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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 05/06/2025, n. 703 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 703 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2668/2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA
SEZIONE LAVORO
VERBALE DELLA CAUSA R.g. n. 2668/2024 tra
Parte_1
RICORRENTE
e
Controparte_1
RESISTENTE
Oggi 5 giugno 2025, innanzi al dott. Leonardo Pucci, sono comparsi: l'avv. BONETTI ANNA in sost. per parte ricorrente CP_2 Parte_1
Nessuno per parte resistente Controparte_1
Parte ricorrente si riporta ai rispettivi atti, insiste nelle conclusioni anche istruttorie e discute oralmente la causa
Il Giudice all'esito della discussione orale pronuncia separata sentenza con motivazione contestuale di cui dà lettura all'esito della camera di consiglio.
il giudice
Leonardo Pucci
pagina 1 di 4 N. R.G. 2668/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Leonardo Pucci ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al R.G. n. 2668/2024 promossa da:
(cf: Parte_1 C.F._1
Rappresentato e difeso dall'Avv. CP_2
PARTE RICORRENTE contro
(cf/PI: ) Controparte_1 P.IVA_1 contumace
PARTE RESISTENTE
Avente ad oggetto: retribuzione
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è stato accolto sulla base delle seguenti considerazioni:
A) parte ricorrente ha provato il rapporto di lavoro intercorso con la società nel periodo a partire dal luglio 2023 al settembre 2023. Ha altresì Controparte_1 fornito prova delle mansioni di addetto alla preparazione auto (livello 5 – operaio pagina 2 di 4 qualificato del CCNL di settore), nonché dell'orario regolarmente osservato nel mese di settembre (mensilità rispetto alla quale muove le contestazioni oggetto del presente giudizio).
Su tutte le circostanze, oltre alla documentazione in atti (cfr., doc. da 1 a 5, fasc. ricorrente), la testimonianza escussa in corso di causa ha confermato la ricostruzione della parte ricorrente (cfr., testi – ud. 20.3.2025) Testimone_1
e può essere considerata attendibile, attesa la natura del teste quale collega di lavoro del ricorrente presso la medesima azienda nel mese di settembre 2023.
È, infatti, emerso che, effettivamente, il sig. nel mese di settembre, Pt_1 abbia lavorato per le ore richieste in ricorso (cfr., teste de cit.: Testimone_1
«Da contratto avevamo 40 ore settimanali, oltre gli straordinari. Avevamo poco personale e vi erano sempre ogni giorno situazioni di necessità che ci imponevano di attivarci anche oltre l'orario di lavoro. Entravamo circa verso le 8 fino alle 12, poi dalle 14 fino alle 18. Ma in linea di massima era difficile rispettare questo orario di lavoro. Da contratto le giornate di lavoro erano dal lunedì al venerdì, in realtà lavoravamo spesso anche nei weekend anche se non risultava in busta paga. Per quanto riguarda il mese di settembre 2023 sono pressoché certo che il ricorrente abbia svolto circa 170 ore mensili complessive, di cui una parte ordinarie e una parte straordinarie, in quanto lavorando con me e avendo interrotto il rapporto una settimana prima della fine del mese, il calcolo lo posso fare semplicemente riducendo le mie oltre 200 ore di lavoro di settembre 2023 della quota settimanale mancante. Dunque, trovo congrua la ripartizione di cui al capitolo 4 che mi viene letta»).
Dunque, considerato che è provato il rapporto di lavoro e la sua durata, le circostanze sono tutte dimostrate e parte resistente deve essere condannata al pagamento dell'importo richiesto.
B) Sul punto, infine, appaiono corretti i conteggi redatti dal ricorrente con le note conclusive autorizzate a tal fine, in ordine alla quantificazione delle differenze retributive e delle ulteriori voci economiche tra quanto percepito e quanto dovuto, per un totale di euro 1.391,97, a cui devono aggiungersi gli interessi legali pagina 3 di 4 e la rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo, in quanto redatti in modo chiaro e facilmente controllabile (cfr., doc. depositata in data 9 maggio
2025, fasc. ricorrente, con la precisazione che i file “conteggio asseverato” e Part notula delle competenze della ” sono nominati in maniera invertita).
C) La circostanza che parte convenuta non si sia costituita, pur ritualmente evocata in giudizio, rafforza il quadro probatorio offerto dal ricorrente, anche ai sensi dell'art. 420 c.p.c., così come la mancata presenza del resistente a rendere l'interrogatorio formale conferma le circostanze di fatto poste a fondamento della domanda, lo svolgimento di un orario superiore a quello contrattuale e la correttezza dei conteggi elaborati.
D) Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Ogni contraria istanza disattesa e respinta, definitivamente decidendo, visto l'art. 429 c.p.c.
1) condanna parte resistente al pagamento, in favore del ricorrente, della somma di euro 1.391,97, oltre interessi sulle somme rivalutate annualmente, dalle singole scadenze al saldo effettivo;
2) condanna parte convenuta al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro
2.500,00 per onorari, 700,00 per spese, oltre spese generali IVA e CAP;
Bologna il 05/06/2025
Il Giudice
Leonardo Pucci
pagina 4 di 4
TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA
SEZIONE LAVORO
VERBALE DELLA CAUSA R.g. n. 2668/2024 tra
Parte_1
RICORRENTE
e
Controparte_1
RESISTENTE
Oggi 5 giugno 2025, innanzi al dott. Leonardo Pucci, sono comparsi: l'avv. BONETTI ANNA in sost. per parte ricorrente CP_2 Parte_1
Nessuno per parte resistente Controparte_1
Parte ricorrente si riporta ai rispettivi atti, insiste nelle conclusioni anche istruttorie e discute oralmente la causa
Il Giudice all'esito della discussione orale pronuncia separata sentenza con motivazione contestuale di cui dà lettura all'esito della camera di consiglio.
il giudice
Leonardo Pucci
pagina 1 di 4 N. R.G. 2668/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Leonardo Pucci ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al R.G. n. 2668/2024 promossa da:
(cf: Parte_1 C.F._1
Rappresentato e difeso dall'Avv. CP_2
PARTE RICORRENTE contro
(cf/PI: ) Controparte_1 P.IVA_1 contumace
PARTE RESISTENTE
Avente ad oggetto: retribuzione
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è stato accolto sulla base delle seguenti considerazioni:
A) parte ricorrente ha provato il rapporto di lavoro intercorso con la società nel periodo a partire dal luglio 2023 al settembre 2023. Ha altresì Controparte_1 fornito prova delle mansioni di addetto alla preparazione auto (livello 5 – operaio pagina 2 di 4 qualificato del CCNL di settore), nonché dell'orario regolarmente osservato nel mese di settembre (mensilità rispetto alla quale muove le contestazioni oggetto del presente giudizio).
Su tutte le circostanze, oltre alla documentazione in atti (cfr., doc. da 1 a 5, fasc. ricorrente), la testimonianza escussa in corso di causa ha confermato la ricostruzione della parte ricorrente (cfr., testi – ud. 20.3.2025) Testimone_1
e può essere considerata attendibile, attesa la natura del teste quale collega di lavoro del ricorrente presso la medesima azienda nel mese di settembre 2023.
È, infatti, emerso che, effettivamente, il sig. nel mese di settembre, Pt_1 abbia lavorato per le ore richieste in ricorso (cfr., teste de cit.: Testimone_1
«Da contratto avevamo 40 ore settimanali, oltre gli straordinari. Avevamo poco personale e vi erano sempre ogni giorno situazioni di necessità che ci imponevano di attivarci anche oltre l'orario di lavoro. Entravamo circa verso le 8 fino alle 12, poi dalle 14 fino alle 18. Ma in linea di massima era difficile rispettare questo orario di lavoro. Da contratto le giornate di lavoro erano dal lunedì al venerdì, in realtà lavoravamo spesso anche nei weekend anche se non risultava in busta paga. Per quanto riguarda il mese di settembre 2023 sono pressoché certo che il ricorrente abbia svolto circa 170 ore mensili complessive, di cui una parte ordinarie e una parte straordinarie, in quanto lavorando con me e avendo interrotto il rapporto una settimana prima della fine del mese, il calcolo lo posso fare semplicemente riducendo le mie oltre 200 ore di lavoro di settembre 2023 della quota settimanale mancante. Dunque, trovo congrua la ripartizione di cui al capitolo 4 che mi viene letta»).
Dunque, considerato che è provato il rapporto di lavoro e la sua durata, le circostanze sono tutte dimostrate e parte resistente deve essere condannata al pagamento dell'importo richiesto.
B) Sul punto, infine, appaiono corretti i conteggi redatti dal ricorrente con le note conclusive autorizzate a tal fine, in ordine alla quantificazione delle differenze retributive e delle ulteriori voci economiche tra quanto percepito e quanto dovuto, per un totale di euro 1.391,97, a cui devono aggiungersi gli interessi legali pagina 3 di 4 e la rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo, in quanto redatti in modo chiaro e facilmente controllabile (cfr., doc. depositata in data 9 maggio
2025, fasc. ricorrente, con la precisazione che i file “conteggio asseverato” e Part notula delle competenze della ” sono nominati in maniera invertita).
C) La circostanza che parte convenuta non si sia costituita, pur ritualmente evocata in giudizio, rafforza il quadro probatorio offerto dal ricorrente, anche ai sensi dell'art. 420 c.p.c., così come la mancata presenza del resistente a rendere l'interrogatorio formale conferma le circostanze di fatto poste a fondamento della domanda, lo svolgimento di un orario superiore a quello contrattuale e la correttezza dei conteggi elaborati.
D) Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Ogni contraria istanza disattesa e respinta, definitivamente decidendo, visto l'art. 429 c.p.c.
1) condanna parte resistente al pagamento, in favore del ricorrente, della somma di euro 1.391,97, oltre interessi sulle somme rivalutate annualmente, dalle singole scadenze al saldo effettivo;
2) condanna parte convenuta al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro
2.500,00 per onorari, 700,00 per spese, oltre spese generali IVA e CAP;
Bologna il 05/06/2025
Il Giudice
Leonardo Pucci
pagina 4 di 4