e reato ipotizzato.
Le argomentazioni sul punto del Tribunale sono concentrate su due proposizioni: la prima, a pag. 3 dell'ordinanza, secondo cui "il fumus del reato si può agevolmente ricavare dagli esiti degli accertamenti sinora posti in essere, dai quali emerge che l'indagato avrebbe introdotto nel territorio dello Stato ai fini di porli in vendita gli oggetti riproducenti i personaggi delle serie già indicate privi delle necessarie diciture nonché del nome del licenziatario autorizzato alla produzione e/o distribuzione"; la seconda, nell'ultima pagina dell'ordinanza, secondo cui "gli atti di indagine già confluiti nel fascicolo del P.M.... consentono di ritenere che gli indagati abbiano effettivamente posto in vendita gli oggetti indicati in violazione della normativa sul diritto d'autore, che abbiano fatto commercio di prodotti industriali con marchi contraffatti (ovvero, più esattamente) di prodotti industriali atti ad indurre in inganno il compratore sull'origine, sulla provenienza o qualità del prodotto".
Esattamente il ricorrente sostiene che tali proposizioni non sono idonee a connotare il fumus dei reati ipotizzati che tutelano, entrambi, i marchi o i segni distintivi dei prodotti, con la differenza che il reato previsto dall'art. 474 c.p. (introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi), avendo ad oggetto la pubblica fede, richiede una effettiva contraffazione del marchio o del segno distintivo della merce, che sia protetto e riconosciuto nello Stato e all'estero; mentre il reato di cui all'art. 517 c.p. (vendita di prodotti industriali con segni mendaci), sussidiario rispetto al primo, ha per oggetto la tutela dell'ordine economico e richiede la semplice imitazione del marchio o del segno distintivo, non necessariamente registrato o riconosciuto, purché idonea a trarre in inganno l'acquirente. Nel caso in esame, invero, non è ravvisabile il reato di cui all'art. 474 c.p. (che punisce "chiunque... introduce nel territorio dello Stato per farne commercio, detiene per vendere, o pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali con marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati"), perché non viene in considerazione alcuna contraffazione o alterazione di marchi o dei segni distintivi di quei determinati prodotti, dovendosi intendere per contraffazione l'abusiva riproduzione, con mezzo idoneo, e per alterazione la falsificazione parziale, della rappresentazione grafica o d'altra espressione materiale (impronta, ecc.) dei marchi, segni distintivi, brevetti, disegni, ecc. Nel caso in esame, invece, si è trattato di semplici imitazioni, di pupazzi (come risulta testualmente a pag. 3 della motivazione) semplicemente "riproducenti i personaggi delle serie già indicate, privi delle necessarie diciture... ": mancava, quindi, qualsiasi marchio o segno distintivo che potesse richiamare la AR BR, la IN o la LT EY (se non, appunto, per il tramite della già richiamata imitazione figurativa, che, come si è visto, non rientra nella specifica previsione normativa). Non è ravvisabile, poi, il reato di cui all'art. 517 c.p. (che punisce "chiunque pone in vendita o pone altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto") perché difetta l'elemento della commercializzazione, in quanto, come esattamente osservato dal ricorrente, "la merce è stata sequestrata in dogana e... l'operazione di sdoganamento non costituisce un atto di circolazione, dovendosi per circolazione intendere soltanto un atto diffusivo della merce, a differenza dello sdoganamento che non è, di per sè, atto neppure prodromico alla vendita o messa in circolazione" (Cass. 11.12.95, n. 4374). È vero che il Tribunale ha, a un certo punto (ultima pag. dell'ordinanza), parlato di violazione della normativa sul diritto d'autore (che in effetti si attagliava - ex l. 633/41 e succ. modif. e abrogaz. - al fatto in esame, essendosi trattato della riproduzione e imitazione sopra altre opere della medesima specie dei segni sopra indicati e essendo detta riproduzione e imitazione atta a creare confusione di opera e di autore); ma il ricorrente ha, a tale riguardo, giustamente obiettato che la relativa contestazione è "del tutto nuova e mai sollevata sino ad ora". E, in effetti, risulta che il P.M. aveva, come sopra precisato, ipotizzato il fumus dei reati di cui all'art. 474 e all'art. 517 c.p.; ne deriva che, una volta accertata la non sussumibilità del fatto ne' nell'ipotesi di cui all'art. 474 c.p., ne' in quella di cui all'art. 517 c.p., il Tribunale non poteva ravvisare una diverse fattispecie delittuosa (neppure, peraltro, esattamente individuata, avendo il Tribunale parlato genericamente di violazione di normativa sul diritto d'autore). Ed invero, è pacifico che, in sede di riesame, il Tribunale è chiamato a decidere non in relazione a ogni ipotesi di reato formulabile in teoria, ma in relazione specifica alla fattispecie che sia stata portata a conoscenza dell'indagato, nel provvedimento impositivo del vincolo, in modo che all'indagato stesso sia reso possibile l'esercizio del diritto di difesa (Cass. sez. 3^, 28.5.96, n. 2092). È vero che le funzioni di controllo cui è istituzionalmente preposto il Tribunale del Riesame gli consentono - in base al combinato disposto degli artt. 324 co. 7 e 309 co. 9 c.p.p. - di confermare il provvedimento impositivo anche per ragioni diverse da quelle indicate nel provvedimento stesso, ma quelle stesse funzioni non possono invece rendere ammissibile che il Tribunale medesimo, autonomamente e senza iniziativa della parte pubblica, sostituisca ed integri ipotesi accusatorie, addirittura cambiando i dati di fatto posti a base della misura, si sarebbe, infatti, in una tale ipotesi, concretizzata da parte del Tribunale una esorbitanza dal proprio ruolo e una non consentita commistione tra compiti delle parti e funzioni di garanzia e di controllo, che il nuovo rito vuole del tutto separate.
Sulla base dei rilievi che precedono deve concludersi che vanno annullati senza rinvio tanto il decreto di sequestro quanto l'ordinanza impugnata, non essendo ravvisabile il fumus dei reati ipotizzati, i quali costituiscono il referente indispensabile all'individuazione del nesso di pertinenzialità (lato sensu intesa) della cosa con i reati stessi. Consegue la restituzione all'avente diritto degli oggetti sequestrati.
P.Q.M.
la Corte annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata, nonché il decreto di sequestro e ordina la restituzione di quanto in sequestro all'avente diritto.
Così deciso in Roma, il 26 aprile 2001.
Depositato in Cancelleria il 2 luglio 2001