Articolo 113 della Legge 22 aprile 1941, n. 633
Articolo 112Articolo 114
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18 dicembre 1942
Art. 113.

L'espropriazione e' disposta per decreto Reale, su proposta del Ministro per la cultura popolare, di concerto con il Ministro per l'educazione nazionale, sentito il Consiglio di Stato.

Nel decreto di espropriazione od in altro successivo e' stabilita l'indennita' spettante all'espropriato.

Il decreto ha forza di titolo esecutivo nei riguardi sia degli aventi diritto, che dei terzi detentori delle cose materiali necessarie per l'esercizio dei diritti espropriati.
Entrata in vigore il 18 dicembre 1942