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Sentenza 13 ottobre 2025
Sentenza 13 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 13/10/2025, n. 2699 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 2699 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2491/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione prima nelle persone dei seguenti magistrati:
AR IO Presidente
Serena Baccolini Consigliere
LA MI Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 2491/2023 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. ), Parte_1 P.IVA_1
C.F. ), Parte_2 C.F._1 entrambi elettivamente domiciliati in VIA DOMENICHINO, 27 20149 MILANO presso lo studio dell'avv. , che li rappresenta e difende come da delega in atti Parte_3
APPELLANTI
CONTRO
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_2
APPELLATA CONTUMACE rappresentata dalla procuratrice Controparte_2 Controparte_3
(C.F.), elettivamente domiciliata in VIA PRICIPE AMEDEO 3 MILANO presso lo studio
[...] dell'avv. GRILLETTA FRANCESCO ( ), che la rappresenta e difende come da C.F._2 delega in atti
APPELLATA
pagina 1 di 2 rilevato che:
-in data 16/24.9.2025 è stata depositata una “istanza congiunta di estinzione per rinuncia agli atti del giudizio” ritenuto che:
-la rinuncia agli atti del giudizio e l'accettazione della rinuncia risultino regolari, in quanto provengono dai difensori delle parti costituite muniti di procura speciale a rinunciare;
-non sia necessaria l'accettazione della parte contumace, posto che, ai fini della declaratoria di estinzione del processo a norma dell'art. 306 c.p.c., l'accettazione della rinuncia agli atti del giudizio è richiesta soltanto quando vi sia una parte costituita che potrebbe avere interesse alla prosecuzione;
-ricorrano, pertanto, le condizioni di cui all'art. 306 c.p.c. per dichiarare l'estinzione del giudizio, a spese compensate come le parti costituite richiedono;
-la declaratoria di estinzione debba essere pronunciata con sentenza, in quanto trattasi di statuizione che definisce il giudizio, decidendo su questione pregiudiziale attinente al processo (v. Cass. 11434/07; id.12537/03)
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, così dispone:
-dichiara l'estinzione del giudizio;
-compensa interamente le spese di lite.
Così deciso in Milano il 24.9.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
LA MI AR IO
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione prima nelle persone dei seguenti magistrati:
AR IO Presidente
Serena Baccolini Consigliere
LA MI Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 2491/2023 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. ), Parte_1 P.IVA_1
C.F. ), Parte_2 C.F._1 entrambi elettivamente domiciliati in VIA DOMENICHINO, 27 20149 MILANO presso lo studio dell'avv. , che li rappresenta e difende come da delega in atti Parte_3
APPELLANTI
CONTRO
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_2
APPELLATA CONTUMACE rappresentata dalla procuratrice Controparte_2 Controparte_3
(C.F.), elettivamente domiciliata in VIA PRICIPE AMEDEO 3 MILANO presso lo studio
[...] dell'avv. GRILLETTA FRANCESCO ( ), che la rappresenta e difende come da C.F._2 delega in atti
APPELLATA
pagina 1 di 2 rilevato che:
-in data 16/24.9.2025 è stata depositata una “istanza congiunta di estinzione per rinuncia agli atti del giudizio” ritenuto che:
-la rinuncia agli atti del giudizio e l'accettazione della rinuncia risultino regolari, in quanto provengono dai difensori delle parti costituite muniti di procura speciale a rinunciare;
-non sia necessaria l'accettazione della parte contumace, posto che, ai fini della declaratoria di estinzione del processo a norma dell'art. 306 c.p.c., l'accettazione della rinuncia agli atti del giudizio è richiesta soltanto quando vi sia una parte costituita che potrebbe avere interesse alla prosecuzione;
-ricorrano, pertanto, le condizioni di cui all'art. 306 c.p.c. per dichiarare l'estinzione del giudizio, a spese compensate come le parti costituite richiedono;
-la declaratoria di estinzione debba essere pronunciata con sentenza, in quanto trattasi di statuizione che definisce il giudizio, decidendo su questione pregiudiziale attinente al processo (v. Cass. 11434/07; id.12537/03)
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, così dispone:
-dichiara l'estinzione del giudizio;
-compensa interamente le spese di lite.
Così deciso in Milano il 24.9.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
LA MI AR IO
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