Art. 9.
E' riconosciuta ad ogni effetto la validita' dei corsi di laurea in economia e commercio svolti presso l'Universita' di Messina a decorrere dall'anno accademico 1948-49.
E' riconosciuta ad ogni effetto la validita' dei corsi di laurea in economia e commercio svolti presso l'Universita' di Messina a decorrere dall'anno accademico 1948-49.