Sentenza 27 gennaio 2016
Massime • 1
In tema di trattamento penitenziario differenziato, costituisce violazione di legge - unico vizio legittimante il ricorso per cassazione avverso l'ordinanza di applicazione o di proroga del regime previsto dall'art. 41 bis della legge n. 354 del 1975 - l'omessa considerazione da parte del giudice della incidenza dello stato patologico, eventualmente insorto a carico del detenuto, sulla valutazione della pericolosità del medesimo.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 27/01/2016, n. 16019 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16019 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2016 |
Testo completo
1 60 1 9/ 1 6 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE UDIENZA CAMERA DI CONSIGLIO DEL 27/01/2016 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. MARIA CRISTINA SIOTTO - Presidente - SENTENZA N. 320/2016 Dott. ADET TONI NOVIK - Consigliere - REGISTRO GENERALE- Consigliere - Dott. FILIPPO CASA N. 2201/2015 - Rel. Consigliere - Dott. RAFFAELLO MAGI Dott. ALESSANDRO CENTONZE - Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: UR RA N. IL 27/03/1942 avverso l'ordinanza n. 5429/2014 TRIB. SORVEGLIANZA di ROMA, del 07/11/2014 sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. RAFFAELLO MAGI;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. Autoris fielprelle, de ha chiesto il riferts del ricorso;
сви на місто мідеть RM Udit i difensor Avv.; ༢ -1- RITENUTO IN FATTO 1. Con decreto emesso in data 7 novembre 2014 il Tribunale di Sorveglianza di Roma ha respinto il reclamo proposto da BO CO avverso il provvedimento ministeriale di proroga del regime differenziato di cui all'art. 41 bis ord.pen. (decreto del 16 giugno 2014). BO CO risulta in espiazione pena per il delitto di associazione di stampo mafioso ed estorsione aggravata (condanna irrevocabile alla pena di anni diciotto e mesi otto di reclusione) ed è sottoposto al regime differenziato dall'anno 2006. Nel valutare la ricorrenza dei presupposti di legge riferiti alla proroga e nell'esaminare le doglianze difensive, il Tribunale afferma, in sintesi, che : - la domanda di differimento della pena per motivi di salute è stata rigettata nella sede propria con recente provvedimento, come riferito dal difensore;
-il ruolo svolto in seno all'organismo mafioso, sino a tutto il 2005, dal BO è di particolare rilievo, posto che è stato riconosciuto quale esponente di vertice (sottocapo) del mandamento di Uditore-Bocca di Falco nonchè punto di riferimento per il controllo di lavori pubblici e la imposizione di estorsioni nell'intero territorio di Palermo con frequenti contatti con altri capi-mandamento; -la decisione di condanna evidenzia il forte radicamento territoriale e la RMT lunga permanenza del BO (già dal 1987) all'interno della organizzazione;
- l'associazione di riferimento risulta ancora operante;
- gli esiti del trattamento non appaiono rassicuranti, in virtù della avvenuta irrogazione di sanzione disciplinare nell'agosto del 2014, nè appare rilevante il contenuto di una missiva inviata nel 2012 al Magistrato di Sorveglianza contenente generiche espressioni di rammarico. Il Tribunale pertanto conclude per la attuale capacità del BO di mantenere i rapporti con l'associazione di riferimento e per la conferma del provvedimento impugnato.
2. Avverso detto decreto ha proposto ricorso per cassazione a mezzo dei difensori BO CO, deducendo violazione di legge, erronea applicazione della disciplina regolatrice nonchè assenza di motivazione sul tema della tutela delle condizioni di salute del detenuto. Il ricorrente riedita integralmente l'atto di reclamo al fine di far emergere il contenuto delle doglianze sottoposte al Tribunale. Quanto alla prospettazione del vizio, si deduce l'apparenza di motivazione sul tema della permanente pericolosità del soggetto e sulla sua capacità attuale di mantenere, se posto in regime ordinario, i contatti con il contesto associativo. 2 Ciò in rapporto alla ritenuta carenza di sopravvenienze fattuali (i dati relativi alla collocazione associativa datano al periodo antecedente l'arresto) e alla omessa valutazione di risultanze trattamentali favorevoli all'istante. Non vi è, in particolare, valutazione del contenuto della relazione di sintesi, in atti, dalla quale emergono segnali di ravvedimento e volontà del BO di dedicarsi alla cura degli affetti familiari, in una con l'assenza di indicatori di 'particolare considerazione' del BO da parte degli altri soggetti ristretti nel contesto penitenziario. Inoltre, la difesa evidenzia che in nessuna considerazione sono state tenute le, documentate, gravi condizioni di salute del BO. Trattasi di soggetto ultrasenntantenne, cui è stato diagnosticato - durante la detenzione carcinoma del colon, con sottoposizione ad intervento chiururgico nel luglio del 2013 (peraltro si sostiene con un ritardo diagnostico) e successivi cicli di chemioterapia. L'insorgenza della grave patologia ha avuto ripercussioni di notevole entità sul quadro psicologico e relazionale, e le verifiche ematiche più recenti indicano valori elevati di un marker tumorale, con necessità di costante ed ulteriore monitoraggio e con obiettiva incidenza peggiorativa correlata alla intensità della restrizione intramuraria. Tale particolare condizione, al di là della diversa richiesta di differimento RY della pena, era stata sottoposta alla valutazione del Tribunale anche in riferimento alla sua potenziale incidenza sul 'livello di pericolosità' del soggetto, presupposto della proroga del regime differenziato. Su tale aspetto manca ogni valutazione da parte del Tribunale. Gli argomenti difensivi venivano ribaditi in sede di memoria di replica alla requisitoria scritta del Sig. Procuratore Generale.
3. Con requisitoria scritta, il Sig. Procuratore Generale presso questa Corte ha chiesto il rigetto del ricorso. -e degli orientamenti di questa Premessa una ampia ricognizione normativa Corte si evidenzia che le doglianze non possono ritenersi valutabili in sede di - legittimità, trattandosi di aspetti che involgono valutazioni in fatto, a fronte di una motivazione che realizza una sostanziale aderenza ai dati normativi applicabili. Quanto al tema dell'omessa valutazione della incidenza delle condizioni di salute, si rappresenta che anche in riferimento a quanto di recente affermato da Sez. I n. 48831 del 2014 ric. RO in sede di applicazione o - proroga del regime differenziato di cui all'art. 41 bis ord.pen. può essere oggetto di valutazione il quadro patologico solo in quanto realmente incidente sulla capacità del detenuto di mantenere relazioni con il contesto di provenienza, 3 essendo la tutela del diritto alla salute realizzabile anche attraverso altre norme ordinamentali. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato e va accolto, per le ragioni che seguono.
2. La motivazione espressa dal Tribunale realizza una ricognizione non del tutto esaustiva dei temi posti dal reclamo, così realizzandosi una incompletezza argomentativa da ritenersi rilevante ai fini del giudizio di legittimità, in materia di controllo delle decisioni emesse a seguito di reclamo in tema di applicazione o proroga del regime differenziato di cui all'art. 41 bis ord.pen. . Come è noto, avverso il provvedimento emesso dal Tribunale di Sorveglianza in sede di reclamo - circa l'applicazione o la proroga del regime differenziato di cui all'art. 41 bis ord.pen. - è ammesso ricorso per cassazione in rapporto alla sola violazione di legge (art. 41 bis co. 2 sexies ord.pen.) . Ciò determina la possibilità, per questa Corte di rilevare l'assoluta carenza di motivazione, intesa come mancanza grafica della stessa o come redazione di un testo del tutto sfornito dei requisiti minimi di logicità e aderenza ai dati cognitivi acquisiti, tale da rendere incomprensibile il percorso giustificativo della RMM decisione. Si è precisato, sul tema, che il limite del sindacato di legittimità, così regolamentato, comporta altresì la impossibilità di rilevare l'omessa enunciazione delle ragioni per cui il Tribunale non abbia ritenuto rilevanti taluni argomenti o documentazione prodotta dalla difesa, sempre che i dati assunti a fondamento della decisione siano sufficienti a sostenerla e non risultino intrinsecamente apparenti o fittizi (Sez. I n. 37351 del 6.5.2014, rv 260805). In tal senso, anche l'omessa valutazione di una delle componenti argomentative del reclamo può essere ritenuta irrilevante, lì dove - nel suo complesso il provvedimento emesso dal Tribunale contenga razionali e - sufficienti contenuti, e la parte non concretamente valutata non possegga potenziale incidenza circa la ricorrenza, in fatto, dei presupposti di legge. Nel caso in esame, tuttavia, ci si trova di fronte ad una omissione di apprezzamento circa la potenziale incidenza delle condizioni di salute del reclamante sulla concreta attitudine al mantenimento dei contatti con il contesto associativo di provenienza e tale omissione va ritenuta rilevante, per le ragioni che seguono.
3. La natura trattamentale» ed essenzialmente di carattere operante neiamministrativo, della misura prevista dall'art. 41 bis ord.pen. confronti di individui già soggetti a restrizione della libertà personale (per titolo 4 cautelare o definitivo) possiede essenzialmente finalità preventive (si veda, di recente, quanto precisato da Sez. I n. 52054 del 29.4.2014, rv 261809, in riferimento alla immutata natura preventiva della misura in parola pure a seguito delle modifiche apportate con legge n.94 del 15 luglio 2009), tese alla inibizione di contatti con il contesto criminale di provenienza. In tal senso, può ribadirsi che ai fini della proroga del regime detentivo differenziato di cui all'art. 41 bis della legge n. 354 del 1975 è necessario accertare che la capacità del condannato di tenere contatti con l'associazione criminale non sia venuta meno, accertamento che deve essere condotto anche alla stregua di una serie predeterminata di parametri quali il profilo criminale, la posizione rivestita dal soggetto in seno all'associazione, la perdurante operatività del sodalizio e la sopravvenienza di nuove incriminazioni non precedentemente valutate, elementi tutti che devono essere considerati mediante l'indicazione di indici fattuali sintomatici di attualità del pericolo di collegamenti con l'esterno, non neutralizzata dalla presenza di indici dimostrativi di un sopravvenuto venir meno di tale pericolo (Sez. V n. 40673 del 30.5.2012, rv 253713). Il decorso del tempo, anche consistente, non può pertanto ritenersi un elemento risolutivo circa l'attenuazione di detto pericolo, posto che l'applicazione della norma in parola non richiede un pieno accertamento della perdurante RM condizione di affiliato al gruppo criminoso (che sarebbe oggetto di ben diversa prova), quanto una verifica della esistenza di elementi tali da far ragionevolmente presumere la tendenza alla continuità dei contatti con la realtà criminale di provenienza. Ciò corrisponde alla finalità preventiva e inibitoria insita nella adozione di limitazioni alle ordinarie regole di trattamento penitenziario. Non può pertanto ritenersi sindacabile, in questa sede, la parte del provvedimento impugnato tesa a valorizzare la pregressa intensità del ruolo svolto da BO CO nella consorteria mafiosa, posto che tale indicatore rappresenta indubbiamente uno degli elementi di valutazione idonei a determinare, in astratto, la proroga del regime differenziato, in assenza di elementi contrari. Neanche può essere apprezzata la doglianza circa la complessiva valutazione della condotta tenuta in regime di detenzione, posto che il Tribunale sottopone a scutinio tale aspetto e non ritiene emersi particolari indici rivelatori di ravvedimento, in rapporto alla pregressa consistenza del ruolo. Tuttavia l'analisi svolta nel decreto impugnato è carente sotto il profilo della necessaria 'individualizzazione' della risposta giurisdizionale in rapporto a mutazioni della personalità o delle condizioni soggettive correlate ad eventi verificatisi in costanza di detenzione . 5 In tal senso, la carenza obiettiva concerne l'omessa considerazione della potenziale incidenza del grave quadro patologico, obiettivamente insorto a carico del BO e della potenziale correlazione tra tale condizione e l'attitudine manifestata in precedenza dal soggetto.
4. Sul punto, il Tribunale-pur in presenza di specifica doglianza - compie un esclusivo riferimento all'intervenuto rigetto della domanda di differimento pena o detenzione domiciliare, senza peraltro illustrare le ragioni di tale rigetto. Da ciò può dedursi che il Tribunale abbia ritenuto del tutto irrilevante la trattazione del tema, arrestando l'esame alla mancata ricorrenza (per relationem) delle condizioni di legge per il differimento della esecuzione ( o per la sua prosecuzione presso il domicilio). Tale valutazione, peraltro implicita, non può in ogni caso essere condivisa, proprio alla luce dei precedenti arresti di questa Corte e dei recenti approdi della giurisprudenza sovranazionale.
4.1 Vero è che il tema della tutela delle condizioni di salute opera, nel sistema dell'ordinamento penitenziario, su piani diversi e l'esigenza di assicurare terapie adeguate è ovviamente - tutelabile anche in riferimento alla posizione dei soggetti sottoposti alle restrizioni derivanti dall'adozione del regime differenziato, sinanche con possibile sindacato giurisdizionale sulle singole RM prescrizioni che, in tale ambito, si pongano in contrasto con le esigenze terapeutiche (sul tema, si vedano le rilevanti precisazioni fornite dalla Corte Costituzionale nella decisione n. 390 del 23 luglio 2002, ancora attuali in virtù di quanto ribadito dalla medesima Corte nella decisione n. 190 del 2010 che affida tale sindacato al magistrato di sorveglianza territoriale) ma la domanda della parte, cui non è stata fornita risposta alcuna, era tesa a provocare un apprezzamento della complessiva gravità della patologia in rapporto al giudizio di 'attualità della pericolosità' del soggetto recluso ed ai fini specifici della imposizione trattamentale, il che ricade nel perimetro valutativo circa la legalità del provvedimento di proroga. Non può dirsi, infatti, di per sè (ed in ogni caso) ininfluente la sopravvenuta condizione fisica del soggetto - ove siano emerse patologie di particolare rilievo, come nel caso in esame in rapporto alla pregressa attitudine antisociale e, pertanto, il tema in questione non può dirsi estraneo ad un giudizio di necessaria 'attualizzazione' del pericolo rappresentato, in tesi, dall'abbandono del particolare regime differenziato (in favore di quello ordinario), specie lì dove la particolare gravità della patologia imponga un contemperamento tra le opposte esigenze in rilievo (si vedano, sul tema, i recenti approdi della giurisprudenza sovranazionale, sul delicato rapporto tra esigenze di contenimento della pericolosità sociale, proroga di regime differenziato speciale e necessaria tutela 6 w delle condizioni di salute del soggetto recluso, in particolare la decisione emessa dalla CEDU in data 17 novembre 2015 nel caso Bamohammaud
contro
Belgio, con ritenuta violazione del divieto di trattamento inumano o degradante di cui all'art. 3 della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali nello specifico caso esaminato;
in termini generali, il necessario apprezzamento della incidenza delle condizioni di salute del soggetto recluso in rapporto alle «ragionevoli contingenze» della carcerazione ed ai fini di cui all'art. 3, norma che impone la protezione adeguata dell'integrità fisica del soggetto sottoposto a privazione della libertà, è stato evidenziato, pur non ravvisandosi violazione, nella decisione Enea c. Italia, emessa dalla Grande Camera il 17 settembre 2009 proprio in riferimento al regime differenziato di cui all'art. 41 bis ord.pen. ). Del resto, è proprio il recente precedente interno rappresentato dal caso evocato nella requisitoria del Sig. Procuratore Generale (sez. I n. 48331 del 2014) a far emergere la rilevanza dell'omessa valutazione sin qui trattata. In tale decisione, infatti, il Tribunale di Sorveglianza - in sede di decisione sul reclamo avverso la proroga del regime differenziato - si era congruamente soffermato sull'analisi della potenziale incidenza delle riscontrate patologie sulla RM valutazione di pericolosità soggettiva, escludendone la decisività, con argomentazioni ritenute insindacabili da questa Corte . -Non vi è stata, pertanto, l'affermazione - da parte di questa Corte di una irrilevanza del tema in rapporto ai contenuti della particolare giurisdizione modellata dal legislatore in tema di controllo della legittimità della proroga del regime di cui all'art. 41 bis, quanto la riaffermazione della doverosità della risposta giurisdizionale in rapporto ai contenuti della prospettazione che il EG condivide e fa propria (in motivazione si affermava, infatti, che.. il tema delle condizioni di salute in sede di reclamo può essere valutato solo agli effetti della sua eventuale incidenza sui presupposti legittimanti il regime particolare, per le ricadute sulla pericolosità del soggetto o per la stessa sopportabilità delle misure più rigorose...) e ciò ferma restando, in caso di conferma della proroga del regime differenziato, la sindacabilità delle singole prescrizioni, già ricordata. L'omissione valutativa è dunque rilevante, nell'ambito di un percorso decisionale che valorizza in modo pressocchè esclusivo il dato relativo alla pregressa qualità dell'apporto fornito dal soggetto alla consorteria mafiosa in tempo non recente, ed è pertanto apprezzabile in termini di omessa motivazione, tale da comportare l'annullamento della decisione impugnata con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Sorveglianza di Roma. 7
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Sorveglianza di Roma. Così deciso il 27 gennaio 2016 Il Consigliere estensore Il Presidente Raffaello Magi Maria Cristina Siotto pocopi DEPOSITATA IN CANCELLERIA 19 APR 2016 IL CANCELLIERE Stefania FAIELLA 008