Cass. pen., sez. VI, sentenza 02/10/2012, n. 118
CASS
Sentenza 2 ottobre 2012

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

Non integra il tentativo di turbativa di pubblico incanto il deposito di documentazione viziata da falsità materiale, quando la stessa sia oggettivamente inidonea a dar luogo all'ulteriore sviluppo dell' "iter" procedimentale a causa di un'evidente irregolarità formale. (Fattispecie relativa alla presentazione della fotocopia alterata di un documento autentico, anzichè dell'originale della documentazione richiesta per la partecipazione alla gara).

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 02/10/2012, n. 118
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 118
    Data del deposito : 2 ottobre 2012

    Testo completo