Sentenza 22 febbraio 2017
Massime • 1
Costituisce presupposto per l'inclusione, nel provvedimento di cumulo delle pene concorrenti, di una pena inflitta con una decisione pronunciata all'estero, l'eseguibilità della condanna nello Stato, non dovendo, pertanto, essere inserita la pena eseguita interamente all'estero. (In motivazione, la Corte precisato che l'art. 3 del D.Lgs. n. 73 del 2016, di attuazione della decisione quadro 2008/675/GAI, per le sentenze di condanna pronunciate da autorità giudiziarie degli Stati membri dell'Unione europea, esclude la necessità del previo giudizio di riconoscimento ai sensi dell'art. 730 cod. proc. pen. per far assumere rilevanza, in sede di esecuzione in Italia della pena inflitta da sentenza emessa da giudice dello Stato, alle statuizioni contenute nella sentenza estera ai soli fini indicati dalla stessa norma, coincidenti con quelli di cui art. 12, primo comma, n. 1), cod. pen.).
Commentario • 1
- 1. Sentenza UE e conseguenze in Italia (Cass. 3389/23)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 15 giugno 2023
La decisione quadro 2008/675/GAI relativa alla considerazione delle decisioni di condanna tra Stati membri dell'Unione europea in occasione di un nuovo procedimento penale non prevede alcun previo giudizio di riconoscimento, attribuendo alle stenenze straiere in ambito UE gli effetti giuridici equivalenti a quelli derivanti da precedenti condanne nazionali conformemente al diritto nazionale. Ciò però non implica un automatico riconoscimento, avendo i suddetti strumenti normativi stabilito unicamente il principio di “equivalenza” tra la precedente decisione di condanna emessa da uno Stato U.E. e quella emessa in ambito nazionale: la sentenza UE straniera già pronunciata può essere …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 22/02/2017, n. 25157 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 25157 |
| Data del deposito : | 22 febbraio 2017 |
Testo completo
25157-18 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE Composta da: CAMERA DI CONSIGLIO DEL 22/02/2017 ANTONELLA PATRIZIA MAZZEI Presidente- Sent. n. sez. 646/2017 ADET TONI NOVIK REGISTRO GENERALE ANGELA TARDIO N. 15569/2016 - Rel. Consigliere - MARCO VANNUCCI LUIGI FABRIZIO MANCUSO ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CA RR CO nato il [...] a [...] avverso l'ordinanza del 16/02/2016 della CORTE APPELLO di TORINO sentita la relazione svolta dal Consigliere MARCO VANNUCCI;
lette/sentite le conclusioni del PG- N Letta la requisitoria depositata dal Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott. Paolo Canevelli, che ha chiesto il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO Con ordinanza emessa il 16 febbraio 2016 la Corte di appello di TO, in funzione di giudice dell'esecuzione, rigettò la domanda dal condannato RA CA RO rivolta al Procuratore generale presso la stessa Corte per l'emissione di decreto di determinazione di pene concorrenti (artt. 78 cod. pen. e 663 cod. proc. pen.) comprensivo anche della pena alla stesso inflitta dalla Corte di appello di Aix en Provence con sentenza emessa il 5 novembre 1997, riconosciuta con sentenza della Corte di appello di TO del 12 giugno 2015, con conseguente determinazione della pena da eseguire in trenta anni di reclusione, previa detrazione del periodo di carcerazione in Francia (dal 16 novembre 1994 al 23 luglio 1999). Queste le ragioni poste a fondamento della decisione: in precedenza il Procuratore generale aveva disatteso istanza in tal senso proposta da CA RO;
l'incidente di esecuzione era stato quindi sollecitato dallo stesso Procuratore generale che aveva trasmesso ulteriore istanza del condannato;
con la citata sentenza la Corte di appello di TO, in accoglimento di richiesta del Procuratore generale, riconobbe, ai sensi dell'art. 730 cod. proc. pen., la sentenza emessa dal giudice francese ai soli effetti previsti dall'art. 12, primo comma, n. 1), cod. pen.; tale limitato effetto derivato dal riconoscimento (non esteso all'esecuzione della pena in Italia) esclude, secondo la giurisprudenza di legittimità, la possibilità di comprendere nel cumulo giuridico la pena inflitta dal giudice francese;
tale pena, сри interamente espiata in Francia, non poteva neppure essere inserita nel cumulo neppure ai fini dell'applicazione dell'art. 78 cod. pen., tanto per l'assenza di procedura di estradizione, necessaria anche in sede esecutiva, quanto perché tale inserimento non può qualificarsi come "altro effetto penale della condanna" (art. 12, n. 1), cod. pen.); la motivazione di Cass. n. 45175 del 10 ottobre 2014, Trevisi, menzionata da CA RO a sostegno della fondatezza della propria istanza, non è tale da determinare una diversa conclusione, dal momento che tale sentenza risolse conflitto di competenza (senza dunque entrare nel merito della questione) e di tale Proc. prospettiva risentì nella parte in cui fece riferimento all'art. 738 cod./pen., mentre nel caso di specie il riconoscimento della sentenza emessa dal giudice francese venne pronunciato ai sensi degli artt. 730 cod. proc. pen. e 12 cod. pen.; nel caso di specie non è invece in discussione la competenza della Corte di appello di TO a pronunciarsi sull'incidente di esecuzione. Per la cassazione di tale ordinanza CA RO ha proposto ricorso (atto sottoscritto dal difensore, avvocato Cosimo Palumbo) con il quale si deduce che il provvedimento è erroneo in diritto, in quanto: anche nell'ipotesi in cui il riconoscimento della sentenza straniera di condanna sia avvenuto in Italia ai soli fini indicati dall'art. 1, primo comma, n. 1), cod. pen., la competenza funzionale all'esecuzione si determina nel giudice che ha emesso la sentenza di riconoscimento che sia per ultima divenuta irrevocabile prima dell'istanza introduttiva di incidente di esecuzione (come espressamente affermato da Cass. n. 45175 del 10 ottobre 2014, Trevisi); il Procuratore generale presso la Corte di appello di TO (che riconobbe in Italia la sentenza emessa dalla Corte di appello di Aix en Provence il 5 novembre 1997), aveva dunque l'obbligo di emettere provvedimento di cumulo comprendente anche la pena dal giudice francese inflitta, essendo la pena espiata nello Stato di condanna da computare ai fini dell'esecuzione in Italia (art. 738 cod. proc. pen.); inoltre, con la sentenza di riconoscimento della sentenza emessa dal giudice francese la Corte di appello di TO si limitò a richiamare genericamente gli effetti di cui all'art. 12 cod. pen., in contrasto con il principio enunciato dalla giurisprudenza di legittimità che esige che gli effetti conseguenti al riconoscimento vengano espressamente enunciati dal giudice italiano;
d'altra parte l'avvenuto riconoscimento della sentenza francese determina necessariamente l'applicazione dell'art. 738 cod. proc. pen. Il Procuratore generale ha depositato requisitoria con cui ha chiesto il rigetto del ricorso sul rilievo che l'ordinanza impugnata ha fatto corretta applicazione delle norme di legge rilevanti per come interpretate dalla giurisprudenza di legittimità. Inoltre, sempre ad avviso del Procuratore generale, il riconoscimento della sentenza francese non può operare per il recupero del periodo di detenzione sofferta in Francia, precedente il 4 giugno 2004 (giorno di decorrenza della pena determinata con il decreto di cumulo giuridico del 13 settembre 2010) e, come tale, dovrebbe (in applicazione dell'art. 657 cod. proc. pen.) essere detratto dalla pena unica di quaranta anni di reclusione risultante dal cumulo materiale e non anche da quella di trenta anni di reclusione (così determinata in applicazione dell'art. 78 cod. pen.) che trova applicazione solo dopo la detrazione dei periodi di presofferto (giurisprudenza di legittimità costante. Il ricorrente ha depositato memoria (sottoscritta dall'avvocato Cosimo Palumbo) in replica al contenuto della requisitoria del Procuratore generale. Con essa si deduce che: le considerazioni del Procuratore generale sono superate dall'entrata in vigore del d.lgs. n. 73 del 2016, di attuazione della decisione quadro 2008/675/GAI, sancente la piena equiparazione fra la sentenza emessa in uno degli Stati membri dell'Unione europea e quella emessa dal giudice italiano;
in particolare, secondo l'art. 3 del decreto, le condanne per fatti diversi da quelli per i quali procede l'autorità giudiziaria italiana oggetto di informazioni nell'ambito delle - procedure di assistenza giudiziaria o di scambi di dati estratti dai casellari giudiziali - sono valutate, anche in assenza di riconoscimento, per ogni determinazione sulla pena, per stabilire la recidiva o un altro effetto penale della condanna, ovvero per 2 dichiarare l'abitualità o la professionalità nel reato o la tendenza a delinquere;
fra gli effetti in Italia della sentenza straniera ben può rientrare l'inserimento nel decreto di cumulo;
inoltre, l'applicazione del criterio moderatore di cui all'art. 78 cod. pen. deve avere luogo, per giurisprudenza costante, prima della detrazione, dal cumulo, delle pene espiate ovvero sofferte in custodia cautelare. CONSIDERATO IN DIRITTO Con sentenza emessa dalla Corte di appello di TO il 12 giugno 2015 venne, su istanza del Procuratore generale presso la stessa Corte, riconosciuta, ai soli effetti previsti dall'art. 12, primo comma, n. 1), cod. pen., la sentenza di condanna dell'odierno ricorrente emessa dalla Corte di appello di Aix en Provence il 5 novembre 1997. Il fatto che la pronuncia non indicasse quali, fra gli effetti indicati dalla citata norma del codice penale, derivano dal riconoscimento con essa attuato comporta solo che lo stesso avvenne per tutte le ipotesi previste dalla norma stessa, non essendo stata la sentenza medesima impugnata da alcuno. Nel caso di specie il ricorrente chiese l'emissione di decreto di cumulo comprendente anche la pena inflitta con la citata sentenza estera, riconosciuta per i soli effetti previsti dall' art. 12, primo comma, n. 1), cod. pen. La pena inflitta dalla Corte di appello di Aix en Provence venne, pacificamente, dal ricorrente interamente espiata in Francia. Nel provvedimento di cumulo devono essere inserite non solo tutte le pene che non risultano ancora espiate alla data di commissione dell'ultimo reato, ma anche quelle già espiate, che possono comunque avere un riflesso sul criterio moderatore previsto dall'art. 78 cod. pen. o sul cumulo materiale ai fini della maturazione dei requisiti temporali per l'ammissione ad eventuali benefici previsti dall'ordinamento penitenziario. N Presupposto imprescindibile per l'inserimento di una pena concorrente nel cumulo è quello dell'eseguibilità della condanna nello Stato, con la conseguenza che - in assenza di un procedimento di estradizione, necessario anche in fase esecutiva - è da escludere che possa essere inserita nel cumulo una pena relativa ad una condanna pronunciata da un'autorità giudiziaria straniera. Ad un'interpretazione del genere non osta la circostanza che la sentenza di condanna pronunziata all'estero sia stata riconosciuta in Italia ai sensi dell'art. 12 cod. pen., dal momento che tra gli effetti del riconoscimento di una sentenza straniera di condanna elencati nella citata disposizione non viene indicata la possibilità di inserimento della relativa pena nel cumulo, né l'inserimento può essere ricompreso quale "altro effetto penale della condanna" previsto dal citato, dovendosi per tale identificare esclusivamente gli effetti di carattere sanzionatorio diversi dalle 3 pene principali ed accessorie che hanno un diretto riflesso di natura penale (in questo senso, cfr. Sez. 1, n. 44858 del 5 novembre 2008, Mazzelli, Rv. 241976; Cass. Sez. 1, n. 4507 del 20 giugno 2000, Guerra, Rv. 216743). Tale conclusione si impone anche alla luce del contenuto precettivo dell'art. 3 del d.lgs. n. 73 del 2016, di attuazione della decisione quadro 2008/675/GAI, relativa alla considerazione delle decisioni di condanna tra Stati membri dell'Unione europea in occasione di un nuovo procedimento penale. Per quanto qui interessa, il citato art. 3 del decreto prevede che le condanne pronunciate, per fatti diversi da quelli per cui l'autorità giudiziaria italiana procede, da autorità giudiziarie degli Stati membri dell'Unione europea, formanti oggetto di scambi di dati estratti dai casellari giudiziali siano, nella fase dell'esecuzione della pena inflitta in Italia, valutate, anche in assenza di riconoscimento da parte del giudice italiano, "per ogni determinazione sulla pena, per stabilire la recidiva o un altro effetto penale della condanna, ovvero per dichiarare l'abitualità o la professionalità del reato o la tendenza a delinquere". La norma dunque esclude, per le sentenze in questione la necessità del previo giudizio di riconoscimento (ai sensi dell'art. 730 cod. proc. pen.), allorché si tratti di far assumere rilevanza, in sede di esecuzione in Italia della pena inflitta da sentenza emessa da giudice dello Stato, alle statuizioni contenute nella sentenza estera ai soli fini indicati dalla stessa norma, coincidenti con quelli indicati dall'art. 12, primo comma, n. 1), cod. pen. Il riferimento alla "determinazione della pena" si riferisce, all'evidenza, alle valutazioni sulla sanzione penale da infliggere nel giudizio di cognizione ovvero per le valutazioni sul punto da compiere nel corso delle indagini preliminari. Il comma 3 dello stesso art. 3 precisa che la valutazione delle condanne pronunciate da autorità giudiziarie di uno degli Stati membri dell'Unione europea formanti oggetto di scambi di dati estratti dai casellari giudiziali "non ha effetto sulla سال loro esecutività e non rileva per le determinazioni relative al procedimento di revisione". Nel caso di cui si discute, relativo a sentenza, pronunciata in Francia, di condanna a pena detentiva interamente espiata in tale Stato, oggetto di riconoscimento ai fini di cui all'art. 12, primo comma, n. 1), cod. pen. (ora, possibile oggetto di valutazione ai sensi dell'art. 3 del citato decreto), deve escludersi che la pena inflitta in Francia possa essere inserita nel provvedimento di cumulo dal momento che tale effetto consegue solo dall'eseguibilità in Italia della sentenza di condanna emessa all'estero. L'ordinanza impugnata ha fatto corretta applicazione della disciplina rilevante nel caso di specie;
con conseguente infondatezza del ricorso. 4 Dal rigetto del ricorso deriva la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma il 22 febbraio 2017. Il Consigliere estensore Il Presidente Marco Vannucci Antonella Patrizia Mazzei Mardani chJomage DEPOSITATA IN CANCELLERIA -5 GIU 2018 IL CANCELLIERE Stefania FAIELLA 5