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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 20/03/2025, n. 548 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 548 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
TRIBUNALE DI MESSINA Seconda Sezione Civile Verbale d'udienza All'udienza del 20 marzo 2025, innanzi al Giudice della seconda sezione civile, dott.ssa Emanuela Lo Presti viene chiamata la causa n. 4293/2022
R.G., promossa da
, rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'avv. Fabio Chillemi, giusta procura in atti, attore contro
(C.F. ), Controparte_1 C.F._2
(C.F. , rappresentati Controparte_2 C.F._3
e difesi dall'avv. Maaria Antonietta Zappia, giusta procura in atti, convenuti
(C.F. ), residente Controparte_3 C.F._4 ad Itala (ME), Piazza Cuppari 3, convenuto contumace avente ad oggetto: azione revocatoria;
Sono comparsi i procuratori delle parti i quali precisano le conclusioni riportandosi ai precedenti atti e verbali di causa nelle cui domande, difese ed eccezioni insistono e chiedono la decisione. All'esito della discussione orale il Giudice pronuncia
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
SENTENZA In fatto ed in diritto
Con atto di citazione, notificato in data 06.09.2022, ha Parte_1 convenuto in giudizio e Controparte_3 Controparte_2 CP_1
chiedendo la dichiarazione di inefficacia, ai sensi dell'art. 2901 c.c.
[...] nei suoi confronti, dell'atto di compravendita posto in essere da
[...] in favore della sorella e del cognato, CP_3 Controparte_2
con atto a rogito del Notaio del 19.01.2021, n. Controparte_1 Per_1
23613 rep. e n. 11300 racc., avente ad oggetto la piena proprietà indivisa, pari a ½, di due botteghe, censite in Catasto del Comune di Itala al foglio di mappa n. 13, part. 308, sub. 2, 8, due appartamenti, censiti in Catasto al foglio di mappa n. 13, part. 308, sub. 4, 5 e 6, nonché di un locale deposito censito in
Catasto al foglio 13, part. 308, sub.
9. A fondamento della domanda azionata, parte attrice, premesso di essere creditrice nei confronti di della somma di € 25.652,00 a Controparte_3 titolo di TFR e di crediti da lavoro derivanti dallo svolgimento dell'attività di banconista presso il ritrovo ha allegato la sussistenza dei requisiti Parte_2 richiesti dall'art. 2901 c.c. per l'accoglimento della domanda revocatoria, ovvero dell'eventus damni e della consapevolezza da parte del debitore e dei terzi del pregiudizio arrecato dall'atto di compravendita, avendo l'alienante, in seguito alla cessazione dell'attività lavorativa dell'attore ed alle diffide di pagamento ricevute, posto in essere l'atto di disposizione del proprio patrimonio immobiliare così compromettendo la garanzia patrimoniale dello stesso. e costituendosi in giudizio, Controparte_2 Controparte_1 hanno contestato la sussistenza della partecipatio fraudis, affermando di non essere consapevoli delle ragioni creditorie dell'attore. non si è costituito in giudizio e ne va, pertanto Controparte_3 dichiarata la sua contumacia. Con note di trattazione scritta del 20.11.2024, ha dato Parte_1 atto di aver ricevuto dal Fondo di Garanzia INPS la corresponsione del TFR dovuto, chiedendo la declaratoria di cessazione della materia del contendere con condanna dei convenuti al pagamento delle spese di lite in forza del criterio della cd. soccombenza virtuale.
In assenza di attività istruttoria, il giudizio è stato rinviato per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. all'odierna udienza, all'esito della quale il Giudice ha pronunciato la seguente sentenza.
Va, in via preliminare, rilevato che, secondo costante orientamento giurisprudenziale, la declaratoria di cessazione della materia del contendere implica che sia sopravvenuto un fattore che incida sulla situazione sostanziale preesistente e che entrambe le parti concordino tanto sull'esistenza di tale fattore quanto sul sopravvenuto reciproco disinteresse alla pronuncia giudiziale o che comunque emerga in atti il soddisfacimento del diritto azionato (cfr., ex multis, Cass. Civ., 10.02.2003, n. 1950; Cass. Civ., 22.05.2006, n. 11931). La Suprema Corte ha affermato, infatti, che “la cessazione della materia del contendere presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento del-la situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongano al giudice conclusioni con-formi in tal senso. In mancanza di tale accordo, l'allegazione di un fatto sopravvenuto, assunto come idoneo a determinare la cessazione della materia del contendere da una sola parte, deve essere valutata dal giudice, il quale, qualora ritenga che tale fatto abbia determinato il soddisfacimento del diritto azionato, e quindi il difetto di interesse ad agi-re, lo dichiara, regolando le spese giudiziali alla luce del
2 sostanziale riconoscimento di una soccombenza;
qualora invece ritenga che il fatto in questione abbia determinato il riconoscimento dell'inesistenza del diritto azionato, pronuncia sul merito dell'azione, di-chiarandone l'infondatezza, e statuisce sulle spese secondo le regole generali” (Cass. Civ., 08.07.2010, n. 16150). Nel caso di specie, alla luce dei fatti sopravvenuti allegati dalle parti, deve ritenersi essere venuto meno l'interesse alla pronuncia del provvedimento giudiziario sulla domanda originariamente formulata, stante il soddisfacimento del credito vantato dall'attore, ma non anche in ordine alle spese di lite, con riferimento al pagamento delle quali quest'ultimo ha insistito in atti e verbali di causa. Alla luce del criterio della cd. soccombenza virtuale, occorre quindi procedere ad un complessivo ed unitario giudizio circa l'originaria fondatezza della domanda svolta, al fine di decidere circa l'incidenza della potenziale soccombenza sull'onere del pagamento delle spese processuali. Per costante orientamento della Suprema Corte, infatti, “il Giudice che dichiari cessata la materia del contendere dovrà, comunque, pronunciarsi sulle spese del giudizio secondo il principio della soccombenza virtuale, laddove detta soccombenza andrà individuata in base ad una ricognizione della normale probabilità di accoglimento della pretesa di parte su criteri di verosimiglianza o su indagine sommaria di delibazione del merito” (Cass. Civ. n. 29.11.2016, n. 24234; cfr., anche Cass. Civ. 29.09.2006, n. 21244). Ritiene questo Giudice che la domanda revocatoria proposta da
[...] sia fondata. Parte_1
Come è noto, l'azione revocatoria di cui all'art. 2901 c.c. e ss., costituisce un mezzo di conservazione della garanzia patrimoniale in favore dei creditori, i quali sono legittimati ad esercitarla al fine di ottenere la dichiarazione di inefficacia nei loro confronti dell'atto di disposizione compiuto dal debitore, quando ricorrono tre requisiti, uno di natura oggettiva, l' eventus damni, ovvero l'obiettivo ed effettivo pregiudizio arrecato al creditore dall'atto di disposizione a contenuto patrimoniale, che abbia comportato una modificazione della situazione economica del debitore, lesiva della garanzia generica assicurata a ciascun creditore, ai sensi dell'art. 2740 c.c., e due di natura soggettiva, la scientia damni del debitore, vale a dire la consapevolezza del pregiudizio che l'atto arrecava alle ragioni del creditore (o, trattandosi di atto anteriore al sorgere del credito, che l'atto fosse dolosamente preordinato al fine di pregiudicarne il soddisfacimento) e - ma solo con riferimento agli atti a titolo oneroso - la scientia damni da parte del terzo, consistente nella consapevolezza acquisita da quest'ultimo del pregiudizio che l'atto posto in essere dal debitore poteva arrecare alle ragioni dei creditori (cfr., Cass. Civ., sez. VI, 03.12.2014, n. 25614; conf. Cass. Civ., sez. VI, 18.06.2019, n. 16221, ha precisato che “in tema di azione revocatoria ordinaria, quando l'atto di
3 disposizione sia successivo al sorgere del credito, unica condizione per il suo esercizio è la conoscenza che il debitore abbia del pregiudizio delle ragioni creditorie, nonché, per gli atti a titolo oneroso, l'esistenza di analoga consapevolezza in capo al terzo, la cui posizione, sotto il profilo soggettivo, va accomunata a quella del debitore. La relativa prova può essere fornita tramite presunzioni, il cui apprezzamento è devoluto al giudice di merito ed è incensurabile in sede di legittimità ove congruamente motivato”), mentre non si pretende né l'intenzione del debitore di nuocere ai creditori (Cass. Civ. n. 14274/99; Cass. Civ. n. 27546/14), né la prova che il terzo avesse conoscenza specifica del credito di cui si invoca la tutela revocatoria (Cass. Civ.
20.02.1989 n. 987). Ebbene, nel caso di specie, devono ritenersi integrati tutti i requisiti richiesti dall'art. 2901 c.c. per la revocatoria ordinaria dell'atto di disposizione patrimoniale oggetto di causa.
Parte attrice ha, infatti, dimostrato la propria legittimazione ad causam, consistente nella esistenza di una ragione di credito discendente dalla cessazione della propria attività lavorativa anteriormente alla data dell'atto dispositivo oggetto dell'azione revocatoria. Per costante giurisprudenza, peraltro, l'azione revocatoria ordinaria può essere proposta non solo da chi al momento dell'atto dispositivo era titolare di un credito certo ed esigibile, ma anche dal titolare di un credito litigioso, non essendo necessaria una ragione di credito accertata giudizialmente, purché l'esistenza del credito contestato non si rilevi prima facie pretestuosa e possa valutarsi come probabile (cfr. Cass. Civ., sez. III, 31.01.2019, n. 2777; Cass. Civ., sez. III, 18.09.2015, n. 18321; Cass. Civ., sez. III, 09.02.2012, n. 1893).
Sussiste, poi, il requisito dell' eventus damni, tenuto conto che, con l'atto di disposizione oggetto del presente giudizio, si è Controparte_3 spogliato di parte del patrimonio immobiliare così compromettendo severamente la garanzia patrimoniale. Va ricordato, in proposito, che in tema di azione revocatoria ordinaria, non essendo richiesta, a fondamento dell'azione, la totale compromissione della consistenza patrimoniale del debitore, ma soltanto il compimento di un atto che renda più incerta o difficile la soddisfazione del credito, che può consistere non solo in una variazione quantitativa del patrimonio del debitore, ma anche in una variazione qualitativa di esso, tramite atti di dismissione di cespiti immobiliari, con conversione del patrimonio in denaro o beni facilmente occultabili (Cass.
Civ., sez. II, 20.10.2008, n. 25490; Cass. Civ. n. 5972/05), con la precisazione che l'onere di provare l'insussistenza di tale rischio, in ragione di ampie residualità patrimoniali, incombe, secondo i principi generali, sul convenuto nell'azione di revocazione, che eccepisca la mancanza, per questo motivo, dell'eventus damni (in tal senso, Cass. Civ., sez. I, 06.08.2004, n. 15257), onere nel caso di specie non assolto.
4 Dalla documentazione prodotta risulta, infatti, che Controparte_3 abbia posto in essere l'atto di disposizione patrimoniale oggetto del presente giudizio, sottraendo i cespiti immobiliari di cui era titolare con evidente pregiudizio dell'odierno attore, non risultando in atti l'esistenza di un ulteriore e capiente patrimonio del debitore sul quale parte attrice avrebbe potuto facilmente e agevolmente soddisfare le proprie ragioni, in mancanza di allegazione da parte del convenuto neppure costituitosi in ordine al residuo patrimonio immobiliare del debitore.
Sussiste, altresì, il requisito della scientia damni del debitore. Come ha avuto modo di precisare la giurisprudenza in tema di revocatoria ordinaria nei confronti di atto a titolo gratuito costituito successivamente all'assunzione del debito, è sufficiente, ai fini della cd. scientia damni, la semplice consapevolezza del debitore di arrecare pregiudizio agli interessi del creditore, ovvero la previsione di un mero danno potenziale, rimanendo, invece, irrilevanti tanto l'intenzione del debitore di ledere la garanzia patrimoniale generica del creditore, quanto la relativa conoscenza o partecipazione da parte del terzo (Cass. Civ., sez. III, 30.06.2015, n. 13343). Nel caso di specie, deve ritenersi che l'elemento soggettivo della consapevolezza del debitore di arrecare pregiudizio agli interessi del creditore sia integrato dalla conoscenza da parte del debitore del credito da lavoro vantato dall'attore anteriormente al compimento dell'atto di disposizione patrimoniale. Ad analoghe conclusioni occorre pervenire in ordine al requisito della partecipatio fraudis del terzo, la cui esissitenza è stata oggetto di contestazione da parte dei convenuti, dovendosi, invero, ritenere dirimente lo stretto legame parentale intercorrente tra le parti (cfr. Cass. Civ., sez. III, 25.07.2013, n. 18034; Cass. Civ., sez. III, 05.03.2009, n. 5359, che in tema di prova della scientia damni del terzo acquirente, afferma che quest'ultima “può essere ricavata anche da presunzioni semplici, ivi compresa la sussistenza di un vincolo parentale tra il debitore ed il terzo, quando tale vincolo renda estremamente inverosimile che il terzo non fosse a conoscenza della situazione debitoria gravante sul disponente”), oltre l'eseguità del corrispettivo di vendita pattuito dalle parti e la mancanza di prova in ordine all'effettivo pagamento dello stesso. La conoscenza da parte dei convenuti dell'esposizione debitoria di emerge, altresì, dalla circostanza che gli stessi, per far Controparte_3 fronte alle difficoltà economiche di quest'ultimo, avrebbero direttamente corrisposto a gli ultimi due stipendi, relativi ai mesi di Parte_1 dicembre 2016 e gennaio 2017 (v. assegni a firma di - all. Persona_2 alle memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c.), sicchè deve riconoscersi, contrariamente a quanto sostenuto, il coinvolgimento degli stessi nelle vicende economiche dell'attività gestita dal loro congiunto.
5 Né tale consapevolezza può essere superata dalla prova per testi articolata dai convenuti essendo le circostanze n. 1, 2, 3 e 6 non contestate ed irrilevanti ai fini della decisione , la circostanza n. 4 formulata in termini generici, senza riferimenti a circostanze di tempo e di luogo ed altresì smentita dalle risultanze documentali dato il contributo economico fornito a mezzo assegnati per il pagamento delle due ultime mensilità proprio da parte convenuta e quella n. 5 richiedeva valutazioni da parte del teste. Deve, quindi, ritenersi che gli elementi sin qui evidenziati rappresentano indizi gravi, precisi e concordanti della consapevolezza in capo ai convenuti del pregiudizio che l'atto oggetto del presente giudizio avrebbe arrecato alle ragioni della creditrice. Per quanto fin qui esposto, assorbita ogni altra questione, stante la ragionevole probabilità di accoglimento della domanda, in applicazione del principio della soccombenza virtuale, le spese di lite devono essere poste a carico dei convenuti in favore dell'attore e liquidate, tenuto conto della natura della controversia e delle attività difensive spiegate, come da dispositivo secondo i parametri minimi di cui al D.M. n. 55/2014, per le controversie di valore compreso tra € 5.201,00 ed € 26.000,00.
P.Q.M.
Il Tribunale di Messina, seconda sezione civile, in composizione monocratica, sentiti i procuratori delle parti, disattesa ogni contraria, istanza eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 4293/2022 R.G. così provvede:
1. dichiara cessata la materia del contendere;
2. condanna e Controparte_3 Controparte_2 CP_1 al pagamento, in solido, delle spese di giudizio, in favore
[...] di , liquidate in € 2.540,00 per compensi, oltre Parte_1 accessori di legge.
Il Giudice
dott.ssa Emanuela Lo Presti
6
TRIBUNALE DI MESSINA Seconda Sezione Civile Verbale d'udienza All'udienza del 20 marzo 2025, innanzi al Giudice della seconda sezione civile, dott.ssa Emanuela Lo Presti viene chiamata la causa n. 4293/2022
R.G., promossa da
, rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'avv. Fabio Chillemi, giusta procura in atti, attore contro
(C.F. ), Controparte_1 C.F._2
(C.F. , rappresentati Controparte_2 C.F._3
e difesi dall'avv. Maaria Antonietta Zappia, giusta procura in atti, convenuti
(C.F. ), residente Controparte_3 C.F._4 ad Itala (ME), Piazza Cuppari 3, convenuto contumace avente ad oggetto: azione revocatoria;
Sono comparsi i procuratori delle parti i quali precisano le conclusioni riportandosi ai precedenti atti e verbali di causa nelle cui domande, difese ed eccezioni insistono e chiedono la decisione. All'esito della discussione orale il Giudice pronuncia
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
SENTENZA In fatto ed in diritto
Con atto di citazione, notificato in data 06.09.2022, ha Parte_1 convenuto in giudizio e Controparte_3 Controparte_2 CP_1
chiedendo la dichiarazione di inefficacia, ai sensi dell'art. 2901 c.c.
[...] nei suoi confronti, dell'atto di compravendita posto in essere da
[...] in favore della sorella e del cognato, CP_3 Controparte_2
con atto a rogito del Notaio del 19.01.2021, n. Controparte_1 Per_1
23613 rep. e n. 11300 racc., avente ad oggetto la piena proprietà indivisa, pari a ½, di due botteghe, censite in Catasto del Comune di Itala al foglio di mappa n. 13, part. 308, sub. 2, 8, due appartamenti, censiti in Catasto al foglio di mappa n. 13, part. 308, sub. 4, 5 e 6, nonché di un locale deposito censito in
Catasto al foglio 13, part. 308, sub.
9. A fondamento della domanda azionata, parte attrice, premesso di essere creditrice nei confronti di della somma di € 25.652,00 a Controparte_3 titolo di TFR e di crediti da lavoro derivanti dallo svolgimento dell'attività di banconista presso il ritrovo ha allegato la sussistenza dei requisiti Parte_2 richiesti dall'art. 2901 c.c. per l'accoglimento della domanda revocatoria, ovvero dell'eventus damni e della consapevolezza da parte del debitore e dei terzi del pregiudizio arrecato dall'atto di compravendita, avendo l'alienante, in seguito alla cessazione dell'attività lavorativa dell'attore ed alle diffide di pagamento ricevute, posto in essere l'atto di disposizione del proprio patrimonio immobiliare così compromettendo la garanzia patrimoniale dello stesso. e costituendosi in giudizio, Controparte_2 Controparte_1 hanno contestato la sussistenza della partecipatio fraudis, affermando di non essere consapevoli delle ragioni creditorie dell'attore. non si è costituito in giudizio e ne va, pertanto Controparte_3 dichiarata la sua contumacia. Con note di trattazione scritta del 20.11.2024, ha dato Parte_1 atto di aver ricevuto dal Fondo di Garanzia INPS la corresponsione del TFR dovuto, chiedendo la declaratoria di cessazione della materia del contendere con condanna dei convenuti al pagamento delle spese di lite in forza del criterio della cd. soccombenza virtuale.
In assenza di attività istruttoria, il giudizio è stato rinviato per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. all'odierna udienza, all'esito della quale il Giudice ha pronunciato la seguente sentenza.
Va, in via preliminare, rilevato che, secondo costante orientamento giurisprudenziale, la declaratoria di cessazione della materia del contendere implica che sia sopravvenuto un fattore che incida sulla situazione sostanziale preesistente e che entrambe le parti concordino tanto sull'esistenza di tale fattore quanto sul sopravvenuto reciproco disinteresse alla pronuncia giudiziale o che comunque emerga in atti il soddisfacimento del diritto azionato (cfr., ex multis, Cass. Civ., 10.02.2003, n. 1950; Cass. Civ., 22.05.2006, n. 11931). La Suprema Corte ha affermato, infatti, che “la cessazione della materia del contendere presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento del-la situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongano al giudice conclusioni con-formi in tal senso. In mancanza di tale accordo, l'allegazione di un fatto sopravvenuto, assunto come idoneo a determinare la cessazione della materia del contendere da una sola parte, deve essere valutata dal giudice, il quale, qualora ritenga che tale fatto abbia determinato il soddisfacimento del diritto azionato, e quindi il difetto di interesse ad agi-re, lo dichiara, regolando le spese giudiziali alla luce del
2 sostanziale riconoscimento di una soccombenza;
qualora invece ritenga che il fatto in questione abbia determinato il riconoscimento dell'inesistenza del diritto azionato, pronuncia sul merito dell'azione, di-chiarandone l'infondatezza, e statuisce sulle spese secondo le regole generali” (Cass. Civ., 08.07.2010, n. 16150). Nel caso di specie, alla luce dei fatti sopravvenuti allegati dalle parti, deve ritenersi essere venuto meno l'interesse alla pronuncia del provvedimento giudiziario sulla domanda originariamente formulata, stante il soddisfacimento del credito vantato dall'attore, ma non anche in ordine alle spese di lite, con riferimento al pagamento delle quali quest'ultimo ha insistito in atti e verbali di causa. Alla luce del criterio della cd. soccombenza virtuale, occorre quindi procedere ad un complessivo ed unitario giudizio circa l'originaria fondatezza della domanda svolta, al fine di decidere circa l'incidenza della potenziale soccombenza sull'onere del pagamento delle spese processuali. Per costante orientamento della Suprema Corte, infatti, “il Giudice che dichiari cessata la materia del contendere dovrà, comunque, pronunciarsi sulle spese del giudizio secondo il principio della soccombenza virtuale, laddove detta soccombenza andrà individuata in base ad una ricognizione della normale probabilità di accoglimento della pretesa di parte su criteri di verosimiglianza o su indagine sommaria di delibazione del merito” (Cass. Civ. n. 29.11.2016, n. 24234; cfr., anche Cass. Civ. 29.09.2006, n. 21244). Ritiene questo Giudice che la domanda revocatoria proposta da
[...] sia fondata. Parte_1
Come è noto, l'azione revocatoria di cui all'art. 2901 c.c. e ss., costituisce un mezzo di conservazione della garanzia patrimoniale in favore dei creditori, i quali sono legittimati ad esercitarla al fine di ottenere la dichiarazione di inefficacia nei loro confronti dell'atto di disposizione compiuto dal debitore, quando ricorrono tre requisiti, uno di natura oggettiva, l' eventus damni, ovvero l'obiettivo ed effettivo pregiudizio arrecato al creditore dall'atto di disposizione a contenuto patrimoniale, che abbia comportato una modificazione della situazione economica del debitore, lesiva della garanzia generica assicurata a ciascun creditore, ai sensi dell'art. 2740 c.c., e due di natura soggettiva, la scientia damni del debitore, vale a dire la consapevolezza del pregiudizio che l'atto arrecava alle ragioni del creditore (o, trattandosi di atto anteriore al sorgere del credito, che l'atto fosse dolosamente preordinato al fine di pregiudicarne il soddisfacimento) e - ma solo con riferimento agli atti a titolo oneroso - la scientia damni da parte del terzo, consistente nella consapevolezza acquisita da quest'ultimo del pregiudizio che l'atto posto in essere dal debitore poteva arrecare alle ragioni dei creditori (cfr., Cass. Civ., sez. VI, 03.12.2014, n. 25614; conf. Cass. Civ., sez. VI, 18.06.2019, n. 16221, ha precisato che “in tema di azione revocatoria ordinaria, quando l'atto di
3 disposizione sia successivo al sorgere del credito, unica condizione per il suo esercizio è la conoscenza che il debitore abbia del pregiudizio delle ragioni creditorie, nonché, per gli atti a titolo oneroso, l'esistenza di analoga consapevolezza in capo al terzo, la cui posizione, sotto il profilo soggettivo, va accomunata a quella del debitore. La relativa prova può essere fornita tramite presunzioni, il cui apprezzamento è devoluto al giudice di merito ed è incensurabile in sede di legittimità ove congruamente motivato”), mentre non si pretende né l'intenzione del debitore di nuocere ai creditori (Cass. Civ. n. 14274/99; Cass. Civ. n. 27546/14), né la prova che il terzo avesse conoscenza specifica del credito di cui si invoca la tutela revocatoria (Cass. Civ.
20.02.1989 n. 987). Ebbene, nel caso di specie, devono ritenersi integrati tutti i requisiti richiesti dall'art. 2901 c.c. per la revocatoria ordinaria dell'atto di disposizione patrimoniale oggetto di causa.
Parte attrice ha, infatti, dimostrato la propria legittimazione ad causam, consistente nella esistenza di una ragione di credito discendente dalla cessazione della propria attività lavorativa anteriormente alla data dell'atto dispositivo oggetto dell'azione revocatoria. Per costante giurisprudenza, peraltro, l'azione revocatoria ordinaria può essere proposta non solo da chi al momento dell'atto dispositivo era titolare di un credito certo ed esigibile, ma anche dal titolare di un credito litigioso, non essendo necessaria una ragione di credito accertata giudizialmente, purché l'esistenza del credito contestato non si rilevi prima facie pretestuosa e possa valutarsi come probabile (cfr. Cass. Civ., sez. III, 31.01.2019, n. 2777; Cass. Civ., sez. III, 18.09.2015, n. 18321; Cass. Civ., sez. III, 09.02.2012, n. 1893).
Sussiste, poi, il requisito dell' eventus damni, tenuto conto che, con l'atto di disposizione oggetto del presente giudizio, si è Controparte_3 spogliato di parte del patrimonio immobiliare così compromettendo severamente la garanzia patrimoniale. Va ricordato, in proposito, che in tema di azione revocatoria ordinaria, non essendo richiesta, a fondamento dell'azione, la totale compromissione della consistenza patrimoniale del debitore, ma soltanto il compimento di un atto che renda più incerta o difficile la soddisfazione del credito, che può consistere non solo in una variazione quantitativa del patrimonio del debitore, ma anche in una variazione qualitativa di esso, tramite atti di dismissione di cespiti immobiliari, con conversione del patrimonio in denaro o beni facilmente occultabili (Cass.
Civ., sez. II, 20.10.2008, n. 25490; Cass. Civ. n. 5972/05), con la precisazione che l'onere di provare l'insussistenza di tale rischio, in ragione di ampie residualità patrimoniali, incombe, secondo i principi generali, sul convenuto nell'azione di revocazione, che eccepisca la mancanza, per questo motivo, dell'eventus damni (in tal senso, Cass. Civ., sez. I, 06.08.2004, n. 15257), onere nel caso di specie non assolto.
4 Dalla documentazione prodotta risulta, infatti, che Controparte_3 abbia posto in essere l'atto di disposizione patrimoniale oggetto del presente giudizio, sottraendo i cespiti immobiliari di cui era titolare con evidente pregiudizio dell'odierno attore, non risultando in atti l'esistenza di un ulteriore e capiente patrimonio del debitore sul quale parte attrice avrebbe potuto facilmente e agevolmente soddisfare le proprie ragioni, in mancanza di allegazione da parte del convenuto neppure costituitosi in ordine al residuo patrimonio immobiliare del debitore.
Sussiste, altresì, il requisito della scientia damni del debitore. Come ha avuto modo di precisare la giurisprudenza in tema di revocatoria ordinaria nei confronti di atto a titolo gratuito costituito successivamente all'assunzione del debito, è sufficiente, ai fini della cd. scientia damni, la semplice consapevolezza del debitore di arrecare pregiudizio agli interessi del creditore, ovvero la previsione di un mero danno potenziale, rimanendo, invece, irrilevanti tanto l'intenzione del debitore di ledere la garanzia patrimoniale generica del creditore, quanto la relativa conoscenza o partecipazione da parte del terzo (Cass. Civ., sez. III, 30.06.2015, n. 13343). Nel caso di specie, deve ritenersi che l'elemento soggettivo della consapevolezza del debitore di arrecare pregiudizio agli interessi del creditore sia integrato dalla conoscenza da parte del debitore del credito da lavoro vantato dall'attore anteriormente al compimento dell'atto di disposizione patrimoniale. Ad analoghe conclusioni occorre pervenire in ordine al requisito della partecipatio fraudis del terzo, la cui esissitenza è stata oggetto di contestazione da parte dei convenuti, dovendosi, invero, ritenere dirimente lo stretto legame parentale intercorrente tra le parti (cfr. Cass. Civ., sez. III, 25.07.2013, n. 18034; Cass. Civ., sez. III, 05.03.2009, n. 5359, che in tema di prova della scientia damni del terzo acquirente, afferma che quest'ultima “può essere ricavata anche da presunzioni semplici, ivi compresa la sussistenza di un vincolo parentale tra il debitore ed il terzo, quando tale vincolo renda estremamente inverosimile che il terzo non fosse a conoscenza della situazione debitoria gravante sul disponente”), oltre l'eseguità del corrispettivo di vendita pattuito dalle parti e la mancanza di prova in ordine all'effettivo pagamento dello stesso. La conoscenza da parte dei convenuti dell'esposizione debitoria di emerge, altresì, dalla circostanza che gli stessi, per far Controparte_3 fronte alle difficoltà economiche di quest'ultimo, avrebbero direttamente corrisposto a gli ultimi due stipendi, relativi ai mesi di Parte_1 dicembre 2016 e gennaio 2017 (v. assegni a firma di - all. Persona_2 alle memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c.), sicchè deve riconoscersi, contrariamente a quanto sostenuto, il coinvolgimento degli stessi nelle vicende economiche dell'attività gestita dal loro congiunto.
5 Né tale consapevolezza può essere superata dalla prova per testi articolata dai convenuti essendo le circostanze n. 1, 2, 3 e 6 non contestate ed irrilevanti ai fini della decisione , la circostanza n. 4 formulata in termini generici, senza riferimenti a circostanze di tempo e di luogo ed altresì smentita dalle risultanze documentali dato il contributo economico fornito a mezzo assegnati per il pagamento delle due ultime mensilità proprio da parte convenuta e quella n. 5 richiedeva valutazioni da parte del teste. Deve, quindi, ritenersi che gli elementi sin qui evidenziati rappresentano indizi gravi, precisi e concordanti della consapevolezza in capo ai convenuti del pregiudizio che l'atto oggetto del presente giudizio avrebbe arrecato alle ragioni della creditrice. Per quanto fin qui esposto, assorbita ogni altra questione, stante la ragionevole probabilità di accoglimento della domanda, in applicazione del principio della soccombenza virtuale, le spese di lite devono essere poste a carico dei convenuti in favore dell'attore e liquidate, tenuto conto della natura della controversia e delle attività difensive spiegate, come da dispositivo secondo i parametri minimi di cui al D.M. n. 55/2014, per le controversie di valore compreso tra € 5.201,00 ed € 26.000,00.
P.Q.M.
Il Tribunale di Messina, seconda sezione civile, in composizione monocratica, sentiti i procuratori delle parti, disattesa ogni contraria, istanza eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 4293/2022 R.G. così provvede:
1. dichiara cessata la materia del contendere;
2. condanna e Controparte_3 Controparte_2 CP_1 al pagamento, in solido, delle spese di giudizio, in favore
[...] di , liquidate in € 2.540,00 per compensi, oltre Parte_1 accessori di legge.
Il Giudice
dott.ssa Emanuela Lo Presti
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