Ordinanza presidenziale 30 dicembre 2019
Sentenza 10 dicembre 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. II, sentenza 10/12/2021, n. 1494 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 1494 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 10/12/2021
N. 01494/2021 REG.PROV.COLL.
N. 01451/2008 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1451 del 2008, proposto da
Società Flli TO s.n.c. di TO IT, NO, DO e IU, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Francesco Maria Curato, con domicilio eletto presso lo studio Francesco M. Curato in Venezia, Piazzale Roma, 468/B;
contro
Comune di Venezia - (Ve), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonio Iannotta, Nicoletta Ongaro, Giuseppe Venezian, domiciliataria ex lege in Venezia, S. Marco, 4091;
Commissione per la Salvaguardia di Venezia, non costituita in giudizio;
per l'annullamento
del provvedimento del Dirigente Generale Ufficio Speciale Condono Edilizio del Comune di Venezia 12.6.2008 prot. gen. n. 21008/253580, notificato il 18.6.2008, che rigetta l'istanza di condono edilizio;
del parere reso dalla Commissione per la Salvaguardia di Venezia in data 13.3.2007al n, 2/2109;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Venezia - (Ve);
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza di smaltimento dell’arretrato del giorno 16 novembre 2021, tenutasi da remoto mediante videoconferenza, il dott. Marco Rinaldi;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
In data 23.5.1986 la società F.lli TO S.n.c ha presentato al Comune di Venezia la domanda di condono edilizio per sanare una serie di interventi abusivi, consistenti nell’ampliamento di un corpo di fabbrica ad uso commerciale e nella costruzione di alcune tettoie in adiacenza, realizzati nell’Isola di Sant’Erasmo, area soggetta a vincolo paesaggistico.
Il Comune, acquisito il parere della Commissione per la Salvaguardia di Venezia, accoglieva l’istanza di sanatoria, ad esclusione delle tettoie che non venivano condonate per la seguente motivazione “per utilizzo di materiali non tradizionali che alterano i valori ambientali del sito”.
Avverso detto provvedimento (diniego parziale di condono limitatamente alle tettoie: tutti gli altri manufatti abusivi venivano sanati mediante il rilascio di tre provvedimenti di condono) è insorta la società ricorrente, deducendone, a mezzo di un unico motivo di ricorso, l'illegittimità per eccesso di potere sotto il profilo del difetto di motivazione.
Si è costituito in giudizio il Comune di Venezia, contrastando le avverse pretese.
Il ricorso non merita accoglimento per le ragioni di seguito sinteticamente esposte.
Le tettoie in relazione alle quali è stato denegato il condono sono state realizzate in lamiera (fatto pacifico).
Ciò premesso, la motivazione addotta a sostegno degli atti impugnati (il condono è stato denegato perché le tettoie sono state realizzate in lamiera ovvero con “utilizzo di materiali non tradizionali che alterano i valori ambientali del sito”) deve ritenersi sufficiente a rappresentare le ragioni dell’incompatibilità tra le tettoie in lamiera – la cui oggettiva disarmonia estetica emerge dalle fotografie in atti – e il contesto naturale e paesaggistico dell’area, alla cui tutela è preposto il vincolo.
L’onere motivazionale può, infatti, essere assolto anche mercé l’individuazione, nel bene abusivo, di caratteristiche (nella specie: utilizzo della lamiera) che oggettivamente ne impediscono il corretto inserimento nella zona oggetto di specifica tutela, ancorché siano utilizzate formule stringate o usuali di diniego, ossia analoghe a quelle per altre fattispecie (arg. ex Cons. Stato, sez. II, 27 dicembre 2019, n. 8854; Consiglio di Stato, Sez VI, sentenza 4006/2021).
Anche il parere espresso dall'autorità preposta alla tutela del vincolo deve ritenersi sufficientemente motivato ove, come nel caso di specie, indichi, sia pur sinteticamente, le ragioni (utilizzo di materiali non tradizionali: lamiera) assunte a fondamento della valutazione di compatibilità dell'intervento edilizio con le esigenze di tutela paesistica poste a base del relativo vincolo. Ciò in quanto anche una motivazione scarna e sintetica, laddove indichi gli estremi logici dell'apprezzamento negativo, può ritenersi sufficiente (Cons. Stato, sez. VI, 9 luglio 2018, n. 4163).
Per le ragioni esposte, il ricorso deve essere respinto.
Sussistono, tuttavia, giusti motivi per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 16 novembre 2021 con l'intervento dei magistrati:
Marco Rinaldi, Presidente, Estensore
Nicola Bardino, Referendario
Luca Emanuele Ricci, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Marco Rinaldi |
IL SEGRETARIO