Cass. pen., sez. III, sentenza 26/04/2001, n. 26754
CASS
Sentenza 26 aprile 2001

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In tema di vendita di prodotti industriali con segni mendaci di cui all'art. 517 cod. pen., la presentazione della merce alla dogana per l'operazione di sdoganamento non costituisce atto di messa in circolazione dei prodotti, per tale dovendosi intendere ogni atto diffusivo della merce, e quindi non integra l'elemento oggettivo del reato.

Il reato di introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi previsto dall'art. 474 cod. pen. non può avere ad oggetto beni che costituiscono una mera imitazione figurativa di prodotti industriali, senza alcun marchio o altro segno distintivo della merce che risulti abusivamente riprodotto ovvero falsificato. (In applicazione di tale principio, la Corte ha ritenuto che non configura il reato di cui all'art. 474 cod. pen. la introduzione nel territorio dello Stato al fine della vendita di pupazzi riproducenti i personaggi della serie Pokemon, Sansone, Scubidu e Winnie The Pooh, privi di qualsiasi marchio riferibile ai licenziatari autorizzati alla produzione e distribuzione).

In tema di misure cautelari reali, la funzione di controllo attribuita al giudice del riesame, se pure consente di confermare il provvedimento impositivo anche per ragioni diverse da quelle indicate nel provvedimento stesso, trova un limite nella correlazione ai fatti posti a fondamento della misura cautelare, che non possono essere sostituiti o integrati da ipotesi accusatorie autonomamente formulate dal tribunale, in base a dati di fatto diversi.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 26/04/2001, n. 26754
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 26754
    Data del deposito : 26 aprile 2001

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